Giurisprudenza

 
CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. U SENT. 10730 DEL 28/10/1998
 PRES. Sgroi V .  REL. Corona R.
 PM. Lo Cascio G. (Conf.)
 RIC. Costa d'Argento Charterboat Gmbh Srl (avv. Siesto)
 RES. Coli (avv. Cecconelli)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 19 luglio 1996 al Pretore di Grosseto, sezione distaccata di Orbetello, Antonio Coli convenne la società Costa d'Argento Charter boat G.m.b.H., con sede in Colonia (Germania). Chiese la condanna della convenuta al pagamento della tredicesima mensilità, del trattamento di fine rapporto, del riscatto per la navigazione estera, pari a complessive L. 14.300.000, a titolo di indennità per la risoluzione del contratto di arruolamento, cessato per le dimissioni di esso attore.
La società Costa d'Argento Charter boat G.m.b.H. si costituì e, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1998, contestò la giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice tedesco di Colonia, sede della società.
Con ricorso 26 novembre 1996, la società tedesca ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, osservando appunto che l'art. 3 della convenzione di Bruxelles esclude l'applicabilità dell'art. 4 nn. 1 e 2 del codice di procedura civile e dell'art. 603 del codice della navigazione. Essendo le obbligazioni di lavoro regolate dal criterio di collegamento fissato dall'art. 5 della stessa convenzione, la giurisdizione spetta al giudice del luogo, dove l'obbligazione deve essere eseguita, in conformità della legge che regola il rapporto in base ai principi del diritto internazionale privato del giudice adito.
Tale norma consiste nell'art. 9 del codice della navigazione, per cui i contratti di lavoro dei lavoratori marittimi sono disciplinati dalla legge nazionale della nave e, quindi, dalla legge tedesca. Secondo il codice civile tedesco (j. 269 e 270), il luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie è fissato presso il domicilio, che il debitore aveva al momento in cui è sorta l'obbligazione. Detta disposizione non può ritenersi derogata dalla volontà delle parti perché, trattandosi di norma eccezionale, la volontà dovrebbe risultare specificamente in forma scritta e non può essere desunta dal fatto che il trattamento di fine rapporto sia stato adeguato agli usi italiani. In caso contrario, il contratto del Coli sarebbe nullo secondo la legge italiana, perché stipulato con scrittura privata (art. 328 cod. nav.) e il Coli non avrebbe diritto al trattamento di fine rapporto.
Risponde Antonio Coli che anche al contratto dei marittimi deve applicarsi il principio di ordine pubblico, che rende inderogabile la disciplina del lavoro ex art. 409 cod. proc. civ. Orbene, la volontà delle parti di derogare all'art. 9 cod. nav. risulta da vari indici, quali la previsione di istituti tipici del diritto italiano e la stesura del contratto in lingua italiana. La validità o la nullità del contratto è questione dì merito, non di giurisdizione. Comunque, l'art. 352 cod. nav. è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui escludeva il diritto del dimissionario dell'indennità di anzianità

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte deve dichiarare la giurisdizione del giudice italiano.
Occorre premettere che, con sentenza in corso di pubblicazione pronunziata all'udienza 29 maggio 1998 sul ricorso inscritto al n. 8168 del R.G. per l'anno 1996, la Suprema Corte ha dichiarato l'ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione per denunziare il difetto di giurisdizione nei confronti dello straniero anche dopo l'abrogazione del comma secondo dell'art. 37 cod. prcc. civ., disposto dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218.
Decidendo un caso identico, la Suprema Corte ha affermato essere devoluta alla giurisdizione del giudice italiano la controversia promossa da un marittimo italiano contro un armatore straniero per il pagamento di spettanze retributive relative a rapporto di lavoro cessato in Italia e, ai sensi dell'art. 9 del codice della navigazione, regolato dalla legge italiana per comune volontà dei contraenti - desumibile, quest'Ultima, dal riferimento ad istituti contrattuali tipici della legislazione italiana (come le mensilità aggiuntive) e dalla stesura del contratto stesso in lingua italiana. Ciò tenuto conto che il citato art. 9 del codice della navigazione non utilizza la nazionalità della nave come criterio di collegamento esclusivo (Cass., Sez. Un., 18 ottobre 1993, n. 10293).
Nella specie la volontà delle parti di derogare all'art. 9 del codice della navigazione può ritenersi validamente acquisita sulla base della previsione di istituti tipici del diritto italiano, quali la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e la stesura del contratto in lingua italiana, posto che, ai sensi dell'art. 17 della convenzione di Bruxelles del 27 ottobre 1968, resa esecutiva in Italia con legge 21 giugno 1971, n. 804, la cosiddetta clausola di proroga della giurisdizione non richiede la specifica approvazione di cui all'art. 1341 cod. civ. (Cass., Sez. Un. 4 gennaio 1995, n. 90).
Orbene, a norma dell'art. 5 comma primo della citata convenzione di Bruxelles del 27 ottobre 1968, il convenuto può essere citato, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita: sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda del lavoratore italiano, residente e domiciliato in Italia, volta ad ottenere dalla società datrice di lavoro, avente sede in Germania, il pagamento della tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto, il riscatto per navigazione estera quali indennità per risoluzione del contratto di arruolamento, trattandosi di obbligazioni pecuniarie da eseguirsi al domicilio che il creditore aveva all'atto della scadenza delle stesse (si veda altresì: Cass., Sez. Un. 9 giugno 1994, n. 5627).
Affermata la giurisdizione del giudice italiano, deve riconoscersi l'esistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte: pronunziando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice italiano e compensa le spese.



(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 3.4.2013) 

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