www.fog.it - Diritto dei trasporti e della navigazione
legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
Parte aggiornata al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese, (in G.U. n.245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n. 194),
convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(a cura di Enzo
Fogliani)
Parte prima
Della navigazione marittima e interna
Libro primo
Dell'ordinamento amministrativo della navigazione
Titolo VI
Della polizia della navigazione
Capo I
Della partenza e dell' arrivo delle navi
Articolo 179 - Nota di informazioni all'autorità
marittima (1)
All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave o il
raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal
comandante fanno pervenire, anche in formato elettronico, all'autorita' marittima i
formulari in appresso indicati, di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il
9 aprile 1965, come recepita nell'ambito dell'Unione europea:
- formulario FAL n. 1 dichiarazione generale;
- formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico;
- formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di bordo;
- formulario FAL n. 4 dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio;
- formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio;
- formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri;
- formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a bordo;
- dichiarazione sanitaria marittima.
Il formulario FAL n. 6, elenco dei passeggeri, reca, per i passeggeri che non siano
cittadini di Stati membri dell'Unione europea, gli estremi dei documenti di identita'
validi per l'ingresso nel territorio dello Stato.
La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma avviene con un anticipo di
almeno ventiquattro ore o al momento in cui la nave lascia il porto precedente,
qualora la navigazione sia di durata inferiore alle ventiquattro ore. Qualora, alla
partenza della nave, non e' noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del viaggio,
il comandante della nave invia le informazioni di cui al primo comma senza ritardo,
non appena sia noto il porto di destinazione.
All'arrivo in porto, il comandante della nave comunica all'Autorita' marittima
eventuali ulteriori dati richiesti in base alla normativa vigente in ambito UE ed ogni
altra informazione da rendersi in ottemperanza ad altre disposizioni legislative o
regolamentari di carattere speciale.
Prima della partenza, il comandante della nave inoltra all'autorita' marittima una
dichiarazione integrativa relativa all'avvenuto adempimento di ogni obbligo di
sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e statistico.
Il comandante di una nave diretta in un porto estero, inoltra le informazioni di cui
al primo comma all'autorita' consolare. In caso di inesistenza di uffici consolari
presso il porto di destinazione, le informazioni vengono rese presso l'autorita'
consolare piu' prossima al porto di arrivo.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, adotta le
modifiche tecniche ai formulari FAL recepiti dall'Unione europea e regola gli
adempimenti cui sono tenute le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla
navigazione da diporto o di uso privato, nonche' per altre categorie di navi adibite a
servizi particolari.(2).
Articolo 180 - Verifiche ed ispezioni
Il comandante del porto o l'autorità consolare può ad ogni tempo verificare il
contENuto della comunicazione presentata o fatta pervenire per via radio dal
comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli
altri documenti di bordo.
Le predette autorità possono inoltre disporre ispezioni alla nave; i relativi
risultati dovranno essere annotati sui libri di bordo unitamente alle eventuali
prescrizioni impartite.
Articolo 181 - Rilascio delle spedizioni.
La nave non può partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante del
porto o dell'autorità consolare.
Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto - con
indicazione dell'ora e della data - sulla dichiarazione integrativa di partenza che
viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della
nave, il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo
approdo (1).
Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il
comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di poliZia,
da quelle per la sicurezza della navigaziOne, nonché agli obblighi relativi alle
visite ed alle prescrizioni impartite dalle competenti autorità. Del pari le
spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il
comandante della nave non ha compiuto gli adempimenti sanitari, Fiscali e dOGanaLI
ovvero non ha provveduto al pagamento dei diritti portuali (o
consolari) (4), al versamento delle
cauzioni eventualmente richieste a normA delle vigeNtI disposizioni di legge o
regolamentari, nonché in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge (2).
Articolo 182 - Denunzia di avvenimenti
straordinari
SE Nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave,
alle persone che erano a bordo, o al carico, il comandante della nave all'arrivo in
porto deve farne denunZia al cOmandante del porto o all'autorità consolare allegando
un estratto del giornale nautico con le relative annotazioni.
Se la nave non è provvista di giornale o se sul giornale non è stata Fatta
annOtazione, l'autorità marittima o consolare riceve la dichiarazione Giurata del
comandante e ne redige processo verbaLe.
Le autorItà predette procedono, ove siA il caso, ad iNvestIgazioni sommarie sui fatti
denunziati e sulle loro cause, trasmettendo senza indugio gli atti relativi
all'autorità giudiziaria competente, a norma degli articoli 315, 584, a eseguire la
verifica della relazione di eventi straordinari.
