legislazione
italiana
di
diritto della navigazione e dei trasporti
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003
Ratificato con Legge 27 maggio 2005, n.103
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
Di Bielorussia, successivamente denominati le "Parti Contraenti", al fine
di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti con
autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con
destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno
concordato quanto segue:
Art.1
I vettori di ciascuna Parte Contraente hanno diritto di effettuare
trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito
nel territorio dell'altra Parte Contraente con autoveicoli
immatricolati nello Stato contraente in cui il vettore ha sede,
secondo le modalita' stabilite nel presente Accordo.
I. TRASPORTO VIAGGIATORI
1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 2
In accordo con quanto disposto dalla legislazione in vigore per
l'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti
Contraenti, ii presente Accordo si applica ai trasporti
internazionali di viaggiatori effettuati tra i territori dei due
Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto
di persone equipaggiati con pili di nove posti, compreso quello del
conducente (autobus).
1.2. SERVIZI REGOLARI TRA I DUE PAESI
Art. 3
1. Agli effetti del presente Accordo e' considerato servizio regolare
il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario
determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente
pubblicati.
2. Con tale servizio si e' autorizzati a depositare e a prendere
viaggiatori al capolinea e nelle altre localita' stabilite.
3. Ai fini del servizio si e' obbligati ad accettare sui veicoli
qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di
fermata a condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle
disposizioni del presente Accordo e delle leggi nazionali che
regolano i servizi di linea per trasporto di persone.
Art. 4
I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo
dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti indicate
nell'articolo 25 del presente Accordo e sulla base delle
determinazioni della Commissione Masta prevista dall'art. 26.
Art. 5
1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori e' attivato in
base ad apposita autorizzazione, non cedibile.
2. L'autorizzazione e' rilasciata dalle Autorita' competenti delle
Parti Contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sui
rispettivi territori nazionali su base di reciprocita', salvo diverse
intese tra le autorita' medesime.
3. La durata dell'autorizzazione e' stabilita di comune accordo dalla
Commissione Mista.
4. L'autorizzazione e' attribuita per l'espletamento del servizio
regolare in base a domanda presentata dall'impresa all'Autorita'
competente della Parte Contraente sul cui territorio l'impresa stessa
ha la sede.
5. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario,
dell'orario per l'intero anno e delle tariffe, determinate sulla base
di quelle stabilite di comune accordo in sede di Commissione Mista, e
tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle
Autorita' competenti delle Parti Contraenti. La domanda deve essere
corredata di una planimetria del percorso proposto con l'indicazione
delle fermate e del chilometraggio.
6. L'Autorita' competente di una delle Parti Contraenti trasmette a
quella dell'altra Parte Contraente le domande ammesse corredate di
tutta la documentazione richiesta.
7. Le domande saranno approvate dalle competenti Autorita' delle
Parti Contraenti sulla base delle modalita' decise dalla Commissione
Mista.
8. Durante il trasporto, a bordo dei veicoli adibiti a servizi
regolari, deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione.
Art. 6
I vettori non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel
territorio dell'altra Parte Contraente.
1.3 SERVIZI REGOLARI DI TRANSITO
Art. 7
: 1. Agli effetti del presente Accordo, e' considerato servizio
regolare di transito il trasporto di' viaggiatori effettuato in
partenza dal territorio di una delle Parti Contraenti che attraversa
il territorio dell'altra Parte Contraente con destinazione in un
terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel
territorio dell'altra Parte Contraente.
2. I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una
autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente del Paese
attraversato, alla quale l'impresa ha presentato la relativa domanda
tramite l'Autorita' del Paese di' appartenenza.
I. 4 SERVIZI OCCASIONALI
Art. 8
Agli effetti del presente Accordo e' considerato servizio
occasionale:
1) Trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un
itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di
immatricolazione del veicolo (viaggi a porte chiuse);
2) Viaggi di ingresso a carico nel territorio della Parte Contraente
e ritorno a vuoto nel Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi
di ritorno a vuoto);
3) Il servizio effettuato a vuoto sul territorir dell'altra Parte
Contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo
gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il vettore e un
committente (viaggi di ingresso a vuoto).
Art. 9
1. I servizi previsti ai punti 1) e 2) del precedente articolo 8 del
presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza alcuna
autorizzazione.
2. In tali casi il conducente dell'autobus deve avere a bordo un
formulario contenente l'elenco nominativo completo dei viaggiatori,
3. L'autobus in avaria puo' essere sostituito da un altro autobus
senza autorizzazione secondo le modalita' stabilite dalla Commissione
Mista.
4. Nel caso previsto dal punto 3) dello stesso Art. 8 del presente
Accordo, l'Autorita' competente del Paese in cui ha sede l'impresa
che deve effettuare il servizio dovra' chiedere l'autorizzazione
dell'altra Parte Contraente. Le Autorita' competenti si scambieranno
un contingente annuale di moduli di autorizzazione, stabilito dalla
Commissione Mista di cui all'Art. 26 del presente Accordo.
1.5 ALTRI SERVIZI CON AUTOBUS
Art. 10
1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti dagli
articoli precedenti del presente Accordo e' necessario ottenere
preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata
dall'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente.
