legislazione
trasporto
stradale internazionale
Convenzione sul
contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR) firmata a
Ginevra il 19 maggio 1956
Convenzione
sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR)
firmata a Ginevra il 19 maggio 1956. (Testo originale) Preambolo Capitolo 1 - Campo d'applicazione
Le Parti contraenti, riconosciuta l'utilità di regolare in modo uniforme le condizioni del contratto di trasporto internazionale di merci su strada, specie per quanto concerne i documenti utilizzati per questo trasporto e la responsabilità del vettore, hanno convenuto quanto segue: Capitolo 1 - Campo d'applicazione 1. La presente Convenzione si applica a ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna indicati nel contratto sono situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione. 2. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione si considerano «veicoli» gli autoveicoli, i veicoli articolati, i rimorchi ed i semi-rimorchi, quali sono definiti nell'articolo 4 della Convenzione per la circolazione stradale del 19 settembre 1949. 3. La presente Convenzione si applica anche quando i trasporti da essa previsti sono effettuati dagli Stati o dalle istituzioni o dagli organismi governativi. 4. La presente Convenzione non si applica: 1. Se, su una parte del percorso, il veicolo sul quale si trovano le merci è trasportato, senza che queste ne siano scaricate, per mare, per ferrovia, per via navigabile interna, o per via aerea, - eccettuati, eventualmente, i casi previsti nell'articolo 14 -, la presente Convenzione si applica nondimeno all'intero trasporto. Tuttavia, nella misura in cui si provi che una perdita, un'avaria o un ritardo nella consegna della merce, avvenuto nel corso del trasporto non stradale, non è stato causato da un atto o da un'omissione del vettore stradale e che esso proviene da un fatto che poté solo prodursi nel corso e a causa del trasporto non stradale, la responsabilità del vettore stradale non è disciplinata dalla presente Convenzione, ma nel modo secondo cui la responsabilità del vettore non stradale sarebbe stata stabilita se fosse stato concluso un contratto di trasporto fra il mittente e il vettore non stradale per il solo trasporto della merce, conformemente alle disposizioni imperative di legge concernenti il trasporto non stradale di merci. Ove mancassero tali disposizioni, la responsabilità del vettore stradale è disciplinata dalla presente Convenzione. 2. Se il vettore stradale provvede anche al trasporto
non stradale, la sua responsabilità è parimente
disciplinata dal paragrafo primo, come se la sua doppia funzione di
vettore fosse esercitata da due persone diverse. Capitolo II - Persone per le quali il vettore risponde Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione,
il vettore risponde - come se fossero propri - degli atti e delle
omissioni dei suoi dipendenti e di tutte le altre persone dei servizi
delle quali egli si avvale per l'esecuzione del trasporto, quando tali
dipendenti o tali persone agiscono nell'esercizio delle loro funzioni. Capitolo III - Conclusione ed esecuzione del contratto di trasporto Il contratto di trasporto è stabilito dalla
lettera di vettura. La mancanza, l'irregolarità o la perdita
della lettera di vettura non pregiudica l'esistenza né la
validità del contratto di trasporto, che rimane sottoposto
alle disposizioni della presente Convenzione. 1. La lettera di vettura è compilata in tre esemplari originali, firmati dal mittente e dal vettore, le firme possono essere stampate o apposte mediante i bolli del mittente o del vettore, qualora la legislazione del Paese nel quale la lettera di vettura è compilata lo consenta. Il primo esemplare viene consegnato al mittente, il secondo accompagna la merce e il terzo è trattenuto dal vettore. 2. Quando la merce da trasportare deve essere caricata
su diversi veicoli, o quando si tratta di diversi generi di merce o di
partite distinte, il mittente o il vettore ha il diritto di esigere un
numero di lettere di vettura corrispondente al numero dei veicoli
utilizzati o dei diversi generi o partite di merci. 1. La lettera di vettura deve contenere le seguenti indicazioni:
