SEZ. L SENT. 07923 DEL 12/08/1998
PRES. Panzarani R. REL. Prestipino G.
PM. Martone A. (Diff.)
RIC. De Ceglia (Avv. Cantatore)
RES. Carbocoke Armamento SpA
Regolamento di competenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'8 marzo 1995 Sergio De Ceglia conveniva
davanti al
Pretore del lavoro di Trani, Sezione distaccata di Molfetta, la S.p.A.
Carbocoke Armamento e, premesso che in qualità di marittimo
aveva
esercitato attività lavorativa alle dipendenze della
società
e che il rapporto era cessato, dopo l'ultimo sbarco nel periodo di
riposo
a terra, chiedeva che la convenuta fosse condannata a pagargli il
maggior
compenso per il lavoro che a suo tempo aveva prestato durante la
navigazione
nei giorni di sabato e domenica.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta eccepiva in
via
preliminare l'incompetenza del giudice adito e, nel merito, contestava
la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza dell'8 aprile 1997 il Pretore dichiarava la propria
incompetenza
per territorio, indicando la competenza del Pretore di Palermo, dove la
società era iscritta, o di quello di Genova, nella cui
circoscrizione,
presso un ufficio della società armatrice, era pervenuta la
lettera
con la quale il lavoratore aveva dichiarato di voler recedere dal
rapporto.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per regolamento di
competenza
il De Ceglia.
La società intimata non si è costituita in questa
fase
del giudizio.
Il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che, sebbene da un verbale del
processo
svoltosi davanti al Pretore di Trani e da un documento esibito dalla
società
Carbocoke Armamento, allo stesso allegato, risulti che tale
società
in corso di causa è stata incorporata da un'altra
società,
tuttavia la presente sentenza deve essere emessa nei confronti della
originaria
società convenuta, alla quale correttamente il De Ceglia ha
notificato
il ricorso per regolamento di competenza, giacché nel
suddetto giudizio
di merito non sono stati posti in essere né il provvedimento
né
gli adempimenti previsti dai primi due commi dell'art. 300 c.p.c.
Ciò premesso, passando all'esame del ricorso per regolamento
di competenza, sostiene il De Ceglia che, avendo egli prestato
attività
di lavoro marittimo in regime" di continuità e dovendo la
competenza
per territorio essere determinata, in base all'insegnamento della
Suprema
Corte, nel luogo di cessazione del rapporto, tale luogo deve essere
individuato,
contrariamente a quanto ha deciso il Pretore, in quello del suo
domicilio
(in Molfetta), dove dovevano essergli inviate le comunicazioni
dell'armatore.
Il ricorso è privo di fondamento e, all'uopo, appare utile
riportare
le argomentazioni svolte in una recente pronuncia emanata da questa
Corte
in una causa analoga a quella in esame (v. il ricorso n. 4846/97,
trattato
nella Camera di consiglio del 1º dicembre 1997).
I. L'art. 603 del codice della navigazione, nel dettare la disciplina
relativa alla determinazione della competenza nelle controversie
individuali
inerenti al lavoro "della gente di mare", ha ripartito tale competenza
a seconda del valore e del territorio. In base al valore (ma v. quanto
si dirà fra breve) la competenza è stata
distribuita fra
il comandante del porto e il tribunale, mentre, riguardo alla
competenza
per territorio, è stato fatto riferimento, in via
alternativa, al
luogo di iscrizione della nave o del galleggiante, oppure a quello nel
quale è stato concluso o eseguito o è cessato il
rapporto
di lavoro, oppure, in caso di ingaggio non seguito da arruolamento, a
quello
nel quale è pervenuta la proposta al marittimo.
II. Al momento dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n.
533 (recante la disciplina delle controversie individuali di lavoro e
di
previdenza ed assistenza obbligatorie) - la quale, come è
noto,
per la prima volta per tali controversie ha introdotto la competenza
per
materia del pretore-giudice del lavoro, stabilendo altresì i
criteri
per l'individuazione del foro territoriale (v. gli attuali artt. 409,
413,
442 e 444 c.p.c.) - è sorta questione se il suddetto art.
603 cod.
nav. fosse ancora in vigore e, in caso affermativo, se lo stesso fosse
costituzionalmente legittimo.
Il problema, riguardo alla competenza per valore, è stato
risolto
nel senso dell'avvenuta abrogazione della disposizione contenuta nel
codice
della navigazione, avendo la Corte costituzionale, con diverse pronunce
emesse a cavallo degli anni '70 e '80 e recepite dalla giurisprudenza
ordinaria,
affermato che la disposizione medesima, nella parte in cui ripartiva la
competenza fra il comandante del porto e il tribunale, doveva
considerarsi
non più vigente, per abrogazione tacita, a causa
dell'entrata in
vigore della nuova legge (Corte cost. 19 febbraio 1976 n. 29, 7 luglio
1976 n. 164 e 20 aprile 1977 n. 66; v., per quel che concerne la
giurisprudenza
ordinaria, per tutte Cass. Sez. Un. 11 novembre 1982 n. 5944).
