legislazione
comunitaria di
diritto della
navigazione e dei trasporti
Allegato I
al
Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario
(Gazzetta ufficiale n. L 315 del 03/12/2007 - Regolamento in vigore dal 4 dicembre 2009)
al
Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario
(Gazzetta ufficiale n. L 315 del 03/12/2007 - Regolamento in vigore dal 4 dicembre 2009)
ALLEGATO I
Estratto delle regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV)
Appendice A
della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, come modificata dal protocollo che modifica la convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 3 giugno 1999
TITOLO II
CONCLUSIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO
Articolo 6
Contratto di trasporto
1. Con il contratto di
trasporto, il
trasportatore s’impegna a trasportare il viaggiatore,
nonché, se del caso, bagagli e veicoli, nel luogo di
destinazione ed a consegnare i bagagli ed i veicoli nel luogo di
destinazione.
2. Il contratto di trasporto deve essere attestato da uno o più titoli di trasporto consegnati al viaggiatore. Tuttavia, fatto salvo l’articolo 9, l’assenza, l’irregolarità o la perdita del titolo di trasporto non pregiudica né l’esistenza né la validità del contratto, che rimane soggetto alle presenti regole uniformi.
3. Il titolo di trasporto fa fede, fino a prova contraria, della conclusione e del contenuto del contratto di trasporto.
2. Il contratto di trasporto deve essere attestato da uno o più titoli di trasporto consegnati al viaggiatore. Tuttavia, fatto salvo l’articolo 9, l’assenza, l’irregolarità o la perdita del titolo di trasporto non pregiudica né l’esistenza né la validità del contratto, che rimane soggetto alle presenti regole uniformi.
3. Il titolo di trasporto fa fede, fino a prova contraria, della conclusione e del contenuto del contratto di trasporto.
Articolo 7
Titolo di trasporto
1. Le condizioni generali
di trasporto
determinano la forma ed il contenuto dei titoli di trasporto
nonché la lingua ed i caratteri in cui devono essere
stampati e
compilati.
2. Devono almeno essere iscritti sul titolo di trasporto:
4. Il titolo di trasporto è cedibile se non è nominativo e se il viaggio non è iniziato.
5. Il titolo di trasporto può consistere in una registrazione elettronica di dati, che possono essere trasformati in segni di scrittura leggibili. I procedimenti utilizzati per la registrazione e l’elaborazione dei dati debbono essere equivalenti dal punto di vista funzionale, in particolare per quanto riguarda il valore probatorio del titolo di trasporto rappresentato da questi dati.
2. Devono almeno essere iscritti sul titolo di trasporto:
- a) il trasportatore o i trasportatori;
- b) l’indicazione che il trasporto è soggetto, malgrado qualsiasi clausola contraria, alle presenti regole uniformi; ciò può essere fatto con la sigla CIV;
- c) ogni altra indicazione necessaria per provare la conclusione ed il contenuto del contratto di trasporto e che permette al viaggiatore di far valere i diritti risultanti da tale contratto.
4. Il titolo di trasporto è cedibile se non è nominativo e se il viaggio non è iniziato.
5. Il titolo di trasporto può consistere in una registrazione elettronica di dati, che possono essere trasformati in segni di scrittura leggibili. I procedimenti utilizzati per la registrazione e l’elaborazione dei dati debbono essere equivalenti dal punto di vista funzionale, in particolare per quanto riguarda il valore probatorio del titolo di trasporto rappresentato da questi dati.
Articolo 8
Pagamento e rimborso del prezzo del trasporto
1. Salvo diverso accordo
fra il viaggiatore ed il trasportatore, il prezzo del trasporto deve
essere pagato in anticipo.
2. Le condizioni generali di trasporto determinano le condizioni che danno luogo al rimborso del prezzo del trasporto.
2. Le condizioni generali di trasporto determinano le condizioni che danno luogo al rimborso del prezzo del trasporto.
Articolo 9
Diritto al trasporto. Esclusione dal trasporto
1. Sin
dall’inizio del viaggio, il
viaggiatore deve essere munito di un titolo di trasporto valido e deve
presentarlo al momento del controllo dei titoli di trasporto. Le
condizioni generali di trasporto possono stabilire:
- a) che un viaggiatore che non presenta un titolo di trasporto valido deve pagare una sovrattassa oltre al prezzo del trasporto;
- b) che a un viaggiatore il quale rifiuta di pagare immediatamente il prezzo del trasporto o la sovrattassa può essere imposto di sospendere il viaggio;
- c) se e a quali condizioni si effettua il rimborso della sovrattassa.
- a) rappresentano un pericolo per la sicurezza ed il buon funzionamento dell’esercizio ferroviario o per la sicurezza degli altri viaggiatori;
- b) disturbano in modo intollerabile gli altri viaggiatori,
Articolo 10
Adempimento di formalità amministrative
Il viaggiatore deve
attenersi agli adempimenti richiesti dalle dogane o da altre
autorità amministrative.
Articolo 11
Soppressione e ritardo di un treno. Mancata corrispondenza
Se del caso, il
trasportatore deve
certificare sul titolo di trasporto che il treno è stato
soppresso o la corrispondenza mancata.
TITOLO IIITRASPORTO DI COLLI A MANO, ANIMALI, BAGAGLI REGISTRATI E VEICOLI
Capo I
Disposizioni comuni
Articolo 12
Oggetti ed animali ammessi
1. Il viaggiatore
può recare con
sé oggetti facilmente trasportabili (colli a mano),
nonché animali vivi in conformità delle
condizioni
generali di trasporto. Peraltro, il viaggiatore può recare
con
sé oggetti ingombranti in conformità delle
disposizioni
particolari contenute nelle condizioni generali di trasporto. Sono
esclusi dal trasporto come colli a mano gli oggetti o gli animali di
natura tale da recare noia o incomodo ai viaggiatori o causare un danno.
2. Il viaggiatore può spedire, in quanto bagaglio registrato, oggetti ed animali conformemente alle condizioni generali di trasporto.
3. Il trasportatore può ammettere il trasporto di veicoli in occasione di un trasporto di viaggiatori in conformità delle disposizioni particolari contenute nelle condizioni generali di trasporto.
4. Il trasporto di merci pericolose come colli a mano, bagagli registrati nonché all’interno o sopra veicoli i quali, in conformità del presente titolo, sono trasportati per ferrovia deve essere conforme al regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID).
2. Il viaggiatore può spedire, in quanto bagaglio registrato, oggetti ed animali conformemente alle condizioni generali di trasporto.
3. Il trasportatore può ammettere il trasporto di veicoli in occasione di un trasporto di viaggiatori in conformità delle disposizioni particolari contenute nelle condizioni generali di trasporto.
4. Il trasporto di merci pericolose come colli a mano, bagagli registrati nonché all’interno o sopra veicoli i quali, in conformità del presente titolo, sono trasportati per ferrovia deve essere conforme al regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID).
Articolo 13
Verifica
1. Il trasportatore ha il
diritto, in
caso di grave presunzione d’inosservanza delle condizioni di
trasporto, di verificare che gli oggetti (colli a mano, bagagli
registrati, veicoli compreso il loro carico) e gli animali trasportati
corrispondano alle condizioni di trasporto, quando le leggi e le
prescrizioni dello Stato in cui la verifica deve aver luogo non lo
vietino. Il viaggiatore deve essere invitato ad assistere alla
verifica. Se non si presenta o se non può essere
rintracciato,
il trasportatore deve chiamare due testimoni indipendenti.
2. Qualora sia constatato che le condizioni di trasporto non sono state rispettate, il trasportatore può esigere dal viaggiatore il pagamento delle spese per la verifica.
2. Qualora sia constatato che le condizioni di trasporto non sono state rispettate, il trasportatore può esigere dal viaggiatore il pagamento delle spese per la verifica.
