SEZ. L SENT. 05923 DEL 12/06/1998
PRES. Lanni S. REL. Filadoro C.
PM. Raimondi G. (Conf.)
RIC. Riccardi
RES. IL PONTE S.p.A.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - Prescrizione biennale - Decorrenza - Dalla comunicazione della cancellazione dal turno o dalla non reiscrizione in esso.
COD.NAV. ART. 373
In tema di lavoro marittimo, i diritti del lavoratore derivanti dal contratto di arruolamento in regime di continuita' sono soggetti alla prescrizione biennale prevista dall'art. 373 c. nav., che inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto, la quale non coincide con lo sbarco e si verifica nel momento e nel luogo in cui il marittimo riceve la comunicazione della cancellazione dal turno (equivalente alla comunicazione del licenziamento nella disciplina comune) o dalla non reiscrizione in esso.
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