legislazione
italiana
di diritto
della navigazione e dei trasporti
Legge 23 dicembre 1997 n. 454
Interventi per
la ristrutturazione
dell’autotrasporto e lo sviluppo
dell’intermodalità (in G.U. 31
dicembre 1997 n.
303).
ART. 1. Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto
e lo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato
— 1. La presente legge si propone di consentire al comparto
dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso forme e
modalità di servizio più evolute e competitive e
di incrementare il trasporto combinato. A tal fine la presente legge ha
la finalità di favorire la ristrutturazione del sistema
dell'autotrasporto italiano attraverso un complesso di interventi volti
ad incentivare le aggregazioni tra imprese, nonché la
riduzione delle imprese monoveicolari, ottenendo in tal modo una
riduzione di capacità di carico complessiva. La presente
legge si propone inoltre di favorire un maggiore grado di sicurezza
nella circolazione stradale dei mezzi e un minore impatto ambientale in
coerenza con le normative dell'Unione europea in materia.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per autotrasporto di cose per conto di terzi, l'attività
di cui all'art/ 40 della l. 6 giugno 1974 n. 298;
b) per albo degli autotrasportatori, l'albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi, di cui alla l. 6 giugno 1974 n. 298;
d) per autorizzazioni, le autorizzazioni di cui all'art. 41 della l. 6
giugno 1974 n. 298;
c) per impresa di autotrasporto, la persona fisica o giuridica iscritta
nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane di cui
alla l. 8 agosto 1985 n. 443, che esercita 1'attività di
autotrasporto di cose per conto di terzi e che è iscritta
all'albo degli autotrasportatori;
e) per raggruppamento, le strutture societarie costituite a norma del
libro V, titolo VI, capo I o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II
e II-bis, del codice civile;
f) per trasporto combinato, il trasporto di merci per cui l'autocarro,
il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la
cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale
del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile
interna o per mare.
3. Per il conseguimento di maggiori e più adeguati livelli
di sicurezza stradale e di protezione dell'ambiente dalle emissioni
inquinanti originate dal trasporto stradale di cose, nonché
per determinare, sulla base del Piano generale dei trasporti e dei suoi
aggiornamenti, uno sviluppo delle quote di traffico che le imprese di
autotrasporto effettuano mediante ricorso a tecniche intermodali ed al
trasporto combinato strada-ferrovia, strada-mare e strada-aereo, il
Ministro dei trasporti e della navigazione adotta con proprio decreto
un piano complessivo di ripartizione nel triennio 1997/1999 delle
risorse per la concessione di benefìci a favore delle
imprese e dei raggruppamenti di imprese. Tali benefìci sono
destinati alle seguenti finalità:
a) investimenti innovativi delle imprese di autotrasporto e connesse
forme di garanzia anche per ulteriori investimenti aggiuntivi o
integrativi da parte delle imprese, nei limiti del 50 per cento delle
risorse complessive;
b) incentivazione all'esodo volontario delle imprese di trasporto
monoveicolari, nei limiti del 18 per cento delle risorse
complessive;
c) incentivazione delle aggregazioni tra imprese di autotrasporto e dei
servizi intermodali, nei limiti del 15 per cento delle risorse
complessive;
d) finanziamento dei mezzi adibiti alla gestione del trasporto
combinato, per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla
movimentazione delle unità di carico specifiche destinate al
trasporto combinato per ferrovia, per mare e per vie navigabili
interne, nonché agevolazioni al trasporto combinato, nei
limiti del 17 per cento delle risorse complessive.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della l. 6 giugno 1974 n.
