massime 
Corte di Cassazione
Sez. 3, Sentenza n. 24765 del 07 ottobre 2008
Presidente: Varrone M.  Estensore: Mazza F.  Relatore: Mazza F.  P.M. Scardaccione EV. (Diff.)
Plan Fer Srl (Consiglio ed altro) contro Forgione (Sperati)
(Sentenza impugnata: App. Brescia, 22 novembre 2004)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - rel. Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

PLAN FER SRL, in persona del Liquidatore Lorio Mattia, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. GENOVESI 29, presso lo studio dell'avvocato CONSIGLIO ANTONIO, difeso dall'avvocato PERSICO Antonella, con procura speciale del Dott. Notaio Pasquale Lebano in 12/5/2005, REP. N. 227717;
- ricorrente -
contro
FORGIONE VINCENZO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 03043/05 proposto da:
FORGIONE VINCENZO, titolare dell'omonima Ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE SPERATI, che lo difende unitamente all'avvocato MOLISANI CLAUDIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
PLAN FER SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. GENOVESI 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CONSIGLIO, difeso dall'avvocato ANTONELLA PERSICO, con procura speciale del Dott. Notaio Dott. Pasquale Lebano in 12/05/2005, REP. n. 227717;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 955/04 della Corte d'Appello di BRESCIA, Sezione Prima Civile emessa l'11/02/2004, depositata il 22/11/04; RG. 66/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/08 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato PERSICO ANTONELLA;
udito l'Avvocato SPERATI ALESSANDRO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Forgione Vincenzo otteneva dal Presidente del Tribunale di Brescia un decreto ingiuntivo a carico della srl Plan Fer per la somma di 6.800.000, asseritamene dovutagli quale compenso per subtrasporto di merce da lui effettuato con consegna ad un destinatario sito in Mosca, La Plan Fer proponeva opposizione precisando che la merce non era stata consegnata all'effettivo destinatario, ma ad un diverso soggetto. Chiedeva, oltre alla revoca del decreto, la condanna del Forgione al risarcimento del danno. Il Tribunale revocava il decreto e condannava l'opposto al pagamento della somma equivalente al valore di dollari 102.670 alla data del 4.11.1993, oltre interessi legali, in favore dell'opponente. La Corte di Appello di Brescia, su gravame del Forgione, con sentenza 22.11.2004, riduceva ad Euro 4.459,50 l'ammontare del risarcimento dovuto alla srl Plan Fer. Avverso tale sentenza la Plan Fer propone ricorso per cassazione con tre mezzi di gravame e produce memoria. Forgione resiste con controricorso e propone ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato; produce memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti siccome proposti avverso la medesima sentenza. Il giudice a quo ha ritenuto che titolare dei diritti derivanti dal trasporto fosse il mittente, non avendo il destinatario chiesto la consegna dei beni e che le modalità del fatto dimostrassero la colpa dell'autista incaricato della consegna. Ha ridotto l'entità del risarcimento a tenore dell'art. 23.3 della convenzione CMR.
Con il primo mezzo di gravame, la società ricorrente lamenta la violazione dell'art. 29 CMR e dell'art. 112 c.p.c., nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Osserva che la limitazione di responsabilità applicata nella specie è inoperante, ai sensi dell'art. 29 della convenzione di Ginevra del 19.5.1956, allorché il danno sia avvenuto per colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti o preposti ; che l'ipotesi della colpa grave è stata dedotta, motivata e provata da essa società mittente. Con il secondo mezzo di gravame, la soc. Plan Fer lamenta vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Osserva che il giudice a quo ha calcolato l'entità del risarcimento con riguardo al peso di kg. 450, erroneamente ricavato dalla lettera di vettura, anziché al peso reale do kg. 5.220, come risultante dagli atti. Con la terza censura la soc. Plan Fer deduce la violazione dell'art. 92 c.p.c., assumendo che le spese di lite sono state liquidate in misura irrisoria. Il primo mezzo di gravame del ricorso principale è fondato ed il suo accoglimento comporta l'assorbimento della altre censure proposte dalla soc. ricorrente. In tema di trasporto internazionale su strada, la convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva in Italia con L. 6 dicembre 1960, n. 1621) richiede, per la sussistenza della responsabilità illimitata del vettore, che la colpa dello stesso sia considerata, dalla legge dello Stato del giudice adito, equivalente al dolo. Conseguentemente, atteso il principio del nostro ordinamento, secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, le conseguenze giuridiche della colpa grave sono trattate allo stesso modo di quelle proprie della condotta dolosa, va esclusa qualsiasi limitazione della responsabilità contrattuale del vettore (ai sensi dell'art. 29 di detta convenzione) nel caso in cui, per il vettore o per i suoi dipendenti o preposti, sia rimasta accertata una colpa grave. Nella fattispecie il giudice a quo ha ritenuto la colpa dell'autista "per aver agito con grande superficialità nel consegnare la merce all'interno di un anonimo magazzino, accettando che la ricevuta gli venisse rilasciata non a nome della Evronet Ekonika, ma di una ditta del tutto sconosciuta e non legittimata alla presa in consegna della merce trasportata", ma non ha poi tenuto conto di tale accertamento al fine della liquidazione del risarcimento, omettendo la motivazione sul pianto. Forgione Vincenzo, con il ricorso incidentale, fondato su unico motivo, lamenta la violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c., in relazione all'art. 1689 c.c., artt. 13 e 32 CMR, nonché il vizio di omessa od insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Nega che la soc. Plan Fer sia titolare dei diritti derivanti dal contratto di trasporto sull'assunto secondo cui si sarebbe verificata, nella fattispecie, la richiesta di riconsegna dei beni da parte del destinatario. Sostiene tale affermazione con il riferimento a documenti da essa esibiti in primo grado e non riportati nel ricorso. La censura è pertanto carente di autosufficienza e, come tale, non può trovare accoglimento. Quindi, con il ricorso incidentale condizionato, il Forgione chiede che, nella ipotesi di accoglimento del ricorso principale, sia cassata l'impugnata sentenza per errata applicazione degli artt. 1218, 1693 c.c., art. 112 c.p.c. e art. 23 CMR. Il motivo di ricorso è del tutto generico, non avendo il ricorrente incidentale esplicitato alcun motivo a sostegno delle sue richieste, e, pertanto, non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

LA CORTE
Riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri due. Rigetta il ricorso incidentale e il ricorso incidentale condizionato. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Brescia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2008


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