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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti


"Codice della navigazione"

(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
Parte aggiornata alla legge 29 novembre 2007, n. 222.

(a cura di Enzo Fogliani)



Parte III
Disposizioni Penali e Disciplinari


Libro I
Disposizioni penali

Titolo III
Delle contravvenzioni in particolare


Capo I
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione


Art. 1161 - Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata (1)

Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l’uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516,00 (2), sempre che il fatto non costituisca un più grave reato (3).

Se l’occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,00 (4) a euro 619,00 (5); in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all’articolo 54.


Art. 1162 - Estrazione abusiva di arena o altri materiali (6)  

Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell’ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell’articolo 51, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 (7) a euro 9.296,00 (8).


Art. 1163 - Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti (9) 

Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento, indicati nel primo comma dell’articolo 52 e nel primo comma dell’articolo 59, senza la prescritta concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia ivi previste, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.559,00 (7) a euro 9,296,00 (8).

Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l’autorizzazione prescritta nel secondo comma dell’articolo 52 e nel terzo comma dell’articolo 59, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 (10) a euro 15.493,00 (11).


Art. 1164 - Inosservanza di norme sui beni pubblici (12)

ChiunquE Non osserva una disposiZiOne di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente relativamente all’uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il FattO non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del paGamento di una somma da euro 1032, 00 (13) a euro 3.098,00 (14).

Salvo che iL fatto costItuiscA reato o violazioNe della normatIva sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro.  (15)


Capo II
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull'ordinamento e sulla polizia dei porti e degli aeroporti.

Art. 1165 - Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate

È punito con la sanzione amministrativa (16) fino a euro 516,00 (2):

Art. 1166 - Getto di materiali e interrimento dei fondali

Chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 71, 76 è punito con la sanzione amministrativa (16)  fino a euro 103,00 (4) .


Art. 1167 - Inosservanza di ordini relativi ai muri di sponda e abusiva apertura di cave

È punito con la sanzione amministrativa (16)  da euro 20,00 (17) a euro 206,00 (18):

Art. 1168 - Pesca abusiva

Chiunque, senza l’autorizzazione dell’autorità competente, esercita la pesca nei porti e nelle altre località di sosta o di transito della nave è punito con la sanzione amministrativa (16) fino a euro 51,00 (19).


Art. 1169 - Uso d’armi e accensioni di fuochi (20)

Chiunque non osserva le disposizioni dell’articolo 80 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 (13) a euro 6.197,00 (21) .


Art. 1170 - Inosservanza dell’obbligo di assumere un pilota (22)

Il comandante della nave, che non assume il pilota nei luoghi dove il pilotaggio è obbligatorio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 (13) a euro 6.197,00 (21) .


Art. 1171 - Abusivo esercizio d’impresa portuale, di rimorchio o di pilotaggio (23)

È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 (10) a euro 15.493,00 (11):

(Art. 1172 - Inosservanza delle norme sull’impiego delle maestranze) (25)


Art. 1173 - Inosservanza di tariffe

Chiunque richiede e riscuote mercedi superiori a quelle fissate nelle tariffe approvate dall’autorità competente è punito con la sanzione amministrativa (16) fino a euro 206,00 (18).


Art. 1174 - Inosservanza di norme di polizia (26)

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aeroporti, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 (13) a euro 6.197,00 (21).

Se l’inosservanza riguarda un provvedimento dell’autorità in materia di circolazione nell’ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 51,00 a (27) a euro 309,00 (28). (29)

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’Autorità competente in materia di sicurezza marittima, quale definita dall’articolo 2, n. 5), del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, è punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00 (30).


Art. 1175 - Sanzioni amministrative accessorie (31) 

La violazione degli articoli 1170, 1173 e 1174 importa l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione


Capo III
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull'assunzione della gente di mare, del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo.

(Art. 1176 - Inosservanza del divieto di mediazione) (32)

(Art. 1177 - Aggravanti) (32)

Art. 1178 - Irregolare assunzione di personale e omessa annotazione sul ruolo di equipaggio (33)

L’armatore o il comandante della nave o del galleggiante marittimi, che ammette a far parte dell’equipaggio una persona non appartenente alla gente di mare, ovvero arruola una persona senza regolare contratto o senza la preventiva visita medica, ovvero imbarca o sbarca un componente dell’equipaggio senza far eseguire la relativa annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154,00 (34) a euro 1.559,00 (7).

Alla stessa sanzione soggiace l’armatore o il comandante della nave o del galleggiante addetti alla navigazione interna, l’esercente o il comandante dell’aeromobile il quale, fuori dei casi previsti dalla legge, ammette a far parte dell’equipaggio una persona non iscritta rispettivamente nel personale navigante o nel personale di volo ovvero senza l’osservanza delle norme relative alle visite mediche di detto personale di volo .


