Convenzione
internazionale per l'unificazione di alcune regole del sequestro
conservativo delle navi di mare
(Brussels,
10 maggio 1952)
Articolo 1
Articolo
2
Articolo
3
Articolo
4
Articolo
5
Articolo
6
Articolo
7
Articolo
8
Articolo
9
Articolo
10
Articolo
11
Articolo
12
Articolo
13
Articolo
14
Articolo
15
Articolo
16
Articolo
17
Articolo
18
Le Alte Parti Contraenti,
riconosciuta l'utilità di stabilire di comune
accordo alcune regole uniformi concernenti il sequestro conservativo
delle navi di mare, hanno deciso di conchiudere una convenzione a tale
scopo e hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Nella presente convenzione, le espressioni qui elencate sono usate con
le comprensioni seguenti:
- 1. «Credito marittimo»
significa: allegazione di un diritto o di un credito fondati su una di
queste cause:
- a. danni provocati da una nave per urto o
altrimenti;
- b. perdite di vite umane o lesioni corporali
provocate da una nave o provenienti dall'esercizio di una nave;
- c. assistenza e salvataggio;
- d. contratti relativi all'uso o alla locazione di
una nave per noleggio o altrimenti;
- e. contratti relativi al trasporto di merci per
nave in virtù di un noleggio, di una polizza di carico o
d'altro;
- f. perdite o avarie delle merci e dei bagagli
trasportati per nave;
- g. avaria comune;
- h. prestito navale;
- i. rimorchio;
- j. pilotaggio;
- k. forniture di prodotti o di materiali, in
qualsiasi luogo fatte a una nave per il suo esercizio o la sua
manutenzione;
- l. costruzione, riparazioni, attrezzatura di nave
o spese di cantiere;
- m. salari del capitano, degli ufficiali,
dell'equipaggio;
- n. esborsi del capitano, dei caricatori, dei
noleggiatori o degli agenti per la nave o per conto del suo
proprietario;
- o. proprietà contestata di una nave;
- p. comproprietà contestata di una nave,
oppure possesso, esercizio o partecipazione agli utili d'esercizio, di
una nave in comproprietà;
- q. ogni ipoteca navale e ogni pegno morto;
-
- 2. «sequestro» significa:
l'immobilizzazione - autorizzata dalla giurisdizione competente - di
una nave per garanzia di un credito marittimo, esclusa però
la detenzione di una nave per l'esecuzione di un titolo;
-
- 3. «persona» significa sia le
persone fisiche e giuridiche, sia le società di persone o di
capitali, sia gli Stati, le amministrazioni e gli enti pubblici;
-
- 4. «attore» significa la persona
che allega a suo profitto l'esistenza di un credito marittimo.
Articolo 2
La nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti, non
può essere sequestrata nella giurisdizione di uno Stato
contraente, se non in virtù di un credito marittimo, ma le
disposizioni della presente convenzione non comportano estensione o
restrizione alcuna dei diritti e poteri di sequestrare una nave o di
detenerla o di impedirle comunque di salpare, che, nell'ambito della
loro giurisdizione, competono agli Stati o alle autorità
pubbliche o portuali in virtù delle loro leggi e regolamenti
interni.
Articolo
3
1. Fermo restando il disposto del quarto capoverso qui appresso e
dell'articolo 10, ogni attore può sequestrare, anche se
pronte a salpare, sia la nave cui il credito si riferisce sia ogni
altra nave appartenente a colui che era, al momento dell'insorgere del
credito marittimo, proprietario della nave cui il credito si riferisce;
ma nessuna nave, tranne quella cui il credito si riferisce,
può essere sequestrata per i crediti previsti alle lettere
o, p, q dell'articolo l.
2. Delle navi sono reputate appartenere allo stesso
proprietario quando tutte le parti di proprietà appartengono
alla stessa o alle stesse persone.
3. Una nave può essere sequestrata e una
cauzione o una garanzia pretesa, per lo stesso credito e dallo stesso
attore, nella giurisdizione di uno o di più Stati
contraenti, un'unica volta soltanto e, se in una di dette giurisdizioni
una cauzione o una garanzia è prestata per ottenere la
revoca del sequestro o per evitarlo, ogni ulteriore sequestro della
stessa nave o di qualsiasi altra nave dello stesso proprietario, da
parte dell'attore per lo stesso credito marittimo, sarà
revocato e la nave sarà liberata dal tribunale o da
qualsiasi altra competente autorità giudiziaria dello Stato
in questione, salvo che l'attore provi esaurientemente al tribunale o
all'altra competente autorità giudiziaria, che la garanzia o
la cauzione erano state definitivamente liberate prima che l'ulteriore
sequestro intervenisse oppure provi che c'è un'altra valida
ragione per mantenere il sequestro.
4. Quando il noleggiatore risponde solo, di un credito
marittimo relativo ad una nave noleggiata con rimessa della gestione
nautica, l'attore può sequestrare quella nave o altra
appartenente al noleggiatore, osservando le disposizioni della presente
convenzione; ma in virtù di quel eredito non può
sequestrare alcun'altra nave appartenente al proprietario.