1. Il mittente risponde di tutte le spese e danni sopportati dal vettore in caso di inesattezza o di insufficienza:
3. Se la lettera di vettura non contiene l'indicazione
prevista nell'articolo 6 paragrafo 1 k, il vettore è
responsabile di tutte le spese e dei danni subiti dall'avente diritto
alla merce a causa di detta omissione. 1. All'atto del ricevimento della merce, il vettore deve verificare: 3. Il mittente ha il diritto di esigere che il vettore
verifichi il peso lordo o la quantità altrimenti espressa
della merce. Egli può inoltre esigere che il contenuto dei
colli sia verificato. Il vettore può pretendere il pagamento
delle spese di verifica. Il risultato delle verifiche deve figurare
sulla lettera di vettura. 1. Fino a prova contraria, la lettera di vettura fa fede delle condizioni del contratto e del ricevimento della merce da parte del vettore. 2. Se la lettera di vettura non contiene riserve
motivate del vettore, si presume che, al momento del ricevimento, la
merce e il suo imballaggio erano in buono stato apparente e che il
numero dei colli, i loro contrassegni e i loro numeri erano conformi
alle indicazioni della lettera di vettura. Il mittente è responsabile nei confronti
del vettore dei danni alle persone, al materiale o ad altre merci, come
pure delle spese causate dall'imperfezione dell'imballaggio della
merce, a meno che, essendo tale imperfezione apparente o nota al
vettore al momento del ricevimento, il vettore non abbia fatto riserve
al riguardo. 1. Per l'adempimento delle formalità doganali e delle altre formalità richieste prima della riconsegna della merce, il mittente deve unire alla lettera di vettura o mettere a disposizione del vettore i documenti necessari e fornirgli tutte le informazioni volute. 2. Il vettore non ha l'obbligo di esaminare se tali documenti e informazioni siano esatti o sufficienti. Il mittente è responsabile nei confronti del vettore di tutti i danni che potessero derivare dalla mancanza, dall'insufficienza o dall'irregolarità di detti documenti e informazioni, salvo il caso di errore da parte del vettore. 3. Il vettore è responsabile, come se fosse
un commissionario, delle conseguenze della perdita o dell'impiego
inesatto dei documenti menzionati nella lettera di vettura, allegati
alla medesima o consegnati al vettore; tuttavia, l'indennità
a suo carico non può superare quella dovuta in caso di
perdita della merce. 1. Il mittente ha il diritto di disporre della merce, in particolare esigendo dal vettore la sospensione del trasporto, la modifica del luogo previsto per la riconsegna della merce a un destinatario diverso da quello indicato nella lettera di vettura. 2. Tale diritto si estingue quando il secondo esemplare della lettera di vettura è consegnato al destinatario, o allorché questi faccia valere il diritto previsto nell'articolo 13 paragrafo 1; da questo momento, il vettore deve attenersi agli ordini del destinatario. 3. Il diritto di disposizione spetta tuttavia al destinatario dal momento della compilazione della lettera di vettura, se il mittente ne ha fatto menzione sulla stessa. 4. Se, valendosi del suo diritto di disposizione, il destinatario ordina di riconsegnare la merce a un'altra persona, questa non può designare altri destinatari. 5. L'esercizio del diritto di disposizione è subordinato alle seguenti condizioni: 7. Il vettore che non eseguisce le istruzioni date
nelle condizioni previste nel presente articolo o che si attiene a tali
istruzioni senza esigere la presentazione del primo esemplare della
lettera di vettura, è responsabile, nei confronti
dell'avente diritto, del danno così causato. 1. Dopo l'arrivo della merce nel luogo previsto per la riconsegna, il destinatario ha diritto di chiedere che gli sia rilasciato il secondo esemplare della lettera di vettura e che gli sia riconsegnata la merce, il tutto contro ricevuta. Se la perdita della merce è accertata, o se la merce non è arrivata entro il termine previsto nell'articolo 19, il destinatario è autorizzato a fare valere in suo nome, nei confronti del vettore, i diritti che derivano dal contratto di trasporto. 2. Il destinatario che si avvale dei diritti
conferitigli a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve pagare
