SEZ. 1 SENT. 09283 DEL 17/09/1998
PRES. Cantillo M. REL. Di Palma S.
PM. Nardi V. (Diff.)
RIC. Ministero Finanze (Avv. dello Stato)
RES. Righetti (avv. Vaccarella)
Cassa app. Bologna 21 marzo 1996
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. In data 10 luglio 1983, la Guardia di Finanza-Sezione
operativa
navale di Rimini contestò a Mauro Righetti, comandante della
M/N
"Nettuno", di stazza lorda pari a t. 24,97, la violazione delle norme
sulle
tasse automobilistiche, in quanto l'imbarcazione, destinata a servizio
pubblico di trasporto passeggeri e non soggetta all'obbligo del ruolo
dell'equipaggio,
navigava senza aver corrisposto la tassa di circolazione relativa al
quadrimestre
in corso.
Esperiti inutilmente i rimedi amministrativi, Mauro Righetti e Cinzia
Brighi, coniugi - il primo, quale comandante e socio, e la seconda,
quale
socia della "Nettuno di Righetti Mauro & c." S.n.c.,
proprietaria del
mezzo - impugnarono dinanzi al Tribunale di Bologna la decisione
definitiva
dell'Intendente di Finanza di Forlì e la conseguente
ingiunzione
dell'Ufficio del Registro di Rimini che ordinava il pagamento della
somma
di L. 3.463.740 per tassa di proprietà, soprattassa e
interessi,
sostenendo, fra l'altro, che, siccome la motonave era obbligatoriamente
tenuta ad avere, fra le carte di bordo, anche "il ruolino di
equipaggio",
facente parte integrante della licenza, il natante era escluso
dall'ambito
di applicazione della tassa di circolazione ai sensi dell'ultimo comma
della Tariffa E, come modificato dall'art. 1 l. n. 153 del 1978,
allegata
al d.P.R. n. 39 del 1953.
In contraddittorio con l'Amministrazione delle Finanze - che
instò
per la reiezione delle domande - il Tribunale di Bologna, con sentenza
del 9 dicembre 1993, dichiarò non dovuta la tassa di
circolazione.
1.2. Proposto appello dal Ministero delle Finanze dinanzi alla Corte
di Bologna, questa - in contraddittorio con il Righetti e la Brighi, i
quali instarono per la reiezione del gravame e per la conferma della
sentenza
impugnata - con sentenza n. 397 del 21 marzo 1996, respinse l'appello.
I giudici d'appello - dopo aver premesso che la Tariffa E allegata
al d.P.R. n. 39 del 1953 esclude dall'ambito di applicazione del
tributo
le navi soggette all'obbligo del ruolo di equipaggio - hanno
così
argomentato la decisione: a) se il legislatore avesse inteso escludere
dal tributo le sole navi maggiori, avrebbe utilizzato questa
espressione,
"scevra di ogni ambiguità"; sicché, "l'uso della
inconsueta
formula 'soggette all'obbligo del ruolo di equipaggio' mostra invece
come
destinatario della esclusione sia un gruppo più ampio di
natanti,
evidentemente comprensivo anche di navi minori rispondenti a
determinati
requisiti"; b) le navi marittime minori - le quali superino, come la
motonave
Nettuno, le dimensioni di cui all'art. 1287 cod.nav., che "equipara a
tutti
gli effetti, per i natanti di stazza superiore alle 10 tonnellate, la
licenza
ai libri di bordo" - "sono sottoposte all'obbligo di tenere un
documento
del tutto equivalente al ruolo di equipaggio"; c) "... la licenza
rilasciata
... alla motonave Nettuno ... prescrive che 'la nave dovrà
essere
equipaggiata col numero di persone necessario'", ed impone di tenere a
bordo, durante l'esercizio, il ruolino di equipaggio.
Avverso tale sentenza il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso
per cassazione, deducendo due motivi di censura.