Articolo 14
Adempimento di formalità amministrative
Il viaggiatore deve
conformarsi agli
adempimenti previsti dalle dogane o da altre autorità
amministrative durante il trasporto, in occasione del suo trasporto, di
oggetti (colli a mano, bagagli registrati, veicoli comprensivi del loro
carico) e di animali. Deve assistere all’ispezione di questi
oggetti, salvo eccezione prevista dalle leggi e dalle prescrizioni di
ogni Stato.
Capo II
Colli a mano ed animali
Articolo 15
Sorveglianza
Spetta al viaggiatore la
sorveglianza dei colli a mano e degli animali che porta con
sé.
Capo III
Bagagli registrati
Articolo 16
Spedizione dei bagagli
1. Gli obblighi
contrattuali relativi
all’inoltro dei bagagli registrati devono essere attestati da
uno
scontrino bagagli consegnato al viaggiatore.
2. Fatto salvo l’articolo 22, l’assenza, l’irregolarità o la perdita dello scontrino bagagli non pregiudica né l’esistenza né la validità degli accordi relativi all’inoltro dei bagagli registrati, che rimangono sottoposti alle presenti regole uniformi.
3. Lo scontrino bagagli fa fede, fino a prova contraria, della registrazione dei bagagli e delle condizioni del loro trasporto.
4. Fino a prova contraria, si presume che nel momento della presa in consegna dei bagagli registrati da parte del trasportatore, questi ultimi fossero in buone condizioni apparenti e che il numero ed il volume dei colli corrispondessero alle descrizioni riportate sullo scontrino bagagli.
2. Fatto salvo l’articolo 22, l’assenza, l’irregolarità o la perdita dello scontrino bagagli non pregiudica né l’esistenza né la validità degli accordi relativi all’inoltro dei bagagli registrati, che rimangono sottoposti alle presenti regole uniformi.
3. Lo scontrino bagagli fa fede, fino a prova contraria, della registrazione dei bagagli e delle condizioni del loro trasporto.
4. Fino a prova contraria, si presume che nel momento della presa in consegna dei bagagli registrati da parte del trasportatore, questi ultimi fossero in buone condizioni apparenti e che il numero ed il volume dei colli corrispondessero alle descrizioni riportate sullo scontrino bagagli.
Articolo 17
Scontrino bagagli
1. Le condizioni generali
di trasporto
stabiliscono la forma ed il contenuto dello scontrino bagagli,
nonché la lingua ed i caratteri in cui deve essere stampato
e
compilato. L’articolo 7, paragrafo 5, si applica per analogia.
2. Devono essere almeno iscritti nello scontrino bagagli:
2. Devono essere almeno iscritti nello scontrino bagagli:
- a) il trasportatore o i trasportatori;
- b) l’indicazione che il trasporto è soggetto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle presenti regole uniformi; ciò può essere fatto con la sigla CIV;
- c) ogni altra indicazione necessaria per provare gli obblighi contrattuali relativi all’inoltro dei bagagli e che consenta al viaggiatore di far valere i diritti risultanti dal contratto di trasporto.
Articolo 18
Registrazione e trasporto
1. Salvo eccezione prevista
dalle
condizioni generali di trasporto, la registrazione dei bagagli si
effettua solo su presentazione di un titolo di trasporto valido almeno
fino al luogo di destinazione dei bagagli. Per il resto la
registrazione avviene in conformità delle prescrizioni in
vigore
nel luogo di spedizione.
2. Quando le condizioni generali di trasporto prevedono che i bagagli possano essere ammessi al trasporto senza la presentazione di un titolo di trasporto, le disposizioni delle presenti regole uniformi che disciplinano i diritti e gli obblighi del viaggiatore relativi ai suoi bagagli registrati si applicano per analogia allo spedizioniere del bagaglio.
3. Il trasportatore può inoltrare i bagagli registrati con un altro treno o un altro mezzo di trasporto e con un altro itinerario, diversi da quelli del viaggiatore.
2. Quando le condizioni generali di trasporto prevedono che i bagagli possano essere ammessi al trasporto senza la presentazione di un titolo di trasporto, le disposizioni delle presenti regole uniformi che disciplinano i diritti e gli obblighi del viaggiatore relativi ai suoi bagagli registrati si applicano per analogia allo spedizioniere del bagaglio.
3. Il trasportatore può inoltrare i bagagli registrati con un altro treno o un altro mezzo di trasporto e con un altro itinerario, diversi da quelli del viaggiatore.
Articolo 19
Pagamento del prezzo per il trasporto dei bagagli
Salvo accordo contrario fra
il
viaggiatore ed il trasportatore, il prezzo del trasporto dei bagagli
registrati si paga al momento della registrazione.
Articolo 20
Marcatura dei bagagli registrati
Il viaggiatore deve
indicare su ciascun collo, in uno spazio ben visibile ed in maniera
sufficientemente stabile e chiara:
- a) il suo nome ed il suo indirizzo;
- b) il luogo di destinazione.
Articolo 21
Diritto di disporre dei bagagli registrati
1. Se le circostanze lo
consentono e le
prescrizioni delle dogane o di altre autorità amministrative
non
vi si oppongono, il viaggiatore può chiedere la restituzione
dei
bagagli al luogo di spedizione su presentazione dello scontrino bagagli
e, ove previsto dalle condizioni generali di trasporto, del titolo di
trasporto.
2. Le condizioni generali di trasporto possono prevedere altre disposizioni relativamente al diritto di disporre dei bagagli registrati, e cioè modifiche del luogo di destinazione ed eventuali conseguenze finanziarie per il viaggiatore.
2. Le condizioni generali di trasporto possono prevedere altre disposizioni relativamente al diritto di disporre dei bagagli registrati, e cioè modifiche del luogo di destinazione ed eventuali conseguenze finanziarie per il viaggiatore.
Articolo 22
Riconsegna
1. La riconsegna dei
bagagli registrati
ha luogo dietro presentazione dello scontrino bagagli e, se del caso,
dietro pagamento delle spese che gravano sulla spedizione.
Il trasportatore ha il diritto, senza tuttavia esservi tenuto, di accertare se il possessore dello scontrino ha titolo ad ottenere la riconsegna.
2. Sono assimilati alla riconsegna al possessore dello scontrino bagagli, se conformi alle prescrizioni in vigore nel luogo di destinazione:
4. In mancanza di restituzione dello scontrino bagagli, il trasportatore è obbligato a riconsegnare il bagaglio soltanto a colui che provi il suo diritto: se tale prova sembra insufficiente, il trasportatore può esigere una cauzione.
5. I bagagli vengono riconsegnati nel luogo di destinazione per il quale sono stati registrati.
6. Il possessore dello scontrino bagagli a cui i bagagli non siano riconsegnati può esigere l’annotazione nello scontrino stesso del giorno e dell’ora in cui egli ha richiesto la riconsegna conformemente al paragrafo 3.
7. L’avente diritto può rifiutare il ritiro dei bagagli se il trasportatore non dà seguito alla sua richiesta di procedere alla verifica dei bagagli registrati per l’accertamento di un asserito danno.
8. Per il rimanente, la riconsegna dei bagagli viene effettuata in conformità delle prescrizioni in vigore nel luogo di destinazione.
Il trasportatore ha il diritto, senza tuttavia esservi tenuto, di accertare se il possessore dello scontrino ha titolo ad ottenere la riconsegna.
2. Sono assimilati alla riconsegna al possessore dello scontrino bagagli, se conformi alle prescrizioni in vigore nel luogo di destinazione:
- a) la consegna dei bagagli alle autorità doganali o daziarie nei loro locali di spedizione o nei loro magazzini, quando questi non si trovano sotto la custodia del trasportatore;
- b) l’affidamento degli animali vivi a un terzo.
4. In mancanza di restituzione dello scontrino bagagli, il trasportatore è obbligato a riconsegnare il bagaglio soltanto a colui che provi il suo diritto: se tale prova sembra insufficiente, il trasportatore può esigere una cauzione.
