legislazione
italiana
di diritto
della navigazione e dei trasporti
Decreto legge 21 ottobre 1996 n. 535
(convertito in l. 23
dicembre 1996 n. 647, in G.U. 23 dicembre 1996 n. 300)
recante disposizioni
urgenti per i settori portuale, marittimo,
nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei
(in G.U. 22 ottobre 1996 n. 248; il testo coordinato in G.U. 28
dicembre 1996 n. 303).
ART. 1. Interventi urgenti a favore del settore portuale, marittimo e dell’armamento
1. Il contingente di cui all'art. 3, comma l, del d.l. 22 gennaio 1990 n. 6, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 1990 n. 58, è integrato di 1.000 unità relativamente ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quel1i della Compagnia carenanti del porto di Genova e del Fondo istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 6 del 1990, e di ulteriori 1.000 unità relativamente ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, intendendosi il termine del 31 dicembre 1993 prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1996.
2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell’ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1992. Con decreto determina le dotazioni organiche e relative eccedenze , suddivise per categorie e livelli professionali, sulla base di specifici progetti di riorganizzazione e dei piani di esodi predisposti da parte degli enti interessati, tenendo conto dell’andamento dei traffici dell’ultimo biennio ed in prospettiva. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1993 è consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di occasionalato, senza onere per lo Stato. È fatto divieto di procedere ad assunzione in presenza di eccedenze.
3. Al fine di realizzare il pieno equilibrio tra gli organici e le esigenze operative di ciascun porto e favorire la migliore efficienza del settore, il beneficio del pensionamento anticipato di cui al comma 1, è integrato di ulteriori 900 unità relativamente ai lavoratori e dipendi delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati in impresa ai sensi dell’art. 21 della l. 28 gennaio 1994 n. 84, come sostituito dall'art. 2, comma 21, del presente decreto, nonché di ulteriori 150 dipendenti delle autorità portuali di cui all'art. 6 della citata legge n. 84 del 1994, intendendosi i termini del 31 dicembre 1995 e del 31 dicembre 1996 prorogati al 31 marzo 1997.
4. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici alle effettive necessità con riguardo anche alla costituzione delle Autorità portuali, gli enti portuali e le aziende dei mezzi meccanici ovvero le Autorità portuali che agli stessi succederanno sono autorizzati ad adottare specifici provvedimenti volti a favorire dimissioni incentivate di personale non posto in prepensionamento. Gli oneri conseguenti sono posti a carico dei bilanci degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, ovvero delle relative Autorità portuali, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 28 della legge n. 84 del 1994 in tema di trattamento di fine rapporto e non debbono comportare modifiche peggiorative delle previsioni di bilancio 1996/1997.
5. Le Autorità portuali, nei limiti delle disponibilità di bilancio possono prevedere incentivi economici, sino ad un massimo corrispondente al trattamento retributivo annuo lordo, a favore dei dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici cui l’Autorità portuale è subentrata, che intendono costituirsi in società o cooperative per l’espletamento delle operazioni portuali di cui all’art. 16 della l. 28 gennaio 1994 n. 84.
6. Ai fini degli esodi di cui al comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell’ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1994. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, determina altresì le dotazioni organiche e relative eccedenze strutturali delle compagnie e gruppi portuali, tenuto conto delle professionalità indispensabili al funzionamento dei servizi e del contingente necessario, nonché delle esigenze operative di ciascun porto. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1995, è consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di lavoro occasionale, senza onere per lo Stato. Possono essere ammessi al pensionamento anticipato i soli dipendenti delle Autorità portuali che risultino in esubero rispetto all’organico della segreteria tecnico-operativo deliberata ai sensi dell’art. 9, comma 3, lett. i, della l. 28 gennaio 1994 n. 84. È fatto divieto di procedere ad assunzioni in eccedenza alle dotazioni organiche.
7. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 6 si applicano le disposizioni di cui all’art. 3, commi 1-bis e 8, del d.l. 22 gennaio 1990 n. 6, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 1990 n. 58, ed agli art. 8 bis e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8, del d.l. 17 dicembre 1986 n. 873, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 febbraio 1987 n. 26. Ai lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato, è concesso l’aumento dell’anzianità contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di età, ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità. Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell’INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l’accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma. Il trattamento pensionistico del personale iscritto alla CPDEL terrà conto degli eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai sensi del presente decreto.
8. Le disposizioni dell’art. 11, comma 16, della l. 24 dicembre 1993 n. 537, e dell’art. 1, comma 27, della l. 8 agosto 1995 n. 335, non si applicano al personale posto in pensionamento anticipato ai sensi del presente decreto.
9. I trattamenti di pensionamento anticipato di cui all’art. 6, comma 17, del d.l. 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla l. 19 luglio 1993 n. 236, si applicano, per il medesimo periodo 1994-1996, anche ai dipendenti delle società Sidermar di navigazione, Sidermar trasporti costieri, Sidermar servizi accessori, Almare, Interlogistica e Società finanziaria marittima (Finmare), nonché delle società Italia e Lloyd Triestino, intendendosi il trattamento di pensione liquidato sulla base dell’anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del sessantesimo anno di età, ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Per i lavoratori marittimi titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell’INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l’accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma.
10. Gli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3, 6, 7 e 9, nonché quelli derivanti dall’attuazione del comma 4 dell’art. 24 della l. 28 gennaio 1994 n. 84, sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione e sono rimborsati agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione annuale.
11. L’onere connesso alla corresponsione del trattamento di fine servizio delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, nonché dei lavoratori dell’ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto Torres già in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo, fa carico alla gestione di cui al comma 10. A tal fine il commissario liquidatore del Fondo provvede, con le modalità di cui all’art. 4 del d.l. 22 gennaio 1990 n. 6, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 1990 n. 58, alla contrazione di un mutuo per un importo pari a lire 91 miliardi. Le disposizioni di cui all’art. 3, comma primo, del d.l. 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine rapporto. L'onere connesso alle competenze di fine servizio dei dipendenti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici é a carico della gestione del Fondo di cui al comma 10 nell'ambito dei piani triennali di esodo di cui al comma 2, limitatamente agli enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici che non abbiano gli accantonamenti in termini finanziari. Le competenze di cui al presente comma, ivi comprese quelle già corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.
12. La gestione commissariale del Fondo di cui a comma 10 è autorizzata ad erogare alle compagnie ed ai gruppi portuali, sulla base di apposita rendicontazione, la quota del trenta per cento del trattamento di fine servizio maturato al 31 gennaio 1990 dai lavoratori portuali per un ammontare pari a lire 54.775.587.663. La medesima gestione è autorizzata, altresì, a rimborsare all’INPS la somma di 30.705.765.778 ad esso dovuta a titolo di maggiori oneri connessi al pensionamento anticipato dei lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali ai sensi dell'art. 3 del d.l. 22 gennaio 1990 n. 6, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 1990 n. 58, nel triennio 1990-1992.
13. I termini per la presentazione delle domande per l’attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell'art. 6 del d.l. 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla l. 19 luglio 1993 n. 236, nonché le sospensioni dal lavoro sono prorogati al 31 dicembre 1996, intendendosi altresì prorogato l’utilizzo delle somme stanziate allo scopo.
