SEZ. 3 SENT. 484 DEL 20/01/1998
PRES. Grossi M. REL. Limongelli A.
PM. Sepe EA (Conf.)
RIC. Soc. Uniexport (avv. Sisto)
RES. Soc. Assic. Milano (avv. Persiani)
Conferma app. Brescia 4 febbraio 1995
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 5.11.1985 la s.r.l. Uniexport di Brescia espose di aver venduto una partita di merci varie alla ditta Uniproducts di Dublino, di aver assicurato la partita con la s.p.a. Milano Assicurazioni e di averla consegnata per il trasporto via terra e via mare allo spedizioniere I.T.K. Sostenne che il carico era stato quasi completamente perduto durante il trasporto e convenne, quindi, dinanzi al Tribunale di Bergamo la Milano Assicurazioni per esserne indennizzata. La società convenuta contestò la legittimazione della attrice, sostenendo che questa aveva stipulato la polizza nella assunta qualità di spedizioniere e con clausola "per conto di chi spetta". Chiamò in causa, ai sensi dell'art. 1916 Cod. Civ., la società I.T.K. e i vettori C.A.S.A. (Consorzio Autotrasportatori Spezzini Artigiani), Agenzia Marittima Italica s.p.a. e orlandi Giuseppe, che, contestarono il fondamento dell'azione di surrogazione. La Agenzia Marittima Italica e l'Orlandi chiamarono, a loro volta, in garanzia la s.p.a. Società Italiana d'Assicurazioni (S.I.P.A.), che chiese il rigetto della domanda principale della Uniexport e delle domande di garanzia della C.A.S.A. e dell'orlandi. La Uniexport chiese, inoltre, a titolo extracontrattuale, la condanna dei vettori al risarcimento del danno. con sentenza del 18.2.1992 il Tribunale rigettò la domanda di pagamento dell'indennizzo assicurativo proposta dalla Uniexport nei confronti della Milano Assicurazioni e non pronunziò sulle altre domande, che ritenne assorbite. Ha appellato la Uniexport, insistendo nelle domande proposte in primo grado e chiedendo, inoltre, la condanna dei vettori al risarcimento del danno per inadempimento del trasporto e la condanna della Milano Assicurazioni al pagamento dell'indennizzo, anche a titolo di indebito arricchimento. Con sentenza del 4.2.1995 la Corte di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale, osservando: i) che alla Uniexport non competeva l'indennizzo previsto dalla polizza assicurativa, perché questa era stata stipulata dalla società in qualità di spedizioniere e con clausola "per conto di chi spetta"; 2) che la responsabilità extracontrattuale dei vettori non era stata provata e che, pertanto, nessun risarcimento poteva a tal titolo ritenersi dovuto da costoro alla Uniexport; 3) che la domanda con cui la Uniexport aveva chiesto la condanna dei vettori a titolo contrattuale non poteva assumersi in esame, perché proposta per la prima volta in sede di gravame; 4) che la domanda della Uniexport intesa ad ottenere la condanna della Milano Assicurazioni al pagamento dell'indennizzo a titolo di indebito arricchimento non poteva essere accolta, perché dalla vicenda dedotta in giudizio nessun arricchimento era pervenuto alla società assicuratrice e nessun danno era stato causato alla Uniexport. Ricorre la Uniexport con quattro motivi. Resiste la Milano Assicurazioni con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo, complesso motivo la società ricorrente,
ai sensi dell'art.
360 n. 5 Cod. Proc. Civ., lamenta che, con motivazione illogica e
comunque
insufficiente, la Corte di merito, sull'erroneo presupposto che la
Uniexport
avesse stipulato la polizza assicurativa in qualità di
spedizioniere,
abbia affermato, che conseguentemente, non le spettava l'indennizzo
assicurativo,
quantunque risultasse documentalmente provato che nel contratto di
assicurazione
la società aveva espressamente assunto la qualità
di proprietaria-venditrice.
