massime 
   Corte di Cassazione
Sez. 3, Sentenza n. 4343 del 23 febbraio /2009
Presidente: Preden R.  Estensore: Amendola A.  Relatore: Amendola A.  P.M. Gambardella V. (Conf.)
Beatrice (Beatrice ed altro) contro Unipol Assic. Spa ed altro (Agone)
(Sentenza impugnata: App. Napoli, 02 novembre 2004)


 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 6467/2005 proposto da:
BEATRICE FILOMENA, elettivamente domiciliata in GROTTAFERRATA (ROMA) PIAZZA MAZZINI 3 presso lo studio dell'Avvocato GIANCARLO MUCCIACCIO, difesa dall'Avvocato BEATRICE Giovanni, con studio in AIROLA (BN) 2 TRAV. VIA LAVATOIO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
UNIPOL SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell'avvocato ACONE MARIA TERESA, rappresentata e difesa dall'avvocato ACONE Federico, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
GESTIONE TRASP PUBBLICI IRPINI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3060/2004 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, Sezione Quarta Civile emessa il 30/9/2004, depositata il 02/11/2004 R.G.N. 1615/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubBlica udienza del 13/01/2009 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1 Con citazione notificata il 31 agosto 1999 Beatrice Filomena conveniva in giudizio la Gestione Trasporti Pubblici Irpini e Unipol s.p.a., al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni da lei subiti il 6 febbraio 1999 quando, al termine di un viaggio a bordo di un autobus di proprietà della compagnia, nel mentre si apprestava a scendere dal mezzo le cui portiere erano state aperte, era caduta, rotolando dall'interno del veicolo sulla sede stradale. Assumeva l'attrice di avere riportato nell'infortunio lesioni gravi. Con sentenza del 5 febbraio 2002 il Tribunale di Avellino, all'esito di un giudizio in cui si era costituita la sola compagnia assicuratrice, rigettava la domanda.
1.2 Proposto gravame, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 30 settembre 2004, lo respingeva e, in accoglimento dell'impugnazione incidentale proposta da Unipol s.p.a., condannava la Beatrice al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio, che in primo grado erano state compensate.
Secondo il decidente la censura volta a contestare l'asserito, mancato proponimento, insieme all'azione aquiliana, ex art. 2054 cod. civ., anche dell'azione contrattuale di responsabilità, ex art. 1681 cod. civ., non aveva fondamento, essendo l'indagine irrilevante. A ben vedere, infatti, in entrambi i casi, quale che fosse il titolo di responsabilità azionato, vigeva la presunzione di colpa del vettore al quale incombeva dimostrare, per evitare la condanna, "di avere adottato tutte le misure idonee" (art. 1681 cod. civ., comma 1), o "di aver fatto tutto il possibile" (art. 2054 cod. civ., comma 1) per evitare il danno. Nella fattispecie era mancata invece la prova del nesso di causalità tra condotta del vettore ed evento. Sul punto osservava la Corte che la tesi secondo cui la caduta della viaggiatrice era stata provocata da un improvviso sobbalzo dell'autobus, avanzata peraltro solo nell'interrogatorio formale deferito all'attrice da Unipol e avvalorata dalla ricostruzione dei fatti fornita dal marito della donna nella sua deposizione, non appariva credibile, sia perché tale versione era stata smentita dal verificatore, sia perché essa era oggettivamente implausibile, anche alla luce dell'ovvia considerazione che un eventuale scossone del mezzo avrebbe dovuto naturalmente coinvolgere altri passeggeri. L'accoglimento dell'appello incidentale veniva invece dalla Corte argomentato con il rilievo che la "qualità delle parti" e la mancata costituzione in giudizio del vettore, richiamate dal giudice di primo grado a sostegno della decisione adottata, non costituivano motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese. 1.3 Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Beatrice Filomena, affidando le sue doglianze a tre motivi e notificando l'atto a Gestione Trasporti Pubblici Irpini e a Unipol s.p.a..
Solo quest'ultima ha resistito con controricorso.