Art. 1179 - Assunzione irregolare di minori (35)


L’armatore o il comandante della nave o del galleggiante, che ammette a far parte dell’equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi di macchina una persona minore degli anni diciotto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 (13)  a euro 6.197,00 (21).

Alla stessa sanzione soggiace l’esercente o il comandante dell’aeromobile, che ammette a far parte dell’equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi tecnici di bordo una persona minore degli anni diciotto .


Art. 1180 - Assunzione abusiva di stranieri (36)

L’armatore, l’esercente o il comandante, che, fuori dei casi consentiti negli articoli 294, 319, 886, 898, ammette uno straniero a fare parte dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 (37) a euro 1.559,00 (7).

La stessa sanzione si applica all’armatore, all’esercente o al comandante che non sbarca lo straniero regolarmente assunto nel termine previsto dalle disposizioni predette .


(Art. 1181 - Sbarco all’estero di componente dell’equipaggio soggetto ad obblighi di leva) (38)


Capo IV
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla costruzione e sulla proprietà della nave o dell'aeromobile


Art. 1182 - Inosservanze relative alla costruzione o riparazione di nave o aeromobile, ovvero al varo della nave

È punito con la sanzione amministrativa (16) da euro 51,00 (19) a euro 516,00 (2), qualora il fatto non costituisca un più grave reato:

Art. 1183 - Inosservanze relative alla demolizione di nave o di aeromobile

Il proprietario della nave o del galleggiante, che senza giustificato motivo non esegue nel termine stabilito nell’articolo 161 l’ordine dell’autorità marittima o di quella preposta all’esercizio della navigazione interna di riparare, di destinare ad altro uso o di demolire la nave o il galleggiante, è punito con la sanzione amministrativa (16) da euro 30,00 (39) a euro 516,00 (2).

Chiunque demolisce una nave o un galleggiante nazionali ovvero demolisce o smantella un aeromobile nazionale, senza l’autorizzazione prescritta negli articoli 160 o 759, è punito con la sanzione amministrativa da euro 51,00 a 516,00 (40).


Art. 1184 - Inosservanze relative all’iscrizione di nave in registro straniero e alla perdita dei requisiti di nazionalità dell’aeromobile (41)

Chiunque alieni la nave o l’aeromobile o iscriva la nave in un registro straniero senza ottemperare agli adempimenti prescritti negli articoli 156 e 760 o senza attendere la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 15.493,00 (11) a euro 30.987,00 (42). Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .

Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiace chiunque ometta le denunce prescritte dagli articoli 157 e 758 .


(Art. 1185 - Inosservanze relative alla iscrizione dell’aeromobile) (43)


Capo V
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla polizia della navigazione


Art. 1186 - Inosservanza di norme per le visite delle navi o degli aeromobili

Chiunque non osserva le prescrizioni di questo codice, delle altre leggi e dei regolamenti o le disposizioni dell’autorità concernenti le visite e le ispezioni delle navi, dei galleggianti o degli aeromobili, è punito con la sanzione amministrativa (16) da euro 103,00 (4) a euro 516,00 (2).


Art. 1187 - Abusivo esercizio di servizi di navigazione interna

Chiunque, senza la concessione prescritta nell’articolo 225, esercita un pubblico servizio di linea o di rimorchio ovvero di traino con mezzi meccanici in navigazione interna è punito con la sanzione amministrativa (16) da euro 103,00 (4) a euro 516,00 (2).

Chiunque senza l’autorizzazione prescritta nell’articolo 226 esercita un servizio di trasporto, di rimorchio o di traino in navigazione interna, non compreso tra quelli di cui al comma precedente, è punito con la sanzione amministrativa (16) da euro 20,00 (17) a euro 206,00 (18).


Art. 1188 - Abusivo esercizio di navigazione aerea (44) 

Chiunque esercita la navigazione aerea in violazione delle disposizioni che prescrivono il certificato di operatore aereo, la licenza di esercizio o la designazione di vettore, è punito con l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda fino a euro 1032,00.


Art. 1189 - Inosservanza di norme sui servizi della navigazione interna

Chiunque nell’esercizio di uno dei servizi di trasporto, di rimorchio o di traino in navigazione interna, previsti nell’art. 226, non osserva le modalità stabilite dall’autorità competente, ovvero richiede e riscuote prezzi superiori o inferiori alle tariffe massime o minime fissate dall’autorità medesima è punito con la sanzione amministrativa (16) fino a euro 206,00 (18).


Art. 1190 - Inosservanza di norme sulle scuole di pilotaggio (45) 

Chiunque ammette all’istruzione di pilotaggio aereo un allievo, che non ha conseguito il prescritto certificato di idoneità psicofisica, ovvero un allievo di minore età, senza il consenso di chi esercita la potestà o la tutela, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1549,00 (7) a euro 9.296,00 (8).


