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Ordinanza n. 191 del 26/6/2009
Presidente: AMIRANTE - Redattore FINOCCHIARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente Francesco AMIRANTE , Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA , Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO , Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 141 e 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), promossi dal Giudice di pace di Macerata nel procedimento vertente tra Balli Cinzia e la SASA Assicurazioni s.p.a. ed altro con ordinanza del 16 settembre 2008 e dal Giudice di pace di Milano nel procedimento vertente tra Di Trio Francesco e la Lloyd Adriatico s.p.a. (ora Allianz s.p.a.) con ordinanza del 21 maggio 2008, iscritte ai nn. 44 e 45 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2009.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 10 giugno 2009 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che nel corso di giudizio promosso per il risarcimento del danno subito da un soggetto trasportato sull'autoveicolo condotto dal convenuto, il Giudice di pace di Macerata, con ordinanza del 16 settembre 2008 (reg. ord. n. 44 del 2009), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 141 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), per violazione degli artt. 24 e 76 della Costituzione;
che il giudice a quo riferisce che la convenuta società di assicurazioni, sostenendo l'assenza di responsabilità in capo al vettore, proprio assicurato, ha chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale del citato art. 141, nella parte in cui prevede il risarcimento a carico della compagnia assicuratrice del vettore indipendentemente dalla responsabilità di questo; che il rimettente osserva che, in base alla nuova normativa, il danneggiato non può rivolgere le richieste risarcitorie nei confronti del responsabile del danno e della sua compagnia, secondo i canoni classici e tipici della responsabilità civile (salvo l'ipotesi di caso fortuito), ma deve rivolgersi contro l'assicuratore del vettore, indipendentemente da ogni accertamento di responsabilità di quest'ultimo;
che tale disciplina contrasterebbe con la direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo, che prevede l'esperibilità di azione diretta del danneggiato contro l'impresa che assicura il responsabile civile, con partecipazione di quest'ultimo alla causa;
che l'art. 141 del Codice delle assicurazioni lederebbe il diritto di difesa della compagnia assicurativa del vettore, la quale non potrebbe efficacemente tutelarsi, "non potendo disporre di elementi idonei a dimostrare l'esclusiva responsabilità dell'altro conducente e a far scattare la inoperatività del caso fortuito";
che il decreto legislativo n. 209 del 2005 è stato emanato dal Governo su legge delega del Parlamento esorbitando dai criteri direttivi fissati dalla legge delega 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001), in assenza di preventivo parere del Consiglio di Stato, al quale era stato sottoposto uno schema di decreto legislativo parzialmente diverso da quello poi emanato e, sopratutto, assolutamente privo delle norme relative al risarcimento diretto; mentre il Governo avrebbe dovuto sottoporre nuovamente al Consiglio di Stato il Codice, onde ottenere un nuovo parere;
che, in punto di rilevanza, il rimettente assume che il giudizio non può essere deciso indipendentemente dalla soluzione della questione di costituzionalità, la quale costituisce una vera e propria questione pregiudiziale;
che nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito della questione sollevata;
che, nel corso del giudizio promosso da D.T., danneggiato per il risarcimento dei danni subiti in incidente stradale avvenuto il 26 giugno 2007, il Giudice di pace di Milano, con ordinanza depositata il 21 maggio 2008 (reg. ord. n. 45 del 2009), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, per violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost.;
che il rimettente riferisce che l'attore ha intrapreso l'azione diretta contro la propria compagnia assicuratrice e che quest'ultima, costituendosi, ha chiesto di chiamare in causa il responsabile del sinistro al fine di assumerne l'interrogatorio formale;
che il D. T. non si è opposto, sostenendo, peraltro, la sussistenza del relativo onere in capo alla convenuta;
che la disciplina del risarcimento diretto, prevista dall'art. 149 del Codice delle assicurazioni, contrasta, secondo il giudice a quo, con l'art. 76 Cost., perché la legge delega (art. 1, comma 1, della legge n. 229 del 2003) in nessun punto autorizzava a stravolgere la normativa concernente l'azione risarcitoria ex artt. 2043 e 2054 del codice civile;
che, inoltre, essendo preclusa la partecipazione alla lite del responsabile civile, si determina - rileva il rimettente - un diverso trattamento processuale rispetto ad altri danneggiati che possono agire contro il responsabile civile, con compressione del diritto di azione e difesa del danneggiato;
che il rimettente assume che la questione, oltre che non manifestamente infondata, è rilevante ai fini del decidere;
che nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza della questione sollevata.
