
legislazione
italiana
di
diritto della navigazione e dei trasporti
Allegato 12
al Decreto Legislativo 8 luglio 2005, n. 171
CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO
e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.202 del 31 agosto 2005 - Suppl. Ord. n. 148
* Allegato abrogato *
dall'art. 46 del d. lgs. 11 gennaio 2016, n. 5,
Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle
moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.
Allegato XII - VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO (modulo G).
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che il prodotto considerato, cui è stato rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 2, è conforme ai requisiti del presente decreto legislativo. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura «CE» sul prodotto e redige una dichiarazione di conformità.
2. L'organismo notificato esamina il prodotto e procede alle opportune prove, in conformità della norma o delle norme di cui all'art. 6, comma 4, o a prove equivalenti, per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti del presente decreto legislativo. L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione sul prodotto approvato e redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti del presente decreto legislativo, di comprendere il suo progetto, la sua fabbricazione ed il suo funzionamento (vedi allegato IX).
Allegato I | Allegato
II | Allegato
III | Allegato IV
| Allegato V |
Allegato VI |
Allegato VII
| Allegato VIII | Allegato IX | Allegato X
| Allegato
XI | Allegato
XII | Allegato
XIII | Allegato XIV
| Allegato XV
| Allegato XVI
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