PRES. Duva V. REL. Amatucci A.
PM. Golia A. (Parz. Diff.)
RIC. Ciavarella (Avv. Ciccarelli)
RES. Viaggi & Turismo Marozzi Srl
Rosa Ciavarella Berlingerio, partita da Roma per Bari su un autobus della s.r.l. Viaggi e Turismo Marozzi in compagnia del figlio minore Michele Berlingerio, non rinvenne a destinazione una borsa di tela che, prima della partenza, aveva depositato nel bagagliaio dell'automezzo. Convenne dunque in giudizio il vettore chiedendone la condanna al risarcimento del danno, che indicò in L. 3.000.000.
L'adito pretore di Bari, ritenuto che la borsa era stata rubata e che il furto non integra il fortuito ai fini dell'esonero del vettore da responsabilità, accolse integralmente la domanda con sentenza del 14.4.1992 emessa nella contumacia della società convenuta, che propose appello, cui resistette la Ciavarella, anche in rappresentanza del figlio minore.
Con sentenza n. 357 del 1997 il tribunale di Bari, in parziale accoglimento del gravame, ridusse a L. 200.000, oltre agli interessi, l'importo da versarsi dal vettore e compensò per un quinto le spese del doppio grado, di cui fece per il resto carico alla Ciavarella.
Per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato il
tribunale:
- che erroneamente il pretore aveva ritenuto che tra le parti fosse
stato concluso un autonomo contratto di trasporto di cose disciplinato
dall'art. 1693 c.c., essendo invece pacifico che la prestazione
principale
del vettore concerneva il trasposto di persone, cui accedeva la
prestazione
accessoria di trasportarne anche il bagaglio;
- che, tuttavia, nella specie non era applicabile la norma codicistica
in tema di trasporto di persone (art. 1681 c.c.) ma, invece,
trattandosi
di cose trasportate su strada da veicoli ad uso pubblico, il codice
della
navigazione come modificato negli artt. 412, 422 e 943 dalla legge n.
202/54,
e la legge n. 450/85, il cui art. 2 stabilisce che l'ammontare del
risarcimento
per danni alle cose trasportate non può essere superiore a
quanto
stabilito per il trasporto marittimo ed aereo dalla legge 16.4.1954, n.
202;
- che "il limite di valore di cui all'art. 423 del codice della
navigazione
è di L. 200.000 per ogni collo, ove non si tratti - come
nella specie
- di bagaglio con valore dichiarato".
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Rosa Ciavarella
in Berlingerio,
anche in rappresentanza del figlio minore Michele Berlingerio,
affidandosi
a quattro motivi.
L'intimata Viaggi e Turismo Marozzi s.r.l. non ha svolto
attività
difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Col primo e col secondo motivo di ricorso, tra loro intimamente connessi, la ricorrente rispettivamente deduce "falsa applicazione" e "violazione di norme di diritto", dolendosi che il tribunale abbia applicato gli artt. 1681 c.c. e 1, comma 2, della legge 22 agosto 1985, n. 450, concernenti il trasporto di persone e delle cose che il viaggiatore porta con sé, anziché l'art. 1693 c.c., relativo al trasporto di cose, e l'art. 1, comma 1, della legge n. 450/85, che non pone limiti alla responsabilità del vettore per la responsabilità "ex recepto" in caso di dolo o colpa grave. Difettava invero il presupposto per l'applicazione della disciplina del trasporto di persone, giacché la viaggiatrice non si era riservata la detenzione del bagaglio per tutta la durata del viaggio, ma lo aveva consegnato al vettore, così perdendo la possibilità di vigilare sulla borsa poi rubata.
Col terzo motivo è denunciata violazione dell'art. 2043 c.c., per non avere il tribunale considerato che il vettore doveva comunque rispondere dell'intero danno patito dalla ricorrente a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Col quarto la ricorrente si duole, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 88 c.p.c., che il giudice di secondo grado abbia regolato le spese senza tenere conto che la Marozzi non si era costituita in prime cure.
2) In relazione ai primi due motivi di ricorso va preliminarmente chiarito che è irrilevante che l'art. 1, comma 3, della menzionata legge n. 450 del 1985 (nel testo modificato dall'art. 7, d.l. n. 82/1993, convertito nella legge n. 162/1993) non ponga limiti al risarcimento per la perdita o l'avaria delle merci trasportate su strada se dovute a dolo o colpa grave del vettore e dei suoi dipendenti o ausiliari, giacché l'art. 1 fa riferimento al solo trasporto di merci, mentre l'art. 2 specificamente disciplina - come s'è rilevato - il limite del risarcimento del bagaglio che viaggia al seguito della persona trasportata.
Il tribunale non ha, infatti, applicato l'art. 1, comma 2, della legge 22 agosto 1985, n. 450, ma l'art. 2, il quale stabilisce che: "L'ammontare del risarcimento per danni prodotti alle cose trasportate su strada dal veicoli destinati ad uso pubblico e dagli autobus destinati ad uso privato, sia per bagagli a mano che per quelli consegnati, non può essere superiore a quanto stabilito per il trasporto marittimo ed aereo dalla legge 16 aprile 1954, n. 202".
