SEZ. 1 SENT. 09283 DEL 17/09/1998
PRES. Cantillo M REL. Di Palma S
PM. Nardi V (Diff.)
RIC. Ministero Finanze
RES. Righetti
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI (TASSE AUTOMOBILISTICHE) - IN GENERE - Tassa di circolazione sugli autoscafi - Esenzione - Navi soggette all'obbligo del ruolo di equipaggio - Applicabilità - Identificazione di tali navi.
D. P. R. DEL 5/2/1953 NUM. 39
L. DEL 20/4/1978 NUM. 153 ART. 1
COD.NAV. ART. 132
L'ultimo comma della nota della tariffa E, allegata al d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (T.U. delle leggi sulle tasse automobilistiche), nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 153, deve essere interpretato nel senso che sono esenti dalla tassa di circolazione sugli autoscafi soltanto le navi soggette all'obbligo del ruolo di equipaggio, per tali intendendosi soltanto le navi maggiori, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132, secondo comma secondo periodo, 169, primo comma, cod. nav., e 302, primo comma, reg. es. nav. mar..
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