5. I bagagli vengono riconsegnati nel luogo di destinazione per il quale sono stati registrati.
6. Il possessore dello scontrino bagagli a cui i bagagli non siano riconsegnati può esigere l’annotazione nello scontrino stesso del giorno e dell’ora in cui egli ha richiesto la riconsegna conformemente al paragrafo 3.
7. L’avente diritto può rifiutare il ritiro dei bagagli se il trasportatore non dà seguito alla sua richiesta di procedere alla verifica dei bagagli registrati per l’accertamento di un asserito danno.
8. Per il rimanente, la riconsegna dei bagagli viene effettuata in conformità delle prescrizioni in vigore nel luogo di destinazione.
Capo IV
Veicoli
Articolo 23
Condizioni di trasporto
Le disposizioni particolari
per il
trasporto dei veicoli contenute nelle condizioni generali di trasporto
definiscono segnatamente le condizioni di ammissione al trasporto, di
registrazione, di carico e di trasporto, di scarico e di riconsegna,
nonché gli obblighi del viaggiatore.
Articolo 24
Bollettino di trasporto
1. Gli obblighi
contrattuali relativi al
trasporto di veicoli devono essere attestati da un bollettino di
trasporto consegnato al viaggiatore. Il bollettino di trasporto
può essere integrato nel titolo di trasporto del viaggiatore.
2. Le particolari disposizioni per il trasporto di veicoli contenute nelle condizioni generali di trasporto determinano la forma ed il contenuto del bollettino di trasporto, nonché la lingua ed i caratteri in cui deve essere stampato e compilato. L’articolo 7, paragrafo 5, si applica per analogia.
3. Devono almeno essere iscritti sul bollettino di trasporto:
2. Le particolari disposizioni per il trasporto di veicoli contenute nelle condizioni generali di trasporto determinano la forma ed il contenuto del bollettino di trasporto, nonché la lingua ed i caratteri in cui deve essere stampato e compilato. L’articolo 7, paragrafo 5, si applica per analogia.
3. Devono almeno essere iscritti sul bollettino di trasporto:
- a) il trasportatore o i trasportatori;
- b) l’indicazione che il trasporto è soggetto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle presenti regole uniformi; ciò può essere fatto con la sigla CIV;
- c) ogni altra indicazione necessaria per provare gli obblighi contrattuali relativi ai trasporti dei veicoli, e che consenta al viaggiatore di far valere i diritti risultanti dal contratto di trasporto.
Articolo 25
Diritto applicabile
Fatte salve le disposizioni
del presente
capo, le disposizioni del capo III relative al trasporto dei bagagli si
applicano ai veicoli.
TITOLO IV
RESPONSABILITÀ DEL TRASPORTATORE
Capo I
Responsabilità in caso di morte o ferimento di viaggiatori
Articolo 26
Fondamento della responsabilità
1. Il trasportatore
è
responsabile del danno derivante dalla morte, dal ferimento o da
qualsiasi altro pregiudizio all’integrità fisica o
psichica del viaggiatore causato da un incidente che sia in relazione
con l’esercizio ferroviario e sopravvenga durante la
permanenza
del viaggiatore nei veicoli ferroviari, o al momento in cui egli vi
entra o ne esce, qualunque sia l’infrastruttura ferroviaria
utilizzata.
2. Il trasportatore è esonerato da tale responsabilità:
4. Le presenti regole uniformi non si applicano alla responsabilità che può ricadere sul trasportatore per i casi non previsti al paragrafo 1.
5. Quando un trasporto oggetto di un unico contratto di trasporto è effettuato da trasportatori successivi, la responsabilità in caso di morte e di lesioni dei viaggiatori è del trasportatore a cui spettava, in base al contratto di trasporto, la prestazione del servizio di trasporto durante il quale l’incidente è avvenuto. Quando questa prestazione non è stata realizzata dal trasportatore, ma da un trasportatore sostituto, entrambi i trasportatori sono responsabili solidalmente, in conformità delle presenti regole uniformi.
2. Il trasportatore è esonerato da tale responsabilità:
- a) se l’incidente è stato causato da circostanze estranee all’esercizio ferroviario che il trasportatore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare;
- b) nella misura in cui l’incidente sia dovuto a colpa del viaggiatore;
- c) se l’incidente è dovuto al comportamento di un terzo che il trasportatore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare; un’altra impresa che utilizzi la stessa infrastruttura ferroviaria non è considerata come parte terza; il diritto di regresso non è pregiudicato.
4. Le presenti regole uniformi non si applicano alla responsabilità che può ricadere sul trasportatore per i casi non previsti al paragrafo 1.
5. Quando un trasporto oggetto di un unico contratto di trasporto è effettuato da trasportatori successivi, la responsabilità in caso di morte e di lesioni dei viaggiatori è del trasportatore a cui spettava, in base al contratto di trasporto, la prestazione del servizio di trasporto durante il quale l’incidente è avvenuto. Quando questa prestazione non è stata realizzata dal trasportatore, ma da un trasportatore sostituto, entrambi i trasportatori sono responsabili solidalmente, in conformità delle presenti regole uniformi.
Articolo 27
Risarcimento dei danni in caso di morte
1. In caso di morte del
viaggiatore, il risarcimento dei danni comprende:
- a) le spese necessarie conseguenti al decesso, in particolare quelle di trasporto della salma e delle esequie;
- b) se la morte non è sopravvenuta immediatamente, il risarcimento danni previsto all’articolo 28.
Articolo 28
Risarcimento dei danni in caso di ferimento
In caso di ferimento o di
ogni altro
pregiudizio all’incolumità fisica o psichica del
viaggiatore, il risarcimento danni comprende:
- a) le spese necessarie, in particolare quelle relative alla cura ed al trasporto;
- b) la riparazione del danno causato, sia per l’incapacità lavorativa totale o parziale, sia per l’accrescimento dei bisogni.
Articolo 29
Riparazione di altri danni corporali
Il diritto nazionale
determina se ed in
quale misura il trasportatore è tenuto a corrispondere
risarcimenti per danni corporali diversi da quelli previsti agli
articoli 27 e 28.
Articolo 30
Forma ed ammontare del risarcimento dei danni in caso di morte e di lesioni
1. Il risarcimento danni di
cui
all’articolo 27, paragrafo 2, ed all’articolo 28,
lettera
b), deve essere corrisposto sotto forma di capitale. Tuttavia, se il
diritto nazionale consente l’assegnazione di una rendita, il
risarcimento dei danni è corrisposto sotto tale forma
allorché il viaggiatore leso o gli aventi diritto di cui
all’articolo 27, paragrafo 2, lo richiedano.
2. L’ammontare del risarcimento da corrispondere in base a quanto disposto nel paragrafo 1 è determinato in base al diritto nazionale. Tuttavia, per l’applicazione delle presenti regole uniformi, è fissato un limite massimo di 175000 unità di conto in capitale o in rendita annuale corrispondente a tale capitale per ciascun viaggiatore, nel caso in cui il diritto nazionale preveda un limite massimo di ammontare inferiore.
2. L’ammontare del risarcimento da corrispondere in base a quanto disposto nel paragrafo 1 è determinato in base al diritto nazionale. Tuttavia, per l’applicazione delle presenti regole uniformi, è fissato un limite massimo di 175000 unità di conto in capitale o in rendita annuale corrispondente a tale capitale per ciascun viaggiatore, nel caso in cui il diritto nazionale preveda un limite massimo di ammontare inferiore.
Articolo 31
Altri mezzi di trasporto
1. Salvo quanto previsto
dal paragrafo
2, le disposizioni relative alla responsabilità in caso di
morte
e di ferimento di viaggiatori non si applicano ai danni sopravvenuti
durante un trasporto che, conformemente al contratto di trasporto, non
era un trasporto ferroviario.