Resistono, con controricorso, Mauro Righetti e Cinzia Brighi, nelle
predette qualità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo (con cui deduce "violazione e falsa
applicazione
della tariffa allegata tabella E al d.P.R. 5.2.1953 n. 39, come
modificata
dall'art. 1 della legge 20.4.1978 n. 153, in relazione all'art. 14
delle
disposizioni preliminari cod.civ."), la Amministrazione finanziaria
sostiene
che, in base alla interpretazione restrittiva della disposizione
tariffaria
- imposta dalla natura di norma tributaria derogatoria - l'esclusione
dal
tributo si applicherebbe unicamente alle navi maggiori, per le quali
soltanto
sussisterebbe l'obbligo di tenuta del ruolo di equipaggio.
Con il secondo motivo (con cui deduce "violazione e falsa applicazione
degli artt. 172 e 1287 cod. nav. e dell'art. 357 del regolamento della
navigazione marittima"), il Ministero delle Finanze sostiene che, anche
se il "ruolino di equipaggio" potrebbe essere equiparato al "ruolo di
equipaggio"
per determinati effetti (ad es., assicurazioni sociali e previdenza),
non
potrebbe esserlo certamente agli effetti tributari.
2.2. Il ricorso merita accoglimento.
2.2.1. Costituisce qualificazione giuridica, operata dalla sentenza
impugnata ed incontestata fra le parti, quella secondo cui la nave in
questione
- di stazza lorda pari a t. 24,97, abilitata, con "licenza", alla
navigazione
litoranea per trasporto passeggeri; e quindi) munita del c.d. "ruolino
d'equipaggio" - è annoverabile fra quelle "minori".
E' noto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 136 comma
2 terzo periodo cod. nav. e 302 commi 2 e 3 reg.es.cod.nav.
(navigazione
marittima), "sono minori le navi costiere, quelle del servizio
marittimo
dei porti e le navi addette alla navigazione interna"; che "si
considerano
navi costiere tutte le navi che per caratteristiche, per dotazioni e
per
sistemazioni riservate all'equipaggio siano atte soltanto a navigazione
costiera"; e che "per navigazione costiera si intende la navigazione
lungo
le coste continentali e insulari dello Stato a distanza non superiore
alle
venti miglia".
2.2.2. Il problema sottoposto, per la prima volta, a questa Corte
consiste
nello stabilire se le "navi minori", munite del c.d. "ruolino
d'equipaggio",
siano assoggettate o non alla tassa di circolazione ai sensi
dell'ultimo
comma della nota alla Tariffa E, allegata al d.P.R. 5 febbraio 1953 n.
39 (t.u. delle leggi sulle tasse automobilistiche), sostituito
dall'art.
1 l. 20 aprile 1978 n. 153, secondo il quale "sono escluse dall'ambito
di applicazione del tributo le navi soggette all'obbligo del ruolo
d'equipaggio".
La risposta - contrariamente a quanto ritenuto dalla decisione
impugnata
- non può che essere positiva, alla luce dell'analisi
storico-sistematica
della disposizione ora riprodotta, ovviamente con riferimento all'anno
1983, tenuto conto della fattispecie in esame.
2.2.3. Nella sua formulazione originaria, l'ultimo comma della predetta
nota stabiliva che "sono soggetti alle tasse stabilite dalla presente
tariffa
tutti
i natanti a propulsione meccanica destinati a navigare sui laghi, fiumi
e canali, e quelli destinati alla navigazione in acque soggette a
giurisdizione
marittima, ma esenti dall'obbligo del ruolo d'equipaggio". E' evidente
che, con siffatta formulazione, si faceva riferimento, assoggettandole
alla tassa di circolazione, alle navi "minori" destinate alla
navigazione
interna ed a quella costiera: infatti, soltanto le navi minori sono
"esenti"
dall'obbligo del ruolo d'equipaggio (sostituito dalla "licenza") - che,
unitamente all'atto di nazionalità, abilitante alla
navigazione,
costituisce una delle carte di bordo indispensabili per le navi
"maggiori":
cfr. artt. 136 comma 2 seconda proposizione, 169 commi 1 e 3 e 172
cod.nav.
e 349 ss. reg.es.cod.nav. cit. - e sono strutturalmente destinate alla
navigazione interna e/o costiera, come dianzi definite, e, quindi, alla
"navigazione" (e non già al mero "transito", proprio delle
navi
maggiori) nelle "acque pubbliche" (soggette alla sovranità
dello
Stato), che, fino al 31 dicembre 1982, costituiva il presupposto per
l'assoggettamento
degli autoscafi alla tassa di circolazione (art. 1 d.P.R. n. 39 del
1953
cit.; mentre, a far data dal 1º gennaio 1983 - per effetto di
quanto
stabilito dall'art. 5 commi 31 e 32 d.l. n. 359 del 1982, convertito,
con
modificazioni, nella legge n. 53 del 1983 - il presupposto medesimo
è
costituito dalla mera iscrizione dell'autoscafo nelle matricole o nel
registro,
a seconda che si tratti di nave maggiore o minore, giusta quanto
disposto
dall'art. 146 cod.nav.).