14. Il beneficio di integrazione salariale di cui all’art. 1, comma 1, del d.l. 7 settembre 1992 n. 370, convertito dalla l. 5 novembre 1992 n. 428, è concesso nell'anno 1994 nel limite di ulteriori 1.800 unità, ivi compresa la regolazione delle eccedenze dell’anno 1993. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1994, viene prorogato fino al 30 giugno l995. Il relativo onere é a carico della gestione del Fondo di cui al comma 10 ed è rimborsato dall'INPS su conforme rendicontazione.
15. Il commissario liquidatore di cui all’art. 4, comma 1, del d.l. 22 gennaio 1990 n. 6, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 1990 n. 58, provvede agli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della Gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al 31 dicembre 1995. L’onere derivante dal presente comma, pari a lire un miliardo, è posto a carico della gestione commissariale di cui al comma 10.
16. Per l’attuazione dei commi 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del Fondo di cui al comma 10, gli ulteriori limiti di impegno di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere di lire 60 miliardi per l’anno 1995, e di lire 120 miliardi, per l’anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4571 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
17. Ai fini delle imposte sui redditi, i proventi conseguiti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici ai sensi dei comma 11, dalle organizzazioni portuali, ai sensi dell’art. 28 della l. 28 gennaio 1994 n. 84, non concorrono a formare i redditi di impresa.
18. Agli oneri connessi alla corresponsione del trattamento di fine servizio e delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativa al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, il commissario liquidatore del Fondo di cui al comma 10 provvede anche attraverso la contrazione di ulteriori mutui decennali con le modalità di cui all’art. 4 del d.l. 22 gennaio 1990 n.6, convertito, con modificazione, dalla l. 24 marzo 1990 n. 58. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, del d.l. 6 aprile l983 n. 103, convertito, con modificazione, dalla l. 23 maggio 1983 n. 230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine rapporto. Per i dipendenti delle autorità portuali la corresponsione del trattamento di fine rapporto è a carico della gestione delle autorità medesime. Le competenze di cui al presente comma, ivi comprese quelle già corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.
19. È concessa per il secondo semestre 1996, a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati ai sensi dell’art. 21 della l. 28 gennaio 1994 n. 84, come sostituito dall’art. 2, comma 21, del presente decreto, la proroga del beneficio di integrazione salariale di cui all’art. 1, comma 2, lett. b, del d.l. 13 luglio 1995 n. 287, convertito, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 1995 n. 343, nel limite di ulteriori 1.000 unità al cui rimborso a favore dell’INPS provvede la gestione commissariale sulla base di apposita rendicontazione. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell’anno 1996, è prorogato fino al 30 giugno 1997.
20. Il commissario liquidatore, provvede altresì, all’intervento, valutato in complessive lire 60.000 milioni, a favore dell’armamento per la concessione di un contributo equivalente all’importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell’anno 1996 nei confronti della gente di mare, ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. Detto beneficio è previsto per le imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 1, comma 4, del d.l. 13 luglio 1995 n. 287, convertito dalla l. 8 agosto 1995 n. 343.
21. Al fine di favorire l’efficienza ed operatività del servizio escavazione porti, di cui all’art. 26 della l. 28 gennaio 1994 n. 84, il commissario liquidatore del Fondo di cui comma 10, è autorizzato, anche mediante la contrazione di mutui secondo le modalità di cui al comma 11, ad effettuare interventi valutati in complessive lire 20.000 milioni, per il potenziamento dei mezzi effossori attraverso l’acquisizione ovvero l’ammodernamento dei detti mezzi, nonché per la ristrutturazione dei cantieri. Il gettito derivante da convenzioni stipulate con altre amministrazioni statali, con enti pubblici e con i privati, per l’espletamento del servizio di escavazione dei porti marittimi nazionali, nonché il gettito scaturente dai canoni di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all’art. 16 della citata l. 28 gennaio 1994 n. 84, nei porti non sedi di Autorità portuali, affluisce u apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per il funzionamento del servizio medesimo di escavazione. Nei casi di necessità e di urgenza le risorse finanziarie di cui al presente comma possono essere utilizzate anche per il noleggio di mezzi effossori, a scavo nudo, ovvero se necessario armati, in Italia e all’estero.
21-bis. Nella stipula di convenzioni con altre amministrazioni statali, con enti pubblici e con i privati per l’espletamento del servizio di escavazione dei porti marittimi nazionali può essere previsto che ai fini di una maggiore produttività del servizio medesimo le stesse amministrazioni statali , gli enti pubblici e i privati provvedano direttamente alla corresponsione delle competenze accessorie ovvero di una parte delle stesse a favore del personale da adibire al lavoro oggetto della convenzione.
21-ter.
L’art. 17 della l. 28 gennaio 1994 n. 84,
è sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Disciplina della fornitura del lavoro
portuale temporaneo). —
1. In attesa
dell’entrata
in vigore delle norme disciplinatrici della fornitura di mere
prestazioni di mano d’opera e della riforma della l. 23
ottobre 1960 n. 1369:
- a) le Autorità portuali o, laddove non istituite, le Autorità marittime promuovono la costituzione di un consorzio volontario aperto a tutte le imprese di cui agli art. 16, 18 e 21, al fine esclusivo di agevolare lo svolgimento delle fasi delle imprese consorziate caratterizzate da variazioni imprevedibili di domanda di mano d’opera. Le Autorità portuali o, laddove non istituite, le Autorità marittime possono autorizzare una o più imprese consorziate, anche in deroga all’art. 1 della l. 23 ottobre 1960 n. 1369, alla fornitura di mere prestazioni di mano d’opera a favore di altre imprese consorziate. L’autorizzazione in deroga alla citata legge n. 1369 del 1960 può essere concessa unicamente a imprese consorziate dotate di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell’esecuzione delle operazioni portuali, tenendo conto delle eccedenze risultate dal processo di razionalizzazione e trasformazione produttiva indotte dalla presente legge;
- b) qualora non si addivenga alla costituzione del consorzio volontario cui alla lett. a, ovvero qualora a detto consorzio non partecipi la maggioranza delle imprese di cui agli art. 16, 18 e 21, le Autorità portuali o, laddove non istituite, le Autorità marittime, che ravvisino l’esigenza di soddisfare variazioni imprevedibili di domanda di mano d’opera, istituiscono l’Agenzia per l’erogazione di mere prestazioni di mano d’opera. Tale Agenzia è l’unico soggetto autorizzato a fornire mere prestazioni temporanee di mano d’opera in deroga alla citata legge n. 1369 del 1960 nell’ambito portuale in cui è istituito, ed è tenuto a fornire, ad eguali condizioni, l’erogazione delle suddette prestazioni a tutte le imprese di cui agli art. 16 e 18 che facciano richiesta.
2. In fase di
costituzione, e fino a quando esistano esuberi,
il personale da avviare quotidianamente in regime di temporanea
prestazione di mano d’opera è fornito dalle
imprese di cui all’art. 21, lett. b. Con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo 1997,
sono dettate le norme per l’istituzione e il funzionamento
delle Agenzie di cui al presente articolo. Lo schema di decreto
è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica, almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine per
la sua emanazione. Le competenti commissioni parlamentali si esprimono
nei successivi trenta giorni.
3. Gli appalti di servizi compresi quelli ad alto contenuto
di mano d’opera forniti dalle società derivanti
dalla trasformazione disposta dall’art. 21 non rientrano nel
divieto di cui all’art. 1 della citata legge n. 1369 del
1960».