298, e dal d.P.R. 7 novembre 1994 n. 681, al fine di tener conto
dell'evoluzione economica e strutturale del settore, le funzioni del
comitato centrale per l'albo delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi sono integrate
dalle seguenti:
a) il comitato centrale opera in posizione di autonomia sotto la
vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione;
b) il comitato centrale collabora direttamente con il Ministro dei
trasporti e della navigazione per la definizione degli obiettivi e
delle priorità dell'azione amministrativa, ai fini del
concreto miglioramento e dello sviluppo dell'autotrasporto di cose;
presta anche la propria consulenza su tutte le questioni afferenti il
settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, ivi comprese
quelle concernenti il rispetto della normativa comunitaria e degli
altri obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Unione
europea e ad altri accordi internazionali;
c) il comitato centrale esprime pareri obbligatori sui programmi e
sulle direttive in materia di autotrasporto di cose prima della loro
adozione da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione,
nonché sulla predisposizione della relativa normativa di
attuazione, in conformità ai princìpi di cui
all'art. 92 del trattato CEE;
d) il comitato centrale propone al Ministero dei trasporti e della
navigazione la normativa ed i provvedimenti amministrativi relativi al
funzionamento delle commissioni esaminatrici, alle modalità
di svolgimento delle prove ed ai programmi di esame per l'accesso alla
professione di autotrasportatore, in modo da assicurare
l'imparzialità di giudizio e l'accertamento della
professionalità conformemente alla normativa
comunitaria;
e) il comitato centrale coordina l'attività dei segretari
dei comitati provinciali e degli stessi comitati;
f) il comitato centrale propone al Ministro dei trasporti e della
navigazione, che provvede con proprio decreto, i criteri per
l'accertamento della rappresentatività delle associazioni di
categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai fini
della designazione dei rappresentanti nei comitati centrale e
provinciali;
g) il comitato centrale cura le attività formative
interessanti l'autotrasporto di cose per conto di terzi, utilizzando,
oltre alle somme a tal fine destinate dal comitato centrale medesimo,
anche le risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea e gli altri
finanziamenti dello Stato e degli enti territoriali, nonché
i contributi volontariamente versati da organismi privati e da
acquisire con la procedura di cui all'art. 5 del d.P.R. 7 novembre 1994
n. 681;
h) il comitato centrale utilizza le quote di cui all'art. 2 della l. 27
maggio 1993 n. 162, versate dagli autotrasportatori iscritti all'albo
nazionale, per l'assolvimento dei compiti previsti dagli art. 8 e 9
della l. 6 giugno 1974 n. 298, e dalla presente legge,
nonché per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi.
A tal fine la normativa contabile per l'amministrazione delle quote
versate dagli autotrasportatori è stabilita con
provvedimento del comitato centrale. Gli impegni di spesa e gli altri
provvedimenti relativi allo svolgimento dell'attività del
comitato centrale sono assunti e formalizzati a seguito della
deliberazione dello stesso comitato, con provvedimento adottato dal
presidente o dal vicepresidente delegato. Alle relative dotazioni
provvede il Ministero dei trasporti e della navigazione utilizzando le
risorse iscritte nel relativo bilancio.
5. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e
provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori, di cui al
titolo I della l. 6 giugno 1974 n. 298, in carica alla data di entrata
in vigore della presente legge, sono prorogati nel loro mandato fino al
centottantesimo giorno successivo alla predetta data.
6. Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto
di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a
qualsiasi titolo devono essere iscritte all'albo degli
autotrasportatori.
7. Sulla base di un rapporto del Comitato di cui all'art. 8, il
Ministro dei trasporti e della navigazione riferisce annualmente e
comunque entro il 30 settembre al Parlamento sullo stato di attuazione
della presente legge, sul conseguimento degli obiettivi programmatici
volti al riequilibrio della domanda di trasporto tra strada, ferrovia e
cabotaggio marittimo, sulla valutazione degli effetti conseguiti sul
mercato del trasporto e sulla rispondenza degli interventi attuati alle
normative delI' Unione europea.
ART. 2. Investimenti innovativi e formazione professionale
— 1. Per lo sviluppo dell'impresa di autotrasporto di merci
in funzione del trasporto combinato e, in tale contesto, degli
investimenti innovativi e per la formazione professionale, gli
interventi previsti dal presente articolo sono destinati al
finanziamento agevolato delle iniziative riguardanti:
a) l'acquisizione dei programmi e delle apparecchiature finalizzati
all'introduzione di tecnologie innovative funzionali allo sviluppo
dell'intermodalità e del trasporto combinato, ed
all'innovazione della gestione dell'impresa di trasporto,
affinché la stessa possa orientarsi verso forme di trasporto
combinato, ivi compresi i sistemi satellitari e telematici che
consentano la gestione unitaria ed il controllo della merce durante
ogni singola fase del trasporto, nonché dell'assistenza
specialistica necessaria per il conseguimento della certificazione di
qualità secondo gli standard di cui alle norme UNI-EN 29.000
ovvero ISO 9000. Alle suddette iniziative è riservato il 10
per cento delle risorse previste dall'art. 1, comma 3, lett.