2.2.4. A seguito dell'introduzione nell'ordinamento della disciplina
della "navigazione da diporto" (prevista dalla legge 11 febbraio 1971
n.
50, recante norme sulla navigazione da diporto, così come
modificata
ed integrata dalle leggi nn. 51 del 1976 e 193 del 1986) - che,
prevedendo,
per le diverse unità da diporto l'iscrizione in appositi
registri
ed il rilascio di licenza di abilitazione a seconda del tipo di
navigazione
cui le stesse sono idonee (d'altura o costiera), ha esonerato le
medesime
dall'obbligo della tenuta del ruolo d'equipaggio (cfr. art. 8 l. n. 50
del 1971) - si determinò, sulla base di una certa
interpretazione
restrittiva) dell'ultimo comma della predetta nota alla Tariffa E
allegata
al d.P.R. n. 39 del 1953, l'assoggettamento di tutte le
unità da
diporto alla tassa di circolazione, indipendentemente dal tipo di
navigazione
cui le stesse erano destinate. Sicché, il legislatore (legge
6 marzo
1976 n. 51, recante modifiche ed integrazioni alla legge n. 50 del
1971),
per un verso - sostituendo, con l'art. 16, l'ultimo comma della
più
volte citata nota - assoggettò alla tassa di circolazione
"tutte
le navi e imbarcazioni da diporto ... abilitate a navigare nelle acque
interne ed in quelle marittime fino a sei miglia dalla costa",
nonché
"le navi e imbarcazioni a motore, comprese quelle a vela con motore
ausiliario,
abilitate alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa, qualora
effettuino
la navigazione nelle acque interne"; e, per l'altro,
istituì, a
far data dal 1º gennaio 1976, per le unità da
diporto nazionali,
"abilitate alla navigazione oltre il limite delle sei miglia dalla
costa",
che stazionassero in porti marittimi nazionali, la "tassa di
stazionamento",
l'abbonamento alla quale determinava l'esonero dal pagamento della
tassa
di circolazione, anche nell'ipotesi in cui le unità stesse
effettuassero
la navigazione nelle acque interne (principio della
"alternatività"
fra tassa di stazionamento e tassa di circolazione: cfr. art. 17 commi
1, 2 e 5 l. n. 51 del 1976).
2.2.5. Ambiguità, veri e propri errori materiali e
disparità
di trattamento tributario fra unità da diporto nazionali ed
estere
indussero il legislatore (legge 20 aprile 1978 n. 153, recante
modifiche
agli articoli 16, 17 e 20 della legge 6 marzo 1976 n. 51, in materia di
navigazione da diporto) a correggere la precedente disciplina
tributaria.
L'art. 1 della legge sostituì (nuovamente) il testo
dell'ultimo
comma della nota alla Tariffa E allegata al d.P.R. n. 39 del 1953,
introducendo
due distinte disposizioni (commi) - costruite, invertendo la tecnica
legislativa
utilizzata in precedenza, come norme di "esenzione" dalla tassa di
circolazione
- aventi rispettivamente ad oggetto le navi ed imbarcazioni da diporto
e le altre navi.
