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Sez. 3, Sentenza n. 22605 del 26/10/2009
Presidente: Morelli MR. Estensore: Ambrosio A. Relatore: Ambrosio A. P.M. Golia A. (Parz. Diff.)
Costantini (Biagetti ed altro) contro Mediolanum Assicurazioni Spa ed altri (Vallana)
(Sentenza impugnata: App. Napoli, 04/11/2004)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI) - Legge n. 990 del 1969 - Modifiche apportate all'art. 1, secondo comma, dal d.l. n. 857 del 1976 conv. in legge n. 39 del 1977 - Effetti - Estensione dell'assicurazione al coniuge trasportato - Sussistenza - Fondamento.
Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 com. 2
Legge 26/02/1977 num. 39 art. 857 com. 1
Decreto Legge 26/02/1976 num. 39 art. 1
Cod. Civ. art. 2054
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la modifica apportata dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39) al secondo comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ha introdotto - in base ad un'interpretazione compatibile con le direttive comunitarie in materia e che tenga conto dell'evoluzione giurisprudenziale relativa all'art. 2054 cod. civ. - la regola generale dell'estensione dell'assicurazione stessa ai danni prodotti alle persone dei trasportati, già prima dell'entrata in vigore dell'ulteriore modifica introdotta dalla legge 19 febbraio 1992, n. 142. Ne consegue che, nel menzionato periodo, risultano coperti dall'assicurazione obbligatoria anche i danni sofferti dal coniuge, trasportato sulla vettura assicurata, comproprietario del veicolo in regime di comunione legale di beni con il conducente.
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) E STATISTICA VEICOLI - Trascrizione del contratto di vendita - Requisito di efficacia dell'atto traslativo - Configurabilità - Esclusione - Funzione regolatrice dei conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo - Sussistenza - Risultanze del P.R.A. - Valore di presunzione semplice - Prova contraria - Ammissibilità.
Cod. Civ. art. 1376
Legge 15/03/1927 num. 436 art. 6
La trascrizione della vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico non incide sulla validità né è requisito di efficacia del contratto in cui l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti, ma è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore; ne consegue che, al di fuori di tale ipotesi, le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno il valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova.
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