2. Tuttavia, se i veicoli ferroviari sono trasportati su traghetto, le disposizioni relative alla responsabilità in caso di morte o di ferimento di viaggiatori si applicano ai danni indicati nell’articolo 26, paragrafo 1, e nell’articolo 33, paragrafo 1, causati da un incidente che sia in relazione con l’esercizio ferroviario e sopravvenga durante la permanenza del viaggiatore in detto veicolo, o al momento in cui egli vi salga o ne discenda.
3. Se a seguito di circostanze eccezionali l’esercizio ferroviario è provvisoriamente sospeso ed i viaggiatori sono trasportati con un altro mezzo di trasporto, il trasportatore è responsabile ai sensi delle presenti regole uniformi.
2. Tuttavia, se i veicoli ferroviari sono trasportati su traghetto, le disposizioni relative alla responsabilità in caso di morte o di ferimento di viaggiatori si applicano ai danni indicati nell’articolo 26, paragrafo 1, e nell’articolo 33, paragrafo 1, causati da un incidente che sia in relazione con l’esercizio ferroviario e sopravvenga durante la permanenza del viaggiatore in detto veicolo, o al momento in cui egli vi salga o ne discenda.
3. Se a seguito di circostanze eccezionali l’esercizio ferroviario è provvisoriamente sospeso ed i viaggiatori sono trasportati con un altro mezzo di trasporto, il trasportatore è responsabile ai sensi delle presenti regole uniformi.
Capo II
Responsabilità in caso d’inosservanza dell’orario
Articolo 32
Responsabilità in caso di soppressione, ritardo o mancata corrispondenza
1. Il trasportatore
è
responsabile nei confronti del viaggiatore per il danno dovuto al fatto
che, a causa della soppressione, del ritardo o della mancanza di una
corrispondenza, il viaggio non può continuare nello stesso
giorno, o comunque la sua continuazione non è
ragionevolmente
esigibile nello stesso giorno per via di circostanze contingenti. Il
risarcimento dei danni comprende le spese ragionevoli di alloggio,
nonché le spese ragionevoli per avvisare le persone che
attendono il viaggiatore.
2. Il trasportatore è esonerato da questa responsabilità quando la soppressione, il ritardo o la mancanza di una corrispondenza sono imputabili ad una delle seguenti cause:
2. Il trasportatore è esonerato da questa responsabilità quando la soppressione, il ritardo o la mancanza di una corrispondenza sono imputabili ad una delle seguenti cause:
- a) circostanze esterne all’esercizio ferroviario che il trasportatore, malgrado la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare o alle cui conseguenze non poteva ovviare;
- b) colpa del viaggiatore; oppure
- c) un comportamento di terzi che il trasportatore, nonostante abbia riposto la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare; un’altra impresa che utilizzi la stessa infrastruttura ferroviaria non è considerata parte terza; il diritto di regresso rimane impregiudicato.
Capo III
Responsabilità per i colli a mano, gli animali, i bagagli ed i veicoli
SEZIONE I
Colli a mano ed animali
Articolo 33
Responsabilità
1. In caso di morte o di
ferimento di
viaggiatori, il trasportatore è responsabile inoltre del
danno
risultante dalla perdita totale o parziale o dall’avaria
degli
oggetti che il viaggiatore portava o sulla sua persona o come colli a
mano; ciò si applica anche agli animali che il viaggiatore
portava con sé. L’articolo 26 si applica per
analogia.
2. Il trasportatore peraltro è responsabile del danno risultante dalla perdita totale o parziale o dall’avaria di oggetti, colli a mano o animali, la cui sorveglianza spetta al viaggiatore conformemente all’articolo 15, solo a condizione che tale danno sia dovuto a colpa del trasportatore. Gli altri articoli del titolo IV, ad eccezione dell’articolo 51, ed il titolo VI non sono applicabili in questo caso.
2. Il trasportatore peraltro è responsabile del danno risultante dalla perdita totale o parziale o dall’avaria di oggetti, colli a mano o animali, la cui sorveglianza spetta al viaggiatore conformemente all’articolo 15, solo a condizione che tale danno sia dovuto a colpa del trasportatore. Gli altri articoli del titolo IV, ad eccezione dell’articolo 51, ed il titolo VI non sono applicabili in questo caso.
Articolo 34
Limitazione del risarcimento danni in caso di perdita o di avaria di oggetti
Il trasportatore
responsabile ai sensi
dell’articolo 33, paragrafo 1, deve riparare il danno fino a
concorrenza di 1400 unità di conto per ogni viaggiatore.
Articolo 35
Esonero dalla responsabilità
Il trasportatore non
è
responsabile, nei confronti del viaggiatore, del danno che
può
risultare dal fatto che il viaggiatore non si uniformi alle
prescrizioni delle dogane o di altre autorità amministrative.
SEZIONE 2
Bagagli registrati
Articolo 36
Fondamento della responsabilità
1. Il trasportatore
è
responsabile del danno derivante dalla perdita totale o parziale o
dall’avaria dei bagagli registrati sopravvenute dal momento
della
presa in carico da parte del trasportatore fino alla riconsegna,
nonché del ritardo nella riconsegna.
2. Il trasportatore è esonerato da tale responsabilità se la perdita, l’avaria o il ritardo nella riconsegna sono stati causati da colpa del viaggiatore, da un ordine di quest’ultimo non determinato da colpa del trasportatore, da un vizio proprio dei bagagli registrati o da circostanze che il trasportatore non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare.
3. Il trasportatore è esonerato da tale responsabilità nella misura in cui la perdita o l’avaria derivino da rischi particolari inerenti a una o più delle seguenti cause:
2. Il trasportatore è esonerato da tale responsabilità se la perdita, l’avaria o il ritardo nella riconsegna sono stati causati da colpa del viaggiatore, da un ordine di quest’ultimo non determinato da colpa del trasportatore, da un vizio proprio dei bagagli registrati o da circostanze che il trasportatore non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare.
3. Il trasportatore è esonerato da tale responsabilità nella misura in cui la perdita o l’avaria derivino da rischi particolari inerenti a una o più delle seguenti cause:
- a) mancanza o stato difettoso dell’imballaggio;
- b) natura speciale dei bagagli;
- c) spedizione come bagagli di oggetti esclusi dal trasporto.
Articolo 37
Onere della prova
1. La prova che la perdita,
l’avaria o il ritardo nella riconsegna abbia avuto per causa
uno
dei fatti previsti all’articolo 36, paragrafo 2, spetta al
trasportatore.
2. Quando il trasportatore stabilisce che la perdita o l’avaria è potuta risultare, date le circostanze di fatto, da uno o più dei rischi particolari previsti all’articolo 36, paragrafo 3, si presume che il danno sia risultato da essi. L’avente diritto conserva tuttavia il diritto di provare che il danno non ha avuto come causa, totalmente o parzialmente, uno di tali rischi.
2. Quando il trasportatore stabilisce che la perdita o l’avaria è potuta risultare, date le circostanze di fatto, da uno o più dei rischi particolari previsti all’articolo 36, paragrafo 3, si presume che il danno sia risultato da essi. L’avente diritto conserva tuttavia il diritto di provare che il danno non ha avuto come causa, totalmente o parzialmente, uno di tali rischi.
Articolo 38
Trasportatori successivi
Quando un trasporto oggetto
di un
contratto di trasporto unico è effettuato da più
trasportatori successivi, ciascun trasportatore, che prende in carico i
bagagli con lo scontrino bagagli o il veicolo con la bolletta di
trasporto, è parte, per quanto riguarda l’inoltro
dei
bagagli o il trasporto dei veicoli, del contratto di trasporto in
conformità delle clausole dello scontrino bagagli o della
bolletta di trasporto e si assume gli obblighi che ne derivano. In
questo caso, ciascun trasportatore risponde dell’esecuzione
del
trasporto sul percorso totale fino alla riconsegna.
Articolo 39
Trasportatore sostituto
1. Quando il trasportatore
ha affidato,
in tutto o in parte, l’esecuzione del trasporto ad un
trasportatore che lo sostituisce, indipendentemente o meno
dall’esercizio di una facoltà che gli è
riconosciuta nel contratto di trasporto, il trasportatore resta
comunque responsabile del trasporto nella sua totalità.
