massime 
  Sezz.  Unite, Sentenza n.  25833  del  11 dicembre 2007
Presidente: Nicastro G.  Estensore: Bucciante E.  Relatore: Bucciante E.  P.M. Fedeli M. (Conf.)
Di Bella ed altri (Maccari ed altro) contro Pref. Messina (Non Cost.)
(Sentenza impugnata: Giud. pace Messina, 4 Novembre 2004)

  REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Primo Presidente f.f. -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI BELLA FRANCESCO, POLITO SANTI, BARBERA ANTONINO, MICALIZZI GIOVANNI, domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MACCARI RAFFAELE, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DI MESSINA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 4509/04 del Giudice di pace di MESSINA, depositata il 04/11/04;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 13/11/07 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli il quale chiede che la Suprema Corte di Cassazione, a sezioni unite, accolga il ricorso e dichiari la giurisdizione del giudice ordinario, con le pronunce di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Francesco Di Bella, Santi Polito, Antonino Barbera e Giovanni Micalizzi hanno impugnato davanti al Giudice di pace di Messina le ordinanze ingiunzioni in data 22 luglio 2003, con cui il Prefetto di Messina aveva irrogato loro sanzioni pecuniarie, per avere, quali esercenti attività di trasporto per conto terzi, superato i periodi di guida consentiti dall'art. 174 C.d.S..

Con sentenza del 4 novembre 2004 il Giudice di pace, "constatato che l'infrazione commessa rientra nella materia del Lavoro e quindi come tale di competenza dell'Ispettorato del Lavoro che comporta la sua mancanza di giurisdizione", ha dichiarato "la propria incompetenza disponendo che le parti riassumano la causa entro novanta giorni dalla notifica della presente sentenza davanti all'ispettorato del Lavoro di Messina".
Contro tale sentenza Francesco Di Bella, Santi Polito, Barbera Antonino e Giovanni Micalizzi hanno proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. Il Prefetto di Messina non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

Il Procuratore generale, nel restituire gli atti che gli erano stati trasmessi ai sensi dell'art. 138 disp. att. c.p.c., ha concluso per l'accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo addotto a sostegno del ricorso Francesco Di Bella, Santi Polito, Antonino Barbera e Giovanni Micalizzi lamentano che il giudice a quo, nonostante gli appartenesse il potere di decidere la controversia, sotto i profili sia della giurisdizione sia della competenza, ha rimesso le parti davanti all'ispettorato del lavoro.

La doglianza è fondata.
La cognizione delle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni applicative di sanzioni per la violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale è attribuita dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 205, all'autorità giudiziaria ordinaria. Erroneamente, pertanto, il Giudice di pace di Messina si è spogliato della causa e ne ha disposto la riassunzione davanti a un organo amministrativo, quale l'ispettorato del lavoro.

in accoglimento del ricorso, dunque, previa dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario, la sentenza impugnata deve essere cassata. Non occorre provvedere, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., anche sulla competenza, poiché la relativa questione, alla quale nel ricorso pure si fa cenno, è comunque preclusa, poiché non era stata rilevata nei termini stabiliti dall'art. 38 c.p.c.. La causa va quindi rinviata ad altro Giudice di pace di Messina, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; rinvia la causa ad altro Giudice di pace di Messina, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2007. Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2007


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