22. Per l’attuazione dei commi 3 e 6 e da 18 a 21 sono autorizzati, in favore, della gestione commissariale del Fondo di cui alla comma 10, ulteriori limite di impegno decennali di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, restando per tali anni confermata la gestione commissariale. Al relativo onere di 30.000 milioni per l’anno 1997 e di lire 60.000 milioni per l’anno 1998, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1996, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
ART. 2. Modifiche alla l. 28 gennaio 1994 n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale —
1. All’art. 3
comma 1, della l. 28 gennaio 1994
n. 84, dopo le parole: «ed integrazioni» sono
aggiunte le seguenti: «esercita altresì le
competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al
Ministero dei trasporti e della navigazione».
1. All’art. 4, comma 2, della l. 28 gennaio 1994 n. 84,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «con lo
stesso provvedimento sono disciplinate le attività nei porti
di I categoria e relative baie, rade e golfi».
2. La lett. a del comma 1 dell’art. 6 della l. 28 gennaio
1994 n. 84, è sostituita dalla seguente: «a)
indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle
operazioni portuali di cui all’art. 16, comma 1, e delle
altre attività commerciali ed industriali esercitate nei
porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in
riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a
tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro in
attuazione dell’art. 24;».
3. La lett. b del comma 1 dell’art. 6 della l. 28 gennaio
1994 n. 84, è sostituita dalla seguente: «b)
manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni
nell’ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento
dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici
che preveda l’utilizzazione dei fondi all’uopo
disponibili sullo stato di previsione della medesima
amministrazione».
3-bis. All’art. 6, comma 2, della l. 28 gennaio 1994 n. 84,
sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché le
disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quanto
specificatamente previsto dal comma 2 dell’art. 23 della
presente legge».
4. L’art. 8, comma 2, secondo periodo, della l. 28 gennaio
1994 n. 84, è sostituito dai seguenti: «In sede di
prima applicazione della presente legge la terna di cui al comma 1
è comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione
entro il 31 marzo 1995. Entro tale data le designazioni già
pervenute devono essere comunque confermate qualora gli enti di cui al
comma 1 non intendano procedere a nuova designazione».
4-bis. La lett. g del comma 3 dell’art. 8 della l. 28 gennaio
1994 n. 84, è abrogata.
5. Alla lett. h del comma 3 dell’art. 8 della l. 28 gennaio
1994 n. 84, dopo le parole: «negli art. da 36 a 55»
sono aggiunte le seguenti: «e 68».
6. La lett. m del comma 3 dell’art. 8 della l. 28 gennaio
1994 n. 84, è sostituita dalla seguente: «m)
assicura la navigabilità nell’ambito portuale e
provvede, con l’intervento del servizio escavazione porti di
cui all’art. 26, e, in via subordinata, con le
modalità di cui all’art. 6, comma 5, al
mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto
disposto dall’art. 5, commi 8 e 9, sulla base di progetti
sottoposti al visto del competente ufficio speciale del genio civile
per le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla tutela
ambientale, anche adottando, nei casi indifferibili di
necessità ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo;
nei casi di interventi urgenti e straordinari di escavazione provvede,
anche ricorrendo a modalità diverse da quelle di cui
all’art. 6, comma 5. Ai fini degli interventi di escavazione
e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la
presidenza una conferenza di servizi con le amministrazioni
interessate;».
7. All’art. 8 della l. 28 gennaio 1994 n. 84, è
aggiunto il seguente comma: «2-bis. I presidenti, nominati ai
sensi del comma 2, assumono tutti i compiti dei commissari di cui
all’art. 20, commi 1, 2 e 3».
8. Le lett. i ed l dell’art. 9, comma 1, della l. 28 gennaio
1994 n. 84, sono sostituite dalle seguenti:
«i) da sei rappresentanti delle seguenti categorie:
1) armatori;
2) industriali;
3) imprenditori di cui agli art. 16 e 18;
4) spedizionieri;
5) agenti e raccomandatari marittimi;
6) autotrasportatori operanti nell’ambito portuale.
I rappresentati sono designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni
nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di cui al n.
6 che è designato dal comitato centrale dell’albo
degli autotrasportatori;
l) da sei rappresentati dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai
lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai
dipendenti dell’Autorità portuale, secondo
modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione. In sede di prima applicazione della presente legge i
rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e restano in
carica per un quadriennio».
9. Al comma 1 dell’art. 9 della l. 28 gennaio 1994 n. 84,
dopo la lett. l è aggiunta la seguente: «l-bis) un
rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nei porti, nominato
dal presidente dell’Autorità portuale».
10. L’art. 9, comma 2, ultimo periodo della l. 28 gennaio
1994 n. 84, è sostituito dal seguente: «In sede di
prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente
comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del
presidente».
11. L’art. 10, comma 6, della l. 28 gennaio 1994 n. 84,
è sostituito dal seguente: «6. Il rapporto di
lavoro del personale delle Autorità portuali è di
diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del
codice civile libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e
dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa.
Il suddetto rapporto è regolato da contratti collettivi
nazionali di lavoro, sulla base di criteri generali stabiliti con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che dovranno
tener conto anche della compatibilità con le risorse
economiche, finanziarie e di bilancio; detti contratti sono stipulati
dall’associazione rappresentativa delle Autorità
portuali per la parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali
nazionali maggiormente rappresentative del personale delle
Autorità portuali per la parte sindacale».
12. All’art. 11, comma 1, della l. 28 gennaio 1994 n. 84,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al
31 dicembre 1995, i revisori di cui al presente articolo sono nominati
fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per
l’iscrizione e al registro dei revisori contabili di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88, dietro presentazione di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte di
ciascun interessato ai sensi della l. 4 gennaio 1968 n.
15».
13. All’art. 13 della l. 28 gennaio 1994 n. 84, è
aggiunto il seguente comma: «2-bis. Le Autorità
portuali possono avvalersi, per la riscossione coattiva dei canoni
demaniali e degli altri proventi di loro competenza, della procedura
ingiuntiva di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».
13-bis. All’art. 14 della l. 28 gennaio 1994 n. 84, dopo il
comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. I criteri e i
meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio,
rimorchio, ormeggio e battellaggio sono stabiliti dal Ministero dei
trasporti e della navigazione sulla base di un’istruttoria
condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo della
capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle
Autorità portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e
dell’utenza portuale.
1-ter. Nei porti sede di Autorità portuale la disciplina e
l’organizzazione dei servizi di cui al comma 1-bis sono
stabilite dall’Autorità marittima di intesa con
l’Autorità portuale. In difetto di intesa provvede
il Ministro dei trasporti e della navigazione».
14. L’art. 15, comma 1, della l. 28 gennaio 1994 n. 84,
è sostituito dal seguente: «1. Con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita in
ogni porto una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti
dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un
rappresentante dei dipendenti dell’Autorità
portuale o dell’organizzazione portuale e da sei
rappresentanti delle categorie imprenditoriali, designati secondo le
procedure indicate all’art. 9, comma 1, lett. i ed l. Nei
porti ove non esista Autorità portuale i rappresentanti dei
lavoratori delle imprese sono in numero di sei. La commissione
è presieduta dal presidente
dell’Autorità portuale ovvero, laddove non
istituita, dal comandante del porto».
15. Dopo il comma 1 dell’art. 15 della l. 28 gennaio 1994 n.
84, è aggiunto il seguente: «1-bis. La
designazione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese e delle
categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve pervenire al
Ministro dei trasporti e della navigazione entro trenta giorni dalla
richiesta; l’inutile decorso del termine non pregiudica il
funzionamento dell’organo».