2. Tutte le disposizioni delle presenti regole uniformi che disciplinano la responsabilità del trasportatore si applicano altresì alla responsabilità del trasportatore sostituto per il trasporto effettuato a sua cura. Gli articoli 48 e 52 si applicano quando viene intentata un’azione legale contro gli agenti o tutte le altre persone di cui il trasportatore sostituto si avvale per l’esecuzione del trasporto.
3. Ogni convenzione particolare attraverso la quale il trasportatore assume obblighi che non gli spettano ai sensi delle presenti regole uniformi o rinuncia a diritti che gli sono conferiti da tali regole uniformi è priva di effetto nei confronti del trasportatore sostituto che non l’ha accettata espressamente e per iscritto. Abbia o non abbia accettato il trasportatore sostituto questa particolare convenzione, il trasportatore resta comunque vincolato dagli obblighi o dalle rinunce che ne risultano.
4. Quando e nella misura in cui il trasportatore ed il trasportatore sostituto sono responsabili, la loro responsabilità è solidale.
5. L’ammontare totale dell’indennità dovuta da parte del trasportatore, del trasportatore sostituto nonché dei loro agenti e delle altre persone di cui essi si avvalgono per l’esecuzione del trasporto non supera i limiti previsti nelle presenti regole uniformi.
6. Il presente articolo non pregiudica i diritti di regresso eventualmente esistenti fra il trasportatore ed il trasportatore sostituto.
2. Tutte le disposizioni delle presenti regole uniformi che disciplinano la responsabilità del trasportatore si applicano altresì alla responsabilità del trasportatore sostituto per il trasporto effettuato a sua cura. Gli articoli 48 e 52 si applicano quando viene intentata un’azione legale contro gli agenti o tutte le altre persone di cui il trasportatore sostituto si avvale per l’esecuzione del trasporto.
3. Ogni convenzione particolare attraverso la quale il trasportatore assume obblighi che non gli spettano ai sensi delle presenti regole uniformi o rinuncia a diritti che gli sono conferiti da tali regole uniformi è priva di effetto nei confronti del trasportatore sostituto che non l’ha accettata espressamente e per iscritto. Abbia o non abbia accettato il trasportatore sostituto questa particolare convenzione, il trasportatore resta comunque vincolato dagli obblighi o dalle rinunce che ne risultano.
4. Quando e nella misura in cui il trasportatore ed il trasportatore sostituto sono responsabili, la loro responsabilità è solidale.
5. L’ammontare totale dell’indennità dovuta da parte del trasportatore, del trasportatore sostituto nonché dei loro agenti e delle altre persone di cui essi si avvalgono per l’esecuzione del trasporto non supera i limiti previsti nelle presenti regole uniformi.
6. Il presente articolo non pregiudica i diritti di regresso eventualmente esistenti fra il trasportatore ed il trasportatore sostituto.
Articolo 40
Presunzione di perdita
1. L’avente
diritto può,
senza dover fornire altre prove, considerare come perduto un collo
quando non sia stato riconsegnato o messo a sua disposizione nei
quattordici giorni successivi alla domanda di riconsegna presentata
conformemente all’articolo 22, paragrafo 3.
2. Se un collo considerato perduto è ritrovato entro un anno dalla domanda di riconsegna, il trasportatore ha l’obbligo di avvisare l’avente diritto quando il suo domicilio è noto o può essere determinato.
3. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell’avviso di cui al paragrafo 2, l’avente diritto può esigere che il collo gli sia riconsegnato. In tal caso, egli deve pagare le spese inerenti al trasporto del collo dal luogo di spedizione fino a quello in cui si effettua la riconsegna e restituire l’indennità ricevuta, dopo aver detratto, se del caso, le spese eventualmente comprese in detta indennità. Egli conserva ciononostante i suoi diritti all’indennità per il ritardo nella riconsegna, previsti all’articolo 43.
4. Se il collo rinvenuto non è stato reclamato nel termine previsto al paragrafo 3 o se il collo è ritrovato dopo più di un anno dalla domanda di riconsegna, il trasportatore ne dispone conformemente alle leggi ed ai regolamenti in vigore nel luogo in cui si trova il collo.
2. Se un collo considerato perduto è ritrovato entro un anno dalla domanda di riconsegna, il trasportatore ha l’obbligo di avvisare l’avente diritto quando il suo domicilio è noto o può essere determinato.
3. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell’avviso di cui al paragrafo 2, l’avente diritto può esigere che il collo gli sia riconsegnato. In tal caso, egli deve pagare le spese inerenti al trasporto del collo dal luogo di spedizione fino a quello in cui si effettua la riconsegna e restituire l’indennità ricevuta, dopo aver detratto, se del caso, le spese eventualmente comprese in detta indennità. Egli conserva ciononostante i suoi diritti all’indennità per il ritardo nella riconsegna, previsti all’articolo 43.
4. Se il collo rinvenuto non è stato reclamato nel termine previsto al paragrafo 3 o se il collo è ritrovato dopo più di un anno dalla domanda di riconsegna, il trasportatore ne dispone conformemente alle leggi ed ai regolamenti in vigore nel luogo in cui si trova il collo.
Articolo 41
Indennità in caso di perdita
1. In caso di perdita
totale o parziale
dei bagagli registrati, il trasportatore deve pagare, con
l’esclusione di ogni altro risarcimento:
2. Il trasportatore deve inoltre rimborsare il prezzo per il trasporto dei bagagli e le altre somme spese in relazione al trasporto del collo smarrito, nonché i diritti doganali e le accise già pagati.
- a) se l’ammontare del danno è provato, un’indennità pari a tale ammontare che non superi tuttavia 80 unità di conto per chilogrammo mancante di massa lorda o 1200 unità di conto per collo;
- b) se l’ammontare del danno non è provato, un’indennità forfettaria di 20 unità di conto per chilogrammo mancante di massa lorda o di 300 unità di conto per collo.
2. Il trasportatore deve inoltre rimborsare il prezzo per il trasporto dei bagagli e le altre somme spese in relazione al trasporto del collo smarrito, nonché i diritti doganali e le accise già pagati.
Articolo 42
Indennità in caso di avaria
1. In caso di avaria dei
bagagli
registrati, il trasportatore deve pagare, escluso ogni altro
risarcimento, un’indennità equivalente al
deprezzamento
dei bagagli.
2. L’indennità non supera:
2. L’indennità non supera:
- a) se la totalità dei bagagli è deprezzata dall’avaria, l’ammontare che sarebbe dovuto in caso di perdita totale;
- b) se soltanto una parte dei bagagli è deprezzata dall’avaria, l’ammontare che sarebbe dovuto per la perdita della parte deprezzata.
Articolo 43
Indennità in caso di ritardo nella riconsegna
1. In caso di ritardo nella
riconsegna
dei bagagli registrati, il trasportatore è tenuto al
pagamento,
per ogni periodo indivisibile di ventiquattro ore dalla domanda di
consegna, per un tempo massimo di quattordici giorni:
2. In caso di perdita totale dei bagagli, l’indennità prevista al paragrafo 1 non si cumula con quella prevista all’articolo 41.
3. In caso di perdita parziale dei bagagli, l’indennità prevista al paragrafo 1 è corrisposta per la parte non smarrita.
4. In caso di avaria dei bagagli non risultante da un ritardo nella riconsegna, l’indennità prevista al paragrafo 1 si cumula, se del caso, con quella prevista all’articolo 42.
5. In nessun caso il cumulo dell’indennità prevista al paragrafo 1 con quelle previste agli articoli 41 e 42 può dar luogo al pagamento di un’indennità eccedente quella dovuta in caso di perdita totale dei bagagli.