l'importo dei crediti risultanti dalla lettera di vettura. In caso di
contestazione, il vettore è tenuto a riconsegnare la merce
soltanto se il destinatario gli fornisce una cauzione. 1. Se, per motivo qualunque, l'esecuzione del contratto alle condizioni previste nella lettera di vettura è o diventa impossibile prima dell'arrivo della merce nel luogo previsto per la riconsegna, il vettore deve chiedere istruzioni alla persona cui spetta il diritto di disporre della merce conformemente all'articolo 12. 2. Tuttavia, se le circostanze consentono l'esecuzione
del trasporto a condizioni diverse da quelle previste nella lettera di
vettura e se il vettore non ha potuto ottenere in tempo utile le
istruzioni dalla persona cui spetta il diritto di disporre della merce
in conformità dell'articolo 12, egli adotta i provvedimenti
che ritiene più opportuni nell'interesse della persona
medesima. 1. Qualora, dopo l'arrivo della merce al luogo di destinazione, sopravvengano impedimenti alla riconsegna, il vettore chiede istruzioni al mittente. Se il destinatario rifiuta la merce, il mittente ha il diritto di disporne senza dover produrre il primo esemplare della lettera di vettura. 2. Anche dopo aver rifiutato la merce, il destinatario può sempre chiederne la riconsegna, purché il vettore non abbia ricevuto istruzioni contrarie dal mittente. 3. Se l'impedimento alla riconsegna sopravviene dopo
che il destinatario, in conformità del diritto conferitogli
dall'articolo 12 paragrafo 3 ha dato ordine di riconsegnare la merce ad
altra persona, il destinatario si sostituisce al mittente e tale altra
persona si sostituisce al destinatario, agli effetti dell'applicazione
dei paragrafi 1 e 2. 1. Il vettore ha diritto al rimborso delle spese causate dalla sua domanda d'istruzioni o dall'esecuzione delle istruzioni ricevute, a meno che queste spese non dipendono da sua colpa. 2. Nei casi previsti nell'articolo 14 paragrafo 1 e nell'articolo 15 il vettore può scaricare immediatamente la merce per conto dell'avente diritto; dopo l'operazione di scarico, il trasporto è considerato terminato. Il vettore assume allora la custodia della merce. Egli può tuttavia affidare la merce a terzi, nel quale caso egli è responsabile solo della prudente scelta del terzo. La merce resta gravata dei crediti risultanti dalla lettera di vettura e di tutte le altre spese. 3. Il vettore può disporre per la, vendita della merce senza attendere istruzioni dell'avente diritto quando la natura deperibile o lo stato della merce lo giustifichi o quando non esista alcuna proporzione fra le spese di custodia e il valore della merce. Negli altri casi, egli può parimenti disporre per la vendita, qualora l'avente diritto non gli abbia impartito, entro un termine adeguato, istruzioni contrarie, la cui esecuzione possa essere ragionevolmente pretesa. 4. Se la merce è stata venduta in applicazione del presente articolo, il ricavato della vendita deve essere messo a disposizione dell'avente diritto, dedotte le spese che gravano la merce. Se tali spese fossero superiori al ricavato della vendita, il vettore ha diritto alla differenza. 5. Il modo di procedere in caso di vendita
è determinato dalla legge o dagli usi del luogo in cui si
trova la merce. Capitolo IV - Responsabilità del vettore 1. Il vettore è responsabile della perdita totale o parziale o dell'avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna, come pure del ritardo nella riconsegna. 2. Il vettore è esonerato da tale responsabilità se la perdita, l'avaria o il ritardo sono dovuti a colpa dell'avente diritto, a un ordine di questi non dipendente da colpa del vettore, a un vizio proprio della merce, od a circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze egli non poteva ovviare. 3. Per liberarsi dalla sua responsabilità, il vettore non può eccepire né l'imperfezione del veicolo di cui si serve per effettuare il trasporto, né la colpa della persona dalla quale ebbe a nolo il veicolo o dei dipendenti di quest'ultima. 4. Fermo restando l'articolo 18 paragrafi da 2 a 5, il vettore è esonerato dalla sua responsabilità quando la perdita o l'avaria derivi dai rischi particolari inerenti a uno o a più dei fatti seguenti: 1. La prova che la perdita, l'avaria o il ritardo abbiano avuto per causa uno dei fatti previsti nell'articolo 17 paragrafo 2 incombe al vettore. 