ART.
1
Il presente regolamento attua le pertinenti
disposizioni della convenzione
di Montreal
per quanto concerne il trasporto aereo dei passeggeri e dei loro
bagagli, stabilendo alcune disposizioni complementari. Esso estende
altresì l'applicazione di tali disposizioni ai trasporti
aerei
effettuati in un unico Stato membro.
ART.
2
1. Ai fini del presente regolamento si
intende per:
a) "vettore aereo ",qualsiasi impresa di
trasporti aerei munita di valida licenza d'esercizio;
b) "vettore aereo comunitario", qualsiasi
vettore
aereo munito di valida licenza d'esercizio rilasciata da uno Stato
membro in conformità del disposto del regolamento (CEE)
n.2407/92;
c) "persona avente titolo a risarcimento",
il
passeggero o qualsiasi persona avente titolo a richiedere il
risarcimento per quel passeggero, secondo il diritto
applicabile;
d) "bagaglio": salvo diversa disposizione,
sia il
bagaglio registrato sia quello non registrato, conformemente alla
definizione di cui all'articolo
17, paragrafo 4,della convenzione di Montreal;
e) "DSP", i diritti speciali di prelievo
quali definiti dal Fondo monetario internazionale;
f) "convenzione di Varsavia", la
convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto
aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929,
o la convenzione
di Varsavia come modificata all'Aia il 28 settembre 1955 e la
convenzione
addizionale di Guadalajara del 18 settembre 1961;
g) "convenzione di Montreal", la convenzione
per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo
internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999.
2. Le nozioni contenute nel presente
regolamento che non sono definite nel paragrafo 1 sono equivalenti a
quelle usate nella convenzione
di Montreal.
ART.
3
1. La responsabilità di un
vettore aereo
comunitario in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli è
disciplinata dalle pertinenti disposizioni della convenzione
di Montreal.
2. L'obbligo di assicurazione di cui
all'articolo
7 del regolamento (CEE) n.2407/92,
nella misura in cui riguarda la
responsabilità per i passeggeri, è inteso come
l'obbligo
del vettore aereo comunitario di essere assicurato fino ad un livello
adeguato per garantire che tutte le persone aventi diritto ad un
risarcimento ricevano l'intero importo cui hanno diritto,ai sensi del
presente regolamento.
ART.
3bis
L'importo supplementare che,conformemente
all'articolo
22, paragrafo 2,della convenzione di Montreal,
può essere chiesto da un vettore aereo comunitario se un
passeggero fa una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a
destinazione del proprio bagaglio, è basato su una tariffa
che
è correlata ai costi supplementari connessi al trasporto ed
all'assicurazione del bagaglio in causa, in aggiunta a quelli per il
bagaglio valutato ad un livello pari o inferiore al limite di
responsabilità. La tariffa è messa a disposizione
dei
passeggeri che ne fanno domanda."
(ART. 4)
(soppresso dall'art. 1, punto 6 del reg. (CE) 889/2004)
ART.
5
1. Il vettore aereo comunitario deve senza
indugio,e comunque entro quindici giorni dall'identificazione della
persona fisica avente titolo ad indennizzo, provvedere agli anticipi di
pagamento che si rendano necessari per far fronte alle immediate
necessità economiche in proporzione al danno
subito.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di
morte le
somme anticipate non sono inferiori all'equivalente in euro di 16 000
DSP per passeggero.
3. Un anticipo di pagamento non costituisce
riconoscimento di responsabilità e può essere
detratto da
qualsiasi ulteriore importo dovuto sulla base della
responsabilità del vettore aereo comunitario, ma non
è
restituito, salvo nei casi previsti dall'articolo
20 della Convenzione di Montreal, o quando il beneficiario
dell'anticipo di pagamento non è la persona avente titolo al
risarcimento.
ART.
6
1. Tutti i vettori aerei che vendono servizi
di
trasporto aereo nella Comunità garantiscono che una sintesi
delle principali disposizioni che disciplinano la
responsabilità
per i passeggeri e il loro bagaglio — ivi compresi i termini
previsti per la presentazione di una richiesta di risarcimento e la
possibilità di effettuare una dichiarazione speciale di
interesse — sia messa a disposizione dei passeggeri presso
tutti
i punti di vendita, compresa la vendita per telefono e via Internet.
Allo scopo di conformarsi a tale obbligo di informazione, i vettori
aerei comunitari si avvalgono dell'avvertenza contenuta nell'allegato
al presente regolamento. La sintesi o l'avvertenza in questione non
può essere posta a fondamento di una richiesta di
risarcimento
né essere utilizzata per interpretare le disposizioni del
presente regolamento o della Convenzione
di Montreal.
