
Sez. 1, Sentenza n. 14905 del 25/06/2009
Presidente: Carnevale C. Estensore: Ragonesi V. Relatore: Ragonesi V. P.M. Pivetti M. (Conf.)
Ente Aut. Fiera Messina Campionaria (Saitta ed altro) contro Autorieta' Portuale Messina
(Sentenza impugnata: App. Messina, 01/04/2004)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - Posizione dell'opponente - Qualità di attore - Conseguenze - Opposizione ad ingiunzione per il pagamento di canoni demaniali - Richiesta di applicazione del cosiddetto canone "ricognitorio" ovvero "ridotto" - Domanda nuova - Ammissibilità - Esclusione.
Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art.
Cod. Navig. art. 37
Cod. Navig. art. 39
Legge 11/07/1986 num. 390 art. 1
Legge 29/11/1995 num. 507 art. 5 com. 8
Legge 29/11/1995 num. 507 art. 5 com. 8 n. 2
L'opposizione all'ingiunzione emessa ai sensi del r.d. 14 aprile 1910 n. 639 dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'opponente assume la veste formale e sostanziale di attore, mentre l'opposto quella di parte convenuta. Pertanto, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione emessa nei confronti di un Ente Fiera per il pagamento di canoni dovuti per la concessione di un suolo demaniale, la richiesta di applicazione del cosiddetto "canone ricognitorio" di cui agli artt. 37 e 39 cod. nav., previsto per il caso in cui il concessionario non persegua fini di lucro, ovvero del "canone ridotto", previsto per le associazioni culturali dall'art. 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390 e dall'art. 5, commi 8 e 8-bis, della legge 29 novembre 1995, n. 507, costituisce non mera eccezione, bensì una domanda di accertamento negativo della pretesa dell'Autorità Portuale, basata su un "petitum" ed una "causa petendi" che non possono essere mutati in corso di causa.
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