PRES. Fiduccia G REL. Varrone M
PM. Uccella F (Conf.)
RIC. Linea Transmare SpA (avv. Mario Menghini e Maurizio Mazzocchi)
RES. Astaldi SpA (avv. Claudio D'Angelantonio e Bruno Tagliacozzo)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 2/11/88 VASTALDI S.p.A., quale
cessionaria dei
diritti della ASTALDI CONGO per danni da trasporto marittimo,
premesso:
1) che la GAMMA IMPIANTI di Roma aveva venduto
alla ASTALDI
CONGO pannelli per pavimenti caricati su pallets e sistemati in
containers;
2) che la linea TRANSMARE aveva assunto il
trasporto del
due contenitori a mezzo della m/n AQUARIUS da Marina di Carrara a
Pointe
Noire (Congo) come da polizza di carico netta;
3) che l'impresa di sbarco SOAEM al porto
d'arrivo, nel
rilascio del "bon de livraison magasin", aveva formulato precise
osservazioni
e riserve sull'integrita' del carico, riconfermate ("colis
completement
abime's") dalla ricevitrice in porto nel suo "bon de
livraison";
4) che il danno per irreparabile perdita parziale
della
merce ammontava a L. 77.826.002; tutto cio' premesso, conveniva davanti
al Tribunale di Genova il vettore marittimo TRANSMARE chiedendone la
condanna
al pagamento di detta somma, oltre accessori e spese.
Si costituiva la societa' genovese eccependo in primo luogo il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e, nel merito, la mancanza di prova sull'an e sul quantum degli asseriti danni.
Con sentenza 14 febbraio 1992 l'adito Tribunale, riconosciuta la capacita' dell'ASTALDI CONGO (a seguito della rinuncia alla cessione da parte della venditrice GAMMA IMPIANTI) e quindi la validita' della trasmissione dei diritti alla casa madre ASTALDI S.p.A., rigettava nel merito la domanda, ritenuta la genericita' delle riserve formulate ai sensi dell'art. 3.6 Conv. Bruxelles del 1924 e dell'art. 422 cod. nav. ed essendosi il danno (ancorche' imprecisato) presuntivamente verificato durante il trasporto marittimo, ma a causa dell'inidoneita' del sistema di fissaggio della merce all'interno dei containers, sistema di cui il vettore non era responsabile; seguiva la condanna dell'attrice alle spese processuali.
Avverso tale sentenza proponevano gravarne VASTALDI S.p.A. ed in via incidentale la TRANSMARE e la Corte genovese, con sentenza 5 giugno 1995, accoglieva il primo e rigettava il secondo, condannando l'appellata, quale responsabile ex art. 422 cod. nav. della perdita totale del carico, al pagamento, in favore dell'ASTALDI, della somma di L. 72.350.000, con gli interessi legali dalla domanda al saldo, nonche' delle spese del doppio grado.
Riteneva la Corte territoriale:
a) che sussisteva la legittimazione attiva della
ASTALDI
S.p.A., essendo documentalmente provata la cessione dei diritti da
ASTALDI
CONGO (ricevitrice della merce) alla casa madre ASTALDI S.p.A.;
b) che l'onere probatorio a carico del
danneggiato, ai
sensi degli artt. 422 cod. nav. e 1218 cod. civ., riguardava
esclusivamente
il fatto costitutivo della responsabilita' del vettore marittimo e,
cioe',
l'esistenza del danno, dimostrata la quale scatta la presunzione di
responsabilita'
ex lege del vettore, che deve fornire la prova liberatoria di un fatto
impeditivo, rientrante tra i c.d. pericoli eccettuati o
derivante
da causa atipica, non imputabile al vettore medesimo;
c) che la pattuizione, nella fattispecie (nella
quale,
peraltro, non ricorreva l'ipotesi del c.d. sbarco di amministrazione),
di particolari clausole contrattuali (FCL/FCL, PAL/PAL) non aveva
alcuna
incidenza sull'ordinaria disciplina della responsabilita' ex recepto
del
vettore;
d) che dalla documentazione prodotta e dalle
testimonianze
raccolte in primo grado risultava provato che il ricevitore, tramite il
suo agente, aveva tempestivamente constatato, in contraddittorio con
l'agente-nave,
l'esistenza e l'entita' dell'avaria e la sua "natura generale" al
momento
della riconsegna della merce a destinazione, senza che il vettore
fornisse
la prova liberatoria ex art. 422 cit.
Ha proposto ricorso per cassazione la LINEA TRANSMARE S.p.A. sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso la ASTALDI S.p.A.