- a) se l’avente diritto prova che un danno ne è derivato, un’indennità pari all’ammontare del danno fino ad un massimo di 0,80 unità di conto per chilogrammo di massa lorda dei bagagli o di 14 unità di conto per collo riconsegnato in ritardo;
- b) se l’avente diritto non prova che un danno ne è derivato, un’indennità forfettaria di 0,14 unità di conto per chilogrammo di massa lorda dei bagagli o di 2,80 unità di conto per collo riconsegnato in ritardo.
2. In caso di perdita totale dei bagagli, l’indennità prevista al paragrafo 1 non si cumula con quella prevista all’articolo 41.
3. In caso di perdita parziale dei bagagli, l’indennità prevista al paragrafo 1 è corrisposta per la parte non smarrita.
4. In caso di avaria dei bagagli non risultante da un ritardo nella riconsegna, l’indennità prevista al paragrafo 1 si cumula, se del caso, con quella prevista all’articolo 42.
5. In nessun caso il cumulo dell’indennità prevista al paragrafo 1 con quelle previste agli articoli 41 e 42 può dar luogo al pagamento di un’indennità eccedente quella dovuta in caso di perdita totale dei bagagli.
SEZIONE 3
Veicoli
Articolo 44
Indennità in caso di ritardo
1. In caso di ritardo nel
carico per una
causa imputabile al trasportatore o di ritardo nella riconsegna di un
veicolo, il trasportatore deve pagare, se l’avente diritto
prova
che un danno ne è derivato,
un’indennità il cui
ammontare non supera il prezzo del trasporto.
2. Se l’avente diritto rinuncia al contratto di trasporto, in caso di ritardo nel carico per una causa imputabile al trasportatore viene rimborsato il prezzo del trasporto all’avente diritto. Inoltre questi può reclamare, allorché provi che un danno è derivato da detto ritardo, un’indennità il cui ammontare non supera il prezzo del trasporto.
2. Se l’avente diritto rinuncia al contratto di trasporto, in caso di ritardo nel carico per una causa imputabile al trasportatore viene rimborsato il prezzo del trasporto all’avente diritto. Inoltre questi può reclamare, allorché provi che un danno è derivato da detto ritardo, un’indennità il cui ammontare non supera il prezzo del trasporto.
Articolo 45
Indennità in caso di perdita
In caso di perdita totale o
parziale di
un veicolo, l’indennità da corrispondere
all’avente
diritto per il danno provato è calcolata sulla base del
valore
usuale del veicolo. Essa non supera 8000 unità di conto. Un
rimorchio con o senza carico è considerato come un veicolo
indipendente.
Articolo 46
Responsabilità per quanto concerne altri oggetti
1. Per quanto riguarda gli
oggetti
lasciati nei veicoli o che si trovano in cofani (ad esempio bagagliai o
portasci) solidamente fissati al veicolo, il trasportatore è
responsabile solo del danno causato per sua colpa.
L’indennità totale da pagare non supera 1400
unità
di conto.
2. Per quanto concerne gli oggetti fissati all’esterno del veicolo, compresi i cofani di cui al paragrafo 1, il trasportatore è responsabile solo se è provato che il danno risulta da un atto o da un’omissione commessa dal trasportatore, o con l’intenzione di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne sarebbe probabilmente derivato.
2. Per quanto concerne gli oggetti fissati all’esterno del veicolo, compresi i cofani di cui al paragrafo 1, il trasportatore è responsabile solo se è provato che il danno risulta da un atto o da un’omissione commessa dal trasportatore, o con l’intenzione di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne sarebbe probabilmente derivato.
Articolo 47
Diritto applicabile
Fatte salve le disposizioni
della
presente sezione, ai veicoli si applicano le disposizioni della sezione
2 relative alla responsabilità per i bagagli.
Capo IV
Disposizioni comuni
Articolo 48
Decadenza del diritto d’invocare i limiti di responsabilità
I limiti di
responsabilità
previsti nelle presenti regoli uniformi, nonché le
disposizioni
del diritto nazionale che limitano le indennità ad un
determinato ammontare, non si applicano quando è provato che
il
danno risulta da un atto o da un’omissione commessa dal
trasportatore, o con l’intenzione di provocare tale danno, o
temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne sarebbe
probabilmente derivato.
Articolo 49
Conversione ed interessi
1. Quando il calcolo
dell’indennità implica la conversione delle somme
espresse
in unità monetarie straniere, quest’ultima deve
essere
effettuata secondo il corso in vigore nel giorno e nel luogo di
pagamento dell’indennità.
2. L’avente diritto può richiedere gli interessi sull’indennità, calcolati in ragione del cinque per cento l’anno, a decorrere dal giorno del reclamo previsto all’articolo 55 oppure, se non è vi stato reclamo, dal giorno dell’atto di citazione.
3. Tuttavia, per le indennità dovute in virtù degli articoli 27 e 28 gli interessi decorrono solo dal giorno in cui si sono verificati i fatti che sono serviti alla determinazione dell’ammontare dell’indennità, qualora tale giorno sia posteriore a quello del reclamo o dell’atto di citazione.
4. Per quanto concerne i bagagli, gli interessi sono dovuti solo se l’indennità supera 16 unità di conto per scontrino bagagli.
5. Per quanto concerne i bagagli, se l’avente diritto non consegna al trasportatore entro il termine da questi opportunamente fissatogli i documenti giustificativi necessari per la liquidazione definitiva di quanto reclamato, non decorrono interessi fra la scadenza del termine fissato e la consegna effettiva dei documenti.
2. L’avente diritto può richiedere gli interessi sull’indennità, calcolati in ragione del cinque per cento l’anno, a decorrere dal giorno del reclamo previsto all’articolo 55 oppure, se non è vi stato reclamo, dal giorno dell’atto di citazione.
3. Tuttavia, per le indennità dovute in virtù degli articoli 27 e 28 gli interessi decorrono solo dal giorno in cui si sono verificati i fatti che sono serviti alla determinazione dell’ammontare dell’indennità, qualora tale giorno sia posteriore a quello del reclamo o dell’atto di citazione.
4. Per quanto concerne i bagagli, gli interessi sono dovuti solo se l’indennità supera 16 unità di conto per scontrino bagagli.
5. Per quanto concerne i bagagli, se l’avente diritto non consegna al trasportatore entro il termine da questi opportunamente fissatogli i documenti giustificativi necessari per la liquidazione definitiva di quanto reclamato, non decorrono interessi fra la scadenza del termine fissato e la consegna effettiva dei documenti.
Articolo 50
Responsabilità in caso d’incidente nucleare
Il trasportatore
è esonerato
dalla responsabilità che gli incombe in virtù
delle
presenti regole uniformi quando il danno sia stato causato da un
incidente nucleare e, in applicazione delle leggi e prescrizioni di uno
Stato che disciplinano la responsabilità in materia di
energia
nucleare, il gestore di un impianto nucleare o altra persona che lo
sostituisce sia responsabile di questo danno.
Articolo 51
Persone di cui risponde il trasportatore
Il trasportatore
è responsabile
dei suoi agenti e delle altre persone di cui si avvale per
l’effettuazione del trasporto, quando questi agenti o altre
persone agiscono nell’esercizio delle loro funzioni. I
gestori
dell’infrastruttura ferroviaria su cui il trasporto
è
effettuato sono considerati come persone dei cui servizi il
trasportatore si avvale per l’esecuzione del trasporto.
Articolo 52
Altre azioni
1. In tutti i casi in cui
si applicano
le presenti regole uniformi, ogni azione per responsabilità
a
qualsiasi titolo svolta non può essere esercitata contro il
trasportatore se non alle condizioni e nei limiti di queste regole
uniformi.
2. Ciò vale anche per ogni azione esercitata contro gli agenti e le altre persone di cui il trasportatore risponde ai sensi dell’articolo 51.
2. Ciò vale anche per ogni azione esercitata contro gli agenti e le altre persone di cui il trasportatore risponde ai sensi dell’articolo 51.