Il capoverso precedente è pure applicabile
nei casi in cui una persona diversa dal proprietario è
tenuta a un credito marittimo.
Articolo
4
Una nave può essere sequestrata soltanto con
l'autorizzazione di un tribunale o di un'altra autorità
giudiziaria competente dello Stato contraente nel quale il sequestro
è effettuato.
Articolo
5
Il tribunale o altra competente autorità giudiziario, nella
cui giurisdizione la nave è stata sequestrata, se una
cauzione o una garanzia sufficiente è prestata, revoca il
sequestro, tranne quando si fonda sui crediti marittimi elencati
nell'articolo 1, lettere o e p; in questo caso il giudice
può o permettere al possessore, che presta garanzie
sufficienti, d'esercire la nave o regolare la gestione della nave
durante il sequestro.
Se le parti non si accordano sull'entità
della cauzione o della garanzia, il tribunale o la competente
autorità giudiziaria ne determinerà la natura e
l'importo.
La domanda di revoca del sequestro, fondata su una tale
garanzia, non significa ammissione di
responsabilità nè rinuncia al beneficio della
limitazione legale di responsabilità del proprietario di
nave.
Articolo
6
Ogni contestazione circa la responsabilità dell'attore, per
danni derivati dal sequestro della nave o per spese di cauzione o di
garanzia prestate per liberare la nave o impedirne il sequestro,
è regolata dalla legge dello Stato contraente nella cui
giurisdizione il sequestro è stato effettuato o chiesto.
La procedura del sequestro, l'ottenimento
dell'autorizzazione, di cui all'articolo 4, e ogni altra questione
procedurale originata dal sequestro, sono regolati dalla legge dello
Stato contraente nella cui giurisdizione il sequestro è
stato effettuato o chiesto.
Articolo
7
1. I tribunali dello Stato nel quale il sequestro è
effettuato sono competenti per statuire sul merito della questione:
- - sia se tali tribunali derivano la loro competenza
dalla legge interna dello Stato nel quale il sequestro è
effettuato;
- - sia nei casi seguenti singolarmente determinati:
- a. se l'attore ha la sua residenza abituale o la
sua sede principale nello Stato nel quale il sequestro è
effettuato;
- b. se il credito marittimo stesso sorge nello
Stato contraente dal quale dipende il luogo di sequestro;
- c. se il credito marittimo sorge nel corso di un
viaggio durante il quale il sequestro è effettuato;
- d. se il credito marittimo deriva da un urto o da
circostanze, di cui all'articolo 13 della convenzione internazionale
per l'unificazione di alcune regole in materia di urto fra navi,
conchiusa a Bruxelles il 23 settembre 1910;
- e. se il credito marittimo deriva da assistenza o
da salvataggio;
- f. se il credito marittimo è garantito
da ipoteca navale o di pegno morto sulla nave sequestrata.
2. Se il tribunale, nella cui giurisdizione la nave è
sequestrata, non è competente per statuire sul merito, la
cauzione o la garanzia necessaria, secondo l'articolo 5, per la revoca
del sequestro, dovrà pure garantire l'esecuzione di tutte
quelle condanne che il tribunale competente nel merito potrà
ulteriormente pronunciare; il tribunale o ogni altra
autorità giudiziaria del luogo di sequestro assegna un
termine entro il quale l'attore deve intentare l'azione davanti al
tribunale competente.
3. Se le parti hanno convenuto clausole attributive
della competenza ad altra giuris-dizione o clausole di arbitrato, il
tribunale può assegnare al sequestrante un termine per
proporre l'azione.
4. Nei casi previsti dai due capoversi precedenti, se
l'azione non è intentata nel termine impartito, il convenuto
può domandare la revoca del sequestro o la liberazione della
cauzione prestata.
5. Il presente articolo non è applicabile ai
casi contemplati dalle disposizioni della convenzione riveduta del 17
ottobre 1868 concernente la navigazione sul Reno.
Articolo
8
1. Le disposizioni della presente convenzione sono applicabili in ogni
Stato contraente ad ogni nave che batte bandiera di uno degli Stati
contraenti.
2. La nave che batte bandiera di uno Stato non
contraente può essere sequestrata in uno degli Stati
contraenti per uno dei crediti elencati nell'articolo 1 o per qualsiasi
altro credito che, secondo la legge di quello Stato, fonda il
sequestro.
3. Tuttavia ogni Stato contraente può
ricusare in tutto o in parte i vantaggi della presente convenzione ad
ogni Stato non contraente e a ogni persona che non aveva, il giorno del
sequestro, la sua residenza abituale o la sua principale sede in uno
Stato contraente.
4. Le disposizioni della presente convenzione non
modificano nè influenzano la legge interna degli Stati
contraenti, per quanto concerne il sequestro di una nave, nella
giurisdizione dello Stato di cui essa batte bandiera, da parte di una
persona che ha la sua residenza abituale o la sua sede principale in
quello Stato.