a;
b) la partecipazione alla realizzazione di aree attrezzate e di
immobili per l'interscambio e lo stoccaggio delle merci, ovvero
l'acquisizione di spazi nelle stesse aree e nei suddetti immobili, con
priorità per gli interventi in aree interportuali o in
centri intermodali già individuati nei piani urbanistici;
alla realizzazione di piattaforme intermodali per la movimentazione
delle merci e delle unità di carico, compresi i sistemi
informatici per ottimizzare la logistica e le procedure gestionali del
l'impresa, nonché all'acquisto e alla realizzazione di beni
immobili per l'attività di autoriparazione dei propri
veicoli e degli impianti di trattamento e smaltimento dei reflui
inquinanti. Alle suddette iniziative, che potranno essere ammesse in
quanto conformi alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in
materia di libera concorrenza e coerenti con un razionale sviluppo del
trasporto combinato, è riservato il 38 per cento delle
risorse previste dall'art. 1, comma 3, lett. a;
c) la riconversione e modifica del parco veicolare circolante, mediante
l'acquisizione di nuovi veicoli, per conseguire un miglioramento delle
condizioni di sicurezza stradale, limitatamente alla sostituzione dei
veicoli immatricolati da oltre dieci anni alla data di entrata in
vigore della presente legge, e per consentire una sensibile riduzione
della capacità di carico complessiva e una riduzione
nonché il miglioramento dell 'impatto ambientale in modo da
conseguire standard più elevati di quelli previsti dalla
normativa comunitaria; nonché mediante l'acquisizione di
unità di trasporto intermodale, in particolare di quelle
specificamente destinate al trasporto combinato in regime di normative
ADR/RID per il trasporto di merci pericolose e ATP per il trasporto di
prodotti deperibili, al fine della ottimizzazione complessiva
dell'offerta di trasporto stradale in favore
dell'intermodalità. Alle suddette iniziative è
riservato il 46 per cento delle risorse previste dall'art. 1, comma 3,
lett. a;
d) interventi di adeguamento per la riduzione di emissioni inquinanti
su veicoli immatricolati da oltre cinque anni alla data di entrata in
vigore della presente legge. Per tali interventi può essere
concesso un contributo fino al 25 per cento del costo totale
documentato dalle aziende interessate. Alle suddette iniziative
è riservato il 4 per cento delle risorse previste dall'art.
1, comma 3, lett. a;
e) la formazione professionale degli operatori e dei loro dipendenti,
finalizzata ad acquisire competenze e capacità professionali
adeguate alla gestione dei nuovi modelli di impresa e delle nuove
tecnologie di movimentazione delle unità di carico, dei
mezzi di trasporto e degli impianti intermodali, anche utilizzando a
tale scopo le risorse attivabili mediante il cofinanziamento
dell'Unione europea. Alle suddette iniziative è riservato il
2 per cento delle risorse previste dall'art. 1, comma 3, lett.
a.
2. A favore delle operazioni di cui al comma 1, realizzate nel triennio
1997/1999, possono essere concessi mutui al tasso di interesse pari ad
un terzo del tasso di riferimento, con rate di ammortamento per
capitale ed interessi costanti, con le seguenti
caratteristiche:
a) per le operazioni di cui al comma 1, lettera al mutui quinquennali
fino al 75 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 550
milioni;
b) per le operazioni di cui al comma 1, lett. b, per gli immobili
nonché per le aree attrezzate e per gli spazi in essi
situati mutui decennali fino al 60 per cento dell'investimento, nel
limite massimo di lire 2 miliardi e per le attrezzature ed i sistemi
informatici e telematici mutui quinquennali fino al 60 per cento
dell'investimento, nel limite massimo di lire 1 miliardo;
c) per le operazioni di cui al comma 1, lett. c, mutui quinquennali
fino al 70 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 1
miliardo;
d) per le iniziative di cui al comma 1, lett. d, possono essere
concessi contributi a copertura delle spese documentate. Sono ammesse
anticipazioni.
3. I finanziamenti per gli interventi di cui al comma 1, lett. a, b e
c, possono essere concessi alla medesima impresa anche per
più operazioni a condizione che prima dell'accensione di un
nuovo mutuo sia stata rimborsata almeno la metà del capitale
di ciascuno dei mutui già in essere.
4. Il Comitato di cui all'art. 8 delibera l'ammissione delle imprese di
autotrasporto ai finanziamenti di cui al presente articolo sulla base
della istruttoria eseguita dai soggetti indicati all'art. 10, comma 1,
nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto conto:
a) della tipologia della impresa richiedente, dando priorità
alle imprese e raggruppamenti di cui all'art. 4, alle imprese artigiane
ed alle piccole e medie imprese di minore dimensione, ai raggruppamenti
di cui all'art. 1, comma 2, lett. e;
b) dei benefici, rapportati ai costi dell'investimento, nel
conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, con particolare
riferimento alla tutela ambientale ed alla sicurezza del luogo di
lavoro, come disciplinata dal d.lg. 19 settembre 1994 n. 626, e
successive modificazioni, e dando priorità ai veicoli a
minore impatto di inquinamento;
c) dell'incidenza nell'investimento programmato delle misure destinate
a favorire l'intermodalità ed il trasporto
combinato;
d) degli effetti occupazionali permanenti indotti dall'investimento
programmato, secondo la relazione di cui all'art. 6, comma 1;
e) del rapporto tra finanziamento richiesto e valore globale
dell'investimento.
5. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, incaricati dell'istruttoria,
evidenzieranno le possibilità che l'investimento prospettato
dall'impresa possa essere ammesso, in tutto o in parte, ad altro
finanziamento agevolativo, compatibile con le agevolazioni previste
dalla presente legge. In tal caso il Comitato di cui all'art. 8
prospetterà al richiedente tale possibilità e
indicherà la parte di investimento che mediante la presente
legge potrà essere finanziata. Analogamente si
procederà ove il finanziamento richiesto sia superiore a
quello accordabile con la presente legge.
6. Il Comitato di cui all'art. 8 è autorizzato ad utilizzare
parte delle risorse previste all'art. 1, comma 3, per
finalità diverse qualora si dimostri
l'impossibilità di utilizzare tali risorse per le
finalità di spesa originarie.
ART. 3. Incentivazione all'esodo volontario di
autotrasportatori monoveicolari ed alla riduzione volontaria
dell'offerta di trasporto — 1. Per l'esodo volontario di
autotrasportatori monoveicolari, finalizzato alla razionalizzazione
dell'offerta di autotrasporto ed alla riduzione della
capacità di trasporto complessiva, sono concessi contributi
a favore di imprenditori che rinuncino volontariamente
all'attività di autotrasporto.
2. La liquidazione dei contributi è subordinata
congiuntamente:
a) alla cessazione definitiva dell'attività sia direttamente
che indirettamente;
b) alla cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo delle
imprese artigiane e dall'albo degli autotrasportatori ed alla
conseguente revoca e restituzione dell'autorizzazione di cui all'art.
41 della l. 6 giugno 1974 n. 298. La cancellazione dall'albo degli
autotrasportatori avrà effetto per dieci anni e
inibirà all'interessato di figurare quale socio,
direttamente o indirettamente, in aziende che siano iscritte o che
intendano iscriversi all'albo degli autotrasportatori.
3. Possono usufruire dei contributi gli imprenditori che si trovino
nelle seguenti condizioni:
a) esercitino l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza
lavoratori dipendenti, avendo in disponibilità un solo
autoveicolo, o un solo complesso veicolare, di massa complessiva
superiore a 11,5 tonnellate, con un'autorizzazione al trasporto di
merci della quale gli imprenditori siano titolari da almeno dieci anni
alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge presentino domanda di cessazione
dell'attività e contestuale richiesta di cancellazione
dall'albo degli autotrasportatori, con effetto dalla data di ammissione
al contributo;
c) procedano alla restituzione dell'autorizzazione di cui all'art. 41
della l. 6 giugno 1974 n. 298.
4. Il Comitato di cui all'art. 8 delibera, sentiti i comitati
provinciali per l'albo degli autotrasportatori, l'ammissione degli
imprenditori ai benefici di cui al presente articolo, nei limiti delle
risorse autorizzate, sulla base dell'istruttoria eseguita dai soggetti
di cui all'art. 10, comma 1, tenuto conto dell'età e del
periodo di attività.
5. Il contributo è riconosciuto nella misura forfettaria di
lire 60 milioni per ciascun operatore titolare di una autorizzazione
per un veicolo di massa complessiva non superiore a 26 tonnellate che
escluda la possibilità di agganciamento di rimorchi e di
lire 110 milioni per ciascun operatore titolare di autorizzazione per
un complesso veicolare fino a 44 tonnellate, ed è erogato in
unica soluzione entro e non oltre centottanta giorni dalla
deliberazione favorevole del Comitato di cui all'art. 8. Ai fini
dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli
importi di cui al presente comma sono equiparati ai redditi indicati
all'art. 16, comma 1, lett. g, del t.u. delle imposte sui redditi,
approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, e successive
modificazioni.
6. Le finalità del presente articolo possono essere
perseguite anche con interventi per la riduzione volontaria
dell'offerta di autotrasporto. A tal fine, alle iniziative previste dai
commi 7, 8 e 9 possono essere destinate le risorse per l'incentivazione
all'esodo volontario di cui al presente articolo, nonché
quelle che risultino non utilizzate per le finalità previste
dall'art. 4 per 1'aggregazione delle imprese di
autotrasporto.
7. Le imprese nazionali autorizzate all'autotrasporto di merci per
conto di terzi che, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, rinuncino ad una percentuale fino ad un
massimo del 30 per cento del tonnellaggio accordato, si impegnino a non
acquisire nuove autorizzazioni per un periodo di cinque anni e
presentino, nel termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un piano di investimenti triennali per il
miglioramento della qualità del servizio possono iscrivere
tra le immobilizzazioni immateriali del relativo bilancio un saldo
attivo di importo fino al 100 per cento del valore totale dei titoli
autorizzativi posseduti alla data di entrata in vigore della presente
legge e oggetto di rinuncia.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio
regolamento determina i criteri e le modalità:
a) per il calcolo del saldo attivo da iscrivere in bilancio in rapporto
alle percentuali di tonnellaggio cui le imprese rinunciano;
b) per la redazione dei piani di investimenti triennali, con
indicazione delle singole componenti dei piani stessi.