Art. 1191 - Abusiva realizzazione o ampliamento di aeroporti (46)  

Chiunque realizza o amplia aeroporti o altri impianti aeronautici senza l’autorizzazione prescritta nell’articolo 694 ovvero non sottopone i progetti di cui all’articolo 702 alla prevista approvazione, è punito con la sanzione amministrativa da 516,00 euro a 2.065,00 euro.


Art. 1192 - Inosservanza di norme sull’uso della bandiera e del nome

È punito con la la sanzione amministrativa (16) fino a euro 206,00 (18):

Art. 1193 - Inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo (47)  

Il comandante di nave o di aeromobile, che naviga senza avere a bordo i documenti prescritti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1549,00 (7) a euro 9.296,00 (8).

La sanzione di cui al primo comma è ridotta a 100 euro nel caso in cui il comandante di una nave da pesca esibisca all’autorità che ha contestato l’infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro quarantotto ore dall’accertamento della violazione di cui al primo comma. (48) 

Alla stessa sanzione soggiace il comandante di nave o di aeromobile, che tiene irregolarmente i documenti di bordo, ovvero non vi esegue le annotazioni prescritte.


Art. 1194 - Mancata rinnovazione di documenti di bordo

L’armatore della nave o l’esercente dell’aeromobile, che non rinnova tempestivamente i documenti di bordo, è punito con la sanzione amministrativa (16) fino a euro 516,00 (2).


Art. 1195 - Inosservanza di formalità alla partenza o all’arrivo in porto o in aeroporto

Il comandante di nave o di aeromobile nazionali o stranieri, che alla partenza o all’arrivo in porto o in aeroporto non adempie le formalità prescritte da questo codice e dal regolamento, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la sanzione amministrativa (16) fino a euro 516,00 (2).


Art. 1196 - Inosservanza delle norme sull’abbandono della nave e sull’obbligo di consultazione dell’equipaggio (49) 

Il comandante, che in caso di abbandono della nave o dell’aeromobile in pericolo non osserva le norme stabilite dal presente codice, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032,00 (13)  a euro 6.197,00 (21).

La stessa sanzione si applica al comandante, che omette di sentire il parere dei componenti dell’equipaggio, nei casi in cui tale parere è richiesto .


Art. 1197 - Rifiuto di cooperare al ricupero

Il componente dell’equipaggio, che in caso di naufragio della nave o del galleggiante, (ovvero di perdita dell'aeromobile) (50) essendone richiesto dal comandante o dall’autorità competente, rifiuta di prestare la propria opera per il ricupero dei relitti, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la sanzione amministrativa (16) fino a euro 206,00 (18).


Art. 1198 - Omissione di dichiarazioni in caso di urto (51)

Il comandante della nave, del galleggiante o dell’aeromobile, che in caso di urto non osserva le disposizioni del secondo comma dell’articolo 485, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032, 00 (13)  a euro 6.197,00 (21).


Art. 1199 - Imbarco abusivo o clandestino di armi o esplosivi  (52)

Il comandante, che imbarca sulla nave o sull’aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici o merci pericolose, senza l’autorizzazione prescritta negli articoli 193, 816 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.164,00 (53)a euro 30.987,00 (42).

Chiunque imbarca clandestinamente su una nave o su un aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici, sostanze esplosive o infiammabili o altre materie nocive o pericolose per la nave, per l’aeromobile, per il carico o per le persone, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di un somma da euro 2.582,00 (10) a euro 15.493,00 (11). Se il fatto è commesso da un componente dell’equipaggio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.164,00 (53) a euro 30.987,00 (42).

Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è previsto come reato da altre disposizioni di legge .


Art. 1200 - Abusivo trasporto o impiego di apparecchi fotografici o radiotrasmittenti (55)

Chiunque (non osserva le norme stabilite per il trasporto e per l'uso a bordo degli aeromobili di apparecchi fotografici o cinematografici da presa ovvero) (54) trasporta ed usa apparecchi radiotrasmittenti, senza l'autorizzazione prescritta, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032,00 (13) a euro 6.197,00 (21).

(Alla stessa pena soggiace chiunque esercita il servizio di radiocomunicazioni a bordo di aeromobili, senza la concessione prescritta nell'articolo 814.) (56)

Se il fatto di cui al primo comma è commesso da un componente dell'equipaggio, la pena è aumentata fino a un terzo.


