Torna alla legislazione italiana

legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti


Decreto Legge 1 Ottobre 2007 , n. 159 

"Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale."

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 Ottobre 2007

Testo coordinato con la legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222

(In corsivo le parti modificate o introdotte dalla legge di conversione.
Omesse dal testo le parti non riguardanti il diritto dei trasporti e della navigazione).



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  • Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  • Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottaredisposizioni che, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica definiti con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 e relativa nota di aggiornamento, avviino un processo di restituzione del maggior gettito fiscale, rispetto alle previsioni, dando priorita' ai soggetti incapienti ed intervenendo a sostegno della realizzazione di infrastrutture ed investimenti;
  • Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2007;
  • Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1 (omissis)


Art. 2 - Imprese pubbliche

1. Per la prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, previste dal contratto di programma 2007-2011 parte investimenti stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., e' autorizzato un contributo di 800 milioni di euro per l'anno 2007.

2. Per assicurare, per il periodo di vigenza del contratto di cui al comma 1, la continuita' nell'attivita' di manutenzione straordinaria sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, come indicato nella delibera CIPE n. 63 in data 20 luglio 2007, e' autorizzato per l'anno 2007 un ulteriore contributo di 235 milioni di euro.

3. E' autorizzata la spesa di 215 milioni di euro da utilizzare nel 2007 per i progetti ricompresi nel piano di investimenti allegato al Contratto di programma 2007 stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e da ANAS S.p.A.


Artt. 3,  3bis, 4,  5, 5bis  (omissis)


Art. 6 - Destinazione della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria

1. Ai fini della realizzazione della infrastruttura ferroviaria nazionale, con delibera del CIPE, su proposta del  Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, e' determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento dell'infrastruttura suddetta; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalita' attuative.


Art. 7 - Contributi al trasporto metropolitano delle grandi citta'

1. Per l'anno 2007, e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per la prosecuzione delle spese di investimento finalizzate alla linea "C" della metropolitana della citta' di Roma.

2. Per l'anno 2007, e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per spese di investimento relative al sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli.

3. Per la realizzazione di investimenti relativi al sistema ferroviario metropolitano di Milano e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007, da utilizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, quale cofinanziamento delle politiche a favore del trasporto pubblico.

3-bis. All'articolo 1, comma 979, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate" sono aggiunte le seguenti: "e delle altre tratte della metropolitana di Milano".

4. Le somme di cui ai commi 2 e 3 sono da considerarsi in deroga al patto di stabilita' interno, sia in termini di competenza che di cassa, a condizione che siano utilizzate entro il 31 dicembre 2007.


Art. 7bis (omissis)


Art. 8 - Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina

1. Al fine del potenziamento del trasporto merci marittimo da e per la Sicilia, anche con riferimento alle merci pericolose, per la realizzazione di interventi di adeguamento dei servizi nei porti calabresi e siciliani e dei relativi collegamenti intermodali, per il miglioramento della sicurezza, anche tenendo conto dei dati sui sinistri ed infortuni marittimi in possesso dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e delle Capitanerie di porto, nonche' per la promozione dei servizi e la relativa informazione al pubblico e' autorizzata altresi' la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2007.

2. Per la realizzazione di interventi e servizi di messa in sicurezza della viabilita' statale, tra i quali semaforizzazione, attraversamenti pedonali, pannelli informatizzati, della Calabria e della Sicilia direttamente interessata dall'emergenza di trasferimento del traffico per effetto dei lavori sul tratto Bagnara-Reggio Calabria dell'autostrada A3 e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2007.

3. Al fine del potenziamento del trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Rosarno - Reggio Calabria - Melito Porto Salvo e del collegamento ferroviario con l'aeroporto, da realizzarsi in ragione dell'urgenza con le procedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007 per la realizzazione di investimenti per il materiale rotabile, la riqualificazione integrata delle stazioni e per interventi di integrazione e scambio modale.