Articolo 183 - Informazioni eventuali circa il
viaggio
Il comandante della nave è tenuto a fornire all'autorità marittima o consolare le
informazioni che gli siano richieste circa il viaggio.
È inoltre tenuto, su richiesta, a far presentare alle predettE autorità, per gli
accertamenti che queste credaNo opportuni, componenti dell'equipaggio e passeggeri.
Articolo 184 - Dell'arrivo e della partenza delle
navi della navigazione interna
Il comandante della nave, all'arrivo in località ove sia una autorità portuale o
consolare, deve denunciare all'autorità stessa la provenienza e la destinazione della
nave, la qualità e la quantità del carico, il numero delle persone dell'equipaggio e
la durata della sosta.
L'autorità portuale o consolare può in ogni tempo verificare il contenuto della
denuncia fatta dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte,
dei libri e degli altri documenti di bordo.
Le suddette autorità sono tenute a formulare pronta annotaZiOne delle eventuali
osservazioni effettuate durante le predette ispezioni. Quando dopo la partenza
dall'ultima località in cui abbia sede una autorità portuale o consolare si siano
verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone imbarcate o al carico,
il comandante deve farne denuncia alla autorità portuale o consolare; l'autorità
predetta provvede a norma dell'articolo 132,
secondo comma.
Il comandante della nave è tenuto a fornire all'autorità preposta alla navigazione
interna o all'autorità consolare le inFormazioni che gli siano richieste circa il
viaggio, e a far presentare componenti dell'equipaggio e passeggeri per accertamenti
di cui all'articolo 183.
Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano alle navi della navigazione
interna in servizio pubblico di linea o di rimorchio o adibite ai servizi autorizzati
per il trasporto di persone in conto terzi. (3)
Articolo 185 - Navi straniere
Se accordi internazionali non dispOnGono diversamente, le disposizioni del presente
capo si applicano anche alle navi straniere, che approdano nei porti italiani. (3).
Capo II
Della polizia di bordo
Articolo 186 - Autorità del comandante
Tutte Le persone che si trovano a bordo sono soggette all'autorItà del comandante
della nave.
Articolo 187 - Disciplina di bordo.
I componenti dell'equipaggio devono prestare obbedienzA ai superiori e uniformarsi
alle loro istruzioni per il servizio e la disciplina di bordo.
Contro i provvedimenti del comandante della nave che concernono l'esercizio della loro
attività, i componenti dell'equipaggio possono presentare reclamo al comandante del
porto o all'autorità consolare; il comandante della nave non può impedire che chi
intende proporre reclamo si presenti alle predette autorità, salvo che urgenti
esigenze del servizio richiedano la presenza del componeNte dell'equipaggio a bordo.
Per il reclamo dei componenti dell'equipaggio di navi addette ai servizi pubblici di
linea o di rimorchio in navigazione interna, si applicano le disposizioni stabilite da
leggi e regolamentI speciali.
Articolo 188 - Autorizzazione per scendere a
terra.
I componenti dell'equipaggio non possono scendere a terra sEnza autorizzazione del
comandaNte o di chi ne fa le veci.
Articolo 189 - Deficienza delle razioni di viveri.
Il comandante del porto e l'autorità consolare, quando ne vengano richiesti dalle
associazioni sindacali interessate o da almeno un quinto dell'equipaggio, devono
provvedere ad accertare la qualità e la quantità delle razioni di viveri corrisposte
all'equipaggio.
Se sono riscontrate deficienze, le autorità predette ordinano al comandante di
prendere immediatamente le misure opportune; e in caso di mancata esecuzione
provvedono d'ufficio, procurando la somma necessaria con prestito garantito da ipoteca
sulla nave, ovvero con la vendita o il pegno di attreZzi O arredi non indispensabili
per la sicura navigazione o di cose caricate, dato preventivo avviso rispettivamente
all'armatore e, quando sia possibile, agli aventi diritto alle cose predette.
Analoghi provvedimenti devono prendere il comandante del porto o l'autorità consolare
in caso di reclamo di passeggeri per deFicienze delle razioni di viveri ad essi
corrisposte.
Quando sono vendute pertinenze di proprietà aliena O merci l'armatore è tenuto a
indennizzare gli aventi diritto a norma dell'articolo
308.
Articolo 190 - Obblighi dell'equipaggio in caso di
pericolo.
I componenti dell'equipaGgio devono cooperare alla saLvezza della nave, delle persone
imbarcate e del carico fino a quando il comandante abbia dato l'ordine di abbandonare
la nave.
Articolo 191 - Obbligo dei componenti
dell'equipaggio di cooperare al ricupero.