2. Qualora il vettore dimostri che, avuto riguardo alle circostanze di fatto, la perdita o l'avaria ha potuto risultare da uno o più dei rischi particolari previsti nell'articolo 17 paragrafo 4 si presume che la perdita o l'avaria sia stata così causata. L'avente diritto ha tuttavia la facoltà di provare che il danno non è stato causato, totalmente o parzialmente, da uno di tali rischi. 3. La presunzione di cui sopra non è applicabile nel caso previsto nell'articolo 17 paragrafo 4 a quando vi sia un ammanco rilevante o perdita di colli. 4. Se il trasporto è eseguito con un veicolo attrezzato in modo da proteggere le merci dal calore, dal freddo, dai cambiamenti di temperatura o dall'umidità dell'aria, il vettore non può invocare il beneficio dell'articolo 17 paragrafo 4 d a meno che egli fornisca la prova di aver adottato, per quel che concerne la scelta, il trattamento e l'impiego di tali attrezzature, tutti i provvedimenti a cui era tenuto, considerate le circostanze, e di aver osservato le istruzioni speciali impartitegli. 5. Il vettore non può invocare il beneficio
dell'articolo 17 paragrafo 4f se non fornisce la prova di aver adottato
tutti i provvedimenti a cui era normalmente tenuto, considerate le
circostanze, e d'aver osservato le istruzioni speciali impartitegli. Vi è ritardo nella riconsegna quando la
merce non è stata riconsegnata entro il termine convenuto o,
se non è stato convenuto un termine, quando la durata
effettiva del trasporto superi il tempo accordato ragionevolmente a un
vettore diligente, tenuto conto delle circostanze e, in particolare nel
caso di carico parziale, del tempo richiesto per formare un carico
completo in condizioni normali. 1. Senza dover fornire altre prove, l'avente diritto può considerare la merce come perduta quando essa non sia stata riconsegnata entro trenta giorni dalla scadenza del termine di resa convenuto o, qualora non sia stato stabilito un termine, entro sessanta giorni dal ricevimento della merce da parte del vettore. 2. L'avente diritto, nel ricevere il pagamento dell'indennità per la merce perduta, può domandare, per iscritto, di essere immediatamente avvisato nel caso in cui la merce fosse ritrovata entro l'anno successivo al pagamento dell'indennità. Di tale domanda gli è dato atto per iscritto. 3. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento di tale avviso, l'avente diritto può esigere che la merce gli sia riconsegnata contro pagamento dei crediti risultanti dalla lettera di vettura e contro restituzione dell'indennità che egli ha ricevuto, dedotte, eventualmente, le spese che fossero state comprese in queste indennità e con riserva di ogni diritto all'indennità per ritardo nella riconsegna prevista nell'articolo 23 e, se del caso, nell'articolo 26. 4. In mancanza sia della domanda prevista nel
paragrafo 2, sia di istruzioni date nel termine di trenta giorni
previsto nel paragrafo 3, ovvero se la merce è ritrovata
dopo un anno dal pagamento dell'indennità, il vettore ne
dispone conformemente alla legge del luogo in cui si trova la merce. Se la merce è riconsegnata al destinatario
senza incasso del rimborso che avrebbe dovuto essere riscosso dal
vettore conformemente alle disposizioni del contratto di trasporto, il
vettore deve indennizzare il mittente fino a concorrenza dell'importo
del rimborso; resta tuttavia salvo il suo regresso nei confronti del
destinatario. 1. Il mittente che consegna al vettore merci pericolose deve segnalargli la natura esatta del pericolo che esse presentano ed indicargli eventualmente le precauzioni da prendere. Se tale avvertenza non fosse stata indicata sulla lettera di vettura, spetterà al mittente o al destinatario di provare, con altri mezzi, che il vettore ha avuto conoscenza della natura esatta del pericolo presentato dal trasporto di dette merci. 2. Le merci pericolose che non fossero state
riconosciute come tali dal vettore, nelle condizioni previste nel
paragrafo 1 del presente articolo possono essere da questi, in ogni
momento e in qualsiasi luogo, scaricate, distrutte o rese inoffensive