Le parti costituite hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1 Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 1681 cod. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 115 cod. proc. civ., e art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, per non avere il decidente considerato che, essendosi l'infortunio verificato nella fase terminale del trasporto, all'apertura del portellone dell'autobus, alla trasportata incombeva solo dimostrare l'esistenza del contratto e il verificarsi della caduta, non anche la responsabilità del vettore, che era oggetto di una presunzione. In ogni caso parte attrice, attraverso l'interrogatorio formale e le deposizioni dei testi Mauro Luigi e Iuliano Domenico (i quali, contrariamente all'assunto del giudicante, non avevano affatto fornito versioni dei fatti tra loro contrastanti), aveva dimostrato l'esistenza del nesso di causalità tra condotta del vettore ed evento lesivo, essendo stata la caduta provocata da un sobbalzo del mezzo. In tale contesto spettava alla controparte dare la prova dell'inesistenza della sua responsabilità, laddove neppure la Corte d'appello aveva potuto affermare che il sinistro si era verificato per un comportamento anomalo della parte offesa.
Col secondo mezzo l'impugnante lamenta violazione dell'art. 2054 cod. civ., comma 1, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 115 cod. proc. civ., e art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, in relazione all'art. 2697 cod. civ., per non avere il giudice di merito accolto la domanda, benché l'attrice avesse provato che la caduta si era verificata durante la discesa, all'apertura della portiera, per un brusco movimento dell'autobus. Ricorda sul punto l'esponente che la giurisprudenza del Supremo Collegio è ferma nel ritenere che al conducente del veicolo spetta provare, ex art. 2054 cod. civ., "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno".
Col terzo motivo infine la ricorrente deduce violazione dell'art. 92 cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sostenendo che erroneamente era stato accolto l'appello incidentale di Unipol s.p.a., perché la decisione del giudice di primo grado di compensare le spese di causa poteva essere censurata solo se sorretta da motivazione illogica ed erronea, situazione che certamente non ricorreva nella fattispecie.
2.2 Osserva il collegio che i primi due motivi, che per la loro attinenza alla conformazione giuridica della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del vettore, si prestano a essere esaminati congiuntamente, sono infondati, ancorché la motivazione della sentenza impugnata debba essere corretta, ex art. 384 cod. proc. civ., u.c., nella parte in cui ritiene insussistente il nesso eziologico, tra condotta del vettore ed evento, piuttosto che raggiunta la prova liberatoria della mancanza di colpa dello stesso. Mette conto all'uopo ricordare che, come evidenziato dal giudice a quo, sia gli artt. 1681 e 2054 cod. civ., pongono, a carico del vettore, una presunzione di responsabilità dalla quale lo stesso può liberarsi solo dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ne deriva che, sotto il profilo del contenuto e della distribuzione degli oneri probatori, è del tutto indifferente che l'attore abbia proposto solo l'azione di responsabilità extracontrattuale o anche quella contrattuale, incombendo a lui, in ogni caso, dimostrare il nesso di causalità materiale tra il comportamento del preteso autore e il danno subito e alla controparte vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dalla legge. Ciò posto, il riconoscimento che il sinistro si verificò mentre la viaggiatrice si accingeva a scendere dal mezzo, ormai giunto a destinazione, impone di ritenere provata la dipendenza causale dello stesso dalla esecuzione del trasporto (confr. Cass. civ., 3, 15 febbraio 2006, n. 3285). Non par dubbio infatti che di insussistenza o di elisione del nesso eziologico tra condotta del vettore ed evento sarebbe possibile parlare solo in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, fosse stato da solo sufficiente a determinare l'evento, secondo l'icastica espressione contenuta nell'art. 41 cod. pen., comma 2: ma a tale fine era necessario l'accertamento positivo non solo dell'intervento di un elemento affatto estraneo alla condotta del vettore, ma anche dell'esclusiva efficienza causale dello stesso nella produzione del sinistro (Cass. civ. 3, 13 maggio 2008, n. 11903).