9. I piani di investimenti diretti al miglioramento della
qualità del servizio di autotrasporto sono presentati al
Comitato di cui all'art. 8 che, entro trenta giorni dalla ricezione dei
piani, forma una graduatoria dei medesimi ai fini dell'ammissione ai
benefici.
ART. 4. Incentivi per l'aggregazione delle imprese di
autotrasporto al fine di operare nel comparto dei servizi intermodali e
razionalizzare l'offerta di trasporto stradale — 1. Per i
processi di aggregazione tra imprese di autotrasporto di cose per conto
di terzi, iscritte all'albo di cui alla l. 6 giugno 1974 n. 298,
preferenzialmente finalizzati ad operare nel comparto dei servizi
intermodali e del trasporto combinato, tali anche da realizzare una
riduzione della capacità di carico complessiva, nel pieno
rispetto dell'ambiente e delle condizioni di sicurezza della
circolazione, maggiori e più adeguati livelli di efficienza
gestionale mediante una migliore utilizzazione dell'offerta di
trasporto, da realizzare attraverso un utilizzo ottimale dei veicoli,
delle loro capacità di carico e dei percorsi intermodali,
sono concessi contributi per l'impianto delle nuove strutture
societarie, per gli investimenti connessi al progetto di aggregazione
ed agevolazioni sui costi del personale occupato nelle nuove strutture
risultanti dalle aggregazioni. Il Ministro dei trasporti e della
navigazione, con proprio decreto, sentiti il comitato centrale per
l'albo degli autotrasportatori e le competenti commissioni
parlamentari, stabilisce i criteri e le procedure per la concessione
dei benefici tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 e della
necessità di assicurare che i progetti di aggregazione non
risultino distorsivi della libera concorrenza e producano una effettiva
riduzione della capacità di trasporto.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1, comma 3, lett.
c, e al comma 1 del presente articolo:
a) le imprese che risultano da fusioni o sono destinatarie di
conferimenti da parte di imprese di autotrasporto. Possono essere
conferiti, oltre alle aziende o a complessi aziendali, anche altri beni
materiali o immateriali ammortizzabili, nonché
partecipazioni azionarie e non azionarie. La medesima impresa non
può utilizzare i benefìci per più di
una volta in un biennio. Sono escluse le imprese risultanti da fusioni
o conferimenti tra società appartenenti al medesimo gruppo,
controllate o collegate;
b) le imprese che si associano in raggruppamenti ovvero aderiscono a
raggruppamenti già esistenti. Possono beneficiare del
contributo anche le imprese che hanno effettuato operazioni di
raggruppamento nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore
della presente legge;
c) i raggruppamenti di imprese già esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, che associano nuove imprese che
non abbiano effettuato analoghi raggruppamenti nei cinque anni
precedenti la data medesima. Analogamente possono beneficiare delle
agevolazioni i raggruppamenti che provvedano a fondersi tra
loro.
3. Alle imprese risultanti dalle operazioni di cui al comma 2 sono
concessi contributi per la partecipazione dei propri dipendenti e dei
soci d'opera a corsi di formazione e aggiornamento professionale fino
al 50 per cento del costo di partecipazione e comunque per importi non
superiori a 100 milioni di lire per ciascun corso.
4. Il Comitato di cui all'art. 8 delibera l'ammissione delle imprese di
autotrasporto e dei raggruppamenti ai contributi di cui al presente
articolo sulla base della istruttoria eseguita dai soggetti di cui
all'art. 10, comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto
conto:
a) del numero di imprese monoveicolari che partecipano al
raggruppamento, degli effetti occupazionali indotti e dei
benefìci, rapportati ai costi, dei processi di cui al comma
1;
b) del numero di imprese monoveicolari che siano coinvolte nei processi
di fusione tra raggruppamenti, oltre che degli effetti occupazionali
indotti e dei benefici rapportati ai costi dei processi di cui al comma
1.
ART. 5. Interventi e agevolazioni per il trasporto combinato
ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne — 1. A
favore delle iniziative previste all'art. 1, comma 3, lett. d, possono
essere concessi mutui quinquennali fino al 60 per cento
dell'investimento, nel limite massimo di lire 1,5 miliardi. Ai suddetti
mutui è riservato il 70 per cento delle risorse previste dal
medesimo art. 1, comma 3, lett. d.