senza alcun obbligo d'indennizzo; il mittente è inoltre
responsabile di tutte le spese e dei danni derivanti dalla loro
consegna al trasporto o dal loro trasporto. 1. Quando in virtù delle disposizioni della presente convenzione, il vettore è tenuto a pagare un'indennità per perdita totale o parziale della merce, tale indennità è calcolata in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l'ha ricevuta. 2. Il valore della merce è stabilito in base al corso in borsa o, in mancanza, in base al prezzo corrente sul mercato, o, in mancanza di entrambi, in base al valore ordinario delle merci della stessa natura e qualità. 3. Tuttavia l'indennità non può superare i 25 franchi per ogni chilogrammo di peso lordo mancante. Per "franco" si intende il franco oro del peso di 10/31 di grammo, con grado di finezz millesimale 900. 4. Sono inoltre rimborsati il prezzo del trasporto, i diritti di dogana e le altre spese sostenute in occasione del trasporto della merce, interamente in caso di perdita totale e proporzionalmente in caso di perdita parziale; non è dovuto altro risarcimento di danni. 5. In caso di ritardo, se l'avente diritto prova che gliene è derivato un pregiudizio, il vettore deve corrispondere un'indennità non eccedente il prezzo di trasporto. 6. Possono essere reclamate indennità
maggiori solo quando sia stato dichiarato il valore della merce o sia
stata fatta una dichiarazione d'interesse speciale alla riconsegna,
conformemente agli articoli 24 e 26. Pagando un supplemento di prezzo da convenirsi, il
mittente può dichiarare nella lettera di vettura un valore
della merce superiore al limite indicato nel paragrafo 3 dell'articolo
23 e, in tale caso, l'ammontare dichiarato sostituisce detto limite. 1. In caso di avaria, il vettore paga l'ammontare del deprezzamento calcolato secondo il valore della merce fissato conformemente all'articolo 23 paragrafi 1, 2 e 4. 2. Tuttavia, l'indennità non può eccedere 1. Il mittente può fissare l'ammontare di un interesse speciale alla riconsegna, in caso di perdita o di avaria e di ritardo sul termine convenuto, menzionandolo nella lettera di vettura e pagando il supplemento di prezzo convenuto. 2. Qualora sia stata fatta la dichiarazione
d'interesse speciale alla riconsegna, oltre alle indennità
previste negli articoli 23, 24 e 25, può essere reclamato il
risarcimento del danno supplementare provato, fino a concorrenza
dell'ammontare dell'interesse dichiarato. 1. L'avente diritto può richiedere gli interessi sull'indennità. Tali interessi, calcolati in ragione del cinque per cento annuo, decorrono dal giorno del reclamo presentato per iscritto al vettore o, se non sia stato presentato reclamo, dal giorno della domanda giudiziale. 2. Qualora gli elementi che servono di base al calcolo
dell'indennità non siano espressi nella valuta del Paese ove
devesi effettuare il pagamento, la conversione è fatta in
base al corso del giorno e del luogo di pagamento
dell'indennità. 1. Se, in conformità della legge applicabile, la perdita, l'avaria o il ritardo verificatosi nel corso di un trasporto soggetto alla presente Convenzione, può dar luogo a un reclamo extra-contrattuale, il vettore può avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione, che escludono la sua responsabilità o che determinano o limitano le indennità dovute. 2. Se è fatta valere la
responsabilità extracontrattuale per perdita, avaria o
ritardo nei confronti di una persona per la quale il vettore
è responsabile, conformemente all'articolo 3, questa
può parimenti avvalersi delle disposizioni della presente
Convenzione che escludono la responsabilità del vettore o
che determinano o limitano le indennità dovute. 1. Il vettore non ha il diritto di avvalersi delle disposizioni del presente capo che escludono o limitano la sua responsabilità o che invertono l'onere della prova, se il danno dipende da dolo o da colpa a lui imputabile e che, secondo la legge del giudice adito, è parificata a dolo. 2. Lo stesso vale nel caso in cui il dolo o la colpa
sia imputabile ai dipendenti del vettore o a altre persone dei cui
servizi egli si avvale per l'esecuzione del trasporto, quando tali
dipendenti o tali persone agiscono nell'esercizio delle loro funzioni.