Considerato che il Giudice di pace di Macerata (reg. ord. n. 44 del 2009) dubita della legittimità costituzionale dell'art. 141 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), nella parte in cui, disciplinando l'azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore, non prevede l'accertamento di responsabilità di quest'ultimo nella produzione del sinistro, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto la compagnia assicuratrice del vettore "non potendo disporre di elementi idonei a dimostrare l'esclusiva responsabilità dell'altro conducente e a far scattare la inoperatività del caso fortuito"; nonché dell'art. 76 Cost., per assenza del parere del Consiglio di Stato; che il Giudice di pace di Milano (reg. ord. n. 45 del 2009) dubita della legittimità costituzionale dell'art. 149 dello stesso d.lgs. n. 209 del 2005, nella parte in cui disciplina il risarcimento diretto dei danni da circolazione stradale, per violazione dell'art. 76 Cost., per aver esorbitato della delega contenuta nell'art. 4, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001), operando una revisione della normativa concernente l'azione risarcitoria ex artt. 2043 e 2054 del codice civile; dell'art. 3 Cost., per aver creato, precludendo la partecipazione alla lite del responsabile civile, un diverso trattamento processuale con altri danneggiati; nonché dell'art. 24 Cost., per aver compresso, precludendo la partecipazione alla lite del responsabile civile, il diritto di azione e difesa del danneggiato; che i due giudizi, contestando sostanzialmente la legittimità costituzionale delle azioni, che, come configurate dai nuovi artt. 141 e 149, precludono l'accertamento della responsabilità del sinistro, e, in ultima analisi, l'azione contro il responsabile civile e la di lui assicurazione, devono essere riuniti, per essere decisi con unica pronuncia;
che il Giudice di pace di Macerata omette di motivare in ordine alle ragioni dell'asserito contrasto della nuova disciplina con i parametri costituzionali invocati, con la conseguente manifesta inammissibilità della questione per omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza (ordinanze n. 35 del 2009 e n. 313 del 2008);
che, relativamente al contrasto con l'art. 24 Cost., l'ordinanza non qualifica il rapporto in base al quale la compagnia assicuratrice del vettore liquida il danno per conto dell'impresa del responsabile civile, la quale può intervenire nel giudizio consentendo l'estromissione della prima, e contro la quale la prima può agire in rivalsa;
che, con riguardo al denunciato contrasto con l'art. 76 Cost., non vi è motivazione alcuna, in relazione al procedimento di formazione legislativa, della necessità di un nuovo parere del Consiglio di Stato su uno schema di decreto legislativo al quale, nell'esercizio della funzione legislativa delegata di "riassetto" della materia, siano state apportate modifiche migliorative che tuttavia non abbiano prodotto radicali mutamenti;
che anche l'ordinanza del Giudice di pace di Milano è manifestamente inammissibile non avendo i giudici rimettenti esperito il doveroso tentativo "di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa impugnata, nel senso cioè che essa si limita a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso" (ordinanza n. 441 del 2008);
che la possibilità di dare un'interpretazione della nuova normativa conforme ai principi costituzionali, infirma anche la denunciata violazione dell'art. 76 Cost., non essendo riconoscibile il prospettato stravolgimento del sistema, in violazione della legge delega;
che l'ordinanza di rimessione è motivata in modo insufficiente con riguardo alla rilevanza (ordinanze n. 15, n. 79, n. 91 e n. 96 del 2009) ed alla non manifesta infondatezza (ordinanze n. 35 del 2009 e n. 313 del 2008), dal momento che il rimettente si sottrae all'obbligo di spiegare in che modo la ritenuta discriminazione tra danneggiati influisca sulla specifica questione su cui egli dichiara di esser preliminarmente chiamato a decidere, quella dell'ammissibilità della chiamata in causa del responsabile civile per ammetterne l'interrogatorio formale a richiesta della compagnia assicuratrice convenuta.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 141 e 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevate, in riferimento agli articoli 24 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Macerata e dal Giudice di pace di Milano, e da quest'ultimo anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.
Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2009.
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