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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti



Accordo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003"

(ratificato con Legge 20 giugno 2005, n. 135)


 
   Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica dei Kazakhstan, successivamente denominati "Parti
Contraenti", al fine di facilitare la regolamentazione del trasporto
internazionale di merci e passeggeri su strada tra i due paesi, come
pure il transito attraverso i loro territori, e in considerazione degli interessi reciproci,
hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

in conformita' con il presente Accordo, i veicoli stradali di
ciascuna Parte Contraente hanno il diritto di effettuare il trasporto
di passeggeri e merci verso il o in provenienza dal territorio
nazionale dell'altra Parte contraente, come pure in transito
attraverso i loro territori, a patto che essi siano registrati sul
territorio di una delle Parti Contraenti.

I. TRASPORTO VIAGGIATORI
1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 2
in accordo con quanto disposto dalla legislazione nazionale delle
Parti Contraenti, che regola l'ingresso, l'uscita ed il soggiorno
delle persone nei territori delle due Parti Contraenti, il presente
Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori
effettuati tra i territori dei due Paesi anche in transito mediante
autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con piu'
di nove posti, compreso quello del conducente.

1.2. SERVIZI REGOLARI TRA I DUE PAESI

ARTICOLO 3

1. Agli effetti del presente Accordo e' considerato "servizio
regolare" il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su
itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti,
previamente pubblicati.
2. Con tali servizi si e' autorizzati a depositare e a prendere
viaggiatori al capolinea e nelle altre localita' stabilite.
3. Ai fini dei servizio si e' obbligati ad accettare sui veicoli
qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di
fermata a condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle
disposizioni del presente Accordo e delle leggi nazionali delle Parti
Contraenti che regolano i servizi di linea per trasporto di persone.

ARTICOLO 4

I servizi regolari tra le Parti Contraenti sono istituiti di
comune accordo dall'Autorita' ompetenti delie Parti Contraenti
indicate nell'articolo 22 del presente Accordo e sulla base delle
determinazioni della Commissione Mista prevista dall'art. 23 del
presente Accordo.

ARTICOLO 5

1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori dovra' essere
eseguito in base ad apposita autorizzazione rilasciata dalle
Autorita' competenti delle Parti Contraenti e non cedibile.
2. L'autorizzazione e' rilasciata dalle Autorita' competenti delle
Parti Contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sui
rispettivi territori nazionali, su base di reciprocita', salvo
diverse intese tra le autorita' medesime.
3. La durata dell'autorizzazione e' stabilita di comune accordo
dalla Commissione Mista.
4. L'autorizzazione e' attribuita per l'espletamento dei servizio
regolare in base a domanda presentata dal vettore all'Autorita'
competente della Parte Contraente nel territorio in cui il vettore
stesso ha sede.
5. La domanda deve contenere informazioni obbligatorie, quali il
nome del vettore, la pianimetria dei percorso proposto con
indicazione delle fermate per raccogliere o depositare i viaggiatori,
l'orario (valido per l'intero anno), il chilometraggio, la frequenza
e la periodicita' dei viaggi, come pure le tariffe, sulla base di
quanto stabilito dalla Commissione Mista Le Autorita' competenti
delle Parti Contraenti hanno il diritto di richiedere - se lo
reputano necessario - ulteriori dettagli.
6. L'autorita' competente di una delle Parti contraenti trasmette
a quella dell'altra Parte Contraente le domande ammesse corredate di
tutta la documentazione richiesta.
7. Le domande saranno approvate dalle Autorita' competenti delle
Parti contraenti sulla base delle modalita' decise dalla Commissione
Mista.
8. Durante tutti i viaggi, a bordo dei veicoli adibiti a servizi
regolari deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione.

ARTICOLO 6
I vettori di una delle Parti Contraenti non possono effettuare
trasporto interno di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte
Contraente.

