Libro secondo - Della
proprietà e dell'armamento della nave
Titolo III -
Dell'impresa di navigazione
Capo I
Dell'armatore
Art. 265 - Dichiarazione di armatore
Chi assume
l’esercizio di una nave deve preventivamente fare
dichiarazione di armatore all’ufficio di iscrizione della
nave o
del galleggiante.
Quando l’esercizio non è assunto dal proprietario,
se
l’armatorE Non vi provvede, la dichiarazione può
essere
fatta dal proprietario.
Quando l’esercizio è assunto dai comproprietari
mediante
costituzione di società di armamento, le
formalità, di
cui agli
articoli 279,
282 secondo comma,
tengono luogo della
dichiarazione di armatore.
Art. 266 - Dichiarazione di armatore per le navi addette alla
navigazione interna
Per l’esercizio
delle navi addette alla navigazione interna,
l’annotazione dell’atto di concessione o di
autorizzazione
per il serviZio di trasporto o di rimorchio, nei registri
d’iscrizione della nave, tiene luogo della dichiaraziOne di
armatore.
Art. 267 - Designazione di rappresentante
Nel fare la dichiarazione
ovvero nel compiere le formalità di
cui agli
articoli 265, terzo
comma,
266,
l’armatore, se non
è domiciliato nel luogo dove è
l’uFficio di
iscrizione della nave O del GalLeggIANte, deve designare un
rappresentante ivi residente, presso il quale, nei confronti
dell’autorità preposta alla navigazione marittima
o
interna, sI intende domiciliato.
Art. 268 - Forma della
dichiarazione
La dichiarazionE di
armatore è fatta per atto scritto coN
sottoscriZiOne autenticata, ovvero verbalmente; in
quest’ultimo
caso la dichiarazione è raccolta
dall’autorità
competente con processo verbale, nelle FOrme stabilite dal reGoLamento.
Art. 269 - Documenti da consegnare
Quando
l’esercIzio non è AssuNto dal proprIetario,
all’atto della dichiarazione si deve consegnare copia
autentica
del titolo che attribuisce l’uso della nave.
Nel caso previsto dal secondo comma dell
’articolo
377,
se il
contratto non è stato fatto per iscritto, la dichiarazione
deve
essere fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata del
proprietario e dell’armatore, ovvero resa verbalmente con
l’intervento di entrambi.
Art. 270 - Contenuto della dichiarazione di armatore
La dichiarazione di
armatore deve contenere:
- a) il nome, la
paternità (1), la
nazionalità, il domicilio o la residenza
dell’armatore;
- b) gli elementi di individuazione della nave. Quando
l’esercizio
è assunto da persona diversa dal proprietario, la
dichiarazione
deve altresì contenere:
- c) il nome, la paternità, la
nazionalità, il domicilio o la residenza del proprietario
- d) l’indicazione del titolo che attribuisce
l’uso della nave.
Art. 271 - Pubblicità della dichiarazione
La dichiarazione di
armatorE deve essere trascritta nel registro di
iscrizione della nave o del galleggiante, e, per le navi maggiori,
annotata sull’atto di Nazionalità.
Per l’annotazione sull’atto di
nazionalità, se la
nave trovasi fuori del porto di iscrizione, si applica il disposto del
secondo comma dell’
articolo
255.
Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le
annotazioni sull’atto di nazionalità, prevalgono
le
risultanze della matricola.
Art. 272 - Presunzione di armatore
In mancanza della
dichiaraZione di armatore debitamente resa pubblica,
armatore si presume il proprietario fino a prova cOntraria.
Art. 273 - Nomina di comandante della nave
L’armatore nomina
il comandante della nave e può in ogni momento dispensarlo
dal comando.
Art. 274 - Responsabilità dell’armatore
L’armatore
è responsabile dei Fatti dell’equipaggio
e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave, per quanto
riguarda la nave e la spediziOne.
