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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti



Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci e di transito, fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000

Ratificato con Legge 34 novembre 2003, n. 330


 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, di seguito' denominate " le Parti
Contraenti",
al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti
su strada di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con
destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno
concordato quanto segue:

TITOLO I

I - CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1
Campo di applicazione
I trasportatori di ciascuno Stato Contraente hanno diritto di
effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia
in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente con
autoveicoli immatricolati nello Stato Contraente in cui il
trasportatore ha la sede, secondo le modalita' stabilite nel presente
Accordo.

Articolo 2
Definizioni
Ai sensi del presente Accordo e per la sua applicazione, si intende
per:
1 - Trasportatore: una persona fisica o giuridica autorizzata ad
effettuare trasporti di viaggiatori o di merci conformemente alle
disposizioni legali in vigore nel suo Paese.
2 - Veicolo: la definizione di tipo di veicolo sara' stabilita dalla
Commissione Mista di cui all'art. 26 del presente Accordo.
3 - Autorizzazione: ogni licenza, concessione o autorizzazione
rilasciata ai sensi delle disposizioni del presente Accordo.

TITOLO II

AUTOTRASPORTO VIAGGIATORI
Servizi regolari

Articolo 3
Agli effetti del presente Accordo e' considerato servizio regolare il
trasporto di viaggiatori effettuato con veicolo su itinerario
determinato secondo frequenze, orari e tariffe prestabiliti,
previamente pubblicati.
Con tale servizio si e' autorizzati a depositare e a prendere
viaggiatori ai capolinea e nelle altre localita' stabilite.
I veicoli con i quali e' esercitato tale servizio debbono essere
idonei alle necessita' del traffico.
Ai fini del regolare svolgimento del servizio il trasportatore e'
tenuto ad accettare a bordo del veicolo qualsiasi viaggiatore che si
presenti nei luoghi di partenza e di fermata - salvo quanto disposto
dal successivo articolo 6 - nel rispetto delle disposizioni di legge
nazionali che regolano i servizi di linea per il trasporto di
persone.

Articolo 4
I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo
dalle Autorita'. competenti delle Parti Contraenti sulla base delle
determinazioni della Commissione Mista prevista dall'art. 26 dei
presente Accordo.

Articolo 5
Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori e' attivato in base
ad apposita autorizzazione, non cedibile.
Le Autorita' competenti delle due Parti Contraenti rilasciano
l'autorizzazione relativa al - percorso che si sviluppa sui
rispettivi territori nazionali su base di reciprocita', salvo diverse
intese.
La durata dell'autorizzazione e' stabilita di comune accordo dalla
Commissione Mista prevista dall' art. 26 del presente Accordo.
L'autorizzazione e' rilasciata per l'espletamento del servizio su un
determinato itinerario in base a domanda presentata dal trasportatore
all'Autorita' competente della Parte Contraente nel cui territorio il
trasportatore stesso ha sede.
La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, delle
frequenze, dell'orario per l'intero anno e delle tariffe e tutte le
altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorita'
competenti delle Parti Contraenti.
La domanda deve essere corredata da una planimetria del percorso
proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio.
L'Autorita' competente di una delle Parti Contraenti trasmette a
quella dell'altra Parte le domande ammesse corredate di tutta la
documentazione richiesta; tali domande sono valutate e approvate
dalla Commissione Mista di cui all'art. 26 del presente Accordo.
Le autorizzazioni sono rilasciate dalle Autorita' competenti delle
Parti Contraenti sulla base delle domande approvate dalla Commissione
Mista di cui all' art. 26 del presente Accordo e consentono di
svolgere il trasporto nel territorio di ognuna delle Parti.
L'originale dell'autorizzazione o copia conforme della stessa,
rilasciata dalle Autorita' competenti, deve trovarsi sempre a bordo
del veicolo durante il trasporto.

Articolo 6
I trasportatori non possono effettuare servizio interno di
viaggiatori nel territorio dell'altra Parte Contraente, salvo che non
sia stato diversamente convenuto.

Servizi regolari di transito

Articolo 7
Agli effetti del presente Accordo, e' considerato servizio regolare
di transito il trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio di
una delle Parti Contraenti che attraversa il territorio dell'altra
Parte Contraente con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun
passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra Parte.
I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una
autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente del Paese
attraversato, alla quale il trasportatore ha presentato la relativa
domanda tramite l'Autorita' del Paese di appartenenza.

