SEZ. L SENT. 5923 DEL 12/06/1998
PRES. Lanni S. REL. Filadoro C.
PM. Raimondi G. (Conf.)
RIC. Riccardi (Avv. Vilardi)
RES. Il Ponte S.p.A. (Avv. Persiani)
Conferma trib. Trani 22 febbraio 1995
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 26 gennaio-22 febbraio 1998, il Tribunale di
Trani ha confermato
la decisione del locale Pretore che aveva dichiarato prescritti
eventuali
crediti di lavoro maturati dal marittimo Riccardi Benito nei confronti
della società Costa Armatori di Genova (ora Il Ponte).
Il Tribunale osservava:
- che il giudice può sempre applicare un termine diverso di
decorrenza della prescrizione una volta che l'eccezione di prescrizione
sia stata ritualmente proposta, senza che possa configurarsi alcuna
violazione
del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
- che, benché non fosse stata accertata nel corso del
giudizio
di primo grado la data esatta della cancellazione dal turno (termine
dal
quale deve compitarsi la decorrenza della prescrizione), questa era
avvenuta
nel febbraio 1984, avendone la datrice di lavoro dato comunicazione
alla
parte il 27 febbraio 1984. D'altro canto, precisava il Tribunale, lo
stesso
Riccardi secondo la lettera del suo difensore del 4 settembre 1984
confermava
di essere stato licenziato prima del 29 marzo 1984;
- tanto premesso rilevata che la richiamata lettera del 4 settembre
1984 dell'avv. Machiavelli di Genova - alla quale tra l'altro era
allegato
un semplice prospetto di spettanze redatto dal Riccardi, privo di firma
- non poteva comunque "giovare ai fini dell'interruzione della
prescrizione,
sia perché manca in essa qualsiasi dichiarazione di diffida
ad adempiere,
e qualsiasi formale richiesta di pagamento di spettanze, avendo la sola
funzione di sondare informalmente la società in ordine alla
possibilità
di accedere bonariamente alle richieste dell'istante, e sia
perché,
comunque, il biennio prescrizionale risulta ampiamente decorso,
rispetto
a tale missiva, alla data del deposito e della notificazione del
ricorso,
avvenuti il 9 settembre 1987 ed il 18 settembre 1987";
- in un quadro di tal genere (cioè in mancanza di qualsiasi
atto interruttivo), del tutto inutile appariva l'ammissione del
capitolo
di prova riguardante l'effettivo ricevimento di una seconda lettera di
altro difensore del Riccardi da parte della società Costa
Armatori,
in funzione interruttiva della prescrizione, in quanto comunque spedita
dopo la decorrenza del biennio dal licenziamento.
Da ultimo, in ordine alla richiesta di reintegrazione formulata dal
Riccardi nell'atto introduttivo del giudizio, il Tribunale osservava
che
"egualmente tardiva risulta l'impugnativa del licenziamento proposta in
primo grado" in quanto proposta dopo il termine di legge.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Riccardi con
tre distinti motivi.
Resiste la Costa Armatori spa (ora il Ponte spa) con controricorso
tardivo, seguito da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione
delle norme e dei principi in tema di prescrizione (artt. 373 codice
della
navigazione, 1422, 1442 e 2947 codice civile), nonché
omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione.
Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell'applicare
alla fattispecie sottoposta al suo esame la prescrizione biennale di
cui
all'art. 373 codice della navigazione, in luogo dei termini
prescrizionali
previsti dalla normativa di diritto comune.
Il motivo è infondato.
Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di
questa
Corte che tutti i diritti derivanti dal rapporto di lavoro nautico sono
soggetti al termine di prescrizione di due anni, ai sensi dell'art. 373
codice della navigazione, prescrizione che non può iniziare
a decorrere
prima della cessazione del rapporto stesso, la quale non coincide con
lo
sbarco, e si verifica nel momento e nel luogo in cui il marittimo
riceve
la comunicazione della sua cancellazione dai turni particolari o della
non reiscrizione in essi (Cass. 257 del 7 febbraio 1962, 383 del 17
gennaio
1987, 8456 del 18 novembre 1987, 9537 del 22 dicembre 1987, 777 del 29
gennaio 1988, 5014 del 3 settembre 1988, 1479 del 23 marzo 1989, 4174
del
17 ottobre 1989).
Pertanto, il Tribunale correttamente ha individuato le norme
applicabili
al caso di specie in quelle di cui all'art. 373 codice della
navigazione.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art.
373 codice della navigazione, 1362, 2727, 2729, 2943 e 2935 codice
civile,
nonché omessa ed insufficiente motivazione. Secondo il
ricorrente,
il Tribunale avrebbe errato nel non ammettere, in quanto irrilevante,
il
giuramento decisorio sull'avvenuto ricevimento della seconda lettera
del
difensore del Riccardi da parte della società.
Anche tale motivo è infondato.