4. Per potenziare il trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il 2007 per l'acquisto o il noleggio di navi, l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e dei relativi servizi, il collegamento veloce dell'aeroporto di Reggio Calabria con Messina ed altri eventuali scali, nonche' per la introduzione di agevolazioni tariffarie nel periodo dell'emergenza di cui al comma 2 e la istituzione del sistema informativo dei servizi di mobilita' nello Stretto.

5. Gli interventi e la ripartizione delle relative risorse di cui ai commi da 1 a 4 sono definiti con decreti del Ministro dei trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e sono realizzati in ragione dell'urgenza con le procedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo 221, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

6. Al fine dell'adeguamento e della stipula dei contratti di servizio per l'adeguamento dei collegamenti marittimi tra le citta' di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e' assegnato alla regione Calabria e alla regione siciliana un contributo annuo di 1 milione di euro per il 2007, da ripartirsi con decreto del Ministro dei trasporti, sentite le regioni interessate e le competenti Commissioni parlamentari.

7. E' istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, individuata con decreto del Ministro dei trasporti, alla quale e' preposta, in deroga agli articoli 16 e 17 del codice della navigazione e all'articolo 14, comma 1-ter, della legge 24 gennaio 1994, n. 84, l'Autorita' marittima della navigazione dello Stretto, con sede in Messina, con compiti inerenti al rilascio delle autorizzazioni, concessioni ed ogni altro provvedimento in materia di sicurezza della navigazione nell'area e negli ambiti portuali in essa compresi, e di misure di prevenzione proposte dall'IPSEMA a norma del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nonche' alla regolazione dei servizi tecnico-nautici nell'intera area.

8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, come sostituito dall'articolo 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2007.

9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2007.


Art. 9 - Contratto di servizi pubblico con Trenitalia S.p.A.

1. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero dei trasporti e Trenitalia S.p.A., l'ammontare delle somme da corrispondere alla Societa' per gli anni 2006 e 2007 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente normativa comunitaria, e' accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per gli stessi anni 2006 e 2007 dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere alla Societa' Trenitalia S.p.A. le somme spettanti.

2. Nelle more della rideterminazione dei criteri di ripartizione di cui all'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere direttamente alla societa' Trenitalia S.p.A. le risorse di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2-bis. All'articolo 38 della legge 1 agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. I servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico sono regolati con contratti di servizio pubblico da sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, di durata non inferiore a cinque anni, con possibilita' di revisioni annuali delle caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi senza necessita' di procedere a modifiche contrattuali. Il Ministero dei trasporti affida, nel rispetto della normativa comunitaria, i contratti di servizio con i quali sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi corrispettivi, nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, nonche' le compensazioni spettanti alla societa' fornitrice.

3. I contratti di servizio pubblico di cui al comma 2 sono sottoscritti, per l'amministrazione, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione".

2-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, le parole: ", i contratti di servizio" sono soppresse.


Artt. 10, 10 bis, 11, 12, 13, 13bis, 14, 14bis, 15, 16, 17,18, 20, 20bis, 21, 21bis (omissis)


Art. 22 - Rifinanziamento della legge speciale per Venezia e MOSE

1. Nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla definizione di una rete fissa antincendio per la citta' di Venezia e di un nuovo sistema di allertamento per i rischi rilevanti da incidente industriale nella zona di Marghera Malcontenta, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007.

2. Per il proseguimento della realizzazione del sistema MOSE e' autorizzata la spesa di 170 milioni di euro per l'anno 2007.


Artt. 23, 24 (omissis) 


Art. 25 - Interventi nella regione Friuli-Venezia Giulia

1. E' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 65 milioni di euro, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, finalizzata al collegamento stradale veloce tra l'Autostrada A4 e l'area della zona produttiva nel comune di Manzano.