16. L’art. 15, comma 3, delle l. 28 gennaio 1994 n. 84,
è sostituito al seguente:
«3. Con decreto del Ministero dei trasporti e della
navigazione è istituita la commissione consultiva centrale,
composta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale del
Ministero dei trasporti e della navigazione che la presiede; da sei
rappresentanti delle categorie imprenditoriali di cui
all’art. 9, comma 1; da sei rappresentanti delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a
livello nazionale; da tre rappresentanti delle regioni marittime
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; da un dirigente del
Ministero dei trasporti e della navigazione, da un ufficiale superiore
del Comando generale del corpo di capitaneria di porto, da un dirigente
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un dirigente
del Ministero della sanità e dal Presidente
dell’Associazione dei porti italiani. La commissione di cui
al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni attinenti alle
organizzazione portuale ed alla sicurezza e igiene del lavoro ad essa
sottoposte dal Ministero dei trasporti e della navigazione ovvero dalle
Autorità portuali, dalle autorità marittime e
dalle commissioni consultive locali. La designazione dei membri deve
pervenire entro trenta giorni dalla richiesta; l’inutile
decorso del termine non pregiudica il funzionamento
dell’organo.».
16-bis. All’art. 16 della l. 28 gennaio 1994 n. 84,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici
allo stato libero, nonché di altri prodotti affini, siti in
ambito portuale».
17. L’art. 18, comma 1, della l. 28 gennaio 1994 n. 84,
è sostituito dal seguente:
«1. L’Autorità portuale e, dove non
istituita, ovvero prima del suo insediamento,
l’organizzazione portuale o l’autorità
marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese
nell’ambito portuale alle imprese di cui all’art.
16, comma 3, per l’espletamento delle operazioni portuali,
fatta salva l’utilizzazione degli immobili da parte di
amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad
attività marittime e portuali. È
altresì sottoposta a concessione da parte
dell’Autorità portuale, e laddove non istituita
dall’autorità marittima, la realizzazione e la
gestione di opere attinenti alle attività marittime e
portuali collocate a mare nell’ambito degli specchi acquei
esterni alle difese foranee anch’essi da considerarsi a tal
fine ambito portuale e della prestazione dei servizi portuali anche per
la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e
sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo, come
individuati ai sensi dell’art. 4, comma 3. Le concessioni
sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche
commisurati all’entità dei traffici portuali ivi
svolti, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite
dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con in
Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto
sono altresì indicati:
a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle
Autorità concedenti, le modalità di rinnovo della
concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;
b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare
in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti,
al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, anche commisurati
all’entità dei traffici portuali ivi svolti,
ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli
impianti all’atto della concessione.».
18. All’art. 18 della l. 28 gennaio 1994 n. 84, è
aggiunto in fine il seguente comma:
«9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo
stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in
ambito portuale.».
19. L’art. 20 della l. 28 gennaio 1994 n. 84, è
sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Costituzione delle Autorità portuali e
successione delle società alle organizzazioni portuali)
— 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, laddove
già non esista una gestione commissariale, nomina per
ciascuna organizzazione portuale, commissari scelti fra persone aventi
competenza nel settore, con particolare riguardo alle valenze
economiche, sociali e strategiche delle realtà portuali
considerate nonché, ove ritenuto necessario, commissari
aggiunti. I commissari sostituiscono i presidenti e gli organi
deliberanti delle organizzazioni predette, che all’atto della
loro nomina cessano dalle funzioni. I compensi de commissari e dei
commissari aggiunti sono fissati con i decreti di nomina e posti a
carico dei bilanci delle organizzazioni.
2. I commissari, fino alla nomina del presidente
dell’Autorità portuale e comunque entro il termine
di sei mesi dal loro insediamento, non prorogabili, dispongono la
dismissione delle attività operative delle organizzazioni
portuali mediante la trasformazione delle organizzazioni medesime, in
tutto o in parte, in società secondo i tipi previsti nel
libro V, titoli V e VI, del codice civile, ovvero, anche
congiuntamente, mediante il rilascio di concessioni ad imprese che
presentino un programma di utilizzazione del personale e dei beni e
delle infrastrutture delle organizzazioni portuali, per
l’esercizio, in condizioni di concorrenza, di
attività di impresa nei settori delle operazioni portuali,
della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali
nonché in altri settori del trasporto o industriali. A tali
fini, a seconda dei casi, provvedono:
a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i dipendenti delle
organizzazioni medesime, del capitale della o delle società
derivanti dalla trasformazione;
b) all’incorporazione in tali società delle
società costituite o controllate dalle organizzazioni
portuali alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero la
collocazione sul mercato delle partecipazioni nelle società
costituite o controllate;
c) alla cessione a titolo oneroso, anche in leasing, ovvero
all’affitto a tali società ovvero a imprese
autorizzate o concessionarie ai sensi degli art. 16 e 18 delle
infrastrutture e dei beni mobili realizzati o comunque posseduti dalle
organizzazioni medesime.
3. I commissari provvedono con pienezza di poteri alla gestione delle
organizzazioni, nei limiti delle risorse ad esse affluenti e ai sensi
delle disposizioni vigenti, nonché ala gestione delle
Autorità ai sensi della presente legge, anche sulla base di
apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione.
Fermo restando l’obbligo delle presentazione dei bilanci
entro i termini prescritti, i commissari trasmettono al Ministero dei
trasporti e della navigazione ed al Ministero del tesoro, al
più presto e comunque non oltre il 31 gennaio 1995, una
situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle organizzazioni
portuali riferite al 31 dicembre 1994 corredata dalla relazione del
collegio dei revisori dei conti.
4. Fino all’entrata in vigore delle norme attuative della
presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in
materia.
5. Le Autorità portuali di cui all’art. 2, sono
costituite dal 1° gennaio 1995 e da tale data assumono tutti i
compiti di cui all’art. 6 e ad esse è trasferita
l’amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi
nella circoscrizione territoriale come individuata ai sensi
dell’art. 6. Fino all’insediamento degli organi
previsti dagli art. 8 e 9, i commissari di cui al comma 1, nei porti
ove esistono le organizzazioni portuali e ne esercitano i relativi
compiti. Fino alla data della avvenuta dismissione secondo quanto
previsto dal comma 2, le organizzazioni portuali e le
Autorità portuali sono considerate, anche ai fini tributari,
un unico soggetto; successivamente a tale data, le Autorità
portuali subentrano alle organizzazioni portuali nella
proprietà e nel possesso dei beni in precedenza non
trasferiti e in tutti i rapporti in corso.
6. I commissari di cui al comma 1 sono altresì nominati, con
le stesse modalità, nei porti di Ravenna, Taranto, Catania,
e Marina di Carrara. Fino all’insediamento degli organi
previsti dagli art. 8 e 9 e comunque entro sei mesi dalla loro nomina,
non prorogabili, essi sono preposti ala gestione delle
Autorità portuali al fine di consentirne
l’effettivo avvio istituzionale; assicurano in particolare
l’acquisizione delle risorse e provvedono prioritariamente
alla definizione delle strutture e dell’organico
dell’Autorità, per assumere successivamente, e
comunque non oltre tre mesi dalla nomina, tutti gli altri compiti
previsti dalla presente legge. I commissari di cui al presente comma
possono avvalersi, nello svolgimento delle loro funzioni, delle
strutture e del personale delle locali autorità
marittime.».
