commento | testo integrale |
Loc.; Lecce
Sez. 1 Sent. N. 00164 del 25/01/2013
Pres.: Cavallaro; Est.: Lattanzi
Parti: Associazione Agenti Marittimi Raccomandatari del Compartimento di Brindisi,
Francesco Aversa, Endeavor Lines Maritime Company, Cosimo Taveri, (avv. Marrazza) c. Autorità Portuale di Brindisi (avv. St. Pedone).
PORTI - DIRITTI PORTUALI - Determinazione tariffe - Parere del comitato portuale - necessità di acquisizione - sussistenza.
LEGGE N. 89 DEL 28/01/1994, ART. 8
LEGGE N. 89 DEL 28/01/1994, ART. 9
L’istituzione di un tariffa,
quale quella dei
diritti portuali per l'espletamento dei compiti di vigilanza e per la
fornitura di servizi di sicurezza previsti dai piani di sicurezza
portuali, deve trovare la sua espressione nel
bilancio, in quanto è solo attraverso questo documento che
è possibile disciplinare gli effettivi costi della security
e
individuare quali debbano essere le effettive entrate necessarie per
coprire i costi in questione. Posto che il comitato portuale
è l’organo competente al controllo sul bilancio, e
quindi
a effettuare un controllo sui costi e sui ricavi, la
previsione
dell’entrata di diritti portuali deve essere oggetto di una
nota
di variazione del bilancio preventivo. L’Autorità
portuale
deve pertanto sull'istituzione di tale tariffa acquisire il previo
parere del comitato portuale ai sensi dell'art.9, comma 3 della l.
84/1994.
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