commento | massima |
Loc.; Lecce
Sez. 1 Sent. N. 00164 del 25/01/2013
Pres.: Cavallaro; Est.: Lattanzi
Parti: Associazione Agenti Marittimi Raccomandatari del Compartimento di Brindisi,
Francesco Aversa, Endeavor Lines Maritime Company, Cosimo Taveri, (avv. Marrazza) c. Autorità Portuale di Brindisi (avv. St. Pedone).
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di
registro generale 741 del 2012, proposto da:
Associazione Agenti Marittimi Raccomandatari del Compartimento di Brindisi, Francesco Aversa, Endeavor Lines Maritime Company, Cosimo Taveri, rappresentati e difesi dall'avv. Tommaso Marrazza, con domicilio eletto presso Cataldo Motta in Lecce, viale De Pietro, 11;
Associazione Agenti Marittimi Raccomandatari del Compartimento di Brindisi, Francesco Aversa, Endeavor Lines Maritime Company, Cosimo Taveri, rappresentati e difesi dall'avv. Tommaso Marrazza, con domicilio eletto presso Cataldo Motta in Lecce, viale De Pietro, 11;
contro
Autorità
Portuale di Brindisi, rappresentata e difesa per
legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via
Rubichi;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 3/12
emessa in data 21 marzo 2012
dall'Autorità Portuale di Brindisi, in persona del
Presidente Prof. I. Haralambidis, avente ad
oggetto "Determinazione dei diritti portuali per l'espletamento dei
compiti di
vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti dai piani
di
sicurezza portuali prestati a favore dei passeggeri e dei mezzi che
imbarcano e sbarcano dalle navi
traghetto, Ro-Ro, ro-pax, catamarani e dalle navi da crociera che
scalano il porto
di Brindisi", nonché di tutti gli atti presupposti,
preparatori, connessi e consequenziali e, in
particolare, della ordinanza n. 4/2009 emessa in data 24 aprile 2009
avente ad oggetto la rideterminazione delle tariffe dovute per i
passeggeri e
veicoli che
imbarcano e sbarcano nel porto di Brindisi; l'ordinanza n. 5/2006
emessa in data
21 marzo 2006 avente ad oggetto la determinazione delle tariffe
relative a
passeggeri, TIR, automezzi sbarcati ed imbarcati; l'ordinanza n. 7/2005
emessa in
data 28 ottobre 2005 nonché l'ordinanza n. 1/2005 con la
quale viene stabilita la
tariffa di pertinenza dell'Autorità Portuale da applicarsi
per il traffico navi traghetto
e da crociera, nonché il bilancio di previsione
dell'Autorità Portuale di Brindisi,
nella parte in cui viene individuata quale "entrata diversa" la somma
derivante dalla
applicazione delle tariffe e/o diritti.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' Portuale di Brindisi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2012 il dott. Claudia Lattanzi e uditi l'avv. Marrazza, per i ricorrenti, e l’avv. Pedone, per l’Avvocatura dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' Portuale di Brindisi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2012 il dott. Claudia Lattanzi e uditi l'avv. Marrazza, per i ricorrenti, e l’avv. Pedone, per l’Avvocatura dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le parti ricorrenti hanno
impugnato l’ordinanza n. 3
del 21
marzo 2012
dell’Autorità Portuale di Brindisi, con cui sono
stati determinati i diritti portuali per
l’espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di
servizi di sicurezza
previsti dai piani di sicurezza portuali prestati a favore dei
passeggeri e dei mezzi
che imbarcano e sbarcano dalle navi traghetto “Ro-Ro, ro-pax,
catamarani e dalle
navi da crociera che scalano il porto di Brindisi”,
nonché le ordinanze precedenti
sempre determinative dei diritti portuali in questione.
Le Parti ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:
L’Autorità si è costituita con atto del 29 maggio 2012 e con memoria del 16 giugno 2012 ha eccepito l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui si impugnano le precedenti ordinanze. Nel merito ha rilevato che il potere di ordinanza è previsto dall’art. 8 lett. n) bis, che quindi il comitato portuale non doveva essere sentito, che i provvedimenti tariffari trovano il fondamento nell’art. 13, comma 1, lett. e) l. 84/1994 e nell’art. 1, comma 964, l. 296/2006, che la riscossione a mezzo dell’Agenzia delle dogane è una facoltà, che la tariffa in questione non ha natura tributaria.
Nella pubblica udienza del 24 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Le Parti ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:
- 1. Violazione di legge in relazione all’art. 8, comma 3, lett. h), i), n) bis l. 84/1994; eccesso, sviamento e carenza dei poteri.
- 2. Violazione di legge, abnormità del provvedimento nella parte in cui si assume la potestà di imporre diritti agli operatori marittimi per ogni passeggero e veicolo a motore imbarcato e sbarcato; violazione dell’art. 13, comma 1, l. 84/1994; carenza e/o eccesso di potere.
- 3. Contraddittorietà, illogicità, illegittimità del provvedimento anche per violazione del d.m. 14 novembre 1994; difetto e/o errata motivazione.