In caso di nAufragio della nave, coloro che ne componevano l'equipaggio, ove ne siano
richiesti immediatamente dopo il sinistro dal comandante ovvero dall'autorità preposta
alla navigazione marittima o interna, sono tenuti a prestare la loro opera per il
recupero dei relitti.
Articolo 192 - Imbarco di passeggeri infermi.
L'imbarco di passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi o comunque pericolose
per la sicurezza della navigazione o per l'incolumità delle persoNe a bordo è
sottoposto ad autorizzazione data neI modi stabiliti da regolamenti speciali.
A norma dei regolamenti stessi può essere vietato per ragioni sanitarie, dalla
competente autorità, l'imbarco di altre persone oltre quelle indicate nel comma
precedente.
Articolo 193 - Carico di armi e munizioni da
guerra o di gas tossici.
Il carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici nonché di merci pericolose in
genere è disciplinato da leggi e regolamenti speciali, e non può essere effettuato
senza l'autorizzazione data dal comandante del porto o dall'autorità consolare secondo
le norme del regolamENto.
L'imbarco di armi e munizioni per uso della nave è sottoposto all'autorizzazione del
comandante del porto o dell'autorità consolare.
Articolo 194 - Imbarco di merci vietate e
pericolose.
Quando sono imbarcate cose di cui il trasporto è vietato da norme di poliZia, il
comandante della nave deve, secondo i casi, disporre che esse siano sbarcate ovvero
rese inoffensive o distrutte, se non sia possibile custodirle convenientemente fino
all'arrivo nel primo porto di approdO.
Gli stessi provvedimenti il comandante deve prendere quando siano imbarcate cose di
cui il trasporto, pur non essendo vietato da norme di polizia, sia o divenga in corso
di navigazione pericoloso o nocivo per la nave, per le persone o per il carico, se non
sia possibile custodire le cose stesse fino all'arrivo nel porto di destinazione.
Tali merci, quando siano custodite fino al porto di primo approdo, devono essere dal
comandante della nave consegnate al comandante del porto o all'autorità consolare.
Articolo 195 - Custodia di oggetti appartenenti a
persone morte o scomparse in viaggio.
In caso di morte o scomparizione avvenuta durante il viaggio, gli oggetti appartenenti
alle persone morte o scomparse sono custoditi dal comandante della nave Fino al porto
di primo approdo ed ivi consegnati al comandante del porto o all'autorità consolare.
Le predette autorità provvedono a che sia dato avvisO del fatto nei modi stabiliti dal
regolamento.
Decorso l'anno da tale avviso, o anche prima se la deperibilità delle cose lo
richieda, le medesime autorità provvedono alla vendita delle cose e al deposito del
ricavato per conto di chi spetta.
Decorsi cinque anni dall'avviso, senza che gli interessati abbiano fatto valere i
propri diritti, la somma è devoluta alla Cassa nazionale per la previdenza marinara o
alle casse di soccorso del personale della navigazione interna.
Le modalità per la vendita e per il deposito sono stabilite dal regolamento.
Articolo 196 - Componenti dell'equipaggio soggetti
a obblighi di leva.
I componenti dell'equipaggio soggetti a obbliGhi di leva o richiamati alle armi non
possono essere sbarcati in paese estero senza autorizzazione delLa competente
autorità, a meno che non vengano assunti su altra nave nazionale diretta nella
Repubblica.
Articolo 197 - Rimpatrio di cittadini italiani.
Nelle località estere ove non risieda una autorità consolare il comandante della nave
deve dare ricovero a bordo e rimpatriare I marittimi italiani che si trovassero
abbandonatI.
Deve inoltre accogliere a bordo ogni altro cittadino o suddito italiano che per
qualsiasi motivo l'autorità consolare ritenga opportuno di fare rimpatriare.
Il regolamento stabilisce i limiti e le modalità relative al ricovero ed Al rimpatrio,
anche per quanto concerne il rimborso delle spese di mantenimento e di trasporto.
Articolo 198 - Divieto di asilo.
Il comandante della nave non può in paese estero concedere asilo a bordo a persone,
anche se cittadini o sudditi italiani, ricercate dalla competeNte autorItà per aver
commesso un reato comune.
Articolo 199 - Perdita di carte e documenti di
bordo.
In caso di perdita di carte o altri documenti di bordo, il comandante della navE deve
nel primo porto di approdo farne denuncia al comandaNte del porto, o all'autorità
consolare.
Le autorità predette rilasciano al comandante, nelle forme stabilite dal regolamento,
carte provvisorie per proseguire la navigazione.
Capo III
Della polizia sulle navi in corso di navigazione marittima
Articolo 200 - Polizia esercitata dalle navi da
guerra.