Art. 1201 - Inosservanze relative alla partenza e all’approdo di aeromobile (57)

È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032,00 (13) a euro 6.197,00 (21) il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che :

Art. 1201-bis - Inosservanza dell’ordine di approdo (60)

Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero che, sorvolando il territorio dello Stato, non ottempera all’ordine di approdo previsto nell’articolo 803, o, avendo sorvolato una zona vietata, omette di approdare nel più vicino aeroporto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032,00 (13)  a euro 6.197,00 (21). Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.164,00 (53) a euro 30.987,00 (42) quando si tratti di aeromobile adibito al trasporto di persone. (61)

Con le stesse sanzioni è punito, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, il comandante di un aeromobile nazionale il quale, sorvolando il territorio di uno Stato estero, non ottempera all’ordine di approdo impartito dalle competenti autorità dello Stato il cui territorio è sorvolato .

Ai fini di cui al comma precedente sono equiparati agli aeromobili nazionali gli aeromobili immatricolati all’estero, quando sono utilizzati da persona che abbia la residenza permanente ovvero la sede principale degli affari nel territorio dello Stato.

Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (62)


(Art. 1202 - Inosservanze relative ad approdo fuori di un aeroporto) (63)


Art. 1203 - Atterramento in aeroporto privato

Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che, fuori del caso di necessità, approda in un aeroporto privato, senza il consenso di chi lo esercita, è punito con la sanzione amministrativa (16)  fino a euro 206,00 (18).


Art. 1204 - Sorvolo di aeromobili stranieri (64)

Il comandante di un aeromobile straniero, che, al di fuori dei casi previsti nell’articolo 794, sorvola il territorio del la Repubblica, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da da euro 2.582,00 (10) a euro 15.493,00 (11).

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .


Art. 1205 - Inosservanza di norme sugli atti di stato civile e sulla custodia di beni di persone morte (65)

Il comandante della nave o dell’aeromobile, che non osserva le disposizioni degli articoli 195; da 204 a 208; 818, 834, 835, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la sanzione amministrativa (16) da euro 51,00 (19) a euro 516,00 (2).


Art. 1206 - Impedimento alla presentazione di reclami

Il comandante della nave o dell’aeromobile, che, senza giustificato motivo, impedisce a un componente dell’equipaggio o ad un passeggero di recarsi a terra per presentare reclami all’autorità, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la sanzione amministrativa (16) da euro 10,00 (66) a euro 516,00 (2).


Art. 1207 - Scarico di merci prima della verifica della relazione (67)

Il comandante, che, fuori dei casi di urgenza, scarica le merci prima che sia stata verificata la relazione di eventi straordinari, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 (7) a a euro 6.197,00 (21).


Art. 1208 - Richiesta di protezione ad autorità straniera (68)

Il componente dell’equipaggio di una nave o di un aeromobile, che in paese estero, potendo ricorrere alle autorità consolari, invoca la protezione delle autorità straniere, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 (37) a euro 1.549,00 (7).

Se il fatto è commesso dal comandante, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 (10) a euro 15.493,00 (11).


Art. 1209 - Rifiuto di trasportare condannati, imputati e corpi di reato (69)

Il comandante di nave o aeromobile, diretto a un porto della Repubblica, che, a richiesta dell’autorità consolare, si rifiuta senza giustificato motivo di trasportare, nei limiti prescritti dalla legge, condannati, imputati, corpi di reato o altri oggetti, atti e documenti riguardanti procedimenti penali, è punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 (7) a euro 9.296,00 (8).


Art. 1210 - Inosservanza del divieto di asilo

Il comandante della nave nazionale che in paese estero concede asilo a bordo a persone, anche se cittadini o sudditi italiani, ricercate dalla competente autorità per aver commesso un reato comune, è punito con la sanzione amministrativa (16) fino a euro 516,00 (2).


Art. 1211 - Rifiuto di obbedienza a nave da guerra di potenza amica (70)

Il comandante della nave, che non osserva le prescrizioni dell’articolo 201, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 (7) a euro 9.296,00 (8).


(Art. 1212 - Inosservanza di disposizioni sulla navigazione da diporto) (71)


Art. 1213 - Inosservanza di norme di polizia di bordo (72) 

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente in materia di polizia di bordo è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032, 00 (13) a euro 6.197,00 (21).


Art. 1214 - Sanzioni amministrative accessorie (73)

La violazione degli articoli 1193, 1198, 1199, 1207 e 1209 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione.


Capo VI
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla sicurezza della navigazione.


Art. 1215 - Partenza di nave o di aeromobile in cattivo stato di navigabilità

L’armatore marittimo o l’esercente, che fa partire una nave o un aeromobile nazionali o stranieri che non si trovano in stato di navigabilità, o a cui manca taluno degli arredi, apparecchi, strumenti o taluna delle dotazioni prescritte, è punito con l’arresto da un mese a un anno ovvero con l'ammenda (16) da euro 516,00 (2) a euro 1032,00 (74).

L’armatore della navigazione interna che fa partire una nave nazionale o straniera che non si trovi in stato di navigabilità è punito con la sanzione amministrativa (16) da euro 103,00 (4) a euro 516,00 (2).