Viceversa, quanto alla competenza per territorio, dopo qualche iniziale
incertezza che aveva dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale, sono
intervenute le Sezioni Unite di questa Corte con la indicata sentenza
n.
5944 dell'11 novembre 1982, nella quale, traendosi argomento dalla
peculiarità
del rapporto che si instaura fra il marittimo e l'armatore e dalla
impossibilità
di identificare la nave "armata" con l'azienda o con una dipendenza
dell'azienda
dell'armatore, è stato affermato che la nuova disciplina
introdotta
dalla l. 11 agosto 1973 n. 533, "se opera su dette cause per quanto
riguarda
la determinazione del giudice funzionalmente competente e il rito da
seguire,
tuttavia non ha abrogato la norma del codice della navigazione in tema
di competenza territoriale".
Ai fini della decisione della questione sottoposta all'esame della
Corte, quindi, dovendosi fare riferimento a tutti i principi di diritto
sopra richiamati, si deve asserire che, ferma restando la competenza
per
materia del giudice del lavoro, il foro territoriale deve essere
individuato
in base ai criteri, alternativi fra loro, posti dal primo comma del
suddetto
art. 603 del codice della navigazione.
III. Nel caso in esame, una volta escluso l'ultimo dei criteri indicati
dalla disposizione di legge (perché non ricorre l'ipotesi di
ingaggio
non seguito da arruolamento), non possono nemmeno essere richiamati -
mancando
agli atti qualsiasi dato che possa fornire la prova dell'uno o degli
altri
- né il criterio correlato al luogo nel quale era iscritta
la nave
oggetto dell'imbarco (giacché, al contrario di quanto
è stato
asserito nella sentenza impugnata, tale criterio non può
essere
ricavato dai documenti esibiti dal ricorrente) né quelli
attinenti
al luogo di conclusione del contratto e al luogo di esecuzione del
rapporto
(in relazione ai quali manca pure qualsiasi riscontro in atti). E non
resta,
quindi, che applicare, potendo lo stesso essere individuato per mezzo
degli
elementi di fatto acquisiti alla causa, il criterio inerente al luogo
di
cessazione del rapporto.
IV. In punto di fatto, come è pacifico in causa, il rapporto
di lavoro marittimo intercorso fra il De Ceglia e la società
Carbocoke
Armamento - quanto meno a decorrere dal 1987, come ha eccepito la
società
nel giudizio davanti al Pretore - si era svolto in regime di
continuità
(vale a dire, secondo la denominazione datane nei contratti collettivi
di categoria, in regime di C.R.L.), caratterizzato da periodi,
più
o meno lunghi, di imbarco su navi dell'armatore, intervallati da
periodi
di riposo compensativo a terra. E, come è stato accertato
dal Pretore
di Trani e come, del resto, si afferma nella penultima pagina del
ricorso
per regolamento di competenza, il rapporto in questione si è
risolto,
ai sensi dell'art. 342 cod. nav., per le dimissioni date dal
lavoratore,
quando quest'ultimo si trovava a terra, e cioè nel periodo
intercorrente
fra lo sbarco e il successivo reimpiego.
In linea di diritto, come bene per questo aspetto osservano sia il
ricorrente che il Procuratore Generale, questa Corte ha più
volte
affermato che nelle controversie relative al rapporto di lavoro nautico
svoltosi in regime di continuità, allo scopo della
determinazione
della competenza per territorio ai sensi del suddetto art. 603 cod.
nav.,
il foro del luogo di cessazione del rapporto deve essere individuato
non
con riferimento al luogo di sbarco del marittimo - il quale
può
avere rilievo solamente quando la risoluzione del rapporto avviene nel
corso della navigazione - bensì con riguardo al luogo nel
quale
il lavoratore, in esecuzione del contratto, avrebbe dovuto trovarsi nel
momento del verificarsi dell'effetto estintivo, Con la -conseguenza che
detto luogo, nei periodi intercorrenti fra lo sbarco e il successivo
reimpiego,
coincide con il domicilio del lavoratore, nel quale quest'ultimo deve
attendere
le successive comunicazioni provenienti dall'armatore (v., fra le tante
sentenze, Cass. 14 novembre 1986 n. 6731, Cass. 26 febbraio 1987 n.
2048,
Cass. 8 aprile 1989 n. 1709, Cass. 13 febbraio 1991 n. 1478, Cass. 27
aprile
1992 n. 5018).