2. Per il periodo 1997/1999 sono concesse riduzioni sulle tariffe
dovute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi e da
loro cooperative o consorzi iscritti all'albo degli autotrasportatori e
da imprese appartenenti a Paesi dell'Unione europea in possesso della
licenza comunitaria di cui al regolamento (CEE) n.881/ 92 del Consiglio
del 26 marzo 1992 che utilizzano il trasporto combinato per ferrovia,
per mare o per via navigabile; tali riduzioni sono calcolate in misura
forfettaria correlata alla lunghezza della tratta ferroviaria o
marittima ed all'incremento dei volumi di traffico in cabotaggio ed in
combinato. Alle suddette iniziative è riservato il 30 per
cento delle risorse previste all'art. 1, comma 3, lett. d. Il Ministro
dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le norme attuative del presente comma, compresa
l'istituzione di una apposita lettera di vettura per il trasporto
combinato.
3. Il tragitto stradale iniziale o terminale effettuato nel quadro di
un trasporto combinato è esentato dal sistema di tariffa a
forcella previsto dalla l. 6 giugno 1974 n. 298, fatti salvi gli
accordi di cui all'art. 13-bis delle disposizioni approvate con decreto
del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982, pubblicato nel suppl. ord.
alla G.U. n. 342 del 14 dicembre 1982, e successive
modificazioni.
4. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 2 sono
rimborsati alle società di navigazione e alle
società ferroviarie, sulla base delle domande corredate da
apposita rendicontazione annuale.
ART. 6. Ammissibilità delle domande, controlli e
sanzioni — 1. La domanda di ammissione ai benefici di cui
alla presente legge deve essere presentata ai soggetti di cui all'art.
10, comma 1, e per conoscenza al Comitato di cui all'art. 8, e deve
contenere gli elementi, le notizie e la documentazione necessari ed
ogni altro elemento utile ai fini dell'istruttoria per il
raggiungimento degli obiettivi di legge. Alla domanda finalizzata agli
interventi di cui agli art. 2 e 4 deve essere allegata una relazione
contenente la descrizione dell'impresa o del raggruppamento e della sua
situazione economica e di mercato che consenta di valutare la
validità tecnico-economico-finanziaria
dell'investimento.
2. Non sono ammissibili le domande presentate da imprese che non
abbiano applicato il contratto nazionale e da imprese che siano state
oggetto di sanzioni disciplinari o amministrative comminate dall'albo
degli autotrasportatori o dalla Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione per violazione della normativa
sulle tariffe obbligatorie, di cui al titolo III della l. 6 giugno 1974
n. 298, con esclusione di quelle relative alla mancata o irregolare
compilazione della lettera di vettura, per violazioni al regolamento
(CEE) n. 3820/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, per trasporti
abusivi.
3. L'utilizzo dei finanziamenti di cui all'art. 2 e dei contributi di
cui all'art. 4 per operazioni diverse da quelle previste e deliberate o
comunque contrarie a norme legislative o regolamentari vigenti,
comporta la revoca del finanziamento e l'obbligo della restituzione
delle somme percepite e degli interessi calcolati al tasso legale, da
riversare ai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, nonché la
radiazione dall'albo degli autotrasportatori.
4. Chiunque, avendo usufruito del contributo di cui all'art. 3, svolge
direttamente o indirettamente attività di autotrasporto di
merci per conto di terzi o partecipa in qualità di socio ad
una impresa avente per oggetto l'esercizio dell'autotrasporto di cose
per conto di terzi nei dieci anni successivi all'erogazione del
contributo, è soggetto alla revoca con effetto immediato del
beneficio. Alla revoca del beneficio consegue l'obbligo della
restituzione del contributo percepito, maggiorato degli interessi
calcolati al tasso legale, da riversare ai soggetti di cui all'art. 10,
comma 1.
5. Le imprese di cui all'art. 4 sono tenute al rimborso del contributo
nel caso, rispettivamente, di scissione o di recesso dal conferimento
ovvero di scioglimento del raggruppamento entro il terzo anno
dall'erogazione del contributo medesimo. I raggruppamenti che siano
direttamente beneficiari dei contributi di cui all'art. 4 sono tenuti
alla restituzione del contributo in caso di scioglimento del
raggruppamento stesso entro il terzo anno dall'erogazione del
contributo. Le somme restituite dai soggetti beneficiari, ai sensi del
presente comma, nonché dei commi 3 e 4, sono nuovamente
destinate ad interventi previsti dalla presente legge nel triennio
1997/1999. Qualora, al termine del predetto triennio, le somme non
siano state ulteriormente attribuite per le finalità
previste dalla presente legge, i soggetti di cui all'art. 10, comma 1,
le riversano al bilancio dello Stato.
6. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede
alla vigilanza sulla corretta applicazione delle norme di cui alla
presente legge e all'emanazione dei conseguenti provvedimenti
amministrativi.