Servizi occasionali

Articolo 8
Agli effetti del presente Accordo, e' considerato servizio
occasionale il trasporto di viaggiatori effettuato secondo le
seguenti modalita':
a) trasporto sullo stesso veicolo delle medesime persone per un
itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di
immatricolazione del veicolo e durante il quale nessun viaggiatore
puo' essere caricato o scaricato lungo il percorso o alle fermate al
di fuori del suddetto Paese (circuito a porte chiuse);
b) trasporto sullo stesso veicolo delle medesime persone quando il
percorso ha il suo punto di partenza in un porto marittimo o
aeroporto dei Paese di immatricolazione del veicolo e il suo punto di
arrivo in un porto marittimo o aeroporto sul territorio dell'altro
Paese. Il veicolo deve ritornare:
- vuoto;
- con viaggiatori, arrivati nel porto o aeroporto nel quale sono
stati depositati all'andata i primi viaggiatori, che debbono
continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto
o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;
- con viaggiatori, arrivati in un porto o aeroporto dello stesso
Paese nel quale sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori
che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un
altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione
del veicolo.
c) servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte
Contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo
gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il trasportatore
e un committente.

Articolo 9
I servizi previsti alle lettere a) e b) dell'articolo 8 del presente
Accordo, sono effettuati senza alcuna autorizzazione, anche se si
tratti di un transito.
In tale caso, il conducente del veicolo deve avere a bordo un elenco
nominativo dei viaggiatori.
Non e' richiesta autorizzazione anche nel caso di sostituzione di
veicolo in avaria con un altro veicolo,
secondo le norme stabilite dalla Commissione Mista di cui all'art. 26
del presente Accordo.
Nel caso previsto dalla lettera c) dell' art. 8 del presente Accordo,
l'Autorita' competente del Paese in cui ha sede il trasportatore che
deve effettuare il servizio dovra' chiedere l'autorizzazione
dell'altra Parte Contraente.
Le Autorita' competenti si scambieranno un contingente annuale di
moduli di autorizzazione, stabilito dalla Commissione di cui all'art,
26 del presente Accordo.

ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO VIAGGIATORI

Articolo 10
Per tutti gli altri servizi di trasporto viaggiatori con veicolo non
previsti negli articoli Precedenti del presente Accordo e' necessario
ottenere preventivamente l'autorizzazione rilasciata dall'Autorita'
competente dell'altra Parte Contraente.
L'autorizzazione e' rilasciata al trasportatore in base alla domanda
indirizzata all'Autorita' competente della Parte Contraente del Paese
dove il trasportatore ha la sua sede.
La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del
viaggio, dell'itinerario, della finalita' del viaggio stesso, del
veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno
stabilite di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti
Contraenti.
L'Autorita' competente di una delle Parti Contraenti trasmette le
domande ammesse all'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente
al fine di ottenere la relativa autorizzazione, corredandole di tutta
la documentazione necessaria.
L'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente comunichera' le
proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta.
L'Autorita' del Paese nel quale ha sede il trasportatore richiedente
rilascia l'autorizzazione.

TITOLO III

AUTOTRASPORTO DI MERCI

Articolo 11
Con l'autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente dell'altra
Parte Contraente, e con esclusione dei casi previsti dal successivo
art. 12 o su decisione della Commissione Mista prevista dall'art. 26
del presente Accordo, ogni trasportatore di una Parte Contraente ha
il diritto di importare temporaneamente un veicolo, vuoto o carico,
sul territorio dell'altra Parte Contraente al fine di trasportare
merci:
a) tra un luogo situato sul territorio di una Parte Contraente e un
luogo situato sul territorio dell'altra Parte Contraente, oppure
b) in transito sul territorio dell'altra Parte Contraente.
Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento e
la permanenza dei veicoli, nonche' dei conducenti, nel territorio
dell'altra Parte Contraente potranno essere sottoposti, a titolo di
reciprocita', a particolari condizioni, controlli e cautele, quando
lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.

Articolo 12
Fatte salve le disposizioni particolari previste nella materia dalle
legislazioni e regolamentazioni nazionali delle due Parti Contraenti,
l'autorizzazione prevista nell'articolo precedente non e' richiesta
per i seguenti trasporti:
1. i trasporti funebri, effettuati con veicoli attrezzati per tale
scopo;
2. i trasporti di materiale destinato alle fiere ed esposizioni;
3. i trasporti occasionali di merci a destinazione o in provenienza
da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;
4. i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli
adibiti ai trasporti di viaggiatori; i trasporti di bagagli per mezzo
di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi
provenienti;
5. i trasporti postali;
6. i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di
soccorsi d'urgenza, soprattutto in presenza di calamita' naturali;
7. i trasporti di merci di valore, per esempio i metalli preziosi,
effettuati con veicoli speciali scortati dalle forze di polizia o da
altri servizi di sicurezza;
8. i trasporti di parti di ricambio per navi e aeromobili;
9. lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci
e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel
territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' il ritorno a vuoto
del veicolo in avaria dopo la riparazione. Il proseguimento del
trasporto con veicolo di sostituzione si effettuera' avvalendosi
dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;
10. i trasporti di api e avannotti.