1.3 SERVIZI REGOLARI DI TRANSITO

ARTICOLO 7

1. Agli effetti dei presente Accordo, e' considerato "servizio
regolare di transito" il trasporto di viaggiatori effettuato con
autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe
prestabiliti, previamente pubblicati, in partenza dal territorio di
una delle Parti Contraenti che attraversa il territorio dell'altra
Parte Contraente con destinazione in un terzo Paese senza che alcun
passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra parte
Contraente.
2. I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di
un'autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente del Paese
attraversato, al quale il vettore ha presentato precedentemente la
relativa domanda tramite l'Autorita' competente dei Paese di
appartenenza

1.4 SERVIZI OCCASIONALI

ARTICOLO 8

Agli effetti del presente Accordo e' considerato "servizio
occasionale":
1) (viaggio a porte chiuse), vale a dire il trasporto sullo stesso
veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve
iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del
veicolo;
2) viaggio di ingresso a carico e di ritorno a vuoto; il luogo di
partenza e' nel territorio della Parte Contraente in cui il veicolo
e' immatricolato;
3) viaggio di ingresso a vuoto sul territorio dell'altra Parte
Contraente per trasportare nel paese di immatricolazione del veicolo
gruppi formati in base ad un accordo preventivo stabilito tra il
vettore ed un committente.
ARTICOLO 9
1. I servizi previsti ai punti 1) e 2) dei precedente art. 8 del
presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza alcuna
autorizzazione.
2. In tali casi il conducente dell'autobus deve avere a bordo un
formulario contenente l'elenco nominativo completo dei passeggeri, il
nome e l'indirizzo dei vettore, il numero di targa del veicolo, il
punto di destinazione, le date di ingresso e di uscita proposte nel e
dal territorio delle due Parti Contraenti.
3. L'autobus in avaria puo' essere sostituito da un altro autobus
senza autorizzazione secondo le modalita' stabilite dalla Commissione
Mista.
4. Se si verificano le condizioni previste nel par. 3 dell'art. 8
del presente Accordo, l'Autorita' competente del paese in cui ha sede
l'impresa che deve effettuare il servizio dovra' chiedere
un'autorizzazione all'Autorita' competente dell'altra Parte
Contraente.
5. Le Autorita' competenti si scambieranno un contingente annuale
di moduli autorizzativi, stabiliti dalla Commissione Mista prevista
dal presente Accordo.

1.5 ALTRI SERVIZI SU STRADA

ARTICOLO 10
1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti dagli
articoli precedenti del presente Accordo, e' necessario ottenere
preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata
dall'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente.
2. L'autorizzazione e' rilasciata a ciascun vettore che ha fatto
domanda tramite le competenti Autorita' dei proprio paese
indirizzandola alle Autorita' competenti dell'altra Parte Contraente.
3. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, il
punto di destinazione, le finalita' del viaggio e tutte le altre
informazioni che saranno richieste dalle Autorita' competenti delle
Parti Contraenti.
4. L'Autorita' competente di una delle Parti Contraenti trasmette
le domande ammesse all'Autorita' competente dell'altra Parte
Contraente con tutta la documentazione necessaria.
5. L'Autorita' competente dell'altra Parte contraente deve
comunicare le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla data del
ricevimento della richiesta.
6. Dopo aver ricevuto il parere favorevole dell'altra Parte
Contraente, l'Autorita' del Paese nel quale ha sede il vettore
richiedente deve rilasciare l'autorizzazione.

