alla massima |
ORD. N. 387 DEL 21/11/2006
PRES. BILE; REL. VACCARELLA
INAMMISSIBILITA'
composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 423, comma primo, del codice della navigazione, promosso con ordinanza del 29 marzo 2005 dalla Corte d'appello di Ancona, nel procedimento civile vertente tra la società Tirrenia di Navigazione s.p.a. e Ferretti Carlo, iscritta al n. 147 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2006.
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2006 il Giudice relatore Romano Vaccarella.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile, la Corte d'appello di Ancona – investita di gravame, proposto dalla società Tirrenia di Navigazione s.p.a., avverso sentenza del Tribunale ordinario di Ancona – ha sollevato, con ordinanza del 29 marzo 2005, questione di legittimità costituzionale dell'art. 423, comma primo, del codice della navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327), «nella parte in cui non prevede il periodico aggiornamento del limite massimo della responsabilità del vettore nel trasporto marittimo di cose», per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in relazione all'art. 952, comma primo, del medesimo codice;
che il giudice a quo premette in fatto che, durante una traversata da Civitavecchia a Olbia, un'autovettura, imbarcata al seguito di passeggeri, era rimasta danneggiata a causa delle cattive condizioni del mare e del mancato uso di rizze per assicurarne lo stivaggio, e che il Tribunale ordinario di Ancona, adito dal proprietario per ottenere il risarcimento dei danni, con l'appellata sentenza aveva riconosciuto la responsabilità della convenuta società in qualità di vettore e l'aveva condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di lire 9.500.000, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese, ritenendo applicabile alla specie la disciplina del trasporto di persone con bagaglio a seguito;
che, investita dell'appello proposto dalla convenuta società, la Corte rimettente – premesso che il trasporto su nave di autovettura al seguito del passeggero trova la sua disciplina nelle norme del trasporto marittimo di cose, non potendo l'autovettura essere considerata «bagaglio» del passeggero – conclude nel senso che nella fattispecie non può non trovare applicazione il limite di risarcibilità previsto dall'art. 423, comma primo, cod. nav.;
che, osserva la Corte rimettente, non è dato sfuggire a tale limite né invocando la responsabilità extracontrattuale del vettore (atteso che la giurisprudenza di legittimità ha escluso la possibilità di concorso dell'azione contrattuale con l'azione risarcitoria aquiliana ex artt. 274 cod. nav. e 2049 del codice civile), né allegando il carattere doloso o, quanto meno, gravemente colposo della condotta del comandante della nave, dal momento che l'art. 423 cod. nav. non prevede esclusione del limite di risarcibilità in caso di colpa grave;
che, essendone evidente la rilevanza, in quanto relativa alla norma (art. 423 cod. nav.) da applicare al caso di specie, appare non manifestamente infondata la questione che investe l'art. 423 cod. nav., nella parte in cui non prevede per il trasporto marittimo di cose un meccanismo di adeguamento automatico del limite di risarcibilità (divenuto ormai irrisorio), diversamente da quanto prevede per il trasporto aeronautico di cose la legge 13 maggio 1983, n. 213 (Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea);
che la fattispecie aeronautica – come già ebbe a considerare la Corte costituzionale – «corrisponde integralmente a quella marittima, in quanto prevede anch'essa la facoltà del caricatore di ovviare alla applicazione del limite legale del debito del vettore con la dichiarazione di valore resa anteriormente alla caricazione» (sentenza n. 401 del 1987);
che sussiste, pertanto, «violazione del principio di uguaglianza per la differente disciplina di situazioni identiche (responsabilità del vettore per perdita o avaria delle cose trasportate), non giustificata dalla circostanza del tutto marginale ed estemporanea che il trasporto (della stessa cosa e con la stessa destinazione) venga affidato a vettore aereo o marittimo».
Considerato che la Corte d'appello di Ancona dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 423, primo comma, del codice della navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327), nella parte in cui non prevede che il limite della responsabilità del vettore nel trasporto marittimo di cose sia periodicamente aggiornato, a differenza di quanto prevede in materia di trasporto aereo di cose l'art. 952, primo comma, del medesimo codice;
che la Corte rimettente espressamente fonda il suo giudizio di rilevanza sulla constatazione che l'art. 423 cod. nav. nega ogni «rilevanza di una eventuale colpa grave del vettore»;
che, a seguito della sentenza n. 199 del 2005 di questa Corte, il contesto normativo considerato dal rimettente è mutato e che, pertanto, si impone un nuovo esame della rilevanza della questione nel giudizio a quo;
che deve, conseguentemente, disporsi la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Ancona.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Ancona.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006.
F.to: Franco BILE, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2006.
Gazzetta Ufficiale del 29/11/2006