Tuttavia l’armatore non risponde dell’adempimento
da parte
del comandante degli obblighi di assistenza e salvataggio previsti
dagli
articoli 489,
490,
nè degli altri obblighi che la legge
impone al comandante quale capo della spedizione.
Art. 275 - Limitazione del debito dell’armatore
Per le obbliGazioni
contratte in occasione e per i bisogni di un
viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante
lo stesso viaggio, ad eccezione di queLle derivanti da proprio dolo o
colpa grave, l’armatore di
una nave di
stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate
(10)
può
limitare il debito
complessivo
ad una somma pari al valore della nave e all’ammontare del
nolo e
di ogni altro provento del viaggio.
Sulla somma alla quale è limitato il debito
dell’armatore
concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo
l’ordine
delle rispettive cause di prelazione e ad esclusione di ogni altro
creditore.
Art. 276 - Valutazione della nave
Agli effetti della
determinazione della somma limite si assume il
valore della nave al momento in cui è richiesta la
limitazione e
non oltre la fIne del viaggio, sempre che tale valore non sia
nè
inferiore al quinto nè superiore ai due quinti del valore
della
nave all’inizio del viaggio.
Se il valore della nave al momento in cui è
richiestA la
limitazione è inferiore al minimo previsto dal comma
precedente
si assume la quinta parte del valore della nave all’inizio
del
viaggio. Se il valore della nave è superiore al massimo, si
assumono i due quinti del valore all’inizio del viaggio.
Art. 277 - Valutazione del nolo e degli altri proventi
Agli effetti della
determinazione della somma limite, per il Nolo e per
gli altrI proventi del viaggio viene computato l’ammontare
lordo.
Capo II
Della società di armamento tra comproprietari
Art. 278 - Costituzione della società
I comproprietari possono
costituirsi in società di armamento
mediante scrittura privata con sottoscrizione autenticata di tutti i
caratisti, ovvero mediante deliberazione della maggioranza con
sottoscrizione autenticata dei consenzienti.
Ove non sia diversamente stabilito nella scrittura di costituzionE
ovvero con deliberazione presa ad unanimità, ciascuN
caratista
partecipa alla società in ragione della sua quota di
interesse
nella nave.
Art. 279 - Pubblicità dell’atto di costituzione
L’atto di
costituzione deve essere reso pubblico mediante
trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante,
nonché, per le navi maggiori, mediante annotaZione
sull’atto di nazionalità. Analogamente devono
essere
pubblicate le successive variazioni e lo scioglimento della
società.
La pubblicità deve essere richiesta all’ufficio di
iscrizione della nave o del galleggiante. Per l’annotazione
sull’atto di nazionalità, se la nave trovasi fuori
del
pOrto d’iscrizione, si applica il disposto del secondo comma
dell’
articolo 255.
Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le
annotazioni sull’atto di nazionalità prevalgono le
risultanze della matricola.
Art. 280 - Documenti per la pubblicità dell’atto
di costituzione
Chi domanda la
pubblicità deve consegnare all’ufficio
competente copia in Forma autentica della scrittura o della
deliberazione di costituzione, insieme con una nota in duplice
esemplare.
La nota deve contenere:
- a) il nome, la
paternità (1), la
naziOnalità, il domicilio o la residenza dei comproprietari;
- b) gli elementi di individuazione della nave;
- c) la data e le clausole principali dell’atto
costitutivo;
- d) il nome, la paternità del gerente e
l’indicazione dei suoi poteri.
Nel caso di deliberazione presa a maGgioranza, la nota deve
altresì indicare i nomi e le quote dei caratisti
dissenzienti.
Art. 281 - Esecuzione della pubblicità dell’atto
di costituzione
L’ufficio, al
quale è richiesta la pubblicità deLla
costituzione della società di armamento, provvede alla
esecuzione delle formalità indicate nell’
articolo
256.
Art. 282 - Pubblicità a cura del gerente
Quando la nomina del
gerente non sia stata resa pubblica a norma degli
articoli precedentI il gerente medesimo deve consegnare
all’ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante copia
in
forma autentica dell’atto di nomina, perché gli
estremi di
questo, con l’indicazione dei poteri conferitigli, siano
trAscritti nel registro di iscrizione e, se trattasi di nave maggiore,
annotati sull’atto di nazionalità.