Deve rilevarsi che è precluso a questa Suprema Corte
qualsiasi
esame della rilevanza attribuita dal giudice di merito ai riscontri
probatori
forniti dalle parti, essendo tali elementi rimessi all'indagine di
fatto
ed all'apprezzamento dello stesso giudice di merito, incensurabili se
adeguatamente
e correttamente motivati (Cass. 19 marzo 1994 n. 2628, 18 maggio 1994,
n. 4833).
La motivazione della sentenza impugnata contiene una approfondita
disamina
delle lettere prodotte dal ricorrente, che sfugge a qualsiasi censura
in
questa sede di legittimità, avendo i giudici di appello
fornito
ampia giustificazione del loro convincimento circa il contenuto e la
tempestività
delle lettere in questione.
Quanto alla lettera dell'avv. Macchiavelli i giudici di appello hanno
concluso che la stessa non conteneva alcuna richiesta di pagamento di
differenze
retributive, né una diffida ad adempiere, precisando che
l'elenco
senza firma ad essa allegato non poteva - da solo o unitamente alla
lettera
del difensore - contribuire a colmare tale lacuna. Donde
l'inidoneità
di tali documenti ad interrompere il decorso del termine prescrizionale
di cui all'art. 373 codice della navigazione e, conseguentemente,
l'inutilità
del giuramento decisorio deferito dal Riccardi in quanto la ricezione
della
seconda missiva (datata 5 luglio 1986) doveva in ogni caso considerarsi
successiva al termine biennale di prescrizione decorrente dal 27
febbraio
1984.
Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione
dell'art. 2 e 6 della legge 604 del 1966, nonché omessa ed
insufficiente
motivazione su di un punto decisivo della controversia.
Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe errato nel ritenere tardiva
l'impugnazione del licenziamento, senza peraltro individuare la data
esatta
di risoluzione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Anche tale ultimo motivo è infondato.
Il Tribunale ha dato atto che pur non essendo stata accertata nel corso
del giudizio di primo grado la data esatta di cancellazione dal turno
del
Riccardi, in ogni caso di tale cancellazione venne data comunicazione
all'interessato
il 27 febbraio 1984.
Sulla base di tale accertamento, che non è stato minimamente
contestato dal ricorrente, i giudici hanno coerentemente concluso per
la
tardività dell'impugnazione del licenziamento, sia con
riferimento
al termine di decadenza previsti dalla disciplina ordinaria (art. 6
della
legge 604 del 1966), sia con riferimento al termine biennale di
prescrizione
previsto dall'art. 373 codice di navigazione, che opera con riferimento
a tutti i diritti del lavoratore derivanti dal contratto di
arruolamento.
In tal modo, i giudici di appello hanno mostrato di tener conto della
pronuncia della Corte Costituzionale (3 aprile 1987, n. 96) che ha
dichiarato
l'illegittimità costituzionale degli artt. 10 della legge 15
luglio
1966 n. 604 e 35 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nella parte in cui
escludevano l'applicabilità al personale navigante delle
imprese
di navigazione dell'intera legge 604 del 1966 e dell'art. 18 della
legge
300 del 1970.
Come ha rilevato la difesa dell'intimata nella discussione orale
odierna,
l'applicabilità della disciplina comune del licenziamento
anche
ai lavoratori marittimi, derivata da tale sentenza, non può
prescindere
dalla necessità di coordinare ed integrare tale normativa
con i
principi e le disposizioni speciali vigenti in materia di contratto di
lavoro marittimo, potendosi, solo in tal modo, evitare gravi
incongruenze
sistematiche.
Tale coordinamento comporta la necessaria identificazione della
comunicazione
scritta del licenziamento (richiesta della disciplina comune) con i
provvedimenti
di cancellazione dal turno particolare previsto dalla disciplina
speciale
quale atto risolutivo del contratto di arruolamento in regime di
continuità
(Cass. 17 ottobre 1989 n. 4174 e le altre decisioni sopra segnalate).
Poiché tale documento, secondo l'accertamento compiuto dai
giudici
di appello, è stato portato a conoscenza del lavoratore in
data
27 febbraio 1984 (pag. 3 della sentenza impugnata), sono state
adempiute
tutte le prescrizioni previste dalla legge 604 del 1966, con la
conseguenza
che l'impugnazione del licenziamento proposta con il ricorso in primo
grado
deve considerarsi tardiva (art. 6 della legge 604 del 1966).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la condanna del
ricorrente
al pagamento delle spese, che vengono liquidate come in dispositivo,
tenuto
conto che la tardività del controricorso, secondo i principi
generali,
preclude anche la presentazione di memorie difensive (Cass. S.U. 3062
del
26 maggio 1979, 53422 del 22 ottobre 1984).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in L. 43.500 oltre a L. 3.000.000 (tremilioni) per onorari di avvocato.
Motori di ricerca:
|
|