ART. 7. Disposizioni diverse. — 1. Il Governo
è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il
riordino della disciplina per l'accesso alla professione di
autotrasportatore di cose per conto di terzi, sulla base dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) adeguare la disciplina nazionale alla normativa comunitaria vigente
in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di cose per
conto di terzi;
b) definire un sistema di controlli con previsione di sanzioni per i
casi di abuso e di inosservanza della disciplina;
c) definire un sistema di formazione e aggiornamento professionale
degli operatori.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per il riordino della disciplina concernente il rilascio
delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di
autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla l. 6 giugno 1974
n. 298, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introdurre un nuovo sistema di autorizzazioni al trasporto di cose
basato su autorizzazioni alle imprese, anche tenendo conto della
normativa vigente in materia nei Paesi dell'Unione europea;
b) definire una disciplina transitoria che, nel periodo di tre anni
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al
presente comma, armonizzi il vigente sistema autorizzatorio con il
nuovo regime;
c) definire un sistema di controlli con previsione di sanzioni per i
casi di abuso e di inosservanza della disciplina.
3. Prima dell'emanazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2,
lo schema di decreto legislativo è trasmesso al Parlamento
per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti, che si
esprimono nei successivi trenta giorni. Trascorso tale termine senza
che il parere sia stato reso, il Governo procede all'emanazione del
decreto legislativo. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento,
entro il 30 settembre, in merito all'andamento del trasporto su strada,
relativamente agli incidenti, ai consumi energetici, alla congestione e
agli effetti della liberalizzazione.
4. Entro il termine di cui al comma 1, per il riordino del sistema
tariffario in un mercato aperto e concorrenziale e per il graduale
superamento del sistema di tariffe a forcella di cui alla l. 6 giugno
1974 n. 298, il Ministro dei trasporti e della navigazione invia al
Parlamento, ai fini dell'espressione del parere delle competenti
commissioni, un apposito progetto che preveda una fase transitoria per
armonizzare il vigente sistema tariffario con il nuovo regime. Le
commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro trenta
giorni dall'assegnazione del progetto.
5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 4, con apposito
provvedimento è definito un nuovo sistema di controlli per
la verifica della sussistenza e della permanenza dei requisiti per
l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di
terzi, per il rilascio delle autorizzazioni e per il rispetto della
disciplina tariffaria.
6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, tenuto conto della
necessità di ristrutturare il settore e ridurre
complessivamente l'offerta di trasporto nazionale, può
assegnare nuove autorizzazioni alle imprese sulla base degli effetti
prodotti dall'attuazione degli art. 3 e 4. Il Ministro adotta i
provvedimenti necessari affinché l'offerta di trasporto
merci su strada sia adeguata alla domanda, sentito il comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori, che deve esprimere il relativo
parere nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro
fissa i criteri di priorità per l'assegnazione di nuove
autorizzazioni.
7. Entro il termine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e
della navigazione predispone un progetto per la riforma organica
dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
di cui alla l. 6 giugno 1974 n. 298.
ART. 8. Comitato per l'autotrasporto e
l'intermodalità — 1. Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei
trasporti e della navigazione istituisce, con proprio decreto, emanato
di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'ambiente,
il Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità composto
da quattordici componenti, oltre al Ministro dei trasporti e della
navigazione, che lo presiede, anche mediante suo delegato. I componenti
del Comitato sono:
a) il presidente del comitato centrale per l'albo degli
autotrasportatori, con la qualifica di vicepresidente;
b) un componente designato dal Ministero del tesoro - Ragioneria
generale dello Stato ed un supplente con qualifica non inferiore a
dirigente;
c) un componente designato dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
d) un componente designato dal Ministro dell'ambiente;
e) un componente designato dal Ministro dei lavori pubblici;
f) due componenti scelti dal Ministro dei trasporti e della
navigazione;
g) cinque componenti, indicati dalle cinque associazioni più
rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi, di cui all'art. 4 delle norme approvate con d.P.R. 3
gennaio 1976 n. 32;
h) due componenti indicati congiuntamente dalle associazioni nazionali
di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 4
del d.lg.C.p.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, ratificato, con
modificazioni, dalla l. 2 aprile 1951 n. 302, e successive
modificazioni, presenti nel comitato centrale per l'albo degli
autotrasportatori.
2. Il Comitato dura in carica tre anni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ha sede presso il Ministero dei
trasporti e della navigazione, delibera l'ammissione delle imprese agli
interventi finanziari previsti dalla presente legge, secondo il piano
di ripartizione e comunque nei limiti della spesa autorizzata.