L’armatore o il comandante che impiega un galleggiante marittimo o della navigazione interna nelle condizioni indicate nei commi precedenti soggiace alla pena stabilita rispettivamente nel primo e nel secondo comma.

Il comandante della nave o dell’aeromobile nazionali o stranieri, che, fuori dei casi di necessità sopravvenute in corso di navigazione, naviga con una nave o con un aeromobile nelle condizioni indicate nel primo comma, è punito con l’arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da euro 51,00 (19) a euro 516,00 (2).


Art. 1216 - Navigazione senza abilitazione

L’armatore, che impiega una nave o un galleggiante non abilitati alla navigazione ovvero senza che siano stati rilasciati i documenti comprovanti l’esistenza dei requisiti di navigabilità, è punito con l’arresto fino a un anno ovvero con l’ammenda fino a euro 1032,00 (74).

Alla stessa pena soggiace l’esercente, che impiega un aeromobile non abilitato alla navigazione ovvero con certificato di navigabilità (o di collaudo) (75) che non sia in vigore.

La stessa disposizione si applica al comandante della nave o dell’aeromobile, ma la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo.


Art. 1217 - Caricazione oltre la marca di bordo libero (76)

Il comandante che naviga con la nave carica oltre la linea di massimo carico è punito con la sanzione amministrativa (16) non inferiore a euro 7,00 (77) per tonnellata in sovraccarico.

Fuori dei casi di concorso, l’armatore, il quale omette di esercitare il dovuto controllo per impedire l’infrazione della presente norma, è punito, a titolo di colpa, con la sanzione amministrativa (16) non inferiore a euro 77,00 (78) .

Le norme dei commi precedenti si applicano anche all’armatore o al comandante di nave straniera la quale ai sensi dell’articolo 185 sia soggetta alle norme del titolo VI, capo I, libro I, parte I del presente Codice.


Art. 1218 - Inosservanza di norme sulle segnalazioni

Il comandante della nave e del galleggiante marittimi o dell’aeromobile, nazionali o stranieri, che non osserva le norme sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima o aerea, è punito con l’arresto fino a sei mesi ovvero con la sanzione amministrativa da euro 51,00 (19) a euro 1032,00 (74).

Se il fatto è commesso dal comandante della nave adibita alla navigazione interna la pena è della sanzione amministrativa (16) da euro 10,00 (66)  a euro 206,00 (18).


Art. 1218-bis - Omissione di esercitazione (79)

Il comandante che non fa eseguire, salvo casi eccezionali giustificati, le esercitazioni prescritte in ordine alla sicurezza della navigazione, è punito con l’arresto fino a 3 mesi ovvero con l’ammenda fino a euro 24,00 (80).

In caso di recidiva la condanna importa la sospensione dei titoli ovvero dalla professione da uno a sei mesi.


Art. 1219 - Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o dell’aeromobile

Chiunque, senza l’autorizzazione prescritta, apporta modificazioni alla struttura dello scafo, all’apparato motore o a qualsiasi installazione di bordo, è punito con la sanzione amministrativa (16) da euro 51,00 (19) a euro 516,00 (2).

Alla stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto denunzia, introduce nella struttura di un aeromobile modificazioni che ne alterano le caratteristiche tecniche risultanti dal certificato di navigabilità (o di collaudo) (81).


Art. 1220 - Comando di nave o di aeromobile oltre i limiti dell’abilitazione

Chi assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile oltre i limiti della sua abilitazione al comando è punito con la sanzione amministrativa (16) da euro 206,00 (18)  a euro 516,00 (2).

Se la navigazione marittima ha luogo oltre gli stretti o il volo fuori del territorio nazionale, la pena è aumentata fino a un terzo.


Art. 1221 - Inosservanza di norme sulla composizione e forza minima dell’equipaggio

L’armatore o il comandante della nave, che non osserva le norme del regolamento e le disposizioni dell’autorità competente sulla composizione e forza minima dell’equipaggio, è punito con la sanzione amministrativa (16) da euro 30,00 (39) a 600.000 (82).

Alla stessa pena soggiace l’esercente o il comandante di aeromobile che non osserva le norme sulla composizione dell’equipaggio.


Art. 1222 - Mancata direzione personale della nave

Il comandante della nave, che non dirige personalmente la manovra nei casi in cui ne ha l’obbligo, è punito con l’arresto fino a un anno ovvero con l’ammenda fino a euro 516,00 (2).


Art. 1223 - Assegnazione indebita di funzioni

L’armatore, l’esercente o il comandante della nave, del galleggiante o dell’aeromobile, che, senza giustificato motivo, assegna a bordo determinate funzioni a persone che non hanno i requisiti prescritti per esercitarle, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la sanzione amministrativa (16) da euro 51,00 (19) a euro 516,00 (2).


