SEZ. U SENT. 10730 DEL 28/10/1998
PRES. Sgroi V . REL. Corona R.
PM. Lo Cascio G. (Conf.)
RIC. Costa d'Argento Charterboat Gmbh Srl (avv. Siesto)
RES. Coli (avv. Cecconelli)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 19 luglio 1996 al Pretore di Grosseto, sezione
distaccata
di Orbetello, Antonio Coli convenne la società Costa
d'Argento Charter
boat G.m.b.H., con sede in Colonia (Germania). Chiese la condanna della
convenuta al pagamento della tredicesima mensilità, del
trattamento
di fine rapporto, del riscatto per la navigazione estera, pari a
complessive
L. 14.300.000, a titolo di indennità per la risoluzione del
contratto
di arruolamento, cessato per le dimissioni di esso attore.
La società Costa d'Argento Charter boat G.m.b.H. si
costituì
e, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre
1998,
contestò la giurisdizione del giudice italiano in favore del
giudice
tedesco di Colonia, sede della società.
Con ricorso 26 novembre 1996, la società tedesca ha proposto
regolamento preventivo di giurisdizione, osservando appunto che l'art.
3 della convenzione di Bruxelles esclude l'applicabilità
dell'art.
4 nn. 1 e 2 del codice di procedura civile e dell'art. 603 del codice
della
navigazione. Essendo le obbligazioni di lavoro regolate dal criterio di
collegamento fissato dall'art. 5 della stessa convenzione, la
giurisdizione
spetta al giudice del luogo, dove l'obbligazione deve essere eseguita,
in conformità della legge che regola il rapporto in base ai
principi
del diritto internazionale privato del giudice adito.
Tale norma consiste nell'art. 9 del codice della navigazione, per cui
i contratti di lavoro dei lavoratori marittimi sono disciplinati dalla
legge nazionale della nave e, quindi, dalla legge tedesca. Secondo il
codice
civile tedesco (j. 269 e 270), il luogo di adempimento delle
obbligazioni
pecuniarie è fissato presso il domicilio, che il debitore
aveva
al momento in cui è sorta l'obbligazione. Detta disposizione
non
può ritenersi derogata dalla volontà delle parti
perché,
trattandosi di norma eccezionale, la volontà dovrebbe
risultare
specificamente in forma scritta e non può essere desunta dal
fatto
che il trattamento di fine rapporto sia stato adeguato agli usi
italiani.
In caso contrario, il contratto del Coli sarebbe nullo secondo la legge
italiana, perché stipulato con scrittura privata (art. 328
cod.
nav.) e il Coli non avrebbe diritto al trattamento di fine rapporto.
Risponde Antonio Coli che anche al contratto dei marittimi deve
applicarsi
il principio di ordine pubblico, che rende inderogabile la disciplina
del
lavoro ex art. 409 cod. proc. civ. Orbene, la volontà delle
parti
di derogare all'art. 9 cod. nav. risulta da vari indici, quali la
previsione
di istituti tipici del diritto italiano e la stesura del contratto in
lingua
italiana. La validità o la nullità del contratto
è
questione dì merito, non di giurisdizione. Comunque, l'art.
352
cod. nav. è stato dichiarato incostituzionale nella parte in
cui
escludeva il diritto del dimissionario dell'indennità di
anzianità
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte deve dichiarare la giurisdizione del giudice
italiano.
Occorre premettere che, con sentenza in corso di pubblicazione
pronunziata
all'udienza 29 maggio 1998 sul ricorso inscritto al n. 8168 del R.G.
per
l'anno 1996, la Suprema Corte ha dichiarato l'ammissibilità
del
regolamento preventivo di giurisdizione per denunziare il difetto di
giurisdizione
nei confronti dello straniero anche dopo l'abrogazione del comma
secondo
dell'art. 37 cod. prcc. civ., disposto dall'art. 73 della L. 31 maggio
1995, n. 218.
Decidendo un caso identico, la Suprema Corte ha affermato essere
devoluta
alla giurisdizione del giudice italiano la controversia promossa da un
marittimo italiano contro un armatore straniero per il pagamento di
spettanze
retributive relative a rapporto di lavoro cessato in Italia e, ai sensi
dell'art. 9 del codice della navigazione, regolato dalla legge italiana
per comune volontà dei contraenti - desumibile,
quest'Ultima, dal
riferimento ad istituti contrattuali tipici della legislazione italiana
(come le mensilità aggiuntive) e dalla stesura del contratto
stesso
in lingua italiana. Ciò tenuto conto che il citato art. 9
del codice
della navigazione non utilizza la nazionalità della nave
come criterio
di collegamento esclusivo (Cass., Sez. Un., 18 ottobre 1993, n. 10293).
Nella specie la volontà delle parti di derogare all'art. 9
del
codice della navigazione può ritenersi validamente acquisita
sulla
base della previsione di istituti tipici del diritto italiano, quali la
tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e la
stesura
del contratto in lingua italiana, posto che, ai sensi dell'art. 17
della
convenzione di Bruxelles del 27 ottobre 1968, resa esecutiva in Italia
con legge 21 giugno 1971, n. 804, la cosiddetta clausola di proroga
della
giurisdizione non richiede la specifica approvazione di cui all'art.
1341
cod. civ. (Cass., Sez. Un. 4 gennaio 1995, n. 90).
Orbene, a norma dell'art. 5 comma primo della citata convenzione di
Bruxelles del 27 ottobre 1968, il convenuto può essere
citato, in
materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui
l'obbligazione
dedotta in giudizio deve essere eseguita: sussiste, pertanto, la
giurisdizione
del giudice italiano in relazione alla domanda del lavoratore italiano,
residente e domiciliato in Italia, volta ad ottenere dalla
società
datrice di lavoro, avente sede in Germania, il pagamento della
tredicesima
mensilità, il trattamento di fine rapporto, il riscatto per
navigazione
estera quali indennità per risoluzione del contratto di
arruolamento,
trattandosi di obbligazioni pecuniarie da eseguirsi al domicilio che il
creditore aveva all'atto della scadenza delle stesse (si veda
altresì:
Cass., Sez. Un. 9 giugno 1994, n. 5627).
Affermata la giurisdizione del giudice italiano, deve riconoscersi
l'esistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese del
giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte: pronunziando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice italiano e compensa le spese.
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