La prima disposizione - che "esentava" dal pagamento della tassa di
circolazione "le navi e le imbarcazioni da diporto a motore ed a vela
con
motore ausiliario" (quali definite dall'art. 1 l. n. 50 del 1971),
"abilitate
alla navigazione oltre sei miglia dalla costa, salvo che effettuino la
navigazione nelle acque interne e non siano abbonate alla tassa di
stazionamento"
- è stata definitivamente sostituita dall'art. 12 della
legge 5
maggio 1989 n. 171 (Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971 n. 50, 6
marzo
1976 n. 51 e 26 aprile 1986 n. 183, nonché nuova disciplina
sulla
nautica da diporto), il quale, modificando, appunto, il penultimo comma
della Tariffa E più volte citata, statuisce che le
"unità
da diporto", come definite dall'art. 1 della legge n. 50 del 1971 e
successive
modificazioni, non sono soggette alle tasse stabilite dalla tariffa
(tassa
di circolazione; le unità stesse sono attualmente
assoggettate alla
tassa di stazionamento: cfr. art. 17 della legge n. 51 del 1976 nel
testo
risultante a seguito delle modificazioni ed integrazioni apportate
dall'art.
3 d.l. n. 378 del 1994, convertito, con modificazioni, nella legge n.
498
del 1994).
La seconda disposizione "esclude" dall'"ambito di applicazione" della
tassa di circolazione "le navi soggette all'obbligo del ruolo
d'equipaggio".
2.2.6. Al termine della descritta evoluzione legislativa, appare
evidente
che, mentre le unità da diporto sono state definitivamente
escluse
dall'ambito di operatività della tassa di circolazione
(penultimo
comma della nota alla Tariffa E allegata al d.P.R. n. 30 del 1953),
essendo
assoggettate alla tassa di stazionamento, la tassa di circolazione
è
astrattamente riferibile soltanto agli altri "natanti" non destinati a
"navigazione da diporto" (quale sempre definita dall'art. 1 comma 2
della
legge n. 50 del 1971 - sia nel testo vigente nel 1983, sia in quello
attualmente
in vigore, risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1 d.l. n.
378
del 1994, convertito nella legge n. 498 del 1994 - siccome "effettuata
a scopi sportivi e ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro"). A
ben
vedere, è, altresì, evidente che, per quanto
riguarda i "natanti",
astrattamente assoggettabili alla tassa di circolazione, il concreto
discrimine
fra la sottoposizione e l'esenzione è stato sempre
costituito, rispettivamente,
dall'esonero o dal dovere di tenuta del "ruolo di equipaggio": infatti,
come già rilevato (cfr., supra, n. 2.2.5), nella
formulazione originaria
del testo dell'ultimo comma della nota predetta, costruito come norma
impositiva
(cfr., supra, n. 2.2.3), è mutata soltanto (non senza
conseguenze,
peraltro, sul piano dell'interpretazione) la tecnica legislativa di
costruzione
del testo medesimo, strutturato, ora, come norma di "esenzione", al
pari,
del resto, di quello del penultimo comma, riguardante le
unità da
diporto.
2.2.7. Che l'"esenzione" dalla tassa di circolazione, prevista
dall'ultimo
comma della nota alla Tariffa E allegata al d.P.R. n. 39 del 1953,
riguardi
unicamente le navi "maggiori", quali definite dal combinato disposto
degli
artt. 136 comma 2 secondo periodo cod.nav. e 302 comma 1
reg.es.cod.nav.,
si trae dalle concorrenti considerazioni che seguono:
A) Il "ruolo di equipaggio" - disciplinato dagli artt. 169-171 cod.nav.
e 349-361 reg.es.cod.nav., e la cui fondamentale funzione (accanto ad
altre:
quali, ad es., la iscrizione nello stesso degli atti dello stato civile
compilati a bordo delle navi, secondo quanto previsto dagli artt. 171
comma
2, 205 cod. nav. e 386 reg.es.) consiste nella documentazione,
consistenza,
qualifica e retribuzione dell'equipaggio, come sottolineato anche dalla
dottrina - è una delle "carte di bordo" che soltanto le navi
maggiori
debbono tenere art. 169 comma 1).
B) Il c.d. "ruolino di equipaggio" è un "documento di bordo"
non previsto da alcuna disposizione né del codice,
né del
relativo regolamento di esecuzione, tenuto conto che le indicazioni
contenute
e le annotazioni ed iscrizioni effettuate, per le navi maggiori, nel
ruolo
di equipaggio sono inserite, per le navi marittime minori, nella
"licenza"
(art. 172 cod.nav.), la quale, oltre a costituire l'atto di
abilitazione
di tali navi alla navigazione, rappresenta anche l'unica carta di bordo
che le navi medesime sono obbligate a tenere sulla base delle norme
codicistiche.