Ambedue le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo esaminata ed accolta l'eccezione di inammissibilita' del controricorso, in quanto tardivo, dal momento che il ricorso era stato notificato il 4/7/96 ed il controricorso soltanto l'8/10/96, ben oltre il termine ultimo del 28/9/96. Tuttavia, e' appena il caso di aggiungere che restando valida la procura abilitante il difensore alla discussione orale, la declaratoria di inammissibilita' puo' incidere eventualmente soltanto sulla liquidazione delle spese.
Passando all'esame del ricorso, con il primo motivo la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1260, 2724 e 2725 c.c. e 420 cod. nav. nonche' l'insufficienza della motivazione sul punto decisivo della controversia attinente alla legittimazione attiva (il tutto in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), contesta la riconosciuta legittimazione della S.p.A. ASTALDI in quanto, mentre sussiste la prova scritta (richiesta ad probationem dall'art. 420 cod. nav.) della prima cessione da ASTALDI CONGO a GAMMA IMPIANTI e della definitiva cessione da ASTALDI CONGO a ASTALDI S.p.A., manca la prova documentale della retrocessione dei diritti da GAMMA IMPIANTI a ASTALDI CONGO, che costituisce il necessario presupposto della seconda cessione.
La censura non ha pregio. Essa e' gia'
stata vanificata
dal giudice del gravame affermando, in sostanza, che non si era
verificato
alcun trasferimento di diritti tra la ASTALDI CONGO e la GAMMA
IMPIANTI,
atteso che la cessione offerta dalla prima era stata rifiutata dalla
seconda
(e, quindi, non si era verificata), cosicche' ben poteva l'ASTALDI
CONGO
trasferirli definitivamente alla casa madre, mediante cessione
documentalmente
provata con la produzione del telex 20/10/88.
Il primo motivo va, pertanto, rigettato.
Con il secondo mezzo la TRANSMARE, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218, 1697 e 2695 cod. civ., 422 e 435 cod. nav., 3 n. 6 e 4 n. 2 Conv. di Bruxelles 25 agosto 1924 sulla polizza di carico resa esecutiva in Italia con r.d.l. 6 gennaio 1928 n. 1958 conv. in l. 19 luglio 1929 n. 16338, nonche' il vizio della motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), formula una serie di censure, lamentando che l'impugnata sentenza: non abbia riconosciuto che l'onere probatorio a carico del danneggiato nei confronti del vettore riguardava l'esistenza del danno verificatosi tra il momento in cui la merce viene consegnata per il trasporto e quello in cui riconsegnata al destinatario; abbia ravvisato una valida contestazione del danno malgrado le riserve sollevate all'atto della riconsegna fossero generiche ed imprecise; abbia gravato il vettore dell'onere della prova, ai fini dell'esclusione della sua responsabilita', che i danni si erano verificati dopo lo sbarco, malgrado l'esistenza della clausola PAL/PAL; non abbia ritenuto rilevanti le risultanze della ricevuta di sbarco rilasciata dall'impresa di sbarco, in quanto il ricevitore era rimasto estraneo alle constatazioni intervenute tra detta impresa ed il vettore, abbia omesso di valutare documenti decisivi (come il pointage sous palan o avaries constate'es au debarquement) ovvero li abbia interpretati erroneamente; abbia affermato che l'ulteriore clausola FCL/FCL non apportava deroghe al regime probatorio della responsabilita' ex recepto, pur trattandosi di trasporto in container chiuso e sigillato; abbia ritenuto che il vettore non aveva assolto all'onere probatorio di cui al citato art. 422 cod. nav.; infine, abbia ritenuto provata la pretesa perdita totale del carico.
Le esposte censure non colgono nel segno. Gia' dalla loro formulazione appare evidente la comune connotazione di investire il merito della decisione impugnata e, sostanzialmente, l'intenzione di richiedere, a questa Corte di legittimita', un'inammissibile rivalutazione delle risultanze processuali, in senso difforme dal giudice dell'appello e favorevole alle aspettative di essa ricorrente. Peraltro, tale giudice, dopo un'interpretazione delle clausole effettuata secondo il loro significato letterale nonche' gli usi commerciali internazionali e la prassi marinaresca, ha ritenuto che la clausola FCL/FCL (full container load cioe' carico completo di un container) significasse semplicemente che il vettore adempie la sua obbligazione caricando al porto di partenza e scaricando al porto di destino lo stesso contenitore con le unita' di carico indicate in polizza, e che la clausola PAL/PAL (in italiano PARANCO/PARANCO) determinasse l'arco temporale della responsabilita' del vettore dal momento in cui la merce viene agganciata al paranco per la caricazione al momento in cui viene sganciata dal paranco della nave al porto di destinazione; e ne ha concluso che, contrariamente all'assunto della LINEA TRANSMARE, esse non avessero alcun effetto modificativo sull'ordinaria disciplina della responsabilita' ex recepto del vettore marittimo. Ha aggiunto, la Corte territoriale, che nella specie si trattava di merce unitizzata in pallets e stivata in contenitori aperti e privi di telone cosicche', lamentandosi non ammanchi ma gravi avarie, non rilevava neppure la particolare modalita' del trasporto.
