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CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. 3  SENT. 10692 DEL 27/10/1998
PRES. Iannotta A     REL. Finocchiaro M
PM. Maccarone V (Conf.)
RIC. Adriatic Shipping Company Srl
RES. Continentale Italiana SpA

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - CALCOLO DEL DANNO - Trasporto marittimo - Ammanco della merce rispetto a quella caricata - Risarcimento del danno a carico del vettore - Condizioni. 

COD.NAV. ART. 422
COD.CIV. ART. 1696

 In materia di trasporto marittimo, anche nel caso in cui allo sbarco della merce si registri un ammanco rispetto a quella asseritamente caricata, in tanto il vettore è tenuto a risarcire il danno, secondo i criteri di cui all'art. 1696 cod. civ., in quanto il ricevitore dimostri che in conseguenza della accertata perdita abbia subito un pregiudizio economico. Ne consegue che, qualora il ricevitore si sia obbligato per contratto, nei confronti del caricatore, a pagare soltanto la merce effettivamente giunta a destinazione, in caso di perdita od avaria non spetta al ricevitore alcun risarcimento, per l'inesistenza stessa del danno. 



(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 2.4.2013) 

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