PRES. Duva V. REL. Amatucci A.
PM. Golia A. (Parz. Diff.)
RIC. Ciavarella (Avv. Ciccarelli)
RES. Viaggi & Turismo Marozzi Srl
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - IN GENERE - Bagaglio a seguito del viaggiatore.
L. DEL 22/3/1985 NUM. 450 ART. 2
L. DEL 16/4/1954 NUM. 202
COD.NAV. ART. 412
COD.NAV. ART. 944
COD.NAV. ART. 412
In caso di perdita
del bagaglio, cioè
delle cose che viaggiano a seguito del viaggiatore,
trasportato su
strada dai veicoli destinati ad uso pubblico e
dagli autobus
destinati ad uso privato, il limite della
responsabilità del
vettore in virtù del rinvio operato dall'art. 2
della legge
n. 450 del 1985, a quanto stabilito per il
trasporto marittimo
ed aereo dalla legge n. 202 del 1954 è
dunque costituito:
in caso di bagaglio consegnato, e sempre che non risulti una
maggiore
cifra dalla dichiarazione di valore del passeggero,
dalla somma
di lire 12.000 al chilogrammo, secondo quanto stabilito
dall'art.
412, comma primo, del codice
della navigazione;
in caso di bagaglio non consegnato dalla somma di
lire 1.995.000
per ciascun passeggero, purchè in tale
secondo caso,
il danno non derivi da dolo o colpa grave del vettore
o dei
suoi dipendenti e preposti, giusta quanto previsto dall'art. 944, comma
secondo, del codice della navigazione.