20. La parola: «commissari» di cui
all’art. 3, comma 8, dei d.l. 21 giugno 1994 n. 400, 8 agosto
1994 n. 508, e 21 ottobre 1994 n. 586, deve essere interpretata come:
«ufficio commissariale», comprensiva di eventuali
commissari aggiunti.
21. L’art. 21 della l. 28 gennaio 1994 n. 84, è
sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Trasformazione in società delle
compagnie e gruppi portuali) — 1. Le compagnie ed i gruppi
portuali entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una o
più società di seguito indicate:
a) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto,
titoli V e VI, del codice civile, per l’esercizio in
condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;
b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti
nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di
servizi, nonché, fino al 31 dicembre 1996, mere prestazioni
di lavoro in deroga all’art. 1 della l. 23 ottobre 1960 n.
1369;
c) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto,
titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione,
sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi
portuali disciolti.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i
gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti i cui al comma 6,
le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale,
comunque rilasciate, decadono.
3. Le società e le cooperative di cui al comma 1 hanno
l’obbligo di incorporare tutte le società e le
cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei
gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente
legge, nonché di assumere gli addetti alle compagnie o
gruppi alla predetta data. Le società o cooperative di cui
al comma 1, devono avere una distinta organizzazione operativa e
separati organi sociali.
4. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle
compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e
finanziari.
5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti tecnici
ed amministrativi delle compagnie portuali, che non siano transitati in
continuità di rapporto di lavoro nelle nuove
società di cui al comma 1, è data
facoltà di costituirsi in imprese ai sensi del presente
articolo. Alle società costituite da addetti si applica
quanto disposto nei commi successivi per le società
costituite dai soci delle compagnie.
6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali
possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla
fusione con compagnie operanti nei porti viciniori, anche al fine di
costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in
grado di svolgere attività di impresa.
7. Le Autorità portuali nei porti già sedi di
enti portuali e l’autorità marittima nei restanti
porti dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi
portuali che entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato la
delibera di trasformazione secondo le modalità di cui al
comma 1 ed effettuato il deposito dell’atto per
l’omologazione al competente tribunale. Nei confronti di tali
compagnie non potranno essere attuati gli interventi di cui
all’art. 1, comma 2, lett. c, del d.l. 13 luglio 1995 n. 287,
convertito, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 1995 n. 343.
8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel registro
delle imprese, nei confronti delle compagnie e gruppi portuali che
abbiano in corso le procedure di trasformazione ai sensi del comma 6,
le disposizioni di cui al comma 8 dell’art. 27 concernenti il
funzionamento degli stessi, nonché le disposizioni relative
alla vigilanza ed al controllo attribuite
all’Autorità portuale, nei porti già
sedi di enti portuali ed all’autorità marittima
nei restanti porti.».
22. L’art. 23, comma 1, della l. 28 gennaio 1994 n. 84,
è sostituito dal seguente:
«1. I lavoratori portuali e gli addetti in servizio presso le
compagnie e gruppi portuali transitano, in continuità di
rapporto di lavoro, nelle società di cui all’art.
21.».
23. L’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 23 della
l. 28 gennaio 1994 n. 84, è sostituito dal seguente:
«Tali società ed imprese qualora debbano procedere
ad assunzioni, sono obbligate fino al 31 dicembre 1996 ad impiegare con
priorità il personale di cui al presente comma.».
23-bis. Al comma 5 dell’art. 23 della l. 28 gennaio 1994 n.
84, le parole: «in sede di prima applicazione della presente
legge» sono soppresse.
24. Il comma 6 dell’art. 23 della l. 28 gennaio 1994 n. 84,
è sostituito dal seguente:
«6. Le Autorità portuali concedono alle
società e alle imprese di cui agli art. 16, 18 e 20 una
riduzione degli oneri di autorizzazione o di concessione, tenendo conto
dell’eventuale differenziale retributivo e degli oneri
previdenziali e pensionistici che si determinano a carico delle
medesime per effetto dell’impiego in mobilità
temporanea, distacco o comando dei lavoratori dipendenti delle
autorità portuali».
25. Il terzo periodo dell’art. 24, comma 2, della l. 28
gennaio 1994 n. 84, è soppresso.
26. Dopo il comma 2 dell’art. 24 della l. 28 gennaio 1994 n.
84, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Ferme restando le attribuzioni delle unità
sanitarie locali competenti per territorio, nonché le
competenze degli uffici periferici di sanità marittima del
Ministero della sanità, spettano alle Autorità
portuali i poteri di vigilanza e controllo in ordine
all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e
di igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa.
2-ter. I poteri di cui al comma precedente vengono attivati a far data
dalla comunicazione del presidente al rispettivo comitato portuale
dell’Autorità portuale e comunque non oltre il 31
dicembre 1997, salvo la possibilità di proroga da accordarsi
con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione su richiesta
motivata del presidente dell’Autorità
portuale.».
27. Al comma 5 dell’art. 27 della l. 28 gennaio 1994 n. 84,
le parole «1° gennaio 1993» e le parole:
«dal 1991» sono sostituite con le seguenti:
«1° gennaio 1995» e «dal
1994».
28. L’art. 27, comma 8, della l. 28 gennaio 1994 n. 84,
è sostituito dal seguente:
«8. Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato
con r.d. 2 aprile 1885 n. 3095, e del relativo regolamento di
attuazione, approvato con r.d. 26 settembre 1904 n. 813, che siano
incompatibili con le disposizioni della presente legge.
L’art. 11, ultimo comma, e l’art. 111, ultimo
comma, c. nav. sono abrogati. Salvo quanto previsto dall’art.
20, comma 4, e dall’art. 21, comma 8, sono altresì
abrogati, a partire dal 19 marzo 1995, gli art. 108; 110, primo,
secondo e terzo comma; 112; 116, primo comma, n. 2); 1171, n. 1, 1172
c. nav., nonché gli articoli contenuti nel libro I, titolo
III, capo IV, del regolamento per l’esecuzione del codice
della navigazione (navigazione marittima), approvato con d.P.R. 15
febbraio 1952 n. 328. Gli art. 109 e 1279 c. nav. sono abrogati a
decorrere dal 1° gennaio 1996».
29. Dal 1° luglio 1994 la tassa di cui al comma 6
dell’art. 28 della l. 28 gennaio 1994 n. 84, si applica in
tutti i porti secondo le aliquote previste dall’art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1974,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, nella
misura attualmente vigente.
30. Dopo il comma 6 dell’art. 28 della l. 28 gennaio 1994 n.
84, è inserito il seguente:
«6-bis. La tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, prevista
nel capo III del titolo II della l. 9 febbraio 1963 n. 82, e
nell’art. 1 della l. 5 maggio 1976 n. 355, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché la tassa erariale
istituita dall’art. 2, primo comma, del d.l. 28 febbraio 1974
n. 47, convertito, con modificazioni, dalla l. 16 aprile 1974 n. 177,
non si applicano sulle merci trasbordate ai sensi dell’art.
12 del regolamento per l’esecuzione della legge doganale,
approvato con r.d. 13 febbraio 1896 n. 65.».
ART. 3. Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico
1. Il contributo annuo a
carico
dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione a favore della fondazione «Centro internazionale
radio-medico - CIRM», istituito con l. 31 marzo 1955 n. 209,
e determinato in lire 450 milioni con l. 14 febbraio 195 n. 27,
è elevato di lire 1.050 milioni a decorrere dal 1°
gennaio 1994.