1. L'autorizzazione e' rilasciata all'impresa in base a domanda
indirizzata all'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente.
3. La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del
viaggio, dell'itinerario, della finalita' del viaggio stesso, del
veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno
richieste di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti
Contraenti.
4. L'autorita' competente di una delle Parti Contraenti trasmette le
domande ammesse all'autorita' competente dell'altra Parte Contraente
corredandole di tutta la documentazione necessaria.
5. L'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente comunichera' le
proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta.
6. Dopo aver ricevuto, il parere favorevole dell'altra Parte
Contraente l'Autorita' del Paese nel quale ha sede l'impresa
richiedente rilascia l'autorizzazione.
IL TRASPORTO DI MERCI
Art. 11
1. L'impresa con sede sociale nel territorio di una delle due Parti
Contraenti, che effettua il trasporto di merci deve essere munita,
per i trasporti tra i due Paesi e di transito, di un'autorizzazione
rilasciata dall'Autorita' competente dell'altro Paese, salvo quanto
disposto dall'Art. 12 e salvo diversa decisione adottata dalla
Commissione Mista sull'esenzione dall'autorizzazione nei trasporti
bilaterali. L'autorizzazione e' valida per un viaggio di andata e
ritorno.
2. Nell'effettuazione del trasporto di merci, l'ingresso, il
movimento e la permanenza del veicolo, nonche' dei conducenti, nel
territorio dell'altra Parte Contraente, potranno essere sottoposti, a
titolo di reciprocita', a particolari condizioni, controlli e
cautele, quando lo richiedano esigenze di' sicurezza dello Stato.
3. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito i
trasporti attraverso il territorio di uno dei due Stati contraenti
con destinazione verso uno Stato terzo senza che vi sia carico o
scarico di merci nel territorio dello Stato contraente attraverso il
quale il transito ha luogo.
Art. 12
1. Per i trasporti di merci sotto elencati non sono necessarie le
autorizzazioni di cui al precedente articolo 11, salvo che le
normative che regolano l'ingresso, l'uscita ed il transito delle
merci nei e dai territori delle due Parti Contraenti non abbiano
bisogno di autorizzazioni specifiche di altre Autorita' competenti.
1) i trasporti funebri;
2) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni';
3» i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in
provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;
4) i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli
adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo
di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi
provenienti;
5) i trasporti postali;
6) i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di
soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamita' naturali;
7) i trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi)
effettuati con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre
forze di protezione;
8) i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed
aerea;
9) lo spostarnento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di
merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabiie nel
territorio dell'altro Stato contraente, nonche' il ritorno a vuoto
del veicolo in avaria dopo la riparazione. I1 proseguimento del
trasporto con veicolo di sostituzione si effettuera' avvalendosi'
dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;
10) i trasporti di api e avannotti.
2. L'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione ai sensi del
presente articolo, puo' avere variazioni in sede di Commissione
Mista.
Art. 13
1. L'autorizzazione non e' cedibile e da' diritto all'impresa ad
effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro
senza rimorchi, autotreno, autoarticolato), entro il periodo di
validita' indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non
superiore ad un anno.
2. Nel caso di complesso di veicoli si puo' utilizzare un rimorchio o
un semirimorchio immatricolato nel territorio dell'altra Parte
Contraente
Art. 14
1. Non e' permesso assumere sul territorio dell'altra parte
Contraente carichi di merci da scaricare sul territorio della stessa
Parte.
2. E' altresi' vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di
una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese Contraente ed
un Paese terzo e viceversa, salvo diversa decisione della
Cornanissione Mista che stabilisce apposito contingente di
autorizzazioni e salvo apposita autorizzazione del Paese terzo, se
necessaria.
III. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 15
1. I requisiti di capacita' tecnica e professionale delle imprese,
l'idoneita' del veicolo, il contenuto dei documenti di circolazione
dei veicoli, l'idoneita' alla guida dei conducenti, la copertura
assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilita' civile
verso i terzi e verso i passeggeri trasportati,.. sono determinati,
nel rispetto delle disposizioni nazionali', dagli organi competenti
del Paese di' immatricolazione del veicolo.
2. Le condizioni di polizza debbono comunque essere conformi alle
disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il
trasporto.
Art. 16
Le modalita' per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei
documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori e delle merci,
per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici
da scambiare fra le Autorita' competenti, sono fissate di comune
accordo dai rispettivi organi delle Parti Contraenei'.
Art. 17
1. I trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali
si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a
rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai
trasporti in vigore nel territorio della Parte Contraente, quando
tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima.
2. Per le violazione delle norme di cui al comma precedente si
risponde davanti alle Autorita' della l'arte Contraente nel
territorio della quale le violazioni sono state commesse.
Art. 18
1) I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al
rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio
della Parte Contraente ove si effettua il trasporto.
2) La Commissione Mista potra' proporre facilitazioni di carattere
fiscale, che siano consentite dalla legislazione dei due Stati.
Art. 19
1. Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio
dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente
in esenzione temporanea dai diritti doganali senza proibizioni e
restrizioni e a condizione che essi siano riesportati'.
