Sez. 3, Sentenza n. 10561 del 09/05/2007
Presidente: Vittoria P.  Estensore: Bisogni G.  Relatore: Bisogni G.  P.M. Apice U. (Conf.)
Automar Spa (De Felice ed altri) contro Pasquarelli Valerio Franco Autotrasp
(Cassa e decide nel merito, App. Salerno, 13 Maggio 2002)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - INTERNAZIONALE - Contratto di trasporto internazionale di merci su strada - Caratteri - Fattispecie.

Cod. Civ. art. 1693
Tratt. Internaz. 19/05/1956 (C.M.R.)
Legge 06/12/1960 num. 1621
Regolam. Consiglio CEE 21/12/1989 num. 4058

Il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, disciplinato dal regolamento comunitario 4058/89 CEE e non dalla normativa interna, si caratterizza per il dato oggettivo e funzionale di aver ad oggetto un trasporto merci (eventualmente anche articolato, come nella specie, in diversi contratti, purchè essi costituiscano una dato unico e non scomponibile) destinato ad oltrepassare i confini nazionali di uno o più Stati membri ed a concludersi nel territorio di altro Stato della comunità, mentre non osta alla qualificabilità del contratto come trasporto internazionale l'elemento soggettivo, ovvero l'eventuale nazionalità italiana di entrambe le parti del contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, non qualificando adeguatamente il rapporto intercorso tra le parti come contratto di trasporto internazionale, aveva ritenuto che per determinare il compenso spettante al vettore si dovesse far applicazione delle tariffe c.d. "a forcella" previste come inderogabili, in riferimento al contratto di trasporto merci interno, dalla legge n. 298 del 6 giugno 1974).


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