II. TRASPORTO DI MERCI

2.1 TRASPORTI TRA I DUE PAESI E TRASPORTI IN TRANSITO

ARTICOLO 11
1 Un vettore con sede sociale nel territorio di una delle due
Parti Contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere
munito, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione
rilasciata dall'Autorita' competente dell'altro Paese, salvo quanto
disposto dall'art. 12 del presente Accordo e salvo diversa decisione
adottata dalla Commissione Mista sull'esenzione dall'autorizzazione
nei trasporti bilaterali. L'autorizzazione e' valida per un viaggio
di andata e ritorno.
2 Nell'effettuazione del trasporto di merci, l'ingresso, il
movimento e la permanenza dei veicolo, nonche' dei conducenti, nel
territorio dell'altra Parte Contraente, potranno essere sottoposti, a
titolo di reciprocita', a particolari condizioni, controlli e
cautele, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.
3 Agli effetti del presente Accordo, un trasporto e' considerato
di transito, quando esso attraversa il territorio di una delle Parti
Contraenti con destinazione in un paese terzo, senza carico o scarico
delle merci nel territorio della Parte Contraente, nei cui territorio
il veicolo ha effettuato il transito.
4 Per il trasporto di transito il vettore dovra' essere munito di
autorizzazione, rilasciata dall'Autorita' competente dell'altra Parte
Contraente, ad eccezione dei casi previsti nell'art. 12 dei presente
Accordo, salvo diverso accordo delle Autorita' competenti delle Parti
Contraenti.

ARTICOLO 12

1. Fatte salve le norme in vigore che regolano l'ingresso e
l'eventuale uscita delle merci di cui al seguente elenco di trasporto
nei e dai territori delle due Parti Contraenti, non sono soggetti
all'autorizzazione prevista nell'art. 11 del presente Accordo:
1» trasporti funebri;
2) trasporto di merci destinate esclusivamente alle esposizioni;
3) attrezzature ed accessori per rappresentazioni teatrali,
musicali, cinematografiche, sportive e circensi, come pure riprese
radiofoniche, cinematografiche e televisive;
4) lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di
merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel
territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' il ritorno a vuoto
del veicolo in avaria dopo la riparazione.ll proseguimento del
trasporto con un nuovo veicolo dovra' essere effettuato avvalendosi
dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;
5) trasporto di medicinali, attrezzature mediche ed altri articoli
necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti e calamita'
naturali;
6) trasporti postali;
7) trasporto occasionale di merci a destinazione di aeroporti, in
caso di deviazione dei servizi;
8) trasporto di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli
adibiti al trasporto di viaggiatori e trasporto di bagagli per mezzo
di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da esso
provenienti;
9) trasporto di merci di valore (metalli preziosi,ecc.) effettuato
con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di
protezione;
10) trasporto di parti di ricambio per la navigazione marittima ed
aerea;
2. L'elenco dei trasporti che non richiedono autorizzazioni ai
sensi dei presente Articolo, puo' subire variazioni in sede di
Commissione Mista.
3. Nell'effettuazione delle operazioni di trasporto previste nel
presente articolo, sono fatte salve le esigenze di varia natura
regolate da particolari norme e disposizioni in vigore nel territorio
delle Parti Contraenti.
ARTICOLO 13
L'autorizzazione non e' cedibile a terzi e puo' essere utilizzata
solo dal vettore al quale e' stata rilasciata. Tale autorizzazione
da' diritto al vettore di effettuare il trasporto con un veicolo o
complesso di veicoli (veicolo con rimorchio/semi-rimorchio, senza
rimorchio, articolato), durante il periodo di validita' specificato
nell'autorizzazione, comunque non superiore ad un anno.

ARTICOLO 14

1. I vettori di una delle Parti Contraenti non possono eseguire
trasporto di merci tra due luoghi all'interno del territorio
dell'altra Parte Contraente.
2. E' altresi' vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio
di una delle Parti Contraenti effettuare trasporti tra l'altro Paese
Contraente ed un Paese terzo e viceversa. salvo diversa decisione
della Commissione Mista che stabilisce apposito contingente di
autorizzazioni.

III. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 15

1. Le Autorita' competenti delle due Parti Contraenti determinano,
in conformita' con la legislazione nazionale, i requisiti di
capacita' tecnica e professionale che i vettori di trasporto debbono
soddisfare, l'idoneita' dei veicolo, il contenuto dei documenti di
circolazione dei veicoli, l'idoneita' alla guida dei conducenti, la
copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di
responsabilita' civile verso i terzi e verso i passeggeri
trasportati.
2. Le condizioni di polizza debbono comunque essere conformi alle
disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il
trasporto.
ARTICOLO 16
Le modalita' per il rilascio dei biglietti, per la compilazione
dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori e delle
merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati
statistici da scambiare fra le Autorita' competenti, sono fissate di
comune accordo dai rispettivi organi delle Parti Contraenti.
ARTICOLO 17
1. Le autorizzazioni ed altri documenti di trasporto richiesti in
virtu' del presente Accordo, devono essere tenuti a bordo del veicolo
durante i viaggi e soggetti al controllo da parte dei rappresentanti
delle Autorita' competenti delle Parti Contraenti.
2. I documenti di trasporto devono essere completati prima di
intraprendere il viaggio.
3. Nel caso in cui le dimensioni ed il peso del veicolo che
viaggia carico o a vuoto superino gli standards, consentiti stabiliti
nel territorio dell'altra Parte, il vettore deve richiedere
un'autorizzazione speciale alle Autorita' competenti dell'altra Parte
Contraente.
4. I trasportatori ed il personale impegnato sui veicoli con i
quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono
tenuti a rispettare le norme e le disposizioni relative alla
circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio di
ciascuna Parte Contraente.
5. In caso di violazione delle norme e delle disposizioni di cui
al punto 4 del presente articolo, si risponde davanti alle Autorita'
del Paese Contraente nel territorio della quale le violazioni sono
state commesse.
ARTICOLO 18
1. Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di
entrata quando importati nel territorio di una delle Parti
Contraenti:
1) i combustibili contenuti in serbatoi normali collegati
tecnicamente e costruttivamente al sistema di alimentazione, nonche'
i combustibili contenuti in serbatoi normali collegati tecnicamente e
costruttivamente al sistema di alimentazione necessario per i
dispositivi di refrigerazione contenuti nei rimorchi o semi-rimorchi;
2) i lubrificanti nella quantita' necessaria per l'uso durante il
viaggio;
3) i pezzi di ricambio destinati alla riparazione del veicolo che
effettua il trasporto internazionale. I pezzi di ricambio non
utilizzati sono soggetti alla riesportazione, invece quelli
sostituiti devono essere distrutti oppure ceduti secondo le modalita'
stabilite nel territorio della rispettiva Parte Contraente.
2. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio dei veicolo
possono importare temporaneamente, in esenzione dai diritti doganali
e dalle tasse di entrata, una quantita' ragionevole di oggetti
necessari ai loro bisogni personali, per le normali esigenze di
viaggio, in misura proporzionale alla durata dei loro soggiorno sul
territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che non siano
ceduti.
3. Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo
territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte
Contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali, senza
proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati.
4. Le Parti Contraenti possono esigere che tali veicoli siano
sottoposti alle formalita' doganali richieste per la temporanea
importazione nei rispettivi territori nazionali.
ARTICOLO 19
1. La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto
effettuati ai sensi del presente Accordo dovranno essere eseguiti in
valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente
il giorno dei pagamenti stessi.
2. I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o
ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali.
3. Qualora dovesse essere concluso un accordo di' pagamento tra le
Parti Contraenti, i pagamenti effettuati in virtu' del presente
articolo avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo
accordo.
ARTICOLO 20
Le Parti Contraenti, nel rispetto dei controlli di natura
doganale, di frontiera e sanitaria, applicheranno le disposizioni
degli Accordi internazionali da esse firmate, mentre, al fine di
regolamentare le questioni non coperte dai suddetti Accordi, si
dovra' applicare la legislazione di ciascuna Parte Contraente.
ARTICOLO 21
1. Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui
l'infrazione e' rilevata, in caso di violazione delle disposizioni
del presente Accordo commessa nel territorio dell'altra Parte
Contraente, l'Autorita' competente della Parte Contraente nel
territorio della quale il veicolo e' immatricolato, decide - su
segnalazione dell'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente,
l'applicazione di una delle seguenti sanzioni:
1) avvertimento al vettore di osservare le disposizioni in vigore
nel paese ospitante;
2)diffida con avvertimento che in caso di recidiva si fara' luogo
all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3) e 4);
3) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad
effettuare il trasporto di merci o viaggiatori nel Paese ove e' stata
commessa l'infrazione;
4) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o
viaggiatori nel Paese ove e' stata commessa l'infrazione.
2. Le Autorita' competenti di entrambe le Parti Contraenti
dovranno darsi reciproca informazione delle misure intraprese.
ARTICOLO 22
1. Le divergenze sull'applicazione e sull'interpretazione delle
disposizioni del presente Accordo verranno risolte per via di
consultazioni e negoziazioni bilaterali fra le Autorita' competenti
delle Parti Contraenti.
2. Le Autorita' competenti delle Parti Contraenti incaricate della
realizzazione dei presente Accordo sono:
da parte della Repubblica italiana:
Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti;
da parte della Repubblica dei Kazakhstan:
Il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni.
ARTICOLO 23
1. Al fine della realizzazione e dell'applicazione delle
disposizioni del presente Accordo, nonche' per la soluzione dei
problemi correnti, si istituisce una Commissione mista, composta da
rappresentanti delle Autorita' competenti, con queste principali
funzioni:
1) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di
.viaggiatori, concordando eventualmente le modalita' di esecuzione
dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti;
2) determinare di comune accordo i contingenti delle
autorizzazioni di trasporto di viaggiatori e merci previsti dagli
articoli 8, 9, 11 e 14 o l'esenzione da autorizzazioni nel trasporto
bilaterale e di transito;
3) predisporre i modelli delle autorizzazioni previsti negli
articoli 5, 8, 9, 10 e 11 e stabilire le modalita' di rilascio;
4) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a
seguito dell'applicazione del presente Accordo;
5) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo
sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;
6) esaminare l'opportunita' di concordare delle facilitazioni di
carattere fiscale, basate sul principio della reciprocita' e che
siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi.
2. Le Autorita' competenti delle Parti Contraenti designano i
rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista,
alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una
delle Parti Contraenti.
ARTICOLO 24
Le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo, ne'
dagli Accordi internazionali ai quali aderiscono entrambe le Parti
Contraenti, saranno risolte secondo la legislazione interna di
ciascuna delle Parti Contraenti.
ARTICOLO 25
1. I conducenti ed il personale impiegato sui veicoli adibiti al
trasporto di persone e di merci ai sensi del presente Accordo sono
tenuti a rispettare la legislazione in vigore nella Parte Contraente
in cui si svolge il trasporto e in particolare le norme nazionali che
regolano l'entrata e la permanenza nei rispettivi territori.
2. Le Parti Contraenti si riservano in generale il diritto di
derogare alla liberta' di movimento reciprocamente concordata nel
caso in cui lo richiedano particolari esigenze di sicurezza dello
Stato anche sotto forma di regolamentazione del movimento di merci.

IV. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 26
1. Il presente Accordo avra' durata illimitata ed entrera' in
vigore alla data della ricezione dell'ultima notifica con cui le
Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle
rispettive procedure costituzionali necessarie all'uopo previste.
2. Ognuna delle Parti Contraenti potra' far cessare li presente
Accordo notificandolo per iscritto all'altra Parte Contraente. La
validita' dei presente Accordo cessera' tre mesi dopo la data di
ricezione della notifica dell'altra Parte Contraente.
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente
autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente
Accordo.
FATTO a Roma, il 5/2/93 in due esemplari originali, ciascuno in
lingua italiana, kazaka, russa ed inglese, tutti i testi facenti
ugualmente fede. In caso di controversia sull'interpretazione delle
disposizioni dei presente Accordo, prevarra' il testo inglese.