La norma disciplina il caso del danno (inclusa la perdita) concernente il bagaglio al seguito di persone trasportate su strada su veicoli destinati ad uso pubblico o su autobus destinati ad uso privato e pone un limite al risarcimento (dal tribunale individuato in L. 200.000 in relazione al disposto di cui all'art. 423 del codice della navigazione) sia in relazione al caso che il bagaglio sia trasportato a mano, sia in riferimento all'ipotesi che sia consegnato al vettore per essere riposto nel bagagliaio, rinviando ai limiti di risarcibilità previsti dalla legge n. 202 del 1954, che ha modificato gli artt. 412 e 423 del codice della navigazione in tema di trasporto marittimo e gli artt. 941, 943, 944, 952, 968, 975, 976, 998 e 999 dello stesso codice in tema di trasporto aereo.
Di tali disposizioni, quelle che contemplano limiti della
responsabilità
del vettore sono le seguenti:
- l'art. 412, comma 1 (L. 12.000 al chilogrammo per il bagaglio
consegnato
chiuso);
- l'art. 423, comma 1 (L. 200.000 per unità di carico, per
il
trasporto di cose);
- l'art. 943, comma 1 (L. 195.000.000, così elevato
l'importo
dal d.P.R. n. 201/87, per i danni alla persona del passeggero);
- l'art. 944, comma 2 (L. 210.000 per ciascun passeggero per il
bagaglio
non consegnato, elevate a L. 1.995.000 dal d.P.R. 7.3.1987, n. 201,
emanato
ai sensi dell'art. 10 della legge 13.5.1983, n. 213);
- l'art. 952, comma 1 (L. 30.000 al chilogrammo per il trasporto di
cose).
Le uniche due norme che fanno riferimento al bagaglio" sono la prima e la quarta, riferentisi rispettivamente al bagaglio consegnato (art. 412, comma 1) ed a quello non consegnato (art. 944, comma 2); le altre concernono infatti il danno alle persone o il trasporto di sole cose, e non riguardano dunque il bagaglio.
La prima pone inoltre un limite assoluto, salva la dichiarazione di maggior valore; la seconda stabilisce che il limite non opera se il danno deriva da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.
Deve dunque affermarsi che, in caso di perdita del bagaglio (e cioè delle cose che viaggiano a seguito del viaggiatore) trasportato su strada dai veicoli destinati ad uso pubblico e dagli autobus destinati ad uso privato, il limite della responsabilità del vettore - in virtù del rinvio operato dall'art. 2 della legge 22.3.1985, n. 450, a quanto stabilito per il trasporto marittimo ed aereo dalla legge 16 aprile 1954, n. 202 - è dunque costituito: in caso di bagaglio consegnato, e sempre che non risulti una maggiore cifra dalla dichiarazione di valore del passeggero, dalla somma di L. 12.000 al chilogrammo, secondo quanto stabilito dall'art. 412, comma 1, del codice della navigazione; in caso di bagaglio non consegnato dalla somma di L. 1.995.000 per ciascun passeggero, purché, in tale secondo caso, il danno non derivi da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, giusta quanto previsto dall'art. 944, comma 2, del codice della navigazione.
Nella specie il bagaglio era stato consegnato, come ha accertato il giudice di primo grado con sentenza non gravata sul punto, sicché doveva farsi applicazione della norma di cui all'art. 412, comma i e non di quella di cui all'art. 423, che si riferisce, come s'è detto, al trasporto di sole cose, dallo stesso tribunale del resto escluso laddove ha censurato la sentenza del pretore sulla qualificazione del trasporto, correttamente ritenendo che l'obbligazione relativa al trasporto del bagaglio fosse accessoria a quella relativa al trasporto di persone, costituente l'obbligazione principale del vettore.
La sentenza gravata deve essere dunque corretta sul punto, ma
i primi
due motivi di ricorso vanno tuttavia respinti, non avendo la ricorrente
mai sostenuto che la borsa rubata avesse un peso superiore a Kg. 16,66
(200.000:12.000=16,66) e che, conseguentemente, la somma di L. 200.000
riconosciutale fosse, per tale ragione, insufficiente.
3) Il terzo motivo è inammissibile.
Posto, invero, che in tanto è configurabile una responsabilità extracontrattuale del vettore diversa da quella negoziale in quanto siano dedotti ed individuati specifici fatti e comportamenti del vettore stesso o dei suoi dipendenti che abbiano autonoma valenza come illecito extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. (cfr. Cass., 5831/92) e che la richiesta di risarcimento di tutti i danni patiti a causa del trasporto contrattualmente eseguito è, in sé, evidentemente insufficiente ai fini in questione, la responsabilità extracontrattuale del vettore non può farsi valere per la prima volta in cassazione (Cass., 1593/79).
Nella specie la ricorrente, attrice in primo grado, non aveva mai dedotto fatti integranti illecito extracontrattuale né aveva mai in precedenza chiesto che il risarcimento le fosse a tale titolo riconosciuto.
4) E' invece fondato il quarto motivo di ricorso in punto di regolazione delle spese processuali, avendo la corte posto a carico dell'attrice anche i quattro quinti delle spese di primo grado (liquidate in L. 1.165.000 e compensate per il residuo quinto) benché la convenuta società Marozzi non ne avesse sopportato alcuna, essendo rimasta contumace innanzi al pretore.
La statuizione sulle spese va interamente travolta, anche in riferimento a quelle di secondo grado, giacché l'errore in cui è incorso il giudice d'appello rivela un'alterata considerazione dell'esito complessivo della lite, della responsabilità in ordine alla stessa e della conseguente distribuzione tra le parti dell'onere delle spese relative ai due gradi di giudizio (nel primo dei quali la società Marozzi non fece comunque valere il limite, sia pur legale, della propria responsabilità).
Il giudice del rinvio, che si designa nella corte d'appello di Bari, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso, accoglie il
quarto,
cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla
corte d'appello di Bari.