
Sez. U, Ordinanza n. 12105 del 26/05/2009
Presidente: Vittoria P. Estensore: Travaglino G. Relatore: Travaglino G. P.M. Pivetti M. (Conf.)
Air France Comp. Sa (Fornaro) contro Viaggidea Srl ed altri (Roma)
(Sentenza impugnata: Trib. Cosenza, 20/12/2006)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA - Trasporto aereo internazionale - Controversie relative - Costituzione in giudizio del convenuto - Mancata proposizione di eccezioni in tema di giurisdizione - Contestazione della competenza territoriale del giudice adito - Conseguenze - Incontestabilità della giurisdizione - Regolamento di giurisdizione - Inammissibilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - Trasporto aereo internazionale - Controversie relative - Costituzione in giudizio del convenuto - Mancata proposizione di eccezioni in tema di giurisdizione - Contestazione della competenza territoriale del giudice adito - Conseguenze - Incontestabilità della giurisdizione - Regolamento di giurisdizione - Inammissibilità.
Legge 19/05/1932 num. 841
Legge 31/12/1982 num. 1832
Tratt. Internaz. 12/10/1929 art. 28 (Convenzione di Varsavia)
Tratt. Internaz. 28/09/1955 (Protocollo dell'Aja)
Cod. Proc. Civ. art. 4
Cod. Proc. Civ. art. 37
Cod. Proc. Civ. art. 41
Regolam. Comunitario 22/12/2000 num. 44 art. 24
In tema di trasporto aereo internazionale, qualora la parte convenuta si sia costituita senza eccepire il difetto di giurisdizione del giudice italiano, ma limitandosi a contestare la competenza per territorio del tribunale adito, contestualmente indicando il giudice italiano ritenuto territorialmente competente, la giurisdizione resta consolidata e non più contestabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 28 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 19 maggio 1932, n. 841), come integrata dal protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955 (ratificato con legge 31 dicembre 1982, n. 1832), e dell'art. 24 del Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, con conseguente inammissibilità del ricorso per regolamento di giurisdizione.
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