2. Oltre all'obbligo di informazione di cui
al
paragrafo 1, tutti i vettori aerei forniscono ai clienti, in relazione
ai servizi di trasporto aereo forniti o acquistati nella
Comunità, un'indicazione scritta riguardante:
- il limite applicabile per tali voli alla responsabilità
del
vettore in caso di decesso o i lesione, se tale limite
esiste,
- il limite applicabile per tale volo alla responsabilità
del
vettore in caso di distruzione, perdita o danno del bagaglio ed
un'avvertenza che il bagaglio di valore superiore a questa cifra
dovrebbe essere dichiarato come tale alla compagnia aerea al momento
della registrazione oppure essere pienamente assicurato dal passeggero
prima del volo,
- il limite applicabile per tale volo alla responsabilità
del
vettore per danno causato da ritardo.
3. In tutti i trasporti effettuati da
vettori
aerei comunitari i limiti indicati in conformità
dell'obbligo di
cui ai paragrafi 1 e 2 sono quelli stabiliti dal presente regolamento,
a meno che il vettore aereo comunitario applichi volontariamente limiti
più alti. A tutti i trasporti effettuati da vettori aerei
non
comunitari, si applicano i paragrafi 1 e 2 solo per quanto concerne il
trasporto verso o dalla Comunità o all'interno di essa.
ART.
7
Entro tre anni dalla data di applicazione
del regolamento
(CE) n.889/2002, la Commissione redige una relazione
sull'applicazione dello stesso. Essa esamina in particolare la
necessità di rivedere gli importi menzionati nei pertinenti
articoli della Convenzione di Montreal alla luce degli sviluppi
economici e delle raccomandazioni del Depositario dell'ICAO.
ART.
8
[Il presente regolamento entra in
vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee .
Esso si applica a decorrere dalla
data della
sua entrata in vigore o dalla data di entrata in vigore della
convenzione di Montreal, a seconda di quale data sia successiva.
Il presente regolamento
è obbligatorio
in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli
Stati membri.]
ALLEGATO
Responsabilità del
vettore aereo per i passeggeri e il loro bagaglio
La presente avvertenza riassume le norme
applicate
ai vettori aerei della Comunità in conformità del
diritto
comunitario e della Convenzione
di Montreal.
Risarcimento in caso di morte o
lesioni
Non vi sono limiti finanziari di
responsabilità in caso di lesioni o morte del passeggero.
Per
danni fino a 100.000 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale)
il vettore aereo non può contestare le richieste di
risarcimento. Al di là di tale importo il vettore aereo
può contestare una richiesta di risarcimento solo se
è in
grado di provare che il danno non gli è imputabile.
Anticipi di pagamento
In caso di lesioni o morte di un passeggero,
il
vettore deve versare entro 15 giorni dall'identificazione della persona
avente titolo al risarcimento, un anticipo di pagamento per far fronte
a immediate necessità economiche. In caso di morte,
l'anticipo
non può essere inferiore a 16.000 DSP (equivalente
approssimativo in moneta locale).
Ritardi nel trasporto dei passeggeri
In caso di ritardo, il vettore è
responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure
possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali
misure.
La responsabilità per il danno
è limitata a 4.150 DSP (equivalente approssimativo in moneta
locale).
Ritardi nel trasporto dei bagagli
In caso di ritardo, il vettore aereo
è
responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure
possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. Le
responsabilità per il danno è limitata a 1.000
DSP
(equivalente approssimativo in moneta locale).
Distruzione, perdita o danno dei
bagagli
Il vettore aereo è responsabile
nel caso di
distruzione, perdita o danno dei bagagli fino a 1.000 DSP (equivalente
approssimativo in moneta locale).In caso di bagaglio registrato, il
vettore aereo è responsabile del danno anche se il suo
comportamento è esente da colpa, salvo difetto inerente al
bagaglio stesso. Per quanto riguarda il bagaglio non registrato,il
vettore aereo è responsabile solo se il danno gli
è
imputabile.
Limiti di responsabilità
più elevati per il bagaglio
I passeggeri possono beneficiare di un
limite di
responsabilità più elevato rilasciando una
dichiarazione
speciale, al più tardi al momento della registrazione, e
pagando
un supplemento.
Reclami relativi al bagaglio
In caso di danno, ritardo, perdita o
distruzione
durante il trasporto del bagaglio, il passeggero deve sporgere quanto
prima reclamo per iscritto al vettore. Nel caso in cui il bagaglio
registrato sia danneggiato, il passeggero deve sporgere reclamo per
iscritto entro sette giorni, e in caso di ritardo entro ventun giorni,
dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione
del
passeggero.
Responsabilità del
vettore contraente e del vettore effettivo
Se il vettore aereo che opera il volo non
è
il vettore aereo contraente, il passeggero ha il diritto di presentare
una richiesta di risarcimento o un reclamo a entrambi.
Se il nome o codice di un vettore aereo
figura sul biglietto, questo vettore è il vettore
contraente.
Termini per l'azione di risarcimento
Le vie legali devono essere adite entro due
anni dalla data di arrivo o dalla data alla quale il volo sarebbe
dovuto arrivare.
Base delle informazioni
Le norme di cui sopra si basano sulla Convenzione
di Montreal del 28 maggio 1999, messa in atto nella
Comunità dal regolamento (CE) n.2027/97, come modificato dal
regolamento
(CE) n.889/2002 e dalle legislazioni nazionali degli Stati
membri."
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