La doglianza è inammissibile sia perché, senza
essere sorretta
dalla indicazione di specifici profili di contraddittorietà
o di
insufficienza della criticata motivazione, è intesa a
contraddire,
nel giudizio di cassazione, la valutazione delle acquisizioni
documentali
fatta dal giudice del merito nel corretto esercizio del potere
esclusivo
che in proposito gli compete, sia perché attiene ad una
circostanza
di fatto che nessun ruolo decisivo ha svolto nel contesto argomentativo
su cui fonda la pronunzia impugnata, atteso che la Corte territoriale
ha
ritenuto che l'indennizzo assicurativo non spettasse alla Uniexport
anche,
e soprattutto, perché l'assicurazione era stata stipulata,
ai sensi
dell'art. 1891 Cod. Civ., con la clausola "per conto di chi spetta" e
perché
al momento del sinistro la qualità di assicurato spettava ad
un
soggetto diverso dalla società contraente.
La ricorrente obbietta che, nondimeno, a termini dell'art. 1891 co.
II, la Uniexport avrebbe avuto diritto di riscuotere l'indennizzo se
l'assicurato
avesse manifestato il suo consenso e lamenta che la Corte territoriale
abbia escluso che tale consenso fosse stato prestato, sebbene
l'assicuratore
non avesse né eccepito né provato che era
mancato. L'obbiezione
è priva di fondamento, perché il consenso
dell'assicurato,
in quanto elemento costitutivo del diritto del contraente al pagamento
dell'indennizzo, avrebbe dovuto essere allegato e provato dalla
contraente
Uniexport, che tale pagamento pretendeva, onde non può
addebitarsi
alla Corte di Brescia di non aver presunto la prestizione del consenso
da parte dell'assicurato solo perché l'assicuratore non
aveva provato
il contrario.
La Uniexport replica, osservando che, ai sensi degli artt. 1687 e 1689
Cod. Civ., nel trasporto di cose la sostituzione del destinatario al
mittente
nei diritti nascenti dal contratto di trasporto ha luogo, nel caso di
perdita
delle cose consegnate al vettore, soltanto nel momento in cui, scaduto
il termine legale o convenzionale della consegna, il destinatario sia
venuta
a conoscenza di tale evento a seguito della richiesta di riconsegna
della
merce, e da questa presenza sembra voler desumere (pur se non lo
afferma
espressamente) che nel momento in cui, nel caso di specie, si
verificò
la perdita (o la sottrazione) del carico la Uniexport rivestiva ancora
la qualità di proprietaria della merce ed era, quindi
titolare del
diritto di pagamento dell'indennizzo assicurativo. La obbiezione, anche
prescindendo dal rilevarne la inconciliabilità con quella
precedentemente
esaminata, è inconsistente. La Corte territoriale ha,
infatti, esattamente
ritenuto che nel caso in argomento il carico fosse destinato a
viaggiare
non già in esecuzione di un contratto di trasporto in
sé
e per sé considerato, bensì in esecuzione di una
vendita
di genere con spedizione (o "da piazza a piazza") ed, applicando
correttamente
gli artt. 1378 e 1510 Cod. Civ., ha osservato che la Uniexport aveva
trasferito
al destinatario la proprietà del carico nel momento della
consegna
di quest'ultimo al vettore e, quindi, non poteva pretendere il
pagamento
dell'indennizzo assicurativo per la perdita del carico solo
successivamente
verificatosi, giacché con la polizza assicurativa era stato
pattuito,
ai sensi dell'art. 1891 Cod. Civ., che detto pagamento avesse luogo in
favore del soggetto che fosse risultato proprietario della merce al
momento
del sinistro.
Col secondo motivo la Uniexport, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 Cod.
Proc. Civ., lamenta che, in violazione degli artt. 1362, 1363, 1366,
1891
Cod. Civ. e 345 Cod. Proc. Civ. e con motivazione illogica e, comunque,
insufficiente, la sua domanda, volta a far valere la
responsabilità
"ex recepto" dei vettori, sia stata considerata inammissibile dalla
Corte
territoriale perché proposta per la prima volta nel giudizio
di
appello, sebbene l'originario "petitum" (consistente nella richiesta di
risarcimento del danno, già formulata nei confronti dei
vettori
nel primo grado del giudizio) fosse rimasto invariato e solo la "causa
petendi" fosse stata modificata. La doglianza non ha fondamento.