Cio' premesso in fatto, la Corte genovese ha affermato che FASTALDI era tenuta a provare unicamente l'esistenza ed entita' del danno al momento della presa in consegna del carico nel porto africano da parte del suo agente e rappresentante locale SATRANS S.p.A., concludendo che: a) avendo il vettore TRANSMARE accettato il carico in apparenti buone condizioni come emergeva dall'assenza di riserve in polizza di carico sull'integrita' di pannelli e relativi accessori (riserva possibile stante l'ispezionabilita' del carico sistemato su planali scoperti); b) essendo stato dimostrato il buon rizzaggio del carico pallettizzato sui flat racks (cfr. depp. testi Ragaglini e Marini); c) avendo il ricevitore, tramite il suo agente, tempestivamente constatato in contraddittorio con l'agente-nave l'esistenza, l'entita' dell'avaria al carico e la sua "natura generale", al momento della riconsegna della merce a destino; d) avendo lo stesso ricevitore provato il fatto costitutivo della pretesa, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., senza necessita' di dimostrare la derivazione del danno da colpa negligente del vettore, stante la vista responsabilita' ex recepto protraentesi fino al momento della riconsegna; e) non avendo il vettore fornito la prova liberatoria, ex art. 422 cit., della derivazione del danno da uno dei "pericoli eccettuati" o da altra causa atipica non imputabile al vettore stesso o a colpa commerciale dei suoi dipendenti, dovevasi, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda di risarcimento del danno per rovina completa dell'intero carico, "comple'tement abime' et inutilisable".
Trattasi di motivazione completa, articolata e congrua sotto il profilo logico e che si uniforma correttamente ai principi affermati nella giurisprudenza di questa Corte, alla stregua dei quali, da un lato, in tema di trasporto marittimo di merci mediante containers, la responsabilita' risarcitoria del vettore, per ammanchi in sede di riconsegna rispetto ai quantitativi che risultino imbarcati, puo' essere esclusa, a prescindere da eventuali riserve inserite nella polizza di carico, solo dietro dimostrazione che detti contenitori siano stati consegnati dal caricatore chiusi con sigilli (od altri analoghi sistemi di sicurezza), la cui integrita' sia stata constatata all'arrivo, trattandosi di prova necessaria per superare la presunzione di colpa contrattuale del vettore medesimo, ovvero dei suoi dipendenti o preposti (Cass. 22 marzo 1991 n. 3112); dall'altro, la parte che intenda avvalersi della presunzione di responsabilita' del vettore per perdita o avaria verificatesi nel periodo compreso fra il momento in cui questo riceve la merce medesima ed il momento della riconsegna - ai sensi dell'art. 422 cod. nav., riproduttivo in parte qua di analoghe disposizioni della Convenzione di Bruxelles 25 agosto 1924, ratificata e resa esecutiva con r.d.l. 6 gennaio 1928 n. 1958, convertito in legge 19 luglio 1929 n. 1638 gravata dall'onere di provare il fatto costitutivo consistente nell'evento e nella sua collocabilita' in detto arco di tempo, al qual fine non sufficiente la prova dell'avvenuta constatazione della sussistenza di avarie all'atto della riconsegna della merce al destinatario dopo il cosi' detto sbarco in amministrazione della merce e di affidamento della medesima all'impresa depositaria, poiche' tale affidamento costituisce gia' riconsegna al destinatario, a meno che questi non abbia avuto possibilita' (secondo l'apprezzamento del giudice del merito che non e' suscettibile di controllo in sede di legittimita', ove congruamente e correttamente motivato) di procedere coevamente alle operazioni di verifica (Cass. 18 gennaio 1993 n. 594).
Conclusivamente, anche il secondo motivo va rigettato e cosi' l'intero ricorso.
Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 312500, oltre L. 2.000.000 per onorari.
Cosi' deciso in Roma, il 21 febbraio 2000, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 18 MAG.
2000