
Sez. 3, Ordinanza n. 16446 del 15/07/2009
Presidente: Petti GB. Estensore: Segreto A. Relatore: Segreto A. P.M. Abbritti P. (Conf.)
Autotrasp. Corti Srl (Grillo ed altri) contro Elettromeccanica Tironi Srl (Guardascione ed altro)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO IN CUI L'OBBLIGAZIONE È SORTA - Disciplina prevista dall'art. 1327 cod. civ. - Applicabilità in tema di trasporto - "Forum contractus" da determinarsi ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ. - Individuazione - Criteri.
Cod. Civ. art. 1327
Cod. Civ. art. 1678
Cod. Proc. Civ. art. 20
In tema di competenza per territorio, con riferimento alla disciplina dell'art. 1327 cod. civ. (secondo cui il contratto è concluso dove e quando ha avuto inizio l'esecuzione senza la preventiva accettazione della proposta), il "forum contractus", che individua la competenza ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., deve intendersi, allorché si verta in ipotesi di contratto di trasporto e salvo che non siano previste preventive prestazioni accessorie a carico del trasportatore, coincidente con quello del luogo in cui avviene il caricamento della merce da trasportare, poiché in tale luogo si verifica l'inizio dell'esecuzione del contratto.
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