SEZ. L SENT. 06573 DEL 06/07/1998
PRES. Lanni S REL. Mattone S
PM. Fedeli M (Conf.)
RIC. Brattoli
RES. BNL SpA
ESECUZIONE FORZATA - NAVE ED AEROMOBILE (ESECUZIONE SU) - PIGNORAMENTO - AMMINISTRAZIONE DELLA NAVE E DELL'AEROMOBILE - Finalità - Impegno dell'armatore (o di chi vi ha interesse) a far rientrare la nave in porto al termine dei viaggi autorizzati - Escussione di garanti prima del rientro della nave - Conseguenze - Fattispecie.
COD.NAV. ART. 652
COD.PROC.CIV. ART. 633
COD.PROC.CIV. ART. 645
L'istituto dell'amministrazione della nave pignorata, disciplinato dall'art. 652 cod. nav., è destinato ad evitare, in relazione alle specificità del bene aggredito dall'esecuzione, la sua espropriazione da un lato consentendo che, attraverso i proventi del viaggio o dei viaggi autorizzati, il debitore possa far fronte ai suoi impegni e dall'altro lato evitando che l'inutilizzo del veicolo ne comporti il deterioramento e, quindi, la stesso deprezzamento che si risolverebbe in danno dei creditori. L'obbligazione principale cui accede la garanzia prestata in base alla suddetta disposizione è costituita dall'impegno dell'armatore (o di chi vi ha interesse) a far rientrare la nave in porto alla fine dei viaggi autorizzati dal giudice competente. Conseguentemente il garante puo' essere chiamato ad adempiere soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per l'adempimento della suddetta obbligazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che difettava del requisito dell'esigibilita'' il credito, vantato da un dipendente di una società di navigazione in conseguenza della declaratoria di illegittimità del proprio licenziamento, azionato in via monitoria esclusivamente nei confronti dell'istituto di credito fideiussore in base alla disposizione in argomento, prima della scadenza dell'obbligazione della societa' di navigazione di far rientrare in porto la nave amministrata).
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