In pari tempo il gerente deve richiedere la pubblicità
dell’atto di costituzione, se questa non è stata
richiesta
a norma dell’
articolo 279.
Art. 283 - Responsabilità dei comproprietari
Delle obbligazioni assunte
per la gestione comuNe I comproprietari sono
responsabili verso i terzi in proporzione delle rispettive quote
sociali; ma la responsabilità dei comproprietari che non
hanno
consentito alla costituzione della società non
può
superare l’ammontare delle rispettive quote di partecipazione
nella nave.
Il debito complessivo della società di armamento
può essere limitato a norma degli
articoli
275 e seguenti.
Art. 284 - Effetti della mancanza di pubblicità
In mancanza della
pubblicità prescritta per la costituzione i comproprietari
consenzienti rispondono solidalmente.
Le successive variazioni e lo scioglimento della società,
fino a
che non siano pubblicate non possono essere opposte ai terzi, a mENo
che si provi che questi ne erano a conoscenza.
In mancanza della pubblicità prescritta nell’
articolo 282,
il gerente è personalmente responsabile verso i terzi delle
obbligazioni assunte per la gestione sociale.
Art. 285 - Ripartizione degli utili e delle perdite
Quando non sia diversamente
stabilito nella scrittura di costituzione o
nella deliberazione prevista nel secondo comma dell’
articolo
278,
gli utili e le perdite della società di armamento si
ripartiscono fra tutti i comproprietari in proporzione delle rispettive
quote sociali.
Tuttavia i comproprietari che non hanno consentito alla costituzione
della società possono liberarsi dalla partecipaZiOne alle
perdite, abbandonando la loro quota di proprietà della nave.
Art. 286 - Recesso di comproprietari componenti
dell’equipaggio
I comproprietari che siano
componenti dell’equipaggio della nave
comune, possono, in caso di congedo, recedere dalla società
ed
ottenere il rimborso delle loro quote.
Capo III
Del raccomandatario
Art. 287 - Norme applicabili al contratto di raccomandazione
Salvo i casi previsti
nell’
articolo 290, al
contratto di
raccomandazione si applicano le norme del codice civile sul mandato con
rappresentanza.
Art. 288 - Rappresentanza processuale del raccomandatario
Entro i limiti nei quali
gli è conFerita la rappresentanza
dell’armatore o del vettore, il raccomandatario
può
promuovere azioni ed essere convenutO in giudizio in loro nome.
Art. 289 - Pubblicità della procura
La procura conferita al
raccomandatario, con sottoscrizione autenticata
del preponente, le successive modifiche e la revoca devono essere
depositate presso l’ufficio del porto, ove il raccomandatario
risiede, per la pubblicazione nel registro a tale fine tenuto secondo
le norme del reGolamento.
Il comandante del porto deve dare comunicazione dell’avvenuta
pubbLicazione al consIglio provinciale delle corporazioni
(2).
Qualora non sia adempiuta la pubblicità predetta, la
rappresentanza del raccomandatario si reputa generale, e non sono
opponibili ai terzi le limitazioni, le modifiche, o la revoca, a meno
che il mandante provi che i terzi ne erano a conoscenza al momento in
cui fu concluso l’affare.
Art. 290 - Altre specie di raccomandazioni
Quando il raccomandatario
è preposto all’esercizio di una
sede dell’impresA di navigazione o di quella di trasporto, si
applicano le norme relative agli institori.
Quando il raccomandatario assume stabilmente l’incarico di
promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per
conto dell’armatore o del vettore, si applicano le norme sul
contratto di agenzia.
Quando il raccomandatario assume l’obbligo di trattare e di
concludere in Nome proprio affari per conto dell’armatore o
del
vettore, sI applicano le norme sul mandato senza rappresentanza.