Il "ruolino" è stato, invece, istituito dall'art. 17 (che
reca la
rubrica "ruolino d'equipaggio delle navi minori") del D.m. (lavoro e
previdenza
sociale e marina mercantile) 6 luglio 1974 (Norme per l'esecuzione
delle
disposizioni di cui all'art. 8 della legge 22 febbraio 1973 n. 27,
sulla
previdenza marinara), il quale stabilisce che alla licenza delle navi
minori
è annesso un ruolino di equipaggio conforme al modello
approvato
con decreto del ministro per la marina mercantile. Che siffatto
"ruolino"
sia equiparato al ruolo di equipaggio" esclusivamente nella parte in
cui
questo, assolvendo la sua principale funzione di documentare
consistenza,
qualifica e retribuzione dell'equipaggio (sottolineata dianzi sub A),
adempie
anche quella di documentare la posizione dei singoli membri
dell'equipaggio
ai fini delle leggi per le assicurazioni sociali e la previdenza,
è
dimostrato dalla "ratio" che sta a fondamento dell'art. 8 della legge
n.
27 del 1973 (v. anche art. 18 della legge 26 luglio 1984 n. 413, sul
riordinamento
pensionistico dei lavoratori marittimi): quella, cioè, di
tutelare
compiutamente, ai predetti fini, "i marittimi di prima e seconda
categoria,
imbarcati sulle navi definite minori dall'art. 136 cod.nav., munite di
licenza ed aventi le caratteristiche indicate dall'art. 1287 dello
stesso
codice" (artt. 8 comma 1 della legge e 2 D.m. cit.), i quali debbono
essere
"obbligatoriamente iscritti alla gestione marittimi della Cassa
nazionale
della previdenza marinara" (art. 1 D.m. cit.). Deve aggiungersi, su un
piano più generale, da un lato, che - siccome tale decreto
ministeriale,
emanato, come già detto, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della
legge
n. 27 del 1973, e contenente norme di esecuzione dell'articolo stesso,
ha natura giuridica di "regolamento ministeriale", secondo quanto
disposto
dall'art. 17 comma 3 della legge n. 400 del 1988 - esso, quale fonte
subprimaria
(subordinata anche alle norme secondarie governative), non
può certamente
porre norme "integrative" della legge o di atti a questa equiparati
(nella
specie, della nota alla Tariffa E, allegata al d.P.R. n. 39 del 1953,
richiamata
dall'art. 1 dello stesso decreto e successivamente modificata con leggi
formali ordinarie, nel senso di equiparare, agli effetti tributari, al
"ruolo di equipaggio" il "ruolino"); e, dall'altro, che - siccome il
decreto
ministeriale è stato emanato nel 1974, e cioè in
epoca di
molto anteriore alla definitiva formulazione dell'ultimo comma della
più
volte citata nota, operata dall'art. 1 della legge n. 153 del 1978
(cfr.,
supra, n. 2.2.5) - se il legislatore del 1978 avesse inteso operare la
predetta equiparazione del "ruolino" al "ruolo" agli effetti tributari,
lo stesso non avrebbe incontrato alcuna difficoltà "tecnica"
(trattandosi
di norma regolamentare vigente) a richiamare, in una fonte primaria, le
disposizioni regolamentari relative al "ruolino di equipaggio".
C) L'equiparazione della licenza delle navi minori alle carte di bordo
di quelle maggiori, operata dall'art. 1287 cod. nav. "anche agli
effetti
delle leggi per le assicurazioni sociali e per la previdenza, quando si
tratti di navi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate ovvero
di
navi con apparato motore superiore ai venticinque cavalli asse o trenta
cavalli indicati, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario"
- il quale viene interpretato dalla Corte bolognese nel senso che tale
disposizione "equipara... a tutti gli effetti, per i natanti di stazza
superiore alle dieci tonnellate, la licenza ai libri di bordo", e,
quindi,
al ruolo di equipaggio - non attiene certamente alla materia
tributaria.