3. Le spese di funzionamento del Comitato, ivi comprese quelle
destinate all'acquisto delle necessarie attrezzature, nonché
l'importo delle indennità e dei compensi che devono essere
corrisposti ai componenti del Comitato sono stabiliti con il decreto di
cui al comma 1. Al relativo onere, valutato in lire 500 milioni annui a
decorrere dal 1997, si provvede, quanto a lire 500 milioni per l'anno
1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione, e quanto a lire 500
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, parzialmente utilizzando
le corrispondenti proiezioni di tale accantonamento per gli anni
medesimi.
ART. 9. Interporti. — 1. Al fine di consentire il
completamento delle procedure previste dall'art. 6 del d.l. 1 aprile
1995 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 maggio 1995 n.
204, per l'ammissione ai contributi di cui all'art. 6 della l. 4 agosto
1990 n. 240, il Ministro dei trasporti e della navigazione avanza
proposte al CIPE a valere sui finanziamenti per le aree depresse, con
riferimento agli interporti da realizzare nelle aree stesse. Le
proposte al CIPE sono trasmesse dal Ministro dei trasporti e della
navigazione al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti
commissioni.
2. In attesa dell'adozione del piano quinquennale degli interporti di
cui all'art. 2 della l. 4 agosto 1990 n. 240, il Ministro dei trasporti
e della navigazione ammette a contributo la realizzazione di interporti
finalizzati al potenziamento della rete interportuale nazionale, dando
priorità agli interventi nei nodi intermodali più
congestionati e per l'incremento del trasporto combinato, tenuto conto
della prossimità alle linee ferroviarie di primaria
importanza nazionale e dei piani quadro o di altri strumenti di
pianificazione regionali approvati, sulla base di un piano di
interventi proposto dallo stesso Ministro. Prima della sua adozione lo
schema di piano è trasmesso entro il 28 febbraio 1998 al
Parlamento per l'espressione del parere delle commissioni competenti.
Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma
è autorizzato un contributo quindicennale di lire 10
miliardi annui a decorrere dal 1997.
3. (omissis).
4. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al
Parlamento un documento di indirizzo inerente i programmi delle
Ferrovie dello Stato S.p.a. per il trasporto delle merci in Italia, da
sottoporre al previo parere delle competenti Commissioni.
ART. 10. Disposizioni finanziarie. — 1. Per le
finalità di cui agli art. da 1 a 5, sono autorizzati i
limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi per ciascuno degli
anni 1997, 1998 e 1999 da assegnare, sulla base del piano di cui
all'art. 1, ai soggetti di cui all'art. 2, comma 100, della l. 23
dicembre 1996 n. 662, quali contributi pari alla rata di ammortamento
per capitale e interessi a fronte di mutui o altre operazioni
finanziarie attivate dai soggetti stessi con separata evidenza
contabile. A tal fine, i soggetti di cui all'art. 2, comma 100, della
l. 23 dicembre 1996 n. 662, stipulano un'apposita convenzione con il
Ministero dei trasporti e della navigazione. Si intendono applicabili
le disposizioni di cui al citato comma 100.
2. L'erogazione dei mutui agevolati alle imprese di autotrasporto di
cose per conto di terzi, di cui alla presente legge, può
essere effettuata, oltre che dai soggetti di cui al comma 1, anche
dalle banche di cui al d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, previa stipula di
apposita convenzione con il Ministero dei trasporti e della
navigazione.
3. - 5. (omissis).
ART. 11. Modifiche al codice della strada. — 1.
All'art. 10 del d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, la lett. b è sostituita dalla
seguente:
«b) il trasporto di blocchi di pietra naturali o di
manufatti, prefabbricati, prodotti siderurgici e industriali, compresi
i coils ed i laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, anche
se in uno o più pezzi fino alla concorrenza della massa
complessiva riportata nelle rispettive carte di circolazione e comunque
non superiore a 38 tonnellate se isolati a tre assi, a 48 tonnellate se
isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi a sei assi e a 108
tonnellate se complessi ad otto assi»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lett. b, per
l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano
percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili,
l'autorizzazione alla circolazione si intende concessa con il pagamento
di un indennizzo forfettario in aggiunta alla tassa di circolazione
pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi dovuti dai mezzi d'opera isolati,
rispettivamente per i veicoli a tre o quattro assi e le combinazioni da
sei a otto assi”.
2. Tra i materiali assimilati indicati all'art. 54, comma 1, lett. n,
del d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, sono compresi:
a) quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e
quelli derivanti dalla raccolta e compattazione di rifiuti solidi
urbani e dallo spurgo di pozzi neri effettuati mediante idonee
apparecchiature installate sui mezzi d'opera;
b) quelli dell'industria siderurgica compresi i coils e i laminati
grezzi, trasportati mediante idonee selle di contenimento installate
sui mezzi d'opera.
3. L'art. 202 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada, emanato con d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, cessa
di avere applicazione dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
(pagina aggiornata il 6.5.2012)
(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato appena dopo il titolo della legge.)
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