2. All’onere derivante dall’applicazione del
presente articolo, pari a lire 1.050 milioni a decorrere
dall’anno 1994, si provvede a carico dello stanziamento
iscritto al capitolo 3853 dello stato di previsione del Ministero dei
trasporti e della navigazione per l’anno 1994 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
ART. 4. Interventi a favore del settore armatoriale
1. L’art. 2,
comma 4, della l. 31 dicembre 1991
n. 431, è sostituito dal seguente:
«4. Le condizioni ed il tasso di interesse dei contratti per
l’accensione dei mutui di cui al comma 1, sono determinati
dal Ministero del tesoro.».
2. Per far fronte ai maggiori oneri delle società di
navigazione esercenti linee marittime sovvenzionate, in conseguenza
delle disposizioni dettate dal decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, sugli sgravi contributivi,
è autorizzata la maggiore spesa di lire 11 miliardi per
l’anno 1994, 23 miliardi per l’anno 1995, 27
miliardi per l’anno 1996 e 45 miliardi per l’anno
1997 a carico del capitolo 3651 dello stato di previsione del Ministero
dei trasporti e della navigazione per l’anno 1994 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
3. L’espressione: «adeguata remunerazione del
capitale investito», di cui all’art. 11, comma 1,
lett. d, della l. 5 dicembre 1986 856, si intende riferita al capitale
originario investito.
4. All’art. 1 del d.l. 13 luglio 1995 n. 287, convertito, con
modificazioni, dalla l. 8 agosto 1995 n. 343, sono aggiunti i seguenti
commi:
«4-bis. Agli interventi di cui al comma 3, lett. c, con
esclusione di quelli previsti per i corsi di formazione del personale
polivalente possono accedere direttamente i marittimi iscritti nelle
matricole della gente di mare che, successivamente alla data del 18
gennaio 1995, abbiano frequentato a proprie spese i corsi.
4-ter. A valere sulle risorse del comma 1, anche con le
modalità di cui al comma 2, sono concessi i contributi per
la riconversione professionale degli ufficiali
radiotelegrafisti.».
5. Il termine di cui all’art. 1, comma 3, lett. b e c, del
d.l. 13 luglio 1995 n. 287, convertito, con modificazioni, dalla l. 8
agosto 1995 n. 343, è prorogato al 31 dicembre 1998.
ART. 5. Decimi di senseria
1. Gli emolumenti corrisposti o da corrispondere da parte di terzi, ancorché per il tramite dei datori di lavoro, a titolo di senseria di piazza, al personale delle agenzie marittime, in conformità di usi locali e dei contratti collettivi di categoria, non sono soggetti a contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria. I versamenti contributivi sui predetti emolumenti restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
ART. 6. Unità da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso
1. A decorrere dal
1° gennaio
1997 sono esenti dalla tassa di stazionamento di cui all’art.
17 della l. 6 marzo 1976 n. 51, e successive modificazioni ed
integrazioni, le unità da diporto possedute ed utilizzate da
enti e da associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di
prevenzione degli incidenti in acqua, di assistenza e soccorso.
2. In caso di mancato o parziale pagamento della tassa di
stazionamento, la sovrattassa ed il tributo evaso, di cui
all’art. 13 della l. 5 maggio 1989 n. 171, sono versati
all’ufficio del registro competente per territorio.
ART. 7. Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona
1. Al fine della realizzazione degli interventi previsti dagli accordi di programma di cui al protocollo d’intesa Stato-regione del 31 marzo 1993 relativi a Toscana, Liguria e Marche, nonché per fronteggiare le necessità conseguenti alle calamità naturali di cui alle leggi speciali 23 dicembre 1992 n. 505, e 31 dicembre 1991 n. 433, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 7509 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l’anno finanziario 1996 sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1997 e le somme iscritte in conto residui sul capitolo 8051 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l’anno finanziario 1994, nonché le somme iscritte in conto competenza e in conto residui sui capitoli 7501, 7509, 7511, 7533, 7538 e 7542 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l’anno finanziario 1994 e 1995, non impegnate rispettivamente al 31 dicembre 1994 e 1995, possono esserlo negli esercizi 1995, 1996 e 1997.
ART. 8. Disposizioni in materia di demanio marittimo e di barriere architettoniche negli impianti di balneazione
1.
Per l’esercizio delle funzioni delegate di cui
all’art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, le
amministrazioni regionali possono avvalersi delle capitanerie di porto
e degli uffici da esse dipendenti in conformità ad apposita
convenzione gratuita stipulata con il Ministro dei trasporti e della
navigazione, sulla base di una convenzione tipo approvata dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, che escluda, in ogni caso,
oneri a carico delle capitanerie, ulteriori rispetto a quelli attuali.
Tali uffici esercitano le funzioni in materia di demanio marittimo
destinato ad uso turistico-ricreativo in relazione funzionale con
l’amministrazione regionale. Fino alla data della
sottoscrizione della predetta convenzione il servizio continua ad
essere assicurato dalle competenti capitanerie di porto.
2-3. (soppressi dalla legge di conversione).
4. All’esecuzione delle opere edilizie dirette a realizzare
la visitabilità degli impianti di balneazione, di cui
all’art. 23, comma 3, della l. 5 febbraio 1992 n. 104, si
applicano gli art. 4 e 7 della l. 9 gennaio 1989 n. 13.
5. Per le concessioni di zone del demanio marittimo e del mare
territoriale assentite per le finalità di cui
all’art. 48 del t.u. delle leggi sulla pesca, approvato con
r.d. 8 ottobre 1931 n. 1604, e successive modificazioni, ed
all’art. 27-ter della l. 17 febbraio 1982 n. 41, introdotto
dall’art. 21 della l. 10 febbraio 1992 n. 165, il canone
annuo per gli anni dal 1990 al 1993 compresi, è fissato
nelle stesse misure indicate dal regolamento di attuazione delle
disposizioni di cui all’art. 03, comma 2, del d.l. 5 ottobre
1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 dicembre 1993 n.
494, adottato con decreto n. 595 in data 15 novembre 1995 del Ministero
dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministeri del
tesoro e delle finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158
dell’8 luglio 1996. Le eventuali somme versate in eccedenza,
rispetto a quelle dovute per gli anni predetti, sono compensate con
quelle da versare allo stesso titolo.
ART. 9. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato
(omissis)
ART. 10. Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime ed interne
1. Ad integrazione di quanto stabilito negli art. 115, 123, 130 e 134 c. nav., approvato con r.d. 30 marzo 1942 n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne. (1)
2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore per
le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio occorrono i seguenti
requisiti:
a) aver compiuto i 21 anni di età;
b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni
da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa di cui
all’art.. 20, primo comma, della l. 11 febbraio 1971 n. 50, e
successive modificazioni, ovvero dell’abilitazione al comando
di navi da diporto prevista dal secondo comma del medesimo articolo, in
corso di validità e conseguite da almeno tre anni;
c) essere in possesso del certificato limitato RTF;
d) non avere riportato condanne per i reati di cui all’art.
238, primo comma, n. 4, del regolamento per l’esecuzione del
codice della navigazione, approvato con d.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;
e) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare.(1)
3. Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le
imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne
occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto i ventun anni di età;
b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni
da diporto entro sei miglia di distanza dalla costa, di cui
all’art.. 20 della l. 11 febbraio 1971 n. 50, e successive
modificazioni ed integrazioni, in corso di validità e
conseguite da almeno tre anni;
c) non avere riportato condanne per i reati di cui all’art..
