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SENT. N. 401 DEL 19/11/1987
PRES. SAJA ; REL. PESCATORE
INFONDATEZZA
TRASPORTO - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE -
ASSENZA DI DICHIARAZIONE DI VALORE DELLE MERCI CARICATE - LIMITE AL
RISARCIMENTO DEI DANNI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Cod. Nav. 423
Cost. 3
La norma che limita il
risarcimento dei danni, dovuto dal vettore marittimo per le merci
trasportate, non determina una disparita' di trattamento dei creditori
della prestazione di trasporto, poiche' la condizione economica del
caricatore e' estranea al meccanismo di formazione del nolo e di
determinazione del risarcimento, la cui misura, anche in mancanza di
limite, e' sempre obiettivamente determinata; tenuto, altresi', conto
della ampia operativita' lasciata, dal sistema risarcitorio congegnato,
all'autonomia dell'utente, cui e' consentito, anteriormente
all'imbarco, di dichiararne il valore. La dichiarazione, determinando
l'aumento dell'ammontare dei danni risarcibili rispetto alla
quantificazione legale di essi, costituisce un efficace strumento di
tutela del soggetto del rapporto considerato piu' debole. (Non
fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in
riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 423, primo comma, cod.nav.).
TRASPORTO - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE
- RESPONSABILITA' DEL VETTORE - ASSENZA DI DICHIARAZIONE DI VALORE
DELLE MERCI CARICATE - LIMITE AL RISARCIMENTO DEI DANNI - NON
FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Cod. Nav. 423
Cost. 42
Cod. Nav. 423
Cost. 42
Le garanzie, poste dall'art. 42
Cost., a tutela della proprieta' privata, non si estendono alle
obbligazioni pecuniarie; ne' sarebbe giustificabile estenderle alla
obbligazione risarcitoria del vettore marittimo, alla determinazione
della quale abbia contribuito la volonta' del creditore della
prestazione con un suo atto di autonomia. (Non fondatezza della
questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 42
Cost. - dell'art. 423, primo comma, cod.nav.). - v. S. n. 99/1976.
Gazzetta Ufficiale del 2/12/1987