A prima lettura, la disposizione parrebbe equiparare la licenza delle
navi
minori, con determinate caratteristiche di stazza o di motore
(corrispondenti
a quelle possedute dalla nave de qua) alle carte di bordo delle navi
maggiori
- e, quindi, fra le altre, al ruolo di equipaggio - oltreché
"agli
effetti delle leggi per le assicurazioni sociali e per la previdenza",
"anche" ad altri effetti (secondo la lettura datane dalla Corte
bolognese,
"ad ogni effetto", e, quindi, anche a quelli tributari). Ma tale
lettura
è affrettata. Infatti, che l'art. 1287 faccia esclusivo ed
eccezionale
riferimento alla materia delle assicurazioni sociali e della previdenza
è dimostrato, oltreché dalle considerazioni
svolte dianzi
sub B): a) dalla disciplina contenuta nell'art. 172 commi 1 e 2
cod.nav.,
laddove stabilisce che (alcune del)le indicazioni contenute, per le
navi
maggiori, nel ruolo di equipaggio sono inserite nella licenza "a tutti
gli effetti previsti dal... codice, dalle leggi e dai regolamenti
speciali"
(ovviamente, disciplinanti la materia della navigazione marittima); e
che
nella licenza delle navi marittime minori, di stazza lorda superiore
alle
dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in
ogni
altro caso, sono inserite altresì le annotazioni ed
iscrizioni previste
per il ruolo di equipaggio dall'art. 171 cod.nav.; la qual disciplina
rappresenta
la riprova che l'art. 1287 deve essere interpretato nel senso
esattamente
opposto a quello opinato dai giudici d'appello: l'"equiparazione" della
licenza delle navi marittime minori al ruolo di equipaggio vale,
secondo
la lettera della legge - oltreché agli altri effetti
previsti dal
codice (ad es., art. 172; cfr., anche, sempre ad es., relativamente ai
delitti di falsità ideologica nel ruolo di equipaggio o di
uso di
atto falso, gli artt. 1127 e 1128), ovvero da leggi e regolamenti
speciali
in materia di navigazione marittima - "anche agli effetti delle leggi
per
le assicurazioni sociali e per la previdenza"; b) dalla disciplina
contenuta
nell'art. 357 reg.es.cod.nav., laddove - dopo aver specificato (al
comma
1), con riferimento all'art. 170 n. 5 del codice (il quale prescrive
che
il ruolo di equipaggio deve contenere l'elenco delle persone
dell'equipaggio
con l'indicazione del contratto individuale di arruolamento,
nonché
del titolo professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare
a bordo e della retribuzione fissata nel contratto stesso), il
contenuto
delle ulteriori annotazioni, relative alle persone arruolate, da
effettuare
nel ruolo di equipaggio (per ciascuna persona arruolata: nome,
compartimento
d'iscrizione, numero di matricola, data e luogo d'imbarco, firma di chi
effettua il movimento, timbro dell'ufficio, forme particolari di
retribuzione)
- statuisce, nel secondo comma, che "le stesse annotazioni si
effettuano
sulla licenza ai fini dell'applicazione degli artt. 172, 330 e 1287 del
codice"; la qual disciplina costituisce ulteriore dimostrazione, per un
verso, che gli altri effetti richiamati dall'art. 1287 sono
esclusivamente
quelli previsti dal codice (e da norme ad esso complementari), e, per
l'altro,
che lo stesso art. 1287 equipara la licenza al ruolo di equipaggio
esclusivamente
"agli effetti delle leggi per le assicurazioni sociali e per la
previdenza"
dei lavoratori arruolati (cfr., in tal senso, Cass. n. 636 del 1989).
D) I controricorrenti sembrano dubitare che - come la tassa di
stazionamento
ha sostituito quella di circolazione (cfr., supra, nn. 2.2.4 e 2.2.5) -
così questa sia sostituita, per le navi minori, da uno o
più
dei molteplici tributi compresi nella complessa categoria delle cc.dd.