2.  (omissis)

3. (omissis)

Art. 25bis (omissis)


Art. 26 - Disposizioni in materia di ambiente

1. Per l'anno 2007 e' concesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un contributo straordinario di 20 milioni di euro per l'attuazione di programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare nonche' per la tutela della biodiversita' nel Canale di Sicilia. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le aree di intervento e sono definite le modalita' e i criteri di utilizzazione delle somme stanziate.

1-bis. Per l'anno 2007 e' concesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un contributo straordinario di 10 milioni di euro per l'attuazione di interventi urgenti di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, con particolare riferimento agli interventi di protezione degli ecosistemi e della biodiversita' terrestre e marina piu' compromessi, di difesa e gestione del suolo nelle aree a rischio idrogeologico e a rischio desertificazione, di gestione delle risorse idriche, ripristino delle aree costiere e delle zone umide, con priorita' per gli interventi nelle aree esposte a rischio di eventi alluvionali o franosi ovvero a rischio valanga. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti le modalita' e i criteri di utilizzazione delle somme stanziate, assicurando il coordinamento con le istituzioni e le regioni interessate.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, i nuovi interventi pubblici devono essere accompagnati da una certificazione attestante il contributo ai fini degli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra nonche' da una certificazione energetica che attesti la realizzazione degli interventi secondo standard di efficienza energetica conformi alle migliori tecniche disponibili e l'utilizzo di una quota obbligatoria di calore ed elettricita' prodotti da fonti rinnovabili. Le procedure e le modalita' di certificazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri interessati sulla base delle tipologie di intervento. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente comma.

3. Il Governo inserisce annualmente nel DPEF un aggiornamento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto e sui relativi indirizzi, anche in relazione al piano di azione nazionale di cui all'articolo 2 della legge 1 giugno 2002, n. 120.

4. Al fine di consentire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di esercitare in maniera piu' efficace le proprie competenze, all'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole ", il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono soppresse.

4-bis. Al fine di sviluppare l'offerta di energia ottenuta da fonti rinnovabili, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 382 e' sostituito dai seguenti:

"382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioe' ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, e' incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. Con le medesime modalita' e' incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili.

382-bis. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica superiore ad 1 megawatt (Mw), e' incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni. Sono fatti salvi i piu' favorevoli diritti acquisiti ai sensi del comma 382-quinquies.
I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico e' regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

382-ter. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica non superiore ad 1 Mw, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 382-bis e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva pari a 0,30 euro per ogni kWh, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica e' remunerata, con le medesime modalita', alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma puo' essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruita' della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo di tali fonti.

382-quater. A partire dall'anno 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari ad 1 Mwh e vengono emessi dal Gestore del sistema elettrico (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata, in numero pari al prodotto della produzione di energia elettrica dalle fonti di cui al comma 382 dell'anno precedente, moltiplicata per il coefficiente di 1,8. Tale coefficiente puo' essere aggiornato, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruita' della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle suddette fonti.

382-quinquies. Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382, l'elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi eventualmente acquisita ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, e' da intendersi aggiuntiva al prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui al medesimo articolo 20, comma 5, ottenuto dagli impianti entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 e fino al 31 dicembre 2007. Per i medesimi impianti l'accesso agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies e' cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento.

382-sexies. In caso di sostituzione del combustibile di origine agricola di cui al comma 382, in data successiva all'autorizzazione, con altre biomasse agricole, viene acquisito il diritto alle diverse e specifiche forme di incentivazione eventualmente previste per tali combustibili in sostituzione di quelle previste dai commi 382-ter e 382-quater. In caso di sostituzione con altri combustibili non di origine agricola, tale quota di energia non avra' diritto all'emissione di certificati verdi.

382-septies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilita' e la rintracciabilita' della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies".