Sulla enunciazione di questo principio di diritto, come si ricava dalla
motivazione che sorregge numerose delle indicate pronunce, hanno avuto
precipua incidenza le disposizioni contenute nei contratti collettivi
di
categoria, i quali, in relazione al licenziamento intimato al
lavoratore
dall'armatore, stabiliscono che, nel rapporto di lavoro che si svolge
in
regime di continuità, la cancellazione dalla C.R.L. si
verifica
quando la relativa comunicazione perviene al domicilio del lavoratore.
E, per questa ragione, il principio in questione ha trovato
applicazione
- a volte, per la verità, come risulta dalle suddette
motivazioni,
mediante veri e propri obiter dicta: v., ad esempio Cass. 4 marzo 1987
n. 2291 - pure riguardo alle dimissioni date dal lavoratore, essendo
stato
precisato che, anche in tal caso, il marittimo deve attendere le
successive
comunicazioni provenienti dall'armatore (v., in proposito, Cass. 13
febbraio
1991 n. 1478 e Cass. 27 aprile 1992 n. 5018, sopra indicate).
V. Occorre dare atto della legittimità dell'argomento di
fondo
posto a base dell'indirizzo giurisprudenziale che si è via
via consolidato
nel tempo, evidente essendo che, dovendo essere compiuto, per
l'individuazione
del foro territoriale, l'indispensabile accertamento in ordine al luogo
(e al tempo) della cessazione del rapporto di lavoro, tale accertamento
deve necessariamente tenere conto delle clausole dei contratti
collettivi
che statuiscono sulla materia. Senonché, ferma restando
l'applicazione
di tale metodo di indagine, nelle suddette sentenze non è
stato
considerato che proprio le previsioni dei contratti collettivi, in tema
di dimissioni del lavoratore, dettano una disciplina del tutto diversa.
Come risulta dall'art. 92 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del 24 luglio 1991, prodotto in giudizio dal ricorrente, fra le cause
di
immediata cancellazione dalla C.R.L. e, in particolare, fra quelle
relative
al fatto imputabile al lavoratore, il n. 12 dell'articolo indica "le
dimissioni
dalla continuità del rapporto di lavoro" (v. anche l'art. 94
quanto
alla necessità della forma scritta); e, come occorre
sottolineare,
la clausola contrattuale non prevede che, in tale ipotesi, la
cancellazione
debba essere comunicata al lavoratore, essendo sembrato evidentemente
superfluo
che di un evento, voluto e posto in essere da un determinato soggetto,
fosse reso edotto, a posteriori, quel medesimo soggetto. Secondo le
clausole
contenute nella contrattazione collettiva, quindi, in caso di recesso
del
lavoratore e al contrario di quanto è stabilito per il
licenziamento,
l'armatore non è tenuto a comunicare alla controparte la
cancellazione
dal turno.
VI. Se si tiene conto di questa circostanza e se si considera che le
dimissioni del lavoratore costituiscono un atto unilaterale recettizio,
idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro
indipendentemente
dalla volontà del datore di lavoro (v., fra le tante
sentenze, da
ultimo Cass. 19 agosto 1996 n. 7629 e, in precedenza, Cass. 25 marzo
1987
n. 2913), non può essere condivisa, in tema di
individuazione del
foro territoriale in caso di recesso comunicato all'armatore dal
lavoratore
(il cui rapporto di lavoro nautico si sia svolto in regime di
continuità),
la conclusione in passato enunciata da questa Corte; e si deve, invece,
affermare che nell'ipotesi in questione la competenza per territorio
appartiene
al giudice del luogo nel quale al datore di lavoro è stata
recapitata
la comunicazione delle dimissioni.
Nel caso in esame, come ha accertato il Pretore per mezzo dei documenti
prodotti in giudizio dalla società convenuta, le dimissioni
del
De Ceglia sono pervenute alla società armatrice in Genova.
In base
alla prova raccolta e al principio di diritto sopra enunciato, quindi,
si deve asserire che il recesso del lavoratore, una volta comunicato
all'armatore
e pervenuto alla conoscenza di quest'ultimo, ha automaticamente
causato,
nella città di Genova, la risoluzione del rapporto di
arruolamento,
senza necessità, come sopra è stato rilevato, di
ulteriori
adempimenti; con l'ulteriore, necessaria conseguenza che la causa, a
norma
del suddetto art. 603 cod. nav., deve essere decisa dal giudice del
lavoro
della suddetta città.
Avuto riguardo a tutte le argomentazioni che precedono, il ricorso
deve essere rigettato e deve essere dichiarata la competenza per
territorio
del Pretore del lavoro di Genova.
Attesa la mancata costituzione della società intimata, non
vi
è materia per liquidare le spese di questa fase del
giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara la competenza per territorio del Pretore del lavoro di Genova; nulla per le spese di questa fase del giudizio.
Motori di ricerca:
|
|