In tal caso, detti dipendenti o dette persone non hanno a loro volta il
diritto di avvalersi, per quanto concerne la loro
responsabilità personale, delle disposizioni del presente
capo di cui al paragrafo 1. 1. Se il destinatario ha ricevuto la merce senza averne accertato lo stato in contraddittorio con il vettore o senza aver comunicato le sue riserve al medesimo - al più tardi al momento della riconsegna, ove si tratti di perdite o avarie apparenti, o entro sette giorni dalla riconsegna, domenica o giorni festivi non compresi, ove si tratti di perdite o avarie non apparenti -, indicando genericamente la natura della perdita o dell'avaria, si presume, fino a prova contraria, che egli abbia ricevuto la merce nello stato descritto nella lettera di vettura. Ove si tratti di perdite o di avarie non apparenti, le riserve di cui sopra devono essere fatte per iscritto. 2. Qualora lo stato della merce sia stato accertato in contraddittorio dal destinatario e dal vettore, la prova contraria al risultato di tale accertamento può essere fatta solo ove si tratti di perdite o avarie non apparenti ed il destinatario abbia comunicato riserve scritte al vettore entro 7 giorni dall'accertamento medesimo, domenica e giorni festivi non compresi. 3. Un ritardo nella riconsegna non può dar luogo a indennità salvo il caso in cui una riserva sia stata comunicata per iscritto nel termine di 21 giorni da quello in cui la merce è stata messa a disposizione del destinatario. 4. La data di riconsegna, ovvero, secondo il caso, quella dell'accertamento o quella in cui la merce è stata messa a disposizione, non è computata nei termini previsti nel presente articolo. 5. Il vettore e il destinatario devono accordarsi
reciprocamente ogni facilitazione ragionevole ai fini di ogni utile
accertamento e verifica. 1. Per tutte le controversie concernenti i trasporti sottoposti alla presente Convenzione, l'attore può adire oltre ai giudici dei Paesi contraenti designati di comune accordo dalle parti, i giudici del Paese sul cui territorio:
3. Qualora in una controversia di cui al paragrafo 1 del presente articolo una sentenza pronunciata da un giudice di un Paese contraente sia divenuta esecutiva in tale Paese, essa diventa ugualmente esecutiva in ciascuno degli altri Paesi contraenti non appena siano state adempiute le formalità all'uopo prescritte nel Paese interessato. Tali formalità non possono comportare alcun riesame di merito del processo. 4. Le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo si applicano alle sentenze pronunciate in contraddittorio, in contumacia e alle transazioni giudiziali; esse non si applicano invece alle sentenze che sono esecutive soltanto provvisoriamente, né alle sentenze che condannano l'attore, in seguito al parziale o totale rigetto della sua domanda, oltre alle spese, al pagamento di un risarcimento. 5. I cittadini di un Paese contraente che hanno il
loro domicilio o una sede d'affari in un Paese contraente non sono
obbligati a prestare una cauzione per garantire il pagamento delle
spese giudiziali derivanti da controversie su trasporti sottoposti alla
presente Convenzione. 1. Le azioni nascenti da trasporti sottoposti alla presente Convenzione si prescrivono nel termine di un anno. Tuttavia, in caso di dolo o di colpa che, secondo la legge del giudice adito, è equiparata a dolo, la prescrizione è di tre anni. La prescrizione decorre: 2. Il reclamo scritto sospende la prescrizione fino al giorno in cui il vettore lo respinge per iscritto e restituisce i documenti ad esso allegati. In caso di accettazione parziale del reclamo, la prescrizione riprende il suo corso solo per la parte del reclamo rimasta in contestazione. La prova del ricevimento del reclamo o della risposta e quella della restituzione dei documenti incombono alla parte che afferma tali fatti. 1 successivi reclami riguardanti lo stesso oggetto non sospendono il corso della prescrizione. 3. Con riserva delle disposizioni del precedente paragrafo 2, la sospensione della prescrizione è regolata dalla legge del giudice adito. Lo stesso vale per l'interruzione della prescrizione. 4. L'azione prescritta non può
più essere proposta, né sotto forma di domanda
riconvenzionale, né sotto forma di eccezione. Il contratto di trasporto può contenere una
clausola che attribuisce la competenza ad un arbitro o ad un collegio
arbitrale, a condizione che essa preveda che tale arbitro o collegio
arbitrale applichi la presente Convenzione. Capitolo VI - Disposizioni concernenti il trasporto effettuato da vettori successivi Se un trasporto, disciplinato da un contratto unico,
è eseguito da vettori stradali successivi, ognuno di essi
è responsabile dell'esecuzione del trasporto totale; in
