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Sentenza n. 88 del 16/3/2007
Presidente: BILE - Redattore: MAZZELLA
Turismo - Legge finanziaria 2006 - Disciplina degli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale - Introduzione di un regime derogatorio (di favore) per la determinazione dei canoni di concessione - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania ed Emilia-Romagna - Denunciata lesione delle competenze regionali in materia di turismo, del principio di leale collaborazione e del criterio di ragionevolezza - Esclusione - Competenza della Regione ad emanare l'atto contenente la misura del canone - Non fondatezza della questione.
Norma oggetto del giudizio: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1
Non è fondata, in relazione all' art. 2, comma 1, lettera q ), dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta nonché agli artt. 117, comma quarto, e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 584, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che introduce un regime derogatorio (di favore) per la determinazione dei canoni di concessione demaniale marittima. Il comma in esame non contiene disposizioni sulla procedura: esso si limita a precisare che la misura dei canoni di concessione per gli insediamenti su aree demaniali marittime va determinata nell'atto di concessione. Tale atto resta di competenza della Regione secondo quanto stabilisce l'art. 105, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, allalettera l ), attribuisce alle Regioni le funzioni relative <<al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalita diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia>>. D'altro canto, è indubbio il diritto dominicale dello Stato di fissare la misura del canone di concessione, così come la sua facoltà di destinarne parte alla Regione e parte al comune ovvero a più comuni.
Pubblicata su:
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 21/3/2007
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