Torna

 
CORTE DI CASSAZIONE 
SEZ. L       SENT.  05923  DEL 12/06/1998 
 PRES. Lanni S.                    REL. Filadoro C. 
 PM. Raimondi G.  (Conf.) 
 RIC. Riccardi 
 RES. IL PONTE S.p.A. 

 LAVORO  - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI      ARRUOLAMENTO  -  MARITTIMO  ED  AEREO  -  Prescrizione  biennale - Decorrenza  -  Dalla comunicazione della cancellazione dal turno o dalla  non reiscrizione in esso. 

 COD.NAV. ART. 373 

     In  tema  di  lavoro  marittimo,  i  diritti del lavoratore derivanti dal contratto  di  arruolamento  in  regime  di  continuita'  sono  soggetti alla prescrizione  biennale  prevista  dall'art.  373 c. nav., che inizia a decorrere  dalla  cessazione  del  rapporto, la quale non coincide con lo sbarco e  si  verifica  nel  momento  e  nel  luogo  in  cui  il  marittimo  riceve  la comunicazione   della  cancellazione  dal  turno  (equivalente  alla  comunicazione  del  licenziamento  nella  disciplina  comune)  o dalla non reiscrizione in esso. 



(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 28.3.2013) 

(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo sia aggiornato a tale data.

Motori di ricerca:

Google
 
sul Web su www.fog.it

Studio legale Fogliani            Studio legale De Marzi