4-ter. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 22-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a) nel comma 1:
    • 1) dopo le parole: "250.000 tonnellate," sono inserite le seguenti: "al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione,";
    • 2) le parole: "in autotrazione" sono sostituite dalle seguenti:
    • "tal quale o";
    • 3) le parole: "di cui all'allegato I." sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'allegato I; al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, e' contabilizzato, in detrazione, nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta dal titolare del deposito fiscale dove e' avvenuta la miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta, come eventualmente rideterminata ai sensi del comma 3.";
    • 4) dopo le parole: "da contratti quadro" sono inserite le seguenti: ", le modalita' per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale";
    • 5) le parole: "sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo" sono sostituite dalle seguenti: "sui quantitativi assegnati che, al termine dell'anno di assegnazione, risultassero non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo";
    • 6) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Per ogni anno di validita' del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate; tali quantitativi devono essere miscelati con il gasolio ovvero trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, immessi in consumo, entro il successivo 30 giugno";
  • b) nel comma 2, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi;
  • c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
    • "2-bis. Per l'anno 2007, nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1, la parte del contingente di cui al medesimo comma 1 che residua dopo l'assegnazione di cui al comma 2 e' assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e alle relative quantita' di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantita'. In considerazione della pendente valutazione della Commissione europea in merito alla compatibilita' del programma pluriennale di cui al comma 1 con il quadro normativo comunitario, l'assegnazione di cui al presente comma e' effettuata subordinatamente alla prestazione, da parte degli operatori, della garanzia relativa al pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati; nel caso in cui le autorita' comunitarie, nell'ambito della loro competenza esclusiva in materia, non ritengano di autorizzare il programma di cui al comma 1, i soggetti assegnatari di quantitativi di biodiesel ai sensi del presente comma sono tenuti al pagamento della maggiore accisa gravante sul biodiesel rispettivamente assegnato e immesso in consumo.
    • 2-ter. Per ogni anno del programma l'eventuale mancata realizzazione delle produzioni dei singoli operatori previste in attuazione dei contratti quadro e intese di filiera, nonche' dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore nell'ambito del programma pluriennale per i due anni successivi";
  • d) con effetto dal 1 gennaio 2008, dopo il comma 5-ter e' aggiunto il seguente:
    • "5-quater. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5-bis trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 21, comma 6-ter, del presente testo unico nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006".
4-quater. Per i quantitativi del contingente di biodiesel del programma pluriennale di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 4-ter, assegnati agli operatori nel corso dell'anno 2007, il termine per miscelare i medesimi con il gasolio ovvero per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, per immetterli in consumo, e' prorogato al 30 giugno 2008. Relativamente al primo anno del programma la ripartizione di cui al quarto periodo del predetto comma 1 dell'articolo 22-bis e' effettuata, per i soli quantitativi del contingente che risultassero non ancora assegnati al 31 dicembre, dando priorita' al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro.

4-quinquies. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, nel comma 374, le parole: "e, nei limiti di tali risorse, puo' essere destinata anche come combustibile per riscaldamento" sono soppresse.

4-sexies. Gli imprenditori agricoli che producono oli vegetali non modificati chimicamente e li impiegano per autoconsumo, quale carburante, nel parco macchine aziendale, fino ad un quantitativo annuo di 5 tonnellate non sono soggetti al regime di deposito fiscale relativo alla produzione, trasformazione e cessione dei prodotti soggetti ad accisa.

4-septies. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione e sentiti gli enti locali interessati, sono istituiti i seguenti parchi nazionali: Parco delle Egadi e del litorale trapanese, Parco delle Eolie, Parco dell'Isola di Pantelleria e Parco degli Iblei. L'istituzione ed il primo avviamento dei detti parchi nazionali sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 250.000 euro per ciascun parco nazionale per l'anno 2007 a valere sul contributo straordinario previsto dal comma 1.


Artt. 27, 27 bis, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 (omissis)


Art. 39-bis - Diritti aeroportuali di imbarco

1. Le disposizioni in materia di tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, di tasse e di diritti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, di corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, nonche' in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria.


Art. 39-ter - Misure per il miglioramento dell'efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni ambientali di autovetture da noleggio e autoambulanze.

