SEZ. 3 SENT. 08713 DEL 02/09/1998
PRES. Grossi M REL. Perconte Licatese R
PM. Golia A (Conf.)
RIC. Merzario SpA
RES. Vismara Spa ed altro
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE - Trasporto di cose misto per via marittima e terrestre - Regime previsto dalla convenzione di Bruxelles del 28/8/24 - Applicazione - Ammissibilità - Esclusione.
R. D. L. DEL 6/1/1928 NUM. 1958
TRATT. INTERNAZ. DEL 28/8/1924
Il regime di responsabilità del vettore previsto dalla convenzione di Bruxelles del 25.8.1924, resa esecutiva con R.D.L. 6.1.1928 n. 1958, si applica dal momento della caricazione delle merci a bordo della nave, sino al momento dello sbarco; la convenzione non trova pertanto applicazione ove il trasporto, se pure svoltosi per la maggior parte per via di mare, venga effettuato nell'ultima tratta per via di terra.
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Fogliani - aggiornata il 28.3.2013)
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