Nella fattispecie invece la riconducibilità dell'infortunio all'attività della convenuta Gestione va affermata in dipendenza dell'invincibile appartenenza all'esecuzione del trasporto delle condotte del viaggiatore, quali il salire e lo scendere dal mezzo, assolutamente funzionali alla sua fruizione.
2.3 Resta a questo punto da apprezzare se le accertate modalità dell'incidente non consentano di ritenere integrata la prova liberatoria incombente sul vettore di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Va allora anzitutto evidenziato come, secondo la ricostruzione dei fatti accolta dal giudice di merito, il sinistro si verificò quando l'autobus si era ormai arrestato al capolinea. A tale versione il decidente è pervenuto all'esito di una valutazione del compendio probatorio metodologicamente corretta, plausibile e convincente, posto che le discrepanze riscontrabili sul punto tra le deposizioni dei testimoni - artificiosamente negate dalla ricorrente a sol considerare che l'assunto che la caduta della Beatrice si verificò ad autobus fermo contraddice l'affermazione che vi fu un improvviso, imprevisto e imprevedibile scossone del mezzo ed integra al contempo la prova libertaria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno - sono state apprezzate alla luce, tra l'altro, del comportamento processuale della parte che, silente su questo decisivo aspetto della vicenda nell'atto introduttivo del giudizio, ebbe a segnalarlo solo nel corso dell'interrogatorio.
Ne deriva che le censure volte a denunciare il preteso malgoverno del materiale istruttorio non colgono nel segno: esse si risolvono per vero nella sollecitazione alla sua rilettura, preclusa in questa sede di legittimità, non essendo la cassazione giudice delle prove, ma giudice della esatta applicazione della legge, della corretta valutazione del materiale istruttorio e della esistenza di un completo e coerente apparato argomentativo a sostegno della scelta decisoria adottata (confr. Cass. 11 luglio 2007, n. 15489). E invero, l'apprezzamento delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (confr. Cass. civ., sez. lavoro, 5 ottobre 2006, n. 21412).
E una volta adottata tale prospettiva, non è scorretto inferirne la mancanza di colpa di Gestione Trasporti nella causazione del sinistro, in applicazione del principio per cui la presunzione di responsabilità, che opera quando sia provato il nesso causale tra sinistro occorso al viaggiatore e attività del vettore in esecuzione del trasporto, resta tuttavia esclusa allorché "è accertata la mancanza di una sua colpa, come quando il sinistro viene attribuito al fatto stesso del viaggiatore" (confr. Cass. civ., Sez. 3^, 15/02/2006, n. 3285).
2.4 Infondato è anche il terzo motivo di ricorso.
Il collegio non ignora che nei giudizi sottratti, ratione temporis, all'applicazione del nuovo dettato dell'art. 92 cod. proc. civ. - secondo cui i giusti motivi che consentono la compensazione totale o parziale delle spese tra le parti devono essere esplicitamente indicati nella motivazione - l'obbligo del giudice di dare conto delle ragioni della compensazione deve ritenersi assolto, oltre che in presenza di argomentazioni specificamente riferite a detta statuizione, allorché esse siano chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della decisione di merito o di rito (Cass. sez. un. 30 luglio 2008, n. 20598). E tuttavia, già prima della novella del 2005/2006 (art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39 quater, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51), si riteneva che, quando i giusti motivi fossero stati dettagliatamente indicati, la loro enunciazione in termini illogici o erronei fosse censurabile in sede di legittimità e, a maggior ragione, di gravame (confr. Cass. civ., Sez. lavoro, 11/02/2008, n. 3218).
Ma proprio di tale approccio la Corte territoriale ha fatto coerente corretta applicazione, posto che non può negarsi che sia manifestamente incongrua, oltre che criptica, la mancata applicazione del principio della soccombenza in ragione della "qualità delle parti", senza che neppure di questa sia dato apprezzare i profili presi in considerazione, e la mancata costituzione in giudizio di uno dei convenuti.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Unipol s.p.a., liquidate in Euro 1.100,00 (di cui Euro 100 per spese), oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2009


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