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CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. U SENT. 10730 DEL 28/10/1998
 PRES. Sgroi V   REL. Corona R
 PM. Lo Cascio G (Conf.)
 RIC. Costa d'Argento Charterboat Gmbh Srl
 RES. Coli

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - Controversia promossa da un marittimo italiano contro un armatore straniero - Rapporto di lavoro cessato in Italia - Assoggettamento alla legge italiana per comune volontà dei contraenti - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza.

 COD.CIV. ART. 1341
 L. DEL 21/6/1971 NUM. 804
 COD.NAV. ART. 9

 La controversia promossa da un marittimo italiano contro un armatore straniero per il pagamento di spettanze retributive relative a rapporto di lavoro cessato in Italia e, ai sensi dell'art. 9 cod. nav., regolato dalla legge italiana per comune volontà dei contraenti - desumibile, quest'ultima, dal riferimento ad istituti contrattuali tipici della legislazione italiana (come le mensilità aggiuntive) e dalla stesura del contratto stesso in lingua italiana - è devoluta alla giurisdizione del giudice italiano, tenuto conto che il citato art. 9 cod. nav. non utilizza la nazionalità della nave come criterio di collegamento esclusivo e che la clausola con cui le parti abbiano convenuto la competenza giurisdizionale di uno degli stati aderenti (cosiddetta clausola di proroga della giurisdizione) non richiede la specifica approvazione di cui all'art. 1341 cod. civ. Consegue che a norma dell'art. 5, primo comma, della convenzione di Bruxelles, del 27 ottobre 1968, resa esecutiva in Italia con legge n. 804 del 1971 - secondo cui il convenuto può essere citato, tra l'altro, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita - sussiste la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda del lavoratore straniero residente e domiciliato in Italia, volta ad ottenere dalla società straniera datrice di lavoro, il pagamento della tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto, il cosiddetto riscatto per navigazione estera, trattandosi di obbligazioni pecuniarie da eseguirsi al domicilio che il creditore aveva all'atto della scadenza delle stesse.



(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 2.4.2013) 

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