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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti



Decreto del Ministero per il coordinamento delle politiche comunitarie 16 febbraio 1994, n. 213

 Regolamento recante attuazione della direttiva 90/398/CEE, che modifica la direttiva 84/467/CEE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.
 (pubblicato sulla G.U. n. 74 del 30.3.1994 )
 
 



 IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO  DELLE POLITICHE COMUNITARIE

  •  Visto l'art. 68 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente:
  • "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea (legge comunitaria per il 1991)" il quale prevede l'emanazione ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, di un decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, su proposta del Ministro dei trasporti, per la modifica del decreto ministeriale 14 dicembre 1987, n. 601, per renderlo conforme alla direttiva del Consiglio 90/398/CEE ed alle disposizioni sul contingentamento delle capacita' di trasporto su strada;
  •  Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  •  Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, con il quale, ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' stata data attuazione alla direttiva del Consiglio 84/467/CEE del 19 dicembre 1984 relativa all'utilizzazione dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada;
  •  Vista la direttiva del Consiglio 90/398/CEE del 24 luglio 1990, che modifica la direttiva 84/467/CEE;
  •  Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 5 maggio 1993;
  •  Visto l'art. 41, comma 10, della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, che prevede il principio del contingentamento delle autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi;
  •  Visto l'art. 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'art. 38 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;
  •  Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della suddetta direttiva 90/398/CEE;
  •  Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  •  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso all'adunanza generale del 23 dicembre 1993;
  •  Sulla proposta del Ministro dei trasporti formulata con note 2 aprile 1993, n. U.L. VAR5/10-13 (1891) e 9 dicembre 1993 n. U.L. VAR5/10-13;
 A D O T T A

 il seguente regolamento:

 Art. 1.
L'art. 1 del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, e' sostituito dal seguente:
 
"Art. 1. 
  • 1. Il presente regolamento fissa le norme di attuazione della direttiva n. 84/647/CEE, cosi' come modificata dalla direttiva n. 90/398/CEE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, anche in deroga all'art. 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  •  2. La direttiva 90/398/CEE, avente forza di legge ai sensi dell'art. 68 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e dell'art. 14, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' pubblicata unitamente al presente decreto, insieme alla direttiva n. 84/647/CEE".

Art. 2.
 L'art. 2 del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, e' sostituito dal seguente:

 "Art. 2.
  • 1. E' ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri della CEE, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni, autoarticolati ed autosnodati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro della CEE, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato medesimo.
  •  2. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e titolare di autorizzazione puo' utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni, autoarticolati ed autosnodati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilita' mediante contratto di locazione ed in proprieta' di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni".

Art. 3.
  L'art. 3 del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, e' sostituito dal seguente:

 "Art. 3.
Dal contratto di locazione o da estratto autentico del medesimo o, qualora si tratti di impresa stabilita in un altro Stato membro, da documenti equivalenti rilasciati da un'autorita' competente dello Stato stesso, deve risultare:
  •  a) il nome dell'impresa locatrice e di quella locataria, la data e la durata del contratto, nonche' i dati di identificazione del veicolo locato;
  •  b) che l'impresa locatrice e' iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazione ovvero, qualora non si tratti di impresa nazionale, che essa e' stabilita in un altro Stato membro della CEE;
  •  c) che oggetto del contratto e' esclusivamente la locazione dei veicoli di cui all'art. 2;
  •  d) che i veicoli locati devono rimanere nella disponibilita' esclusiva dell'impresa che li utilizza per la durata del contratto di locazione;
  •  e) che i veicoli locati devono essere guidati esclusivamente dal titolare dell'impresa che li utilizza o dal suo personale".

 Art. 4.
 L'art. 4 del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, e' sostituito dal seguente:

 "Art. 4.
.Ai fini della verifica delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 l'impresa locataria conserva, a bordo dei veicoli locati:
  •  a) la documentazione, in originale o copia autentica, di cui all'art. 3;
  •  b) qualora il conducente sia persona diversa dal locatario, l'originale o una copia autentica del contratto di lavoro o dell'ultimo foglio paga del conducente stesso".

 Art. 5.
 1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.