SEZ. L SENT. 07923 DEL 12/08/1998
PRES. Panzarani R REL. Prestipino G
PM. Martone A (Diff.)
RIC. De Ceglia
RES. Carbocoke Armamento SpA
1) PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - Controversie di lavoro della gente di mare - Individuazione del giudice territorialmente competente - Criteri ex art. 603 cod. nav. - Applicabilità.
COD.NAV. ART. 603
COD.PROC.CIV. ART. 409
COD.PROC.CIV. ART. 413
L. DEL 11/8/1973 NUM. 533
Con
riguardo alle controversie
individuali di lavoro nautico la individuazione del
pretore
territorialmente competente va effettuata in base ai
criteri
di collegamento fissati
dall'art. 603 cod.
nav., perchè la disciplina
delle controversie
di lavoro introdotta dalla legge 11 agosto
1973, n.
503, se opera su dette cause per quanto riguarda la
determinazione
del giudice funzionalmente competente ed il rito da
seguire,
non ha abrogato la suddetta norma del codice della
navigazione
in tema di competenza territoriale.
2) PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - rapporto di lavoro nautico in regime di continuità - Controversia relativa a dimissioni del lavoratore - Competenza per territorio - Luogo di recapito al datore di lavoro della comunicazione di dimissioni - Rilevanza.
COD.NAV. ART. 603
COD.PROC.CIV. ART. 409
COD.PROC.CIV. ART. 413
Nelle controversie di lavoro nautico svoltosi in regime di continuità - caratterizzato dall'alternanza tra prestazione d'attività e riposi compensativi a terra -, a norma dell'art. 603 cod. nav., competente per territorio in ordine alla controversia avente ad oggetto le dimissioni del lavoratore è il giudice del luogo di cessazione del rapporto e, cioè - avuto riguardo alla natura delle dimissioni che costituiscono atto unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro e alla circostanza che la disciplina collettiva per il caso di dimissioni non prevede che l'armatore sia tenuto a comunicare all'altra parte la cancellazione dal turno -, il giudice del luogo nel quale al datore di lavoro è stata recapitata la comunicazione delle dimissioni.
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