SEZ. L SENT. 7285 DEL 24/07/1998
PRES. Pontrandolfi P. REL. Foglia R.
PM. Martone A . (Conf.)
RIC. Rana (Avv. Cantatore)
RES. Stargas SpA (Avv. Ercole)
Regolamento di competenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 1º.8.1995 Nicola Rana conveniva in
giudizio, davanti
al Pretore di Trani, sez. distaccata di Molfetta, la soc. armatoriale
Stargas
sua ex datrice di lavoro, chiedendone la condanna al pagamento, in suo
favore, di importi vari a titolo di retribuzioni non percepite e di
risarcimento
per la penosità del lavoro domenicale effettuato nel corso
del rapporto
di lavoro.
Costituitosi il contraddittorio, il Pretore adìto, con
sentenza
depositata il 12.3.1997, declinava la propria competenza per
territorio,
ritenendo competente il Pretore di Venezia in funzione di giudice del
lavoro,
e compensava interamente le spese tra le parti.
Avverso detta decisione, il ricorrente ha proposto istanza di
regolamento
di competenza assumendo che, poiché il rapporto di lavoro
dedotto
in causa doveva considerarsi estinto in Molfetta, suo luogo di
residenza,
dove, dopo lo sbarco (avvenuto a Venezia il 3.11.1993) era rimasto in
attesa
delle determinazioni del datore di lavoro, la competenza territoriale
apparteneva
al Pretore adìto.
Replica la società convenuta sostenendo che il rapporto "de
quo" doveva considerarsi estinto al momento dello sbarco e che, in ogni
caso, l'attore non aveva provato la prosecuzione del rapporto per il
periodo
successivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del Rana non è fondato.
Risulta dagli accertamenti effettuati dal Pretore che con lo sbarco,
avvenuto a Venezia, in data 3.11.1993, è venuto a cessare
definitivamente
il rapporto di lavoro marittimo intercorso tra le parti, senza che si
fossero
create le condizioni per un reimpiego: dalla documentazione esaminata
in
sede di merito è, infatti, risultato che l'attore
è stato
retribuito sino alla predetta data, percependo anche il trattamento di
fine rapporto e che la collaborazione tra le parti si è
definitivamente
esaurita con lo sbarco.
In detta situazione, affatto diversa da quella che pur frequentemente
può verificarsi nell'esperienza del lavoro marittimo,
caratterizzata
dalla circostanza che il lavoratore marittimo, ritorni al proprio
domicilio
tra uno sbarco e l'altro, in attesa di reimpiego (ipotesi considerata
da
questa Corte nella sentenza 27.4.1992, n. 5018, in Dir. mar., 1993,
374)
deve farsi riferimento ai criteri attributivi della competenza
territoriale
già fissati dall'art. 603 del cod.nav., e tuttavia,
nonostante l'abrogazione
di tale norma, mantenuti in vita in base alla disciplina del rito del
lavoro
(Corte costituzionale 19.2.1976, n. 29). Detta norma stabilisce che la
controversia in esame appartenga al giudice del lavoro nel cui
mandamento
è cessato il rapporto di lavoro e la giurisprudenza di
questa Corte
ha avuto occasione di precisare che il luogo di cassazione del rapporto
si individua con quello del domicilio del marittimo solo quando la
cessazione
del rapporto sia avvenuta tra due imbarchi successivi e si verifichi
quindi
in un momento in cui il lavoratore avrebbe dovuto trovarsi in detta
località
in attesa di reimbarco (Cass., 13.2.1991, n. 1478 e Cass., 18.11.1991,
n. 12375, in Foro it., 1992, I, 3345). In tali ipotesi, infatti, il
marittimo,
pur avendo portato a termine la sua collaborazione collegata alla
durata
di un viaggio, resta a disposizione dell'armatore in vista di un nuovo
rapporto. Nel caso di specie, invece, il rapporto di lavoro tra le
parti
si è definitivamente concluso con lo sbarco presso il porto
di Venezia,
avvenuto il 3.11.1993, sicché il criterio dettato dall'art.
603
c.n. opera nella sua portata letterale senza altra specificazione.
Da quanto precede consegue che correttamente la sentenza pretorile
oggetto del regolamento ha individuato nel Pretore di Venezia il
giudice
competente per territorio.
Quanto alle spese del presente giudizio ricorrono giusti motivi per
la compensazione integrale tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte respinge il ricorso dichiarando competente per territorio il Pretore di Venezia in funzione di giudice del lavoro. Compensa le spese di questa fase tra le parti.
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