49, primo comma, n. 4, del regolamento per la navigazione interna,
approvato con d.P.R. 28 giugno 1949 n. 631;
d) essere iscritto nella terza categoria del personale navigante. (1)
4. Il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibita al noleggio abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque marittime senza alcun limite di distanza dalla costa, nonché nelle acque interne. (1)
5. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa. (1)
6. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, coloro che sono in possesso dei titoli professionali marittimi e dei titoli professionali della navigazione interna, per i servizi di coperta, di cui rispettivamente agli art. 123 e 134 c. nav., possono comandare o condurre imbarcazioni da diporto, adibite al noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti per ciascun titolo. (1)
7. Il titolo professionale è rilasciato dal capo del
circondario marittimo di iscrizione per la gente di mare e
dall’ufficio di iscrizione del personale della navigazione
nelle acque interne. Restano validi i titoli professionali di
conduttore di imbarcazioni da diporto rilasciati anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto. (1)
8. Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di
unità da diporto si intende:
a) per locazione, il contratto con cui una delle parti si obbliga verso
corrispettivo a far godere all’altra per un dato periodo di
tempo l’unità da diporto.
L’unità passa in godimento autonomo del conduttore
il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la
responsabilità ed i rischi;
b) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui
una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a
compiere con l’unità da diporto una determinata
navigazione, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione
ordinata dall’altra parte alle condizioni stabilite dal
contratto avendo a bordo non più di dodici passeggeri
escluso l’equipaggio. L’unità noleggiata
rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui
dipendenze resta anche l’equipaggio. (2)
9. Il noleggiante ed il locatore devono consegnare l’unità in perfetta efficienza completa di tutte le dotazioni di sicurezza e coperta dall’assicurazione di cui alla l. 24 dicembre 1969 n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di noleggio l’assicurazione è estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto in conformità alle disposizioni ed a i massimali previsti per la responsabilità civile. (2)
10. L’utilizzazione dei natanti da diporto di cui all’art. 13 della l. 11 febbraio 1971 n. 50, e successive modificazioni, per l’esercizio della locazione e del noleggio per finalità ricreative nonché per gli usi turistici di carattere locale è disciplinata, anche per quanto concerne i requisiti della loro condotta, con provvedimenti delle competenti autorità marittime o locali. (2)
11. L’art. 15 della l. 5 maggio 1989 n. 171, è
sostituito dal seguente:
«1. In deroga a quanto stabilito dal secondo comma
dell’art. 1 della l. 11 febbraio 1971 n. 50, e successive
modificazioni ed integrazioni, le navi, le imbarcazioni ed i natanti da
diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione o di
noleggio.
2. L’utilizzazione dell’unità da diporto
per finalità di locazione e noleggio è annotata
nei registri di iscrizione delle unità da diporto, con
indicazione dei soggetti, ditte individuali o società,
esercenti l’attività di locazione o noleggio e
degli estremi della oro iscrizione nel registro delle imprese della
competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
Gli estremi della annotazione sono riportati sulla licenza di
navigazione».
12. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 settembre 1994 n. 731, è abrogato.
13. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell’art. 17 della l. 23 agosto 1988 n. 400, sono emanati uno o più decreti per la disciplina delle condizioni di sicurezza delle unità da diporto utilizzate in attività di noleggio, nonché per la attuazione delle disposizioni del presente articolo.
ART. 11. Modifiche alla l. 11 febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni
1. Il primo comma
dell’art. 18 della l. 11 febbraio 1971 n. 50, e successive
modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
«Per il comando e la condotta di natanti da diporto a bordo
dei quali sia stato installato un motore avente una cilindrata
superiore a 750 cc. se a carburazione a due tempi, o a 100 cc. se a
carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc. se a
carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 200 cc. se a motore
diesel, comunque con potenza superiore a 30 KW o a 40,8 CV,
è necessario essere in possesso di una delle abilitazioni
previste dall’art. 20».
2. La lett. c del primo comma dell’art. 20 della l. 11
febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni,
è sostituito dal seguente:
«c) imbarcazioni a motore aventi caratteristiche e potenza
superiori a quelle indicate all’art. 18, primo comma, per la
navigazione entro sei miglia dalla costa».
3. La lett. d del primo comma dell’art. 20 della l. 11
febbraio 1971 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni,
è sostituito dal seguente:
«d) imbarcazioni a motore per la navigazione senza alcun
limite dalla costa».
4. Non possono essere omologati, per la conduzione senza abilitazione,
motori che, sulla base delle caratteristiche costruttive, sono capaci
di esprimere una potenza superiore del 30 per cento a quella per la
quale la medesima omologazione è stata richiesta.
5. Al secondo comma dell’art. 18 della l. 11 febbraio 1971 n.
50, prima delle parole: «Nessuna abilitazione» sono
inserite le seguenti: «Salvo quanto è disposto dal
successivo art. 20».
ART. 12. Informatizzazione dei servizi marittimi
1. Ad integrazione dei
fondi esistenti sui capitoli 1113 e 7100 dello
stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
è autorizzata l’ulteriore spesa di lire 22.000
milioni per l’anno 1995, lire 42.000 milioni per ciascuno
degli anni 1996 e 1997 e lire 20.000 milioni per l’anno 1998,
da iscrivere sul capitolo 7100 del medesimo stato di previsione per la
realizzazione, con la procedura di cui all’art. 5, comma 2,
del d.l. 17 settembre 1993 n. 364, convertito con modificazioni, dalla
l. 15 novembre 1993 n. 458, del piano triennale 1995-1997 per
l’informatica del settore navigazione marittima, integrato
dal piano triennale 1996-1998, nonché del sistema di governo
e delle rete di telecomunicazioni, tenendo conto per questi ultimi
aspetti delle esigenza di tutela e difesa dell’ambiente
marino di cui all’art. 2 della l. 28 febbraio 1992 n. 220, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è
autorizzato, con proprio decreto, a costituire una commissione di cui
fanno parte almeno 4 esperti di provata competenza in materia di
informatizzazione, 2 dei quali designati dal Ministro
dell’ambiente per i soli aspetti ambientali con compiti di
consulenza per la realizzazione ed integrazione dei sistemi informativi
dell’amministrazione dei trasporti e della navigazione. la
commissione ha la durata massima di tre anni ed i compensi complessivi
corrisposti ai suoi membri non possono superare, comprese le spese di
funzionamento, l’ammontare di lire 500 milioni
l’anno, da imputare sul capitolo 7100 di cui al comma 1.
3. (omissis).
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazione di bilancio.
ART. 13. Oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea
1. È
autorizzato il rimborso da parte del Ministero dei
trasporti e della navigazione delle compensazioni finanziarie
conseguenti alla imposizione di oneri di pubblico servizio, si sensi
dell’art. 4 del reg. (CEE) n. 2408 del Consiglio del 23
luglio 1992.
2-3. (omissis).
ART. 14. Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell’industria cantieristica ed armatoriale
1.
Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno
dell’industria cantieristica ed armatoriale con
l’attuazione delle misure private della dir. 87/167/CEE del
Consiglio, 26 febbraio 1987, del 21 dicembre 1990, sono autorizzati nel
triennio 1996-1998 i seguenti ulteriori limiti di impegno:
a) per gli interventi di cui all’art. 2 della l. 14 giugno
1989 n. 234, in ragione di lire 100.000 milioni per l’anno
1996 e di lire 10.000 milioni per l’anno 1997;
b) per gli interventi di agli art. 11 e 27 della l. 14 giugno 1989 n.