Modificando
la "causa petendi" con l'addebito ai vettori di un titolo contrattuale
di responsabilità, in luogo del titolo extracontrattuale
dedotto
nel giudizio di primo grado, la società appellante ha
introdotto
in sede di gravame un nuovo tema di indagine e di decisione, alterando
l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia. Le
considerazioni
con cui la Corte distrettuale ha ritenuto inammissibile tale ulteriore
prospettazione appaiono, pertanto, informate a corretta applicazione
dell'art.
345 Cod. Proc. Civ., né risultano affette dai denunziati
vizi motivazionali,
di cui, peraltro, la ricorrente non chiarisce la specifica consistenza.
Col terzo motivo la società ricorrente, ai sensi dell'art.
360
n. 3 Cod. Proc. Civ., lamenta che, in violazione dell'art. 2697 Cod.
Civ.,
la Corte di merito abbia rigettato la domanda di risarcimento del
danno,
proposta, ai sensi dell'art. 2043 Cod. Civ., dalla Uniexport nei
confronti
dei vettori, addebitando alla società di non aver provato la
colpa
di costoro, e sul punto osserva che competeva ai vettori l'onere di
superare
la presunzione di colpa imposta a loro carico dall'art. 1633 Cod. Civ.,
dimostrando che la perdita del carico era difesa da caso fortuito. La
doglianza
è infondata. L'onere di provare il fortuito in relazione
alla perdita
e all'avaria del carico incombe, ai sensi dell'art. 1693 Cod. Civ., al
vettore convenuto con l'azione contrattuale, che nel presente giudizio
la Uniexport ha tardivamente proposto nel giudizio di appello e che,
per
questa ragione, è stata considerata inammissibile dalla
Corte territoriale.
L'onere di provare la colpa del danneggiante incombe, invece, al
danneggiato,
che eserciti l'azione prevista in via generale dall'art. 2043 Cod.
Civ.,
cui attiene la censura in esame. Non appare, pertanto, reprensibile la
impugnata statuizione, con cui la Corte bresciana ha ritenuto che tale
prova spettasse alla Uniexport per quanto si riferiva alla
responsabilità
extracontrattuale dei vettori da essa allegata.
Con lo stesso motivo la società ricorrente, ai sensi
dell'art.
360 n. 3 e 5 Cod. Proc. Civ., lamenta che con motivazione
contraddittoria
e, comunque, insufficiente la Corte di merito abbia escluso la
responsabilità
extracontrattuale dei vettori, sebbene risultassero acquisiti "atti
(accertamenti)
confermanti l'avvenuta conclusione del contratto di trasporto,
l'avvenuta
consegna della merce ed il presunto furto della stessa", e senza
considerare
"le confessioni rese da tutti gli interessati". La Uniexport non
chiarisce
ulteriormente la natura ed il contenuto degli atti a cui si riferisce,
né gli esatti termini delle "confessioni", che sostiene
essere state
rese; e, pertanto, la doglianza appare inammissibile in ragione diretta
della sua assoluta genericità.
Col quarto ed ultimo motivo la società ricorrente, ai sensi
dell'art. 360 n. 3 e 5 Cod. Proc. Civ., lamenta che, in violazione
degli
artt. 2041 e 2042 Cod. Civ. e con motivazione contraddittoria e
insufficiente,
la Corte di Brescia abbia ritenuto insussistenti gli estremi della
azione
di indebito arricchimento promossa dalla Uniexport nei confronti della
Milano Assicurazioni. La doglianza è infondata,
giacché la
Corte territoriale ha osservato che nessun danno poteva lamentare la
Uniexport,
che, a fronte del pagamento del premio assicurativo, effettuato in
esecuzione
del contratto di compravendita, conservava il diritto al pagamento del
prezzo da parte del destinatario del carico, e che, inoltre, nessun
vantaggio
(poteva ritenersi conseguito dalla Milano Assicurazioni, che, pur
avendo
riscosso il premio, restava obbligata al pagamento dell'indennizzo in
favore
del destinatario assicurato, e questa argomentazione informata a
corretta
interpretazione degli artt. 2041 e 2042 Cod. Civ., è,
altresì,
esauriente ed immune da vizi logici e sfugge, quindi, al controllo di
legittimità.
Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna della
società
ricorrente al pagamento delle spese ed alla rifusione degli onorari,
che
stimasi di liquidare in L. 4.500.000.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso come sopra proposto e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, in L. 180.100 oltre agli onorari, liquidati in L. 4.500.000.
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