In alto mare, nel mare territoriale, e nei porti esteri dove non sia un'autorità
consolare, la polizia sulle navi mercantili naZiOnali è esercitata dalle navi da
guerra italiane.
A tal Fine, i cOmandanti delle navi da guerra possono richiedere alle navi mercantili
informazioni di qualsiasi Genere, nonché procedere a visita delle medesime e ad
ispezione delle carte e dei documenti di bordo; in caso di gravi irregolarità possono
condurre le navi predette per gli opportuni provvedimenti in un porto dello Stato, o
nel porto estero più vicino in cui risieda un'autorità consolare.
Nei porti ove risiede un'autorità consolare le navi da guerra italiane esercitano la
polizia, a norma dei comma precedenti, su richiesta dell'autorità medesima.
Articolo 201 - Inchiesta di bandiera.
Le navi mercantiLI nazionali devono obbedire all'intimazione di fermata delle navi da
guerra di potenze amiche, giustificando, se richieste, la propria nazionalità.
Articolo 202 - Nave sospetta di tratta di schiavi.
La nave da guerrA italiana, che incontri in alto mare o anche in mare territoriale
estero una nave nazionale sospetta di attendere alla tratta di schiavi, può catturarla
e coNdurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, In cui risieda
un'autorità consolare.
(1) Comma così sostituito dall'art. 8, punto 11 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179,
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (in G.U. n.245 del
19-10-2012 - Suppl. Ordinario n. 194), convertito con modificazioni dalla L. 17
dicembre 2012, n. 221.
Il testo in vigore precedentemente, come risultante dalle modifiche al primo comma
introdotte dall'art. 15, d.l. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito nella l. 23
dicembre 1996, n. 647, era il seguente:
"All'arrivo della nave in porto il comandante della nave deve Far pervenire al
comandante del porto o all'autorità consolare una comunicazione, che pOtrà essere
trasmessa anche con mezzi elettronici, dalla quale risultino il nome o il numero, il
tipo, la nazionalità, il tonnellaGgio della nave, il nome dell'armatore e iL nome e
il domicilio del raccomandatario, la quantità e la qualità del carico, nonché
l'indicazione della sistemazione a bordo di eventuali merci pericolose, Il numero e
la nazionalità dei componenti dell'equipaggio, il numero dei passeggeri, brevi
indicazioni sul viaggio, la data e l'ora di arrivo e la datA e l'ora prevista per la
parteNza della nave, il porto di provenienza e quello di prevista destinazione, la
posizione della nave nel porto, nonché gli altri elementi richiesti in base a
disposizioni legislative o regolamentari o eventualmente determInati con decreto del
Ministro dei trasporti .
Detta comunicazione dovrà essere integrata prima della partenza da una dichiarazione
del comandante della nave relativa all'adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di
polizia, sanitario, fiscale, doganale e contrattuale da consegnarsi, o da
trasmettersi con mezzi elettronici, alla predetta autorità marittima o consolare.
Il comandante di una nave diretta in un porto estero, qualora preveda che la sosta
della nave avvenga in ore di chiusura del locale ufficio consolare, dovrà provvedere
a fare pervenire in tempo utile per via radio al consolato la comunicazione di cui
al primo comma, limitatamente agli elementi disponibili; negli stessi casi la
dichiarazione integrativa di partenza sarà resa in base a particolari disposizioni
impartite dal console. In caso di inesistenza di locali uffici consolari o di
impossibilità di procedere alle comunicazioni di cui sopra, del fatto dovrà darsi
pronta e motivata notizia nella comunicazione da farsi al comandante del porto o
all'autorità consolare nel successivo porto di approdo.
Il Ministro dei trasporti può, con proprio decreto, stabilire norme speciali
per le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di
uso privato, nonché per altre categorie di navi adibite a servizi particolari ".
(2) Ai sensi dell'art .8, punto 12 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, (in G.U. n.245
del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n. 194), convertito con modificazioni dalla L. 17
dicembre 2012, n. 221, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, "L'inoltro
delle dichiarazioni di cui all'articolo 179 del codice della
navigazione non esime il comandante della nave dall'osservanza dell'obbligo di
inoltrare ogni altra comunicazione prescritta dalla normativa dell'Unione europea o
nazionale di attuazione di strumenti giuridici internazionali." .
(3) Articolo così sostituito dalla l. 9 dicembre 1975, n. 744.
(4) Parole eliminate dall'art. 27 della l. 6 febbraio 2007, n. 13
Accessi al sito dal 17.2.2013:
(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si
riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che
il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del
testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato
appena dopo il titolo della legge.)