234, in ragione di lire 10.000 milioni per l’anno 1997;
c) per gli interventi di cui agli art. 3 e 4 del d.l. 24 dicembre 1993
n. 564, convertito dalla l. 22 febbraio 1994 n. 132, in ragione di lire
35.000 milioni per l’anno 1996, di lire 20.000 milioni per
l’anno 1997 e di lire 40.000 milioni per l’anno
1998;
d) per gli interventi di cui all’art. 10 del d.l. 24 dicembre
1993 n. 564, convertito dalla l. 22 febbraio 1994 n. 132, in ragione di
lire 15.000 milioni per l’anno 1996, di lire 10.000 milioni
per l’anno 1997 e di lire 40.000 milioni per l’anno
1998.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e
della navigazione è autorizzato ad impegnare
nell’anno 1996 anche i limiti di impegno afferenti agli anni
1997 e 1998, con pagamento delle relative annualità,
comprensive dell’ammortamento e del relativo preammortamento
nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla l. 31
dicembre 1991 n. 431, a partire dall’esercizio finanziario
cui si riferisce ciascun limite di impegno.
3. In attuazione dell’art. 10 del reg. (CE) n. 3094/95 del
Consiglio dell’Unione europea, del 22 dicembre 1995,
concernente gli aiuti alla costruzione navale, le disposizioni di cui
al d.l. 24 dicembre 1993 n. 564, convertito dalla l. 22 febbraio 1994
n. 132, recante provvedimenti a favore dell’industria
navalmeccanica e della ricerca nel settore navale sono estese ai
contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati nel 1996,
nei limiti degli stanziamenti di cui alle lett. c e d del comma 1. In
osservanza degli impegni derivanti per l’Italia
dall’accordo OCSE del 21 dicembre 1994, per il ripristino di
normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e
riparazione navale, nonché ai fini della pianificazione
della spesa, la produzione realizzata dalle imprese navalmeccaniche
potrà essere assistita mediante il contributo di cui
all’art. 3 del d.l. 24 dicembre 1993 n. 564, convertito dalla
l. 12 febbraio 1994 n. 132, nei limiti della capacità
produttiva annua già riconosciuta alla data del 31 dicembre
1995 dall’iscrizione all’albo di cui
all’art. 19 della l. 14 giugno 1989 n. 234.
4. Per la concessione dei contributi di cui agli art. 3 e 4 del d.l. 24
dicembre 1993 n. 564, convertito dalla l. 22 febbraio 1994 n. 132,
estesi anche ai contratti di costruzione e trasformazione navale
stipulati nell’anno 1995 ai sensi dell’art. 3,
comma 5, del d.l. 13 luglio 1995 n. 287, convertito, con modificazioni,
dalla l. 8 agosto 1995 n. 343, sono ricevibili le domande presentate
dalle imprese interessate al Ministero dei trasporti e della
navigazione entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
delle predette leggi di conversione.
5. L’art. 6 della l. 31 dicembre 1991 n. 431, e
l’art. 2 della l. 28 marzo 1991 n. 107, sono abrogati.
6. Le disposizioni dell’art. 18, comma 5, del d.l. 24
dicembre 1993 n. 564, convertito dalla l. 22 febbraio 1994 n. 132, si
applicano ai contributi di cui all’art. 3 del d.l. 13 luglio
1995 n. 287, convertito, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 1995 n.
343.
7. All’art. 2, comma 2, del d.l. 13 luglio 1995 n. 287,
convertito, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 1995 n. 343, la
parola: «decennale» è sostituita dalla
seguente: «dodecennale».
8-9. (omissis).
ART. 15. Modifiche agli art. 179 e 181 c. nav.
1. Al primo comma dell’art. 179 c. nav. dopo la parola: «comunicazione» sono inserite le seguenti: «, che potrà essere trasmessa anche con mezzi elettronici,».
2. Al secondo comma dell’art. 179 c. nav. dopo le parole: «da consegnarsi,» sono inserite le seguenti: «, o da trasmettersi con mezzi elettronici,».
3. Il secondo comma dell’art. 181 c. nav. è
sostituito dal seguente:
«Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante
apposizione del visto — con indicazione dell’ora e
della data — sulla dichiarazione integrativa di partenza che
viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al
comandante della nave, il quale è tenuto a conservarla tra i
documenti di bordo fino al successivo approdo».
3-bis. Gli art. 179 e 181 c. nav. non si applicano alle unità da diporto. (2)
ART. 16. Differimento di termini
1. Il termine del
1° gennaio 1994 previsto dall’art. 13, comma 2, e
dall’art. 28, commi 4 e 5, della l. 28 gennaio 1994 n. 84
concernente il riordino della legislazione in materia portuale,
è differito al 1° luglio 1994.
3. Il termine previsto dall’art. 6, comma 1, del d.l. 5
ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 dicembre
1993 n. 494, ai fini dell’attuazione della delega delle
funzioni amministrative alle regioni ai sensi dell’art. 59
del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, è prorogato al 31 dicembre
1995.
4. Il termine di cui all’art. 9, comma 1, del d.l. 5 ottobre
1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 dicembre 1993 n.
494, è prorogato al 31 dicembre 1995.
5. Le disposizioni di cui all’art. 23, comma 3, della l. 5
febbraio 1992 n. 104, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 1995.
ART. 17. Modifiche alla l. 12 luglio 1991 n. 202
1. Nel comma 3
dell’art. 1 della l. 12 luglio 1991 n. 202,
è soppressa la parola: «8» e, dopo il
medesimo comma, è inserito il seguente:
«3-bis. Coloro che in applicazione di quanto disposto
dall’art. 8 del d.l. 13 maggio 1991 n. 151, hanno corrisposto
per tassa di stazionamento somme maggiori di quelle dovute, possono
computare l’eccedenza in diminuzione dall’ammontare
del versamento della tassa stessa dovuta per il periodo successivo.
Questa disposizione si applica anche a coloro che hanno corrisposto
maggiori somme per tassa di stazionamento negli anni 1992 e
1993».
ART. 18. Interventi a favore del porto di Genova
1. Per
l’esecuzione di lavori di ripristino delle opere e
degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dal
fortunale del 31 agosto 1994 e del 14 settembre 1994, è
autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l’anno 1995.
2. L’organizzazione portuale di Genova provvede, con
procedura d’urgenza, agli adempimenti conseguenti alla
esecuzione degli interventi di cui al comma 1 secondo le norme vigenti
in materia di lavori pubblici.
3. (omissis).
ART. 19. Gestione commissariale liquidatoria dell’ente «Colombo ‘92»
1. La gestione commissariale liquidatoria dell’ente «Colombo ‘92» di cui all’art. 2 della l. 23 agosto 1988 n. 373, è prorogata al 31 dicembre 1995. Le relative esigenze finanziarie per la liquidazione e per la gestione di conservazione dei beni immobili fanno carico, nel complessivo limite di lire 150 miliardi, alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, di cui all’art. 1, comma 1, del d.l. 22 gennaio 1990 n. 6, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 1990 n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede ai relativi pagamenti su conforme richiesta del commissario liquidatore. La gestione commissariale provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla liquidazione delle partite in sospeso a credito dell’organizzazione portuale di Genova, anche mediante compensazione delle partite in sospeso a debito di quest’ultima e senza riconoscimento di oneri per interessi e rivalutazioni.
ART. 20. Entrata in vigore
(1) Comma abrogato dall'art. 66, comma 2 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

(2) Comma abrogato dall'art. 66, comma 1, lett. l) del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172

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