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a) alla tabella A, nel punto 12:
    • 1) la voce: "benzina e benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo" e' sostituita dalla seguente: "benzina: euro 359,00 per 1.000 litri";
    • 2) nella voce "gasolio" le parole: "40 per cento aliquota normale" sono sostituite dalle seguenti: "euro 302,00 per 1.000 litri";
  • b) alla tabella A, nel punto 13:
    • 1) la voce: "benzina: 40 per cento aliquota normale;" e' soppressa;
    • 2) la voce: "benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale;" e' sostituita dalla seguente: "benzina: 359,00 euro per 1.000 litri";
    • 3) nella voce "gasolio" le parole: "40 per cento aliquota normale" sono sostituite dalle seguenti: "euro 302,00 per 1.000 litri".
2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 24.300.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune localita' sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri e le modalita' di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza dei veicoli adibiti al servizio di trasporto degli ammalati e dei feriti effettuato dagli enti di assistenza e di pronto soccorso di cui al punto 13 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e delle relative attrezzature. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della salute, sono stabiliti le modalita' ed i criteri di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.

4. All'onere derivante dai commi 2 e 3, pari ad euro 200.000 per l'anno 2007 e ad euro 28.300.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede:
  • a) per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
  • b) a decorrere dal 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b). 

Artt. 39 quater, 39 quinquies, 40, 41, 42, 42bis (omissis)


Art. 42-ter -  Modifica dell'articolo 1193 del codice della navigazione

1. All'articolo 1193 del codice della navigazione, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"La sanzione di cui al primo comma e' ridotta a 100 euro nel caso in cui il comandante di una nave da pesca esibisca all'autorita' che ha contestato l'infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro quarantotto ore dall'accertamento della violazione di cui al primo comma". 


Artt. 43, 44, 45 (omissis) 


Art. 46 - Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto

1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori di siti industriali, e' rilasciata ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, a seguito di giudizio di compatibilita' ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o ad essa contigua, il giudizio e' reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che deve essere espresso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al citato articolo 8 della legge n. 340 del 2000. In tali casi, l'autorizzazione e' rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione costituisce variante anche del piano regolatore portuale.


Artt. 46bis,  46ter (omissis)


 Art. 46-quater -  Pesca e vittime del mare

1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea del 28 luglio 1999, nonche' di quelli erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonche' ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, e' fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e degli interessi legali maturati. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti suddetti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti le modalita' attuative per la restituzione delle somme.

2. A carico del fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si provvede a liquidare le richieste di indennizzo relative agli eventi verificatisi nel triennio 2002-2004, relativamente alle istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti della somma di 500.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.


 Art. 46quinquies (omissis)


Art. 47 - Copertura finanziaria

1. Agli oneri netti derivanti dal presente decreto, determinati in 8.407 milioni di euro per l'anno 2007, 9,02 milioni di euro per l'anno 2008 e 16,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:
  • a) per l'anno 2007, quanto a 5.978 milioni di euro con le maggiori entrate di cui all'articolo 1, quanto a 1.320 milioni di euro mediante utilizzo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, convertito dalla legge 7 marzo 1989, n. 84, inclusa per 1.300 milioni nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, quanto a 1.100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, parzialmente utilizzando quanto ad euro 1 milione l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto ad euro 4 milioni l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
  • b) per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002;
  • b-bis) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2007, euro 3,62 milioni per l'anno 2008 ed euro 5,6 milioni a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2007 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca e per l'anno 2009, quanto a euro 3,6 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca e, quanto a euro 2 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale;
  • b-ter) quanto a 56 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 48 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.


 
(testo a cura di Enzo Fogliani

 (pagina aggiornata il 26.1.2009)
(n.b:  salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato appena dopo il titolo della legge.)  


Motore di ricerca:


       Studio legale Fogliani            Tutela del passeggero                Studio legale De Marzi          Diritto del turismo