Art. 1224 - Imbarco eccessivo di passeggeri

Il vettore o il comandante della nave marittima o dell’aeromobile, che non osserva le disposizioni sul numero massimo dei passeggeri, è punito con la sanzione amministrativa (16) di euro 51,00 (19), per ogni passeggero imbarcato in eccedenza, se si tratta di viaggio entro il Mediterraneo, di euro 103,00 (4), se si tratta di viaggio fuori del Mediterraneo.

Se il fatto è commesso dal vettore o dal comandante di nave adibita alla navigazione interna la pena è della sanzione amministrativa fino a euro 206,00 (18), qualunque sia il numero dei passeggeri imbarcati in eccedenza.


Art. 1225 - Omissione di provvedimenti profilattici

Il comandante della nave, che non prende i provvedimenti necessari per tutelare la salute dell’equipaggio e dei passeggeri negli approdi dichiarati infetti, è punito con l’arresto fino a un anno ovvero con l’ammenda da euro 51,00 (19) a euro 516,00 (2).

Alla stessa pena soggiace il comandante dell’aeromobile, che non osserva le disposizioni sulla polizia sanitaria della navigazione aerea.


Art. 1226 - Imbarco di passeggeri infermi

Il vettore o il comandante, che, senza l’autorizzazione dell’autorità competente o senza l’osservanza delle cautele da questa prescritte, imbarca sulla nave un passeggero manifestamente affetto da malattia grave o comunque pericolosa per la sicurezza della navigazione o per l’incolumità delle persone a bordo, ovvero una persona della quale per ragioni sanitarie sia stato vietato l’imbarco dalla competente autorità, è punito con l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda da euro 51,00 (19) a euro 206,00 (18).

Alla stessa pena soggiace il vettore o il comandante dell’aeromobile che non osserva le disposizioni dei regolamenti speciali sull’imbarco dei passeggeri infermi.


Art. 1227 - Omessa denuncia di rinvenimento di relitti

Chiunque, avendo rinvenuto un relitto di mare ovvero un aeromobile abbandonato o un relitto di aeromobile, omette di farne immediata denuncia all’autorità indicata negli articoli 510, 993, è punito con la sanzione amministrativa (16) fino a euro 103,00 (4).


Art. 1228 - Sorvolo di centri abitati e getto da aeromobili in volo

È punito con l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda fino a euro 516,00 (2):

Art. 1229 - Inosservanza di ordini sul collocamento di segnali e abbattimento di ostacoli (83)

Chiunque non osserva gli ordini previsti negli articoli 712714 è punito con l. 6 giugno 2008, n.101, che ha convertito, con modifiche, il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee la sanzione amministrativa fino a duecentosei euro.


(Art. 1230 - Discesa o lancio col paracadute) (84)


Art. 1231 - Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente in materia di sicurezza della navigazione è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda fino a euro 206,00 (18).


Art. 1232 - Pene accessorie e misure di sicurezza

La condanna per le contravvenzioni previste negli articoli da 1215 a 1218; 1222, 1228 importa la sospensione dai titoli ovvero dalla professione.

Nel caso di condanna per la contravvenzione prevista dal secondo  comma dell'articolo 1216, può essere ordinata la confisca dell'aeromobile.


Capo VII
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulle assicurazioni aeronautiche.

Art. 1233 - Omessa assicurazione di dipendenti

L’esercente dell’aeromobile, che omette di contrarre a favore dei propri dipendenti l’assicurazione prevista nell’articolo 935 o che non mantiene in vigore il relativo contratto, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la sanzione amministrativa (16) fino a euro 1032,00 (74).


Art. 1234 - Omessa assicurazione obbligatoria (85)

Al vettore o all’esercente che fa circolare l’aeromobile in violazione dell’articolo 798 è irrogata la sanzione amministrativa da euro 50.000,00 a  euro 100.000,00.



(1) Articolo sostituito dall'art. 3 della l. 28 dicembre 1993, n. 561torna

(2) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 1.000.000, risultante dalla moltiplicazione per 5 operata dall'art. 113, punto 1 della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 200.000 risultante dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio 1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 5.000.torna

(3) Comma modificato dall' art. 19, punto 2 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96.torna

(4) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 200.000, risultante dalla moltiplicazione per 5 operata dall'art. 113, punto 1 della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 40.000 risultante dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio 1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 1.000.torna

(5) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 1.200.000 risultante dalla moltiplicazione per 5 operata dall'art. 113, punto 1 della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 20.000 risultante dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio 1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 6.000.torna;

(6) Articolo modificato dall'art. 10, punto 1 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a due mesi o ammenda fino a lire 1.000 con la sanzione amministrativa indicata .torna 