- 4. Violazione di legge in relazione all’art. 49 Trattato della Comunità Europea e art. 1 regolamento 4055/1986; limitazione alla libera prestazione dei servizi nei trasporti marittimi, eccesso di potere.
- 5. Illogicità , contraddittorietà, eccesso di potere ; disparità di trattamento tra i vari operatori marittimi.
L’Autorità si è costituita con atto del 29 maggio 2012 e con memoria del 16 giugno 2012 ha eccepito l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui si impugnano le precedenti ordinanze. Nel merito ha rilevato che il potere di ordinanza è previsto dall’art. 8 lett. n) bis, che quindi il comitato portuale non doveva essere sentito, che i provvedimenti tariffari trovano il fondamento nell’art. 13, comma 1, lett. e) l. 84/1994 e nell’art. 1, comma 964, l. 296/2006, che la riscossione a mezzo dell’Agenzia delle dogane è una facoltà, che la tariffa in questione non ha natura tributaria.
Nella pubblica udienza del 24 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è
fondato.
L’art. 9 l. 84/1994, prevede al comma 3, che “Il comitato portuale: c) approva la relazione annuale sull'attività promozionale, organizzativa ed operativa del porto, sulla gestione dei servizi di interesse generale e sulla manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, nonché sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'autorità portuale, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo al Ministero dei trasporti e della navigazione; d) approva il bilancio preventivo, obbligatoriamente in pareggio o in avanzo, le note di variazione e il conto consuntivo; f) esprime i pareri di cui all'articolo 8, comma 3, lettere h) ed i)”.
Il Bilancio di previsione è il documento di programmazione che contiene in termini previsionali le operazioni di entrata e di spesa nelle quali si estrinseca l'attività gestionale relativa all’esercizio cui il bilancio si riferisce. È autorizzatorio poiché gli stanziamenti di spesa costituiscono limite agli impegni, mentre gli stanziamenti in entrata autorizzano il reperimento delle relative forme di finanziamento.
L’istituzione di un tariffa, quale quella in esame, deve trovare la sua espressione nel bilancio, in quanto è solo attraverso questo documento che è possibile disciplinare gli effettivi costi della security e individuare quali debbano essere le effettive entrate necessarie per coprire i costi in questione.
Infatti, ai fini della commisurazione dell’introito necessario per far fronte alle esigenze di security e di conseguenza ai fini dell’esatta individuazione della “tariffa” da richiedere agli agenti è necessaria una preventiva disamina dei costi e dei ricavi e quindi delle poste inserite in bilancio.
In sostanza, posto che il comitato portuale è l’organo competente al controllo sul bilancio, e quindi a effettuare un controllo sui costi e sui ricavi, si ritiene che la previsione dell’entrata in questione avrebbe dovuto essere oggetto di una nota di variazione del bilancio preventivo e che l’Autorità portuale avrebbe dovuto acquisire il previo parere del comitato portuale; tutto questo prima di determinare i diritti portuali in questione.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
L’art. 9 l. 84/1994, prevede al comma 3, che “Il comitato portuale: c) approva la relazione annuale sull'attività promozionale, organizzativa ed operativa del porto, sulla gestione dei servizi di interesse generale e sulla manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, nonché sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'autorità portuale, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo al Ministero dei trasporti e della navigazione; d) approva il bilancio preventivo, obbligatoriamente in pareggio o in avanzo, le note di variazione e il conto consuntivo; f) esprime i pareri di cui all'articolo 8, comma 3, lettere h) ed i)”.
Il Bilancio di previsione è il documento di programmazione che contiene in termini previsionali le operazioni di entrata e di spesa nelle quali si estrinseca l'attività gestionale relativa all’esercizio cui il bilancio si riferisce. È autorizzatorio poiché gli stanziamenti di spesa costituiscono limite agli impegni, mentre gli stanziamenti in entrata autorizzano il reperimento delle relative forme di finanziamento.
L’istituzione di un tariffa, quale quella in esame, deve trovare la sua espressione nel bilancio, in quanto è solo attraverso questo documento che è possibile disciplinare gli effettivi costi della security e individuare quali debbano essere le effettive entrate necessarie per coprire i costi in questione.
Infatti, ai fini della commisurazione dell’introito necessario per far fronte alle esigenze di security e di conseguenza ai fini dell’esatta individuazione della “tariffa” da richiedere agli agenti è necessaria una preventiva disamina dei costi e dei ricavi e quindi delle poste inserite in bilancio.
In sostanza, posto che il comitato portuale è l’organo competente al controllo sul bilancio, e quindi a effettuare un controllo sui costi e sui ricavi, si ritiene che la previsione dell’entrata in questione avrebbe dovuto essere oggetto di una nota di variazione del bilancio preventivo e che l’Autorità portuale avrebbe dovuto acquisire il previo parere del comitato portuale; tutto questo prima di determinare i diritti portuali in questione.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia Lecce - Sezione
Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e,
per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Giuseppe Esposito, Primo Referendario
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e,
per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Giuseppe Esposito, Primo Referendario
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/01/2013
Il 25/01/2013
(pagina a cura di Enzo
Fogliani - aggiornata il 2.4.2013)
(n.b: salvo
se diversamente indicato, la data
di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della
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aggiornato a tale data.
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