"tasse marittime e portuali" (tasse sul movimento portuale delle merci;
tasse sui passeggeri; tasse di ancoraggio, disciplinate dalla legge 9
febbraio
1963 n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, apportate
soprattutto
dal d.l. n. 47 del 1974, conv., con mod., nella legge n. 117 del 1974),
tenuto conto del servizio pubblico svolto dalla nave de qua (cfr.,
supra,
n. 1.1). Ma il dubbio è infondato, sia perché il
presupposto
della tassa di circolazione - collegato com'è alla mera
iscrizione
dell'autoscafo nelle matricole o nel registro: cfr., supra, n. 2.2.3 -
è radicalmente diverso da quelli posti a fondamento delle
citate
tasse marittime e portuali, sia perché - a fronte della
disposizione
contenuta nell'ultimo comma della nota della Tariffa E, allegata al
d.P.R.
n. 39 del 1953 - non è dato rinvenire alcuna norma,
disciplinante
le tasse medesime, sulla quale possa fondarsi il predetto dubbio, o
dalla
quale possa trarsi un principio di alternatività (o di
sostituzione)
fra le stesse e la tassa di circolazione.
E) Determinante, comunque - pur nel concorso delle considerazioni che
precedono - appare il rilievo, secondo cui, dal momento che la
disposizione
de qua è strutturata come "norma di esenzione" dalla tassa
di circolazione
("sono escluse dall'ambito di applicazione del tributo le navi soggette
all'obbligo del ruolo d'equipaggio"), vale la regola che le
disposizioni
legislative, le quali contengono agevolazioni o benefici tributari di
qualsiasi
specie, hanno carattere derogatorio rispetto al principio di cui
all'art.
53 comma 1 Cost., secondo il quale "tutti sono tenuti a concorrere alle
spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva
" (cfr.
Corte cost.le, e "pluribus", sentt. nn. 134 del 1982, 108 del 1983 e
235
del 1997; ord. n. 52 del 1988).
Proprio alla luce di tale rilevo - e tenuto conto, da un lato, che,
anche dopo le modificazioni del 1982, il presupposto della tassa di
circolazione
applicata agli autoscafi resta pur sempre la presunzione assoluta di
"navigazione
nelle acque pubbliche" degli stessi, in quanto iscritti nelle matricole
o nel registro (art. 1 DPR n. 39 del 1953; cfr., supra, n. 2.2.3); e,
dall'altro,
che la ratio dell'esenzione, riferita soltanto alle navi maggiori, sta
nel fatto che queste, in ragione delle loro caratteristiche, sono
"naturalmente"
destinate alla navigazione d'altura e, quindi, al mero "transito" in
acque
pubbliche - non è consentito, sulla base della legislazione
vigente
(nel 1983 ed attualmente), interpretare la predetta norma di esenzione
tributaria né analogicamente (facendole sostanzialmente
statuire
anche che "sono escluse dall'ambito di applicazione del tributo le navi
soggette all'obbligo del ruolino di equipaggio"), a causa del divieto,
sancito dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, di
applicare
le leggi che fanno eccezione a regole generali oltre i casi in esse
considerati
(cfr., in tal senso, secondo il costante orientamento di questa Corte,
e "pluribus", sentt. nn. 11693 del 1997, 13502 del 1991, 250 del 1971),
e neppure estensivamente (equiparando, agli effetti tributari, il
"ruolino"
al "ruolo di equipaggio"), alla luce di tutte le argomentazioni dianzi
svolte.
3. La sentenza impugnata - che ha erroneamente interpretato l'ultimo
comma della nota della Tariffa E allegata al d.P.R. n. 39 del 1953 -
deve
essere, pertanto annullata, e la relativa causa rinviata ad altra
sezione
della Corte d'Appello di Bologna, la quale si uniformerà al
seguente
principio di diritto: "L'ultimo comma della nota della Tariffa E,
allegata
al d.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39 (T.u. delle leggi sulle tasse
automobilistiche),
nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 20 aprile 1978 n. 153,
deve
essere interpretato nel senso che sono esenti dalla tassa di
circolazione
sugli autoscafi soltanto le navi soggette all'obbligo del ruolo di
equipaggio,
per tali intendendosi soltanto le navi maggiori ai sensi del combinato
disposto degli artt. 132 comma 2 secondo periodo e 169 comma 1 cod.
nav.
e 302 comma 1 reg.es.nav.mar.". Va precisato che il rinvio viene
disposto,
in quanto la Corte dovrà anche esaminare e decidere le
domande,
proposte dai controricorrenti nell'atto introduttivo del presente
giudizio
in via subordinate e rimaste assorbite in seguito all'accoglimento
della
domanda principale.
4. La Corte di rinvio regolerà anche le spese del presente
grado
di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna.
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