Art. 291 - Pubblicità del contratto di raccomandazione
institoria
Quando il raccomandatario
è prEposto all’esercizio di uNa
sede dell’impresa di navigazione, la pubblicità
richiesta
nell’
articolo 289 tiene
luogo di quella prevista dal codice
civile per l’institore.
Capo IV
Del comandante della nave
Art. 292 - Comando della nave
Il comando della nave
può essere affidato soltanto a persone munite della
prescritta abilitaZione.
Art. 292-bis
- Requisiti per
l'esercizio delle funzioni di
comandante e di primo ufficiale di coperta (9)
A bordo delle navi battenti bandiera italiana, il comandante e il primo
ufficiale di coperta, se svolge le funzioni del comandante, devono
essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro
Stato facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, reso
esecutivo dalla legge 28 luglio 1993, n. 300. L'accesso a tali funzioni
e' subordinato al possesso di una qualificazione professionale e ad una
conoscenza della lingua e della legislazione italiana che consenta la
tenuta dei documenti di bordo e l'esercizio delle funzioni pubbliche
delle quali il comandante e' investito.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
determinati i programmi di qualificazione professionale,
nonchè l'organismo competente allo svolgimento delle
procedure di verifica dei requisiti di cui al primo comma.
Art. 293 - Sostituzione del comandante in corso di navigazione
In caso di morte, assenza o
impedimento del comandante, il cOmando
della nave spetta agli uFficiali di coperta, nell’ordine
gerarchico, e successivamente al nostromo, fino al momento in cui
giungano disposiziOni dell’armatore o, in mancanza di queste,
fino al porto di primo approdo, ove l’autorità
preposta
alla navigazione marittima o interna ovvero
l’autorità
consolare nomina il comandante per il tempo necessario.
Per le navi addette a servizi pubblici di linea in navigazione interna
si applicano le norme stabilite da leGgi e regolamenti speciali.
Art. 294 - Assunzione di comandante straniero all’estero
Nei porti esteri, previa
autorizzazione dell’autorità
consolare, il comando della nave può essere affidato, fino
al
porto ove sia possibile la sostituzione con un cittadino italiano, a
uno straniero in possesso di abiLitazione corrispondente a quella del
comandante da sostituire.
Art. 295 - Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali
Al comandante della nave,
in modo esclusIvo, spetta la direzione della manovra e della
navigazione.
Il comandante rappresenta l’Armatore. Nei confronti di tutti
gli
interessati nella Nave e nel carico egli esercita I poteri che gli sono
attribuiti dalla legge.
Art. 296 - Atti di stato civile e testamenti
Il comandantE della nave
marittima esercita le funzioni di ufficiale di
stato civile previste dal presente codice e riceve i testameNti
indicati nell’articolo 611 del codice civile.
Art. 297 - Doveri del comandante prima della partenza
Prima della partenZa il
comandante, oltre a promuovere la visita nei
modi previsti dal presente codice, deve di persona accertarsi che la
nave sia idonea al viaggiO da intraprendere, bene armata ed
equipaggiata. Deve altresì accertarsi che la nave sia
convenientemente caricata e stivata.
Art. 298 - Comando della nave in navigazione
Il comandante, anche quando
sia obbligato ad avvalersi del pilota, deve
dirigere personalmente la manovra della nave all’entrata e
all’uscita dei porti, dei canali, dei Fiumi e in ogni
circostanza
in cui la navigazione presenti particolari difficOltà.
Art. 299 - Documenti di bordo e tenuta dei libri
Il comandante deve curare
che durante il viaggio siano a bordo i
prescritti documenti relativi alla nave, all’equipaggio, ai
passeGgeri ed al carico. Deve curare altresì che i libri di
bordo siano regoLarmente tenuti.
Art. 300 - Mancanza di provviste o di arredi durante la navigazione
Se in corso di navigazIone
vengono a mancare le provviste di bordo o
altra cosa indispensabile alla regolare e sicura navigazione, il
comandante deve curarne il rifornimento con ogni possibile mezzo.