Articolo 13
L'autorizzazione, valida per l'andata e il ritorno, non e' cedibile e
da' diritto al trasportatore ad effettuare un solo viaggio con un
veicolo, entro il periodo di validita' indicato nell'autorizzazione.
L'autorizzazione e' valida soltanto per il periodo di
contingentamento per il quale e' rilasciata
Ai fini del presente Accordo, i trasporti in transito sono quelli
effettuati con destinazione o in provenienza da un Paese terzo e che
attraversano il territorio dell'altra Parte Contraente senza che vi
sia carico o scarico di merci su questo territorio.

Articolo 14
1 trasportatori stabiliti sul territorio di una delle Parti
Contraenti non possono effettuare:
- trasporti tra due luoghi situati sul territorio dell'altra Parte
Contraente,
- trasporti tra il territorio dell'altra Parte Contraente e un Paese
terzo; salvo autorizzazione speciale dell'altra Parte Contraente.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 15
I requisiti di capacita' tecnica e professionale dei trasportatori,
l'idoneita' dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione
dei veicoli, l'idoneita' alla guida dei conducenti, la copertura
assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilita' civile
verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati,
nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dalle Autorita'
competenti dei due Paesi.
Le condizioni di polizza assicurativa debbono essere comunque
conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese' in cui si
effettua il trasporto.

Articolo 16
Le modalita' per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei
documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori e delle merci,
per la tenuta dei registri contabili e per la rilevazione dei dati
statistici da scambiare fra le Autorita' competenti, sono fissate di
comune accordo dai rispettivi organi delle Parti Contraenti.

Articolo 17
Ai sensi del presente Accordo, i trasportatori e il personale
impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto sono
tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed
ai trasporti in vigore nel territorio della Parte Contraente, quando
tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima.
Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente, il
responsabile risponde davanti alle Autorita' competenti della Parte
Contraente nel territorio della quale le violazioni sono state
commesse.

Articolo 18
I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto
delle .norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte
Contraente ove si effettua il trasporto.
La Commissione Mista indicata nell' art 26 potra' proporre alle
Autorita' competenti in materia fiscale delle Parti Contraenti,
secondo il principio della reciprocita', di far beneficiare i
trasporti effettuati ai sensi del presente Accordo di misure di
facilitazione fiscale che siano consentite dalla legislazione dei due
Stati.

Articolo 19
Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei
veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in
esenzione temporanea dai diritti doganali senza proibizioni ne'
restrizioni e a condizione che tali veicoli siano riesportati.
Le Parti Contraenti possono disporre che tali veicoli siano
sottoposti alle formalita' doganali richieste per la temporanea
importazione nel rispettivo territorio.

Articolo 20
Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono
importare temporaneamente, in esenzione dai diritti doganali e dalle
tasse di entrata, una quantita' ragionevole di oggetti necessari ai
loro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggio, in misura
proporzionale alla durata del loro soggiorno sul territorio
dell'altra Parte Contraente, a condizione che tali oggetti non siano
ceduti.
Sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di
entrata le provviste alimentari di viaggio e una piccola quantita' di
tabacco, di sigari e di sigarette destinati all'uso personale, nel
rispetto delle disposizioni doganali in vigore sul territorio
dell'altra Parte Contraente.
Questi benefici sono accordati alle condizioni fissate dalle
Autorita' doganali e che concernono l'importazione in esenzione
temporanea degli oggetti destinati all'uso personale dei viaggiatori.

Articolo 21
Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di
entrata, senza proibizioni ne' restrizioni, i combustibili e i
carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente
importati restando inteso che il serbatoio normale e' quello previsto
dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi.

Articolo 22
1 pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, gia'
importato temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti
dal presente Accordo, sono ammessi in esenzione temporanea dai
diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni ne'
proibizioni, nel rispetto delle formalita' doganali previste dagli
ordinamenti delle Parti Contraenti.
Per le parti sostituite e non riesportate e' dovuto il pagamento dei
diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente
alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione, dette
parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese, ove cio' sia
consentito dalla normativa doganale vigente, oppure distrutte a spese
degli interessati, sotto vigilanza dell'Autorita' doganale.