TITOLO V
RESPONSABILITÀ DEL VIAGGIATORE
Articolo 53
Principi particolari di responsabilità
Il viaggiatore è
responsabile nei confronti del trasportatore per qualsiasi danno:
- a) risultante dall’inosservanza dei suoi obblighi in virtù:
- 1) degli articoli 10, 14 e 20;
- 2) delle particolari disposizioni per il trasporto dei veicoli contenute nelle condizioni generali di trasporto; oppure
- 3) del regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID);
- b) causato dagli oggetti o dagli animali che porta con sé,
TITOLO VI
ESERCIZIO DEI DIRITTI
Articolo 54
Constatazione di perdita parziale o di avaria
1. Se il trasportatore
scopre o presume
una perdita parziale o un’avaria di un oggetto trasportato
sotto
la custodia del trasportatore (bagagli, veicoli) o l’avente
diritto ne afferma l’esistenza, il trasportatore deve
compilare
senza indugio e possibilmente alla presenza dell’avente
diritto
un processo verbale attestante, a seconda della natura del danno, lo
stato in cui si trova l’oggetto e, per quanto possibile,
l’entità del danno, la sua causa e il momento in
cui
è avvenuto.
2. Una copia del processo verbale di constatazione deve essere consegnata gratuitamente all’avente diritto.
3. Se l’avente diritto non accetta le risultanze del processo verbale può richiedere che lo stato dei bagagli o del veicolo, nonché la causa e l’ammontare del danno, siano constatati da un esperto designato dalle parti del contratto di trasporto o per via giudiziaria. La procedura è soggetta alle leggi ed alle prescrizioni dello Stato dove ha luogo la constatazione.
2. Una copia del processo verbale di constatazione deve essere consegnata gratuitamente all’avente diritto.
3. Se l’avente diritto non accetta le risultanze del processo verbale può richiedere che lo stato dei bagagli o del veicolo, nonché la causa e l’ammontare del danno, siano constatati da un esperto designato dalle parti del contratto di trasporto o per via giudiziaria. La procedura è soggetta alle leggi ed alle prescrizioni dello Stato dove ha luogo la constatazione.
Articolo 55
Reclami
1. I reclami relativi alla
responsabilità del trasportatore in caso di morte o di
ferimento
di viaggiatori devono essere indirizzati per iscritto al trasportatore
contro il quale può essere intentata l’azione
giudiziaria.
Nel caso di un trasporto oggetto di un contratto unico ed effettuato da
trasportatori successivi, i reclami possono ugualmente essere
indirizzati al primo o all’ultimo trasportatore,
nonché al
trasportatore che ha nello Stato di domicilio o di residenza abituale
del viaggiatore la sua sede principale o la succursale o
l’ufficio che ha concluso il contratto di trasporto.
2. Gli altri reclami relativi al contratto di trasporto devono essere indirizzati per iscritto al trasportatore indicato all’articolo 56, paragrafi 2 e 3.
3. I documenti che l’avente diritto ritiene utile allegare al reclamo devono essere presentati o in originale o in copie, se del caso debitamente certificate conformi, qualora il trasportatore lo richieda. All’atto della liquidazione del reclamo, il trasportatore può esigere la restituzione del titolo di trasporto, dello scontrino bagagli e del bollettino di trasporto.
2. Gli altri reclami relativi al contratto di trasporto devono essere indirizzati per iscritto al trasportatore indicato all’articolo 56, paragrafi 2 e 3.
3. I documenti che l’avente diritto ritiene utile allegare al reclamo devono essere presentati o in originale o in copie, se del caso debitamente certificate conformi, qualora il trasportatore lo richieda. All’atto della liquidazione del reclamo, il trasportatore può esigere la restituzione del titolo di trasporto, dello scontrino bagagli e del bollettino di trasporto.
Articolo 56
Trasportatori che possono essere citati in giudizio
1. L’azione
giudiziaria fondata
sulla responsabilità del trasportatore in caso di morte o di
ferimento di viaggiatori può essere intentata solo contro un
trasportatore responsabile ai sensi dell’articolo 26,
paragrafo 5.
2. Fatto salvo il paragrafo 4, le altre azioni legali dei viaggiatori fondate sul contratto di trasporto possono essere intentate solo contro il primo o l’ultimo trasportatore o contro quello che eseguiva la parte di trasporto nel corso della quale è avvenuto il fatto all’origine della citazione giudiziaria.
3. Nel caso di trasporti eseguiti da trasportatori successivi, il trasportatore che deve riconsegnare il bagaglio o il veicolo ed ha il proprio nome riportato con il suo consenso sullo scontrino bagagli o sul bollettino di trasporto può essere citato in giudizio in conformità del paragrafo 2 anche se non ha ricevuto il bagaglio o il veicolo.
4. L’azione in giudizio per la restituzione di una somma pagata in virtù del contratto di trasporto può essere intentata contro il trasportatore che ha riscosso questa somma o contro quello a favore del quale la somma è stata riscossa.
5. L’azione giudiziaria può essere esercitata contro un trasportatore diverso da quelli di cui ai paragrafi 2 e 4 se è formulata come domanda riconvenzionale o come eccezione in una causa in cui la domanda principale sia fondata sullo stesso contratto di trasporto.
6. Nella misura in cui le presenti regole uniformi si applicano al trasportatore sostituto, quest’ultimo può anch’esso essere perseguito in giudizio.
7. Quando il richiedente può scegliere fra vari trasportatori, il suo diritto d’opzione si estingue nel momento in cui l’azione giudiziaria è intentata contro uno di essi; ciò si applica anche quando il richiedente ha la scelta fra uno o più trasportatori ed un trasportatore sostituto.
2. Fatto salvo il paragrafo 4, le altre azioni legali dei viaggiatori fondate sul contratto di trasporto possono essere intentate solo contro il primo o l’ultimo trasportatore o contro quello che eseguiva la parte di trasporto nel corso della quale è avvenuto il fatto all’origine della citazione giudiziaria.
3. Nel caso di trasporti eseguiti da trasportatori successivi, il trasportatore che deve riconsegnare il bagaglio o il veicolo ed ha il proprio nome riportato con il suo consenso sullo scontrino bagagli o sul bollettino di trasporto può essere citato in giudizio in conformità del paragrafo 2 anche se non ha ricevuto il bagaglio o il veicolo.
4. L’azione in giudizio per la restituzione di una somma pagata in virtù del contratto di trasporto può essere intentata contro il trasportatore che ha riscosso questa somma o contro quello a favore del quale la somma è stata riscossa.
5. L’azione giudiziaria può essere esercitata contro un trasportatore diverso da quelli di cui ai paragrafi 2 e 4 se è formulata come domanda riconvenzionale o come eccezione in una causa in cui la domanda principale sia fondata sullo stesso contratto di trasporto.
6. Nella misura in cui le presenti regole uniformi si applicano al trasportatore sostituto, quest’ultimo può anch’esso essere perseguito in giudizio.
7. Quando il richiedente può scegliere fra vari trasportatori, il suo diritto d’opzione si estingue nel momento in cui l’azione giudiziaria è intentata contro uno di essi; ciò si applica anche quando il richiedente ha la scelta fra uno o più trasportatori ed un trasportatore sostituto.
Articolo 58
Estinzione dell’azione in caso di morte o di ferimento
1. Ogni azione
dell’avente diritto
fondata sulla responsabilità del trasportatore in caso di
morte
o di ferimento di viaggiatori si estingue se l’avente diritto
non
segnala l’incidente subito dal viaggiatore entro dodici mesi
a
decorrere dalla conoscenza del danno ad uno dei trasportatori a cui
può essere presentato un reclamo secondo
l’articolo 55,
paragrafo 1. Se l’avente diritto segnala verbalmente
l’incidente al trasportatore, quest’ultimo deve
rilasciargli un attestato di tale avviso verbale.