seguito all'accettazione della merce e della lettera di vettura, il
secondo vettore e ognuno dei vettori successivi diventano parti del
contratto e a loro si applicano le disposizioni contenute nella lettera
di vettura. 1. Il vettore che accetta la merce dal vettore precedente consegna a questi una ricevuta datata e firmata. Egli deve indicare il suo nome e il suo indirizzo sul secondo esemplare della lettera di vettura. Se del caso, egli appone su detto esemplare, nonché sulla ricevuta, riserve analoghe a quelle previste nell'articolo 8, paragrafo 2. 2. Nei rapporti tra i vettori successivi si applicano
le disposizioni dell'articolo 9. Salvo il caso di domanda riconvenzionale o di
eccezione formulata in un giudizio riguardante una domanda fondata sul
medesimo contratto di trasporto, l'azione di responsabilità
per perdita, avaria o ritardo può essere promossa solo nei
confronti del primo o dell'ultimo vettore o di quello che ha eseguito
la parte del trasporto nel corso della quale si è prodotto
il fatto che ha causato la perdita, l'avaria o il ritardo; la stessa
azione può essere promossa contemporaneamente nei confronti
di più d'uno di tali vettori. Il vettore che ha pagato un'indennità in base alle disposizioni della presente Convenzione ha il diritto di regresso per l'indennità, gli interessi e le spese, nei confronti dei vettori che hanno partecipato all'esecuzione del contratto di trasporto. Valgono in proposito le seguenti disposizioni: Se uno dei vettori non è solvibile, la
quota che gli incombe e che egli non ha pagato è ripartita
tra tutti gli altri vettori in proporzione al corrispettivo loro
spettante. 1. Il vettore contro il quale viene esercitata una delle azioni di regresso previste negli articoli 37 e 38 non può contestare la fondatezza del pagamento effettuato dal vettore che esercita il regresso, se l'indennità è stata fissata giudizialmente, sempreché la citazione gli sia stata debitamente notificata ed egli sia stato posto in grado di intervenire nella causa. 2. Il vettore che intende esercitare il suo diritto di regresso può presentare la sua domanda al giudice competente del Paese nel quale uno dei vettori interessati ha la sua residenza abituale, la sua sede principale o la filiale o l'agenzia per il cui tramite è stato concluso il contratto di trasporto. Il regresso può essere esercitato con una sola e medesima azione contro tutti i vettori interessati. 3. Le disposizioni dell'articolo 31 paragrafi 3 e 4 si applicano alle sentenze pronunziate sulle azioni di regresso previste negli articoli 37 e 38. 4. Alle azioni di regresso tra vettori si applicano le
disposizioni dell'articolo 32. Tuttavia, la prescrizione decorre o
dalla data di una sentenza definitiva che fissa l'indennità
da versare conformemente alle disposizioni della presente convenzione,
oppure, ove manchi tale sentenza, dal giorno del pagamento effettivo. I vettori sono liberi di convenire tra loro deroghe
agli articoli 37 e 38. Capitolo VII - Nullità di patti contrari alla convenzione 1. Con riserva delle disposizioni dell'articolo 40, è nullo e improduttivo di effetti qualsiasi patto che, direttamente od indirettamente, deroghi alle disposizioni della presente Convenzione. La nullità di tali patti non comporta la nullità delle altre disposizioni del contratto. 2. In particolare è nulla qualsiasi
clausola con la quale il vettore si faccia cedere il beneficio
dell'assicurazione della merce o qualsiasi altra clausola analoga, come
pure ogni clausola che inverta l'onere della prova. Capitolo VIII - Disposizioni finali 1. La presente Convenzione è aperta alla firma o all'adesione dei Paesi membri della Commissione economica per l'Europa e dei Paesi ammessi alla Commissione a titolo consultivo in conformità del paragrafo 8 del mandato di questa Commissione. 2. I Paesi in grado di partecipare a taluni lavori della Commissione economica per l'Europa, in applicazione del paragrafo Il del mandato di detta Commissione, possono diventare Parti contraenti della presente Convenzione aderendovi dopo la sua entrata in vigore. 3. La Convenzione è aperta alla firma fino al 31 agosto 1956 compreso. Dopo tale data essa è aperta all'adesione. 4. La presente Convenzione deve essere ratificata. 5. La ratifica o l'adesione ha luogo con il deposito
di un istrumento presso il Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. 1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dopo che cinque dei Paesi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 42 abbiano depositato i loro istrumenti di ratifica o d'adesione. 2. Per ogni Paese che la ratifichi o vi aderisca dopo
che cinque Paesi abbiano depositato i loro istrumenti di ratifica o
d'adesione, la presente Convenzione entra in vigore il novantesimo