5. Ogni terzo, diverso dall'attore originario, che per
surrogazione, cessione o altro allega un credito marittimo è
reputato, quanto all'applicazione della presente convenzione, avere la
stessa residenza abituale o la stessa sede principale del creditore
originario.
Articolo
9
Le disposizioni della presente convenzione non creano diritti ad
azioni, che, indipendentemente dalle norme della presente convenzione,
non esisterebbero secondo la legge che il tribunale adito deve
applicare.
La presente convenzione non consente agli attori alcuna
misura cautelare diversa da quella che detta legge e, ove sia
applicabile, la convenzione internazionale sui privilegi e le ipoteche
navali, accordano.
Articolo
10
Le Alte Parti contraenti possono, all'atto della firma, del deposito
degli istrumenti di ratificazione o della loro adesione alla
convenzione, riservarsi:
- a. il diritto di non applicare le disposizioni della
presente convenzione al sequestro di una nave fondato sui crediti
marittimi, di cui alla lettera o e q dell'articolo 1, e di applicarvi
invece la loro legge interna;
- b. il diritto di non applicare il disposto del primo
capoverso dell'articolo 3 al sequestro sul loro territorio fondato sui
crediti marittimi di cui al capoverso q dell'articolo l.
Articolo
11
Le Alte Parti contraenti s'impegnano a sottoporre ad arbitrato tutte le
controversie fra Stati cagionate dall'interpretazione o
dall'applicazione della presente convenzione, senza pregiudizio degli
obblighi delle Alte Parti contraenti che hanno convenuto di sottoporre
le loro controversie alla Corte Internazionale di Giustizia.
Articolo
12
La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati
rappresentati alla nona Conferenza diplomatica di diritto marittimo. Il
processo verbale di firma sarà steso per cura del Ministero
degli affari esteri del Belgio.
Articolo
13
La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di
ratificazione saranno depositati presso il Ministero degli affari
esteri del Belgio, che ne notificherà il deposito a tutti
gli Stati firmatari e aderenti.
Articolo
14
a. La presente convenzione entrerà in vigore, per i due
primi Stati che l'avranno ratificata, sei mesi dopo la data del
deposito dell'istrumento della seconda ratificazione.
b. La presente convenzione entrerà in vigore
sei mesi dopo il deposito del loro istrumento di ratificazione, per gli
Stati firmatari che l'avranno ratificata dopo il deposito
dell'istrumento della seconda ratificazione.
Articolo
15
Ogni Stato non rappresentato alla nona Conferenza diplomatica di
diritto marittimo può aderire alla presente convenzione.
Le adesioni saranno notificate al Ministero degli affari
esteri del Belgio che comunicherà, in via diplomatica, le
notificazioni ricevute, a tutti gli Stati firmatari e aderenti.
La convenzione entrerà in vigore, per lo
Stato che ad essa avrà aderito, sei mesi dopo la data del
ricevimento della notificazione, ma non prima della data dell'entrata
in vigore prevista nell'articolo 14, lettera a.
Articolo
16
Ciascuna Alta Parte contraente, trascorsi tre anni dalla data in cui
per essa sarà entrata in vigore la presente convenzione,
potrà chiedere la riunione di una conferenza incaricata di
statuire su tutte le proposte di revisione della convenzione.
Ciascuna Alta Parte contraente che desidera far uso di
questa facoltà ne darà avviso al Governo belga il
quale si incaricherà di convocare entro sei mesi la
conferenza.
Articolo
17
Ciascuna Alta Parte contraente, in ogni tempo dopo la data in cui per
essa sarà entrata in vigore la presente convenzione,
avrà il diritto di disdirla. La disdetta avrà
tuttavia effetto soltanto un anno dopo che la relativa notificazione
sarà pervenuta al Governo belga, il quale la
comunicherà in via diplomatica, alle altre Parti contraenti.
Articolo
18
a. Ciascuna Alta Parte contraente, all'atto della ratificazione
dell'adesione o successivamente in qualsiasi tempo, può
notificare per iscritto al Governo belga che la presente convenzione
è applicabile ai territori o a qualcuno dei territori di cui
essa, Alta Parte contraente, assicura le relazioni internazionali. La
convenzione sarà applicabile a detti territori sei mesi dopo
la data in cui la notificazione sarà pervenuta al Ministero
degli affari esteri del Belgio, ma non prima della data dell'entrata in
vigore della presente convenzione per detta Alta Parte contraente.
- b. Ciascuna Alta Parte contraente che
avrà firmato una dichiarazione conformemente alla lettera a
di questo articolo potrà in ogni tempo notificare al
Ministero degli affari esteri del Belgio che la convenzione cessa
d'essere applicata al territorio di cui si tratta. Questa disdetta
avrà effetto dopo il termine di un anno previsto
nell'articolo 17.
-
- c. Il Ministero degli affari esteri del Belgio
comunicherà in via diplomatica, a tutti gli Stati firmatari
e aderenti, le notificazioni ricevute a norma del presente articolo.
Fatto a Bruxelles, in un solo esemplare, il 10 maggio 1952, nelle
lingue francese e inglese, i cui testi fanno parimente fede. |