2. Le parti Contraenti possono esigere che tali veicoli siano
sottoposti alle formalita' doganali richieste per la temporanea
importazione nei rispettivi territori nazionali.
Art. 20
1. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo
possono importare temporaneamente, in esenzione dai diritti doganali
e dalle tasse di entrata, una quantita' ragionevole di oggetti
necessari ai loro bisogni personali, per le normali esigenze di
viaggia, in misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul
territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che non siano
ceduti'.
2. Sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di
entrata le provviste alimentari di viaggio e una piccola quantita' di
tabacco, di sigari e di sigarette destinati all'uso personale, nel
rispetto delle disposizioni doganali in vigore sul territorio
dell'altra Parte Contraente.
Art. 21
Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di
entrata, senza proibizioni ne' restrizioni, i combustibili ed i
carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente
importati restando inteso che il serbatoio normale e' quello previsto
dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi e che
tecnologicamente e' collegato con il sistema di alimentazione del
motore.
Art. 22
1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, gia'
impostato temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti
dal presente Accordo, sono ammessi in esenzione temporanea dai
diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni e
proibizioni, con l'osservanza delle formalita' doganali previste
dalla legislazione delle parti Contraenti.
2. Per le parti sostituite e non riesportate e' dovuto il pagamento
dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che,
conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese
d'importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente a tale
Paese oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza
doganale.
Art. 23
1) La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto
effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere
eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di
mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi.
2) I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o
ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali.
3) Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le
Parti Contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo te
disposizioni di quest'ultimo Accordo,
Art. 24
Ferine restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione e'
rilevata, in caso di violazione delle disposizioni del presente
Accordo commessa nel territorio dell'altra Parte contraente,
l'Autorita' competente della Parte Contraente nel territorio della
quale il veicolo e' immatricolato, decide - su segnalazione
dell'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente -
l'applicazione di nnaa delle seguenti sanzioni:
1. avvertimento;
2. diffida con avvertimento che in caso di recidiva si fara' luogo
all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3) o 4);
3. sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare
il trasporto di merci o viaggiatori nel Paese ove e' stata commessa
l'infrazione;
4. revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o
viaggiatori nel Paese ove e' stata commessa l'infrazione.
Art. 25
1. Le divergenze sull'applicazione e sull'interpretazione delle
disposizioni del presente Accordo verranno risolte per via di
consultazioni e negoziazioni bilaterali tra le Autorita' delle Parti
Contraenti.
2. Le Autorita' competenti delle Parti Contraenti incaricate della
realizzazione dei presente Accordo sono:
per il Governo della Repubblica italiana
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per il Governo della Repubblica di Bielorussia:
il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni
Art. 26
Ai fini della realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni
del presente Accordo, nonche' per la soluzione dei problemi correnti,
si istituisce una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle
Autorita' competenti, con queste principali funzioni:
1) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori,
concordando eventualmente le modalita' di' esecuzione dei servizi
stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti;
2) determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni
al trasporto di viaggiatori e merci previsti dagli articoli 8, 9, 11
e 14 o l'esenzione da autorizzazione nel trasporto bilaterale e di
transito;
3) predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli articoli
5, 8, 9, 10 e 11 e stabilire le modalita' di rilascio;
4) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a
seguito all'applcazione del presente Accordo;
5) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo
sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;
6) esaminare l'opportunita' di concordare delle facilitazioni di
carattere fiscale, basate sul principia della reciprocita', e che
siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi.
2. Le Autorita' competenti delle Parti Contraenti designano i
rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista,
alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una
delle Parti Contraenti.
Art. 27
La legislazione interna di ciascuna Parte Contraente si applica a
tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o
dalle convenzioni internazionali alle quali aderiscono entrambe le
Pani Contraenti.
Art. 28
1. I conducenti ed il personale impiegato sui veicoli adibiti al
trasporto di persone e di merci ai sensi del presente Accordo sono
tenuti a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative in vigore nello Stato contraente in cui si svolge il
trasporto e in particolare la normativa nazionale che disciplina
l'ingresso e il soggiorno nei rispettivi territori.
2. Le Parti Contraenti si riservano in generale il diritto di
derogare alla liberta' di movimento reciprocamente concordata nel
caso in cui lo richiedano particolari esigenze di sicurezza dello
Stato anche sotto forma di regolamentazione di movimento di merci.
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 29
1. Il presente Accordo entrera' in vigore trenta giorni dopo la data
della ricezione dell'ultima notifica per iscritto per canali
diplomatici sull'adempimento dello Parti Contraenti delle procedure
interne necessarie alla sua entrata in vigore.
2. Il presente Accordo sara' valido per un periodo di un anno e
restera' valido per i successivi periodi di un anno se nessuna delle
Parti Contraenti notifichera' per iscritto e per i canali diplomatici
all'altra Parte Contraente, almeno tre mesi prima della scadenza del
termine corrente di validita', la sua intenzione di denunciarlo.
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente
autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente
Accordo.
FATTO a Minsk il 3 giugno, in due esemplari originali in lingua
italiana e in lingua bielorussa entrambi i testi facenti ugualmente
fede.