Articolo 23
La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati
in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in
valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente
il giorno dei pagamenti stessi.
I relativi trasferimenti dovranno avvenire in tempi ragionevoli
secondo gli usi internazionali previo assolvimento degli obblighi
fiscali.
Qualora dovesse essere concluso un Accordo di pagamento tra le Parti
Contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo le
disposizioni di quest'ultimo Accordo.

Articolo 24
In caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo
commesse nel territorio dell'altra Parte Contraente e ferme restando
le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione e' rilevata,
l'Autorita' competente della Parte Contraente nel territorio della
quale il veicolo e' immatricolato decide - su segnalazione
dell'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente -
l'applicazione di una delle seguenti sanzioni:
a) avvertimento;
b) diffida, con avvertimento che in caso di recidiva si fara' luogo
all'applicazione delle misure previste dalle successive lettere c) o
d);
c) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare
trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove e' stata commessa
l'infrazione;
d) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o
viaggiatori nel Paese ove e' stata commessa l'infrazione.
Le Autorita' che adottano le sanzioni sono tenute ad informare quelle
che le hanno richieste.

Articolo 25
Tutte le questioni concernenti le modalita' d'applicazione del
presente Accordo saranno risolte d'intesa tra le Autorita' competenti
delle Parti contraenti, che sono:
- per la Repubblica italiana: Il Ministero dei trasporti e della
navigazione Dipartimento dei trasporti terrestri;
- per la Repubblica Algerina Democratica e Popolare: Il Ministero dei
trasporti, Direzione dei trasporti terrestri.

Articolo 26
E' istituita una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle
Autorita' competenti delle Parti Contraenti, con i seguenti compiti:
a) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori,
concordando eventualmente le modalita' di esecuzione dei servizi
stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti;
b) stabilire il numero delle autorizzazioni per i servizi di
trasporto di viaggiatori, previste dagli artt.5 e 9;
c) determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni
al trasporto di merci previste dall'art. 11 e i casi di esenzione
dall'autorizzazione diversi da quelli previsti dall'art. 12;
d) predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli artt. 5,
9 e 11 e stabilire le modalita' di rilascio;
e) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a
seguito dell'applicazione del presente Accordo;
f) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo
sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;
g) esaminare l'opportunita' di concedere delle facilitazioni di
carattere fiscale, basate sul principio della reciprocita', e
compatibili con le disposizioni vigenti nei due Paesi.
Le Autorita' competenti delle Parti Contraenti designano i
rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista,
alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di' una
delle Parti Contraenti.
Le determinazioni della Commissione Mista sono sottoposte
all'approvazione delle Autorita' competenti dei due Paesi.

Articolo 27
La legislazione interna di ciascuna Parte Contraente si applica a
tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o
dalle convenzioni internazionali alle quali aderiscono entrambe le
Parti Contraenti.

Articolo 28
I conducenti e il personale impiegato sui veicoli adibiti al
trasporto di persone e di merci sono tenuti a rispettare le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore
nello Stato Contraente in cui si svolge il trasporto e in particolare
la normativa nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno nei
rispettivi territori.
Le autorizzazioni, rilasciate dalle Autorita' competenti indicate nel
presente Accordo, devono essere tenute a bordo del veicolo durante il
trasporto ed essere presentate a ogni richiesta degli agenti di
controllo. Le stesse debbono essere vistate dalla dogana all'entrata
e all'uscita dal territorio della Parte Contraente in cui le stesse
sono valide.
Le Parti Contraenti si riservano in generale il diritto di derogare
alla liberta' di movimento reciprocamente accordata, in particolare
nel caso in cui lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato anche
per cio' che riguarda la regolamentazione del trasporto di merci e
viaggiatori

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29
Il presente Accordo entrera' in vigore trenta giorni dopo la data
della ricezione dell'ultima notifica per iscritto attraverso i canali
diplomatici - circa l'adempimento delle procedure interne previste
dalle Parti Contraenti per la sua ratifica.
Il presente Accordo e' concluso per il periodo di un anno e restera'
valido per periodi successivi di un anno se nessuna delle Parti
notifichera' per iscritto all'altra Parte e per i normali canali
diplomatici - almeno tre mesi prima della scadenza del termine
corrente di validita' - la sua intenzione di denunciarlo.
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente
autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente
Accordo.

Fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000 in duplice originale
rispettivamente in lingua italiana, araba e francese, tutti i testi
facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, la
versione francese costituira' il testo di riferimento.