SEZ. 3 SENT. 00484 DEL 20/01/1998
PRES. Grossi M REL. Limongelli A
PM. Sepe EA (Conf.)
RIC. Soc. Uniexport
RES. Soc. Assic. Milano
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI -
CONSEGNA - DI
COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE - - Consegna al
vettore
- Conseguenze - Assicurazione della merce per conto di chi spetta -
Sinistro
durante il trasporto - Legittimazione del venditore per il risarcimento
- Esclusione.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI
- NORME INDEROGABILI - Vendita di merce di genere da piazza a piazza
-
Consegna al vettore - Conseguenze - Assicurazione della merce per conto
di chi spetta - Sinistro durante il trasporto - Legittimazione del
venditore
per il risarcimento - Esclusione.
COD.CIV. ART. 1891
COD.CIV. ART. 1510
COD.CIV. ART. 1378
COD.CIV. ART. 1681
COD.CIV. ART. 1689
Se il venditore di una merce di genere da piazza a piazza stipula un contratto di assicurazione del trasporto per conto di chi spetta (art. 1891 cod. civ.), la proprietà del carico si trasferisce al destinatario nel momento della consegna al vettore (artt. 1378 e 1510 cod. civ.) e pertanto, nel caso di sinistro durante il trasporto, il venditore non è legittimato ad agire nei confronti dell' assicurazione.
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