(7) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 3.000.000. torna 

(8) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 18.000.000. torna

(9) Testo dell'articolo risultante dalle modifiche apportate prima dall'art. 10 punto 2 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (che ha sostituito gli originari arresto fino a due mesi o ammenda fino a lire 2.000 del primo comma, e arresto fino a sei mesi o ammenda fino a lire 5.000 del secondo comma con le sanzione amministrative indicate), poi dall'art. 19, punto 2 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96, ed infine dall'art. 19, punto 4 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151.  torna

(10) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 5.000.000. torna 

(11) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 30.000.000. torna

(12) Articolo modificato dall'art. 10, punto 3 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a due mesi o ammenda fino a lire 2.000 del I comma con la sanzione amministrativa indicata .torna 

(13) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 2.000.000. torna 

(14) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 6.000.000. torna

(15) Comma aggiunto dall'art. 5 punto 2 della l. 8 luglio 2003, n. 172. torna

(16) La sanzione amministrativa ha sostituito l'originaria ammenda ex l. 24 novembre 1981, n. 689. torna

(17) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 40.000, risultante dalla moltiplicazione per 5 operata dall'art. 113, punto 1 della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 8.000 risultante dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio 1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 200.torna 

(18) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ,la precedente somma di lire 400.000, risultante dalla moltiplicazione per 5 operata dall'art. 113, punto 1 della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 20.000 risultante dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio 1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 2.000.torna 

(19) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 100.000, risultante dalla moltiplicazione per 5 operata dall'art. 113, punto 1 della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 80.000 risultante dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio 1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 500.torna

(20) Articolo modificato dall'art. 11, punto 1 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a due mesi o ammenda da lire 200 a lire 2.000 con la sanzione amministrativa indicata.torna

(21) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 12.000.000.torna

(22) Articolo modificato dall'art. 11, punto 2 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a tre mesi o ammenda da lire 500 a lire 5.000 con la sanzione amministrativa indicata.torna

(23) Articolo modificato dall'art. 11, punto 3 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a un anno o ammenda fino a lire 10.000 con la sanzione amministrativa indicata torna

(24) Parte eliminata dall'art. 27, punto 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.torna

(25) Articolo abrogato dall'art. 27, punto 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.torna

(26) Articolo modificato dall'art. 11, punto 5 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a tre mesi o ammenda fino a lire 2.000 del I comma con la sanzione amministrativa indicata .torna 

(27) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 100.000.torna 

(28) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 600.000.torna

(29) Comma aggiunto dall'art. 3, punto 2 della l. 28 dicembre 1993, n. 507.torna

(30) Comma aggiunto dall'art. 14, del d. lgs. 6 novembre 2007, n.203.torna 

(31) Articolo sostituito dall'art. 11, punto 5 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.torna 

(32) Articolo abrogato dall' art. 19, punto 6 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151.torna

(33) Articolo modificato dall'art. 12, punto 1 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito la originaria ammenda fino a lire 1.000 del I comma con la sanzione amministrativa indicata.torna 

(34) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 300.000.torna

(35) Articolo modificato dall'art. 12, punto 2 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito la originaria ammenda da lire 500 a lire 5.000 con la sanzione amministrativa indicata.torna

(36) Articolo modificato dall'art. 12, punto 3 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito la originaria ammenda da lire 300 a lire 1.000 con la sanzione amministrativa indicata.torna

(37) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 500.000.torna

(38) Articolo abrogato dall'art. 19 punto 5 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96.torna 

(39) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 60.000, risultante dalla moltiplicazione per 5 operata dall'art. 113, punto 1 della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 12.000 risultante dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio 1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 300.torna 

(40) Comma sostituito dall'art. 19 punto 6 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96.torna

(41) Testo dell'articolo risultante dalle modifiche apportate prima dall'art. 7, punto 1-octies del d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, poi dall'art. 13 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (che ha sostituito gli originari arresto fino a sei mesi o ammenda fino a lire 10.000 del primo comma con le sanzione amministrative indicate), ed infine dall'art. 19, punto 7 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96.torna

(42) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 60.000.000.torna

(43) Articolo abrogato dall'art. 19 punto 8 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96.torna

(44) Articolo sostituito dall'art. 19 punto 9 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96.torna

(45) Articolo sostituito dall'art. 14, punto 1 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. torna 

(46) Articolo sostituito dall'art. 19 punto 10 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96.torna

(47) Articolo modificato dall'art. 14, punto 2 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a sei mesi o l'ammenda sino a lire 2.000 con la sanzione amministrativa indicata.torna

(48) Comma inserito dall'art. 43-ter della l.  29 novembre 2007, n. 222.torna 

(49) Articolo modificato dall'art. 14, punto 3 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a tre mesi o l'ammenda sino a lire 5.000 con la sanzione amministrativa indicata.torna

(50) Parte eliminata dall' art. 19, punto 7 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151.torna

(51) Articolo modificato dall'art. 14, punto 4 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a tre mesi o l'ammenda sino a lire 2.000 con la sanzione amministrativa indicata.torna

