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SEZ. L SENT. 07285 DEL 24/07/1998
PRES. Pontrandolfi P REL. Foglia R
PM. Martone A (Conf.)
RIC. Rana
RES. Stargas SpA
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI
LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO -
GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE -
rapporto di lavoro marittimo in regime di
continuità - Competenza per territorio -
Individuazione - Criteri - Luogo del domicilio del lavoratore
- Rilevanza - Limiti - Condizioni - Rapporto di lavoro
cessato definitivamente con lo sbarco - Luogo del domicilio
del lavoratore - Irrilevanza - Luogo di sbarco - Rilevanza -
Domicilio del lavoratore - Esclusione.
COD.PROC.CIV. ART. 413
COD.NAV. ART. 603
Ai fini della determinazione
della competenza territoriale in ordine alle
controversie relative
al rapporto di
lavoro nautico in regime di
continuità, il foro del luogo di
cessazione del rapporto si identifica con quello
del domicilio del marittimo solo quando il rapporto sia
cessato nell'intervallo fra due imbarchi successivi
e cioè in un momento nel quale il
lavoratore avrebbe dovuto trovarsi nella detta
località in attesa di reimbarco, a disposizione
dell'armatore in vista di un nuovo rapporto, mentre se il
rapporto di lavoro si sia definitivamente concluso con lo sbarco, la
competenza territoriale si radica in relazione al
luogo in cui questo e' avvenuto.
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