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CORTE COSTITUZIONALE 
SENT. N. 401 DEL 19/11/1987 
PRES. SAJA ; REL. PESCATORE 
 INFONDATEZZA


TRASPORTO - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - ASSENZA DI DICHIARAZIONE DI VALORE DELLE MERCI CARICATE - LIMITE AL RISARCIMENTO DEI DANNI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Cod. Nav. 423 
Cost. 3

 La norma che limita il risarcimento dei danni, dovuto dal vettore marittimo per le merci trasportate, non determina una disparita' di trattamento dei creditori della prestazione di trasporto, poiche' la condizione economica del caricatore e' estranea al meccanismo di formazione del nolo e di determinazione del risarcimento, la cui misura, anche in mancanza di limite, e' sempre obiettivamente determinata; tenuto, altresi', conto della ampia operativita' lasciata, dal sistema risarcitorio congegnato, all'autonomia dell'utente, cui e' consentito, anteriormente all'imbarco, di dichiararne il valore. La dichiarazione, determinando l'aumento dell'ammontare dei danni risarcibili rispetto alla quantificazione legale di essi, costituisce un efficace strumento di tutela del soggetto del rapporto considerato piu' debole. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 423, primo comma, cod.nav.).


TRASPORTO - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - ASSENZA DI DICHIARAZIONE DI VALORE DELLE MERCI CARICATE - LIMITE AL RISARCIMENTO DEI DANNI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.   

Cod. Nav. 423
Cost. 42

 Le garanzie, poste dall'art. 42 Cost., a tutela della proprieta' privata, non si estendono alle obbligazioni pecuniarie; ne' sarebbe giustificabile estenderle alla obbligazione risarcitoria del vettore marittimo, alla determinazione della quale abbia contribuito la volonta' del creditore della prestazione con un suo atto di autonomia. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 42 Cost. - dell'art. 423, primo comma, cod.nav.). - v. S. n. 99/1976.


Pubblicata su:
Gazzetta Ufficiale del 2/12/1987