(52) Articolo modificato dall'art. 14, punto 5 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresti o ammende previste nel primo e secondo comma con le sanzioni amministrative indicate, ed ha inserito il terzo comma.torna

(53) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 10.000.000.torna

(54) Parte eliminata dall'art. 5 del d.p.r. 29 settembre 2000, n. 367.torna

(55) Articolo modificato dall'art. 14, punto 6 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a tre mesi o ammenda da lire 300 a lire 5.000 previsti nel primo comma  aumentabili fino a un terzo nella fattispecie di cui all'ultimo comma, con le sanzioni amministrative indicate .torna

(56) Comma abrogato dall'art. 19 punto 11 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96.torna

(57) Articolo modificato dall'art. 14, punto 7 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a tre mesi o ammenda da lire 500 a lire 5.000 con le sanzioni amministrative indicate.torna

(58) Parte abrogata dall'art. 3 della l. 29 gennaio 1986, n. 32.torna

(59) Numero modificato dall' art. 19, punto 8 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151.torna

(60) Articolo inserito dall'art. 4 della l. 29 gennaio 1986, n. 32.torna

(61) Articolo modificato dall'art. 14, punto 8 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a un anno e arresto da sei mesi a due anni con le sanzioni amministrative indicate.torna

(62) Comma inserito  dall'art. 14, punto 8 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.torna

(63) Articolo abrogato dall'art. 19 punto 12 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96.torna

(64) Articolo come risultante dalla modifiche apportate prima dall'art. 14, punto 9 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, poi dall'art. 19 punto 12 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96.torna

(65) Articolo come risultante dalla modifiche apportate prima dall'art. 19 punto 14 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96, poi dall' art. 19, punto 9 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151.torna

(66) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 20.000, risultante dalla moltiplicazione per 5 operata dall'art. 113, punto 1 della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 4.000 risultante dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio 1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 100.torna

(67) Articolo modificato dall'art. 14, punto 10 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a sei mesi e ammenda fino a lire 5.000 con la sanzione amministrativa indicata.torna

(68) Articolo modificato dall'art. 14, punto 11 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito gli originari ammenda fino a lire 1.000 del primo comma ed arresto fino ad un anno o ammenda fino a lire 2.000 con le sanzioni amministrative indicate.torna

(69) Articolo modificato dall'art. 14, punto 12 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito gli originari  arresto fino a sei mesi o ammenda fino a lire 5.000 con le sanzioni amministrative indicate ed aggiunto le parole "se il fatto non costituisdce reato".torna

(70) Articolo modificato dall'art. 14, punto 13 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito gli originari  arresto fino a sei mesi o ammenda fino a lire 5.000 con le sanzioni amministrative indicate.torna

(71) Articolo abrogato dall'art. 66 del d. lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto).torna

(72) Articolo modificato dall'art. 14, punto 14 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito gli originari  arresto fino a tre mesi o ammenda fino a lire 2.000 con le sanzioni amministrative indicate.torna

(73) Articolo come risultante dalla modifiche apportate prima dall'art. 14, punto 15 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, poi dall' art. 19, punto 10 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151.torna

(74) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 2.000.000, risultante dalla moltiplicazione per 5 operata dall'art. 113, punto 1 della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 400.000 risultante dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio 1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 10.000.torna

(75) Parole eliminate dall' art. 19, punto 11 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151.torna

(76) Articolo sostituito dall'art. 29 della legge 5 giugno 1962, n. 616.torna

(77) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 15.000.torna

(78) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 150.000, risultante dalla moltiplicazione per tre, operata dall'art. 113, punto 3 della l. 24 novembre 1981, n. 689, della originaria somma di lire 5.000.torna

(79) Articolo inserito dall'art. 31 della legge 5 giugno 1962, n. 616. torna

(80) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 48.000, risultante dalla moltiplicazione per tre, operata dall'art. 113, punto 3 della l. 24 novembre 1981, n. 689, della originaria somma di lire 16.000.torna

(81) Parole eliminate dall' art. 19, punto 12 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151.torna

(82) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 600.000, risultante dalla moltiplicazione per 5 operata dall'art. 113, punto 1 della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 120.000 risultante dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio 1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 3.000.torna

(83) Articolo come risultante dalla modifiche apportate prima dall'art. 19 punto 15 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96, poi dall' art. 19, punto 13 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151.torna

(84) Articolo abrogato dall'art. 19 punto 16 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96.torna

(85) Articolo sostituito prima all'art. 19 punto 17 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96, poi dall'art. 5 del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 197, che ha così elevato la precedente sazione amministrativa di euro 1.032,00.torna


Indice del codice

artt. da 1088 a 1160 artt. da 1088 a 1160 (testo a cura di Enzo Fogliani) artt. da 1235 a 1248 artt. da 1235 a 1248


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