SEZ. 3  SENT. 06468 DEL 18/05/2000 
PRES. Fiduccia G     REL. Varrone M 
PM. Uccella F (Conf.)
RIC. Linea Transmare SpA (avv. Mario Menghini e Maurizio Mazzocchi)  
RES. Astaldi SpA (avv.  Claudio  D'Angelantonio e  Bruno Tagliacozzo)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITA' - Trasporto mediante "containers" - Ammanchi in sede di riconsegna - Onere della prova a carico del vettore - Oggetto. 

COD.NAV. ART. 422

In tema di trasporto marittimo di merci mediante "containers", la responsabilita' risarcitoria del vettore, per ammanchi in sede di riconsegna rispetto ai quantitativi che risultino imbarcati, puo' essere esclusa, a prescindere da eventuali riserve inserite nella polizza di carico, solo dietro dimostrazione che detti contenitori siano stati consegnati dal caricatore chiusi con sigilli (od altri analoghi sistemi di sicurezza), la cui integrita' sia stata constata all'arrivo, trattandosi di prova necessaria per superare la presunzione di colpa contrattuale del vettore medesimo,ovvero dei suoi dipendenti o preposti.


TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITA' - Perdita o avaria delle merci - Presunzione di responsabilita' del vettore - Operativita' - Condizioni - Prova dell'avvenuta constatazione della sussistenza di avaria all'atto della riconsegna della merce al destinatario - Sufficienza - Esclusione - Limiti.

COD.NAV. ART. 422
COD.CIV. ART. 2697
R. D. L. DEL 6/1/1928 NUM. 1958
L. DEL 19/7/1929 NUM. 1638

In materia di trasporto marittimo di merci, la parte che intenda avvalersi della presunzione di responsabilita' del vettore per perdita o avaria verificatesi nel periodo compreso tra il momento in cui questo riceve la merce medesima ed il momento della riconsegna  ai sensi dell'art. 422 cod. nav., riproduttivo in "parte qua" di analoghe disposizioni della Convenzione di Bruxelles 25 agosto 1924, ratificata e resa esecutiva con R.D.L. 6 gennaio 1928 n. 1958, convertito in legge 19 luglio 1929 n. 1638 - e' gravata dall'onere di provare il fatto costitutivo consistente nell'evento e nella sua collocabilita' in detto arco di tempo. A tal fine non e' sufficiente la prova dell'avvenuta constatazione della sussistenza di avarie all'atto della riconsegna della merce al destinatario dopo il cosiddetto sbarco in amministrazione della merce e l'affidamento della medesima all'impresa depositaria, poiche' tale affidamento costituisce gia' riconsegna al destinatario purche' questi abbia avuto la possibilita' (secondo l'apprezzamento del giudice del merito che non e' suscettibile di controllo in sede di legittimita',ove congruamente e correttamente motivato) di procedere coevamente alle operazioni di verifica.