2. L’azione tuttavia non si estingue se:
2. L’azione tuttavia non si estingue se:
- a) nel termine previsto al paragrafo 1, l’avente diritto ha presentato reclamo ad uno dei trasportatori designati all’articolo 55, paragrafo 1;
- b) nel termine previsto al paragrafo 1, il trasportatore responsabile è venuto a conoscenza, per altre vie, dell’incidente accaduto al viaggiatore;
- c) l’incidente non è stato segnalato o è stato segnalato in ritardo a seguito di circostanze non imputabili all’avente diritto;
- d) l’avente diritto prova che l’incidente è dovuto a colpa del trasportatore.
Articolo 59
Estinzione dell’azione originata dal trasporto bagagli
1. L’accettazione
dei bagagli da
parte dell’avente diritto estingue qualsiasi azione contro il
trasportatore originata dal contratto di trasporto in caso di perdita
parziale, di avaria o di ritardo nella riconsegna.
2. L’azione tuttavia non si estingue:
2. L’azione tuttavia non si estingue:
- a) in caso di perdita parziale o di avaria, se:
- 1) la perdita o l’avaria siano state constatate conformemente all’articolo 54 prima del ritiro dei bagagli da parte dell’avente diritto;
- 2) la constatazione che avrebbe dovuto essere fatta conformemente all’articolo 54 è stata omessa solo per colpa del trasportatore;
- b) in caso di danno non apparente constatato dopo l’accettazione dei bagagli da parte dell’avente diritto, qualora quest’ultimo:
- 1) richieda la constatazione conformemente all’articolo 54 immediatamente dopo la scoperta del danno e non oltre i tre giorni successivi al ritiro dei bagagli;
- 2) fornisca inoltre la prova che il danno si è verificato tra la presa in carico da parte del trasportatore e la riconsegna;
- c) in caso di ritardo nella riconsegna, qualora l’avente diritto entro ventuno giorni abbia fatto valere i propri diritti nei confronti di uno dei trasportatori indicati all’articolo 56, paragrafo 3;
- d) qualora l’avente diritto fornisca la prova che il danno è imputabile a colpa del trasportatore.
Articolo 60
Prescrizione
1. Le azioni di
risarcimento danni
fondate sulla responsabilità del trasportatore in caso di
morte
o di ferimento di viaggiatori si prescrivono:
3. La prescrizione prevista al paragrafo 2 decorre per l’azione:
4. […]
5. […]
6. Per il rimanente, la sospensione e l’interruzione della prescrizione sono regolate dal diritto nazionale.
- a) per il viaggiatore, in tre anni a decorrere dal giorno successivo a quello dell’incidente;
- b) per gli altri aventi diritto, in tre anni a decorrere dal giorno successivo a quello del decesso del viaggiatore purché questo termine non oltrepassi il limite di cinque anni a decorrere dal giorno successivo a quello dell’incidente.
3. La prescrizione prevista al paragrafo 2 decorre per l’azione:
- a) d’indennità per perdita totale: dal quattordicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto all’articolo 22, paragrafo 3;
- b) d’indennità per perdita parziale, avaria o ritardo nella riconsegna: dal giorno in cui la consegna è stata effettuata;
- c) in tutti gli altri casi concernenti il trasporto dei viaggiatori: dal giorno di scadenza di validità del titolo di trasporto.
4. […]
5. […]
6. Per il rimanente, la sospensione e l’interruzione della prescrizione sono regolate dal diritto nazionale.
TITOLO VII
RAPPORTI DEI TRASPORTATORI FRA LORO
Articolo 61
Ripartizione del prezzo di trasporto
1. Ogni trasportatore deve
pagare ai
trasportatori interessati la parte di loro spettanza su un prezzo di
trasporto che ha riscosso o che avrebbe dovuto riscuotere. Le
modalità di pagamento sono stabilite mediante accordo fra i
trasportatori.
2. L’articolo 6, paragrafo 3, l’articolo 16, paragrafo 3, e l’articolo 25 si applicano ugualmente alle relazioni fra i trasportatori successivi.
2. L’articolo 6, paragrafo 3, l’articolo 16, paragrafo 3, e l’articolo 25 si applicano ugualmente alle relazioni fra i trasportatori successivi.
Articolo 62
Diritto di regresso
1. Il trasportatore che ha
pagato
un’indennità ai sensi delle presenti regole
uniformi ha
diritto di regresso contro i trasportatori che hanno partecipato al
trasporto, conformemente alle seguenti disposizioni:
- a) il trasportatore che ha causato il danno ne è il solo responsabile;
- b) se il danno è stato causato da più trasportatori, ciascuno di essi risponde del danno che ha causato; se non è possibile distinguere, l’indennità è ripartita fra loro conformemente alla lettera c);
- c) se non può essere provato quale dei trasportatori abbia causato il danno, l’indennità è ripartita fra tutti i trasportatori che hanno partecipato al trasporto, ad eccezione di quelli che provano di non aver causato il danno; la ripartizione è fatta in proporzione alla quota del prezzo di trasporto che spetta a ciascuno dei trasportatori.
Articolo 63
Procedura di regresso
1. La fondatezza del
pagamento
effettuato dal trasportatore che esercita una delle azioni di regresso
ai sensi dell’articolo 62 non può essere
contestata dal
trasportatore contro il quale il regresso viene esercitato, se
l’indennità è stata fissata
dall’autorità giudiziaria e quest’ultimo
trasportatore, debitamente citato, è stato posto in grado di
intervenire nella causa. Il giudice investito dell’azione
principale fissa i termini per la notifica della citazione e per
l’intervento.
2. Il trasportatore che esercita il regresso deve proporre una sola e medesima azione contro tutti i trasportatori con i quali non sia venuto a transazione, per non perdere il suo diritto di regresso contro quelli che non ha citato.
3. Il giudice deve decidere con un’unica sentenza su tutte le azioni di regresso di cui è investito.
4. Il trasportatore che desidera far valere il suo diritto di regresso può investire le giurisdizioni dello Stato sul cui territorio uno dei trasportatori partecipanti al trasporto ha la sede principale o la succursale o l’ufficio che ha concluso il contratto di trasporto.
5. Quando l’azione deve essere intentata contro più trasportatori, il trasportatore che esercita il diritto di regresso può scegliere fra le giurisdizioni competenti ai sensi del paragrafo 4 quella dinanzi alla quale presentare la sua azione di regresso.
6. Non possono essere introdotte azioni di regresso nel corso dell’azione relativa alla domanda di risarcimento proposta dall’avente diritto al contratto di trasporto.
2. Il trasportatore che esercita il regresso deve proporre una sola e medesima azione contro tutti i trasportatori con i quali non sia venuto a transazione, per non perdere il suo diritto di regresso contro quelli che non ha citato.
3. Il giudice deve decidere con un’unica sentenza su tutte le azioni di regresso di cui è investito.
4. Il trasportatore che desidera far valere il suo diritto di regresso può investire le giurisdizioni dello Stato sul cui territorio uno dei trasportatori partecipanti al trasporto ha la sede principale o la succursale o l’ufficio che ha concluso il contratto di trasporto.
5. Quando l’azione deve essere intentata contro più trasportatori, il trasportatore che esercita il diritto di regresso può scegliere fra le giurisdizioni competenti ai sensi del paragrafo 4 quella dinanzi alla quale presentare la sua azione di regresso.
6. Non possono essere introdotte azioni di regresso nel corso dell’azione relativa alla domanda di risarcimento proposta dall’avente diritto al contratto di trasporto.
Articolo 64
Accordi relativi al regresso
I trasportatori sono liberi
di concordare fra loro disposizioni in deroga agli articoli 61 e 62.
Si vedano anche:
Regolamento (UE) N. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004
Regolamento (CE) N. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo
Testo completo originale francese delle Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs (CIV - Appendice A alla Convenzione COTIF 1980-1999)
(testo a cura di Enzo Fogliani)
(pagina aggiornata il 1.5.2011)
(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato appena dopo il titolo della legge.)
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