giorno successivo al deposito dell'istrumento di ratifica o d'adesione
di detto Paese. 1. Ogni Parte contraente può denunciare la presente Convenzione mediante notificazione indirizzata al Segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la data in
cui il Segretario generale ha ricevuto la comunicazione. Ove, dopo l'entrata in vigore della presente
Convenzione, in seguito a denuncia, il numero delle Parti contraenti
divenga inferiore a cinque, la presente Convenzione cessa di essere in
vigore a decorrere dalla data in cui abbia effetto l'ultima di tali
denunce. 1. Al momento del deposito dell'istrumento di ratifica o d'adesione, o successivamente in qualsiasi tempo, ogni Paese può dichiarare, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che la presente Convenzione è applicabile all'insieme o a parte dei territori che esso rappresenta sul piano internazionale. La Convenzione è applicabile al territorio o ai territori indicati nella notificazione a decorrere dal novantesimo giorno dopo che il Segretario generale abbia ricevuto tale notificazione o, se in tale giorno la Convenzione non sia ancora entrata in vigore, a decorrere dalla sua entrata in vigore. 2. Ogni Paese che, in conformità del
paragrafo precedente, abbia fatto una dichiarazione al fine di poter
applicare la presente Convenzione a un territorio da esso rappresentato
sul piano internazionale, può, conformemente all'articolo
44, denunciare la Convenzione per quanto concerne detto territorio. Qualsiasi divergenza fra due o più Parti
contraenti sull'interpretazione o l'applicazione della presente
Convenzione, che le Parti non abbiano potuto regolare mediante
negoziati o in altro modo, può, a richiesta d'una delle
Parti contraenti interessate, essere portata avanti la Corte
internazionale di giustizia per essere risolta dalla stessa. 1. Al momento di firmare o di ratificare la presente Convenzione o di aderirvi, ogni Parte contraente può dichiarare di non considerarsi vincolata dall'articolo 47 della Convenzione. Le altre Parti contraenti non sono vincolate dall'articolo 47 nei confronti di una Parte contraente che abbia formulato tale riserva. 2. Ogni Parte contraente che abbia formulato una riserva conformemente al paragrafo 1, può, in qualsiasi momento, revocarla mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. Nessun'altra riserva alla presente Convenzione
è ammessa. 1. Dopo che la presente Convenzione sia stata in vigore tre anni, ogni Parte contraente può, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, domandare la convocazione di una conferenza allo scopo di rivedere la presente Convenzione. Il Segretario generale notifica tale domanda a tutte le Parti contraenti e, qualora nel termine di quattro mesi dalla sua notificazione, almeno un quarto delle Parti contraenti gli abbia comunicato il proprio consenso a tale domanda, convoca una conferenza per la revisione. 2. Se una conferenza è convocata in conformità del paragrafo precedente, il Segretario generale ne dà avviso a tutte le Parti contraenti e le invita a presentare, nel termine di tre mesi, le proposte che esse desiderano che siano esaminate dalla conferenza. Il Segretario generale comunica a tutte le Parti contraenti l'ordine del giorno provvisorio della conferenza, come pure il testo delle proposte, almeno tre mesi prima della data d'apertura della conferenza. 3. Ad ogni conferenza convocata in
conformità del presente articolo, il Segretario generale
invita tutti i Paesi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 42,
nonché i Paesi divenuti Parti contraenti in virtù
del paragrafo 2 di detto Art. 42. Oltre alle notificazioni previste nell'articolo 49, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica ai Paesi previsti nel paragrafo 1 dell'articolo 42, come pure ai Paesi divenuti Parti contraenti in virtù del paragrafo 2 di detto articolo 42: Dopo il 31 agosto 1956, l'originale della presente Convenzione viene depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne invia copia autenticata a ognuno dei Paesi di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 42. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Ginevra il diciannove maggio millenovecentocinquantasei, in un solo esemplare, nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede. Protocollo di firmaAl momento di procedere alla firma della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno convenuto di formulare la dichiarazione e la precisazione seguenti:
Fatto a Ginevra, il diciannove maggio
millenovecentocinquantasei, in un solo esemplare, nelle lingue inglese
e francese, i due testi facenti ugualmente fede. |
(pagina aggiornata il 6.5.2012)
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