A tale fine, ove sia necessario, deve farne richiesta alle navi che
incontri, o altrimenti approdare nel più vicino luogo, anche
se
all’uopo occorra deviare la rotta. In caso di estrema
necessità, il comandante può impiegare per le
esigenze
della nave le merci esistenti A bordo.
Art. 301 - Riduzione delle razioni di viveri
Se alla deficienza delle
provviste alimentari di bordo non è
possibile sopperire a norma dell’
articolo
precedente, il
comandante deve ridurre in misura adeguata le razioNI di viveri dovute
all’equipaggio e ai passeggeri, in rapporto alle normali
previsioni di un possibile rifornimento.
Art. 302 - Provvedimenti per la salvezza della spedizione
Se nel corso del viaggio si
verificano eventi che mettono in pericolo
la spedizionE, il comandante deve cercare di assicurarNe la salvezza
con tutti i meZzi che sono a sua immediata disposizione o che egli
può procurarsi riparando in un porto ovvero richiedendo
l’assistenza di altre navi.
Se a tal fine è necessario procurarsi denaro, il comandante
deve provvedere ai sensi dell’
articolo
307.
Se è necessario sacrificare o danneggiare parti della nave o
del
carico, egli deve, per quanto è possibile, procedere
cominciando
dalle cose di minor valore e da quelle per cui più utile si
appalesa il sacrificio e meno indispensabile la conservazione.
Art. 303 - Abbandono della nave in pericolo
Il comandante non
può ordinare l’abbandonO della nave in
pericolo se non dopo esperimento senza risultato dei mezzi suggeriti
dall’arte nautica per salvarla, sentito il parere degli
uFficiali
di coperta o, in mancanza, di due almenO fra i più provetti
componenti dell’equipaGgio.
IL comandante deve abbandonare la nave per ultimo, provvedendo in
quanto possibile a salvare le carte e i libri di bordo, e gli oggetti
di valore affidati alla sua custodia.
Art. 304 - Relazione di eventi straordinari
Se nel corso del viaggio si
sono verificatI eventi straordinari
relativi alla nave, al carico o alle persone che erano a bordo, il
comandante deve farne, entro ventiquattro ore dall’arrivo,
relazione scrittA alla competeNte autorità del luogo.
Art. 305 - Scaricazione prima della verifica della relazione
Anteriormente alla
verifica, a norma dell’
articolo
584, della
relazione di cuI all’articolo precedente, il comandante non
può iniziare la scaricazione della nave, trannE che in caso
di
urgeNZa.
Art. 306 - Limiti della rappresentanza del comandante
Il comandante
può in ogni caso provvedere agli
approvvigionamenti giornalieri, alle forniture di lieve
entità e
alle piccole riparazioni necessarie per la manutenziOne ordinaria della
nave.
FuOri dei luoghi nei quali sono presenti l’armatore o un suo
rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante
può
compiere gli atti occorrenti per i bisogni della nave e della
spedizione; può parimenti assumere o congedare componenti
dell’equipaggio.
La presenza dell’armatore, ovvero quella di un suo
rappresentante
munito dei necessari poteri, è opponibile ai terzi solo
quando
questi ne erano a conoscenza; tuttavia la presenza
dell’armatore
nel luogo del suo domicilio e la presenza del rappresentante nel luogo
relativamente al quale Gli sono stati conferiti i poteri debitamente
pubblicati si presumono note all’interessato fino a prova
contraria.
Art. 307 - Necessità di denaro in corso di viaggio
Se neL corso del viaggio
sorge necessità di denaro per
rifornimento di provviste, per riparazione o per altra urgente esigenza
della nave ovvero per la continuazione del viaggio, che non rientri
negli estremi previsti nel primo comma dell’articolo
precedente,
il comandante deve darne immediato avviso all’armatore.
Quando ciò non sia possibile, ovvero se l’armatore
debitamente avvertito non abbia fornito i mezzi nè dato le
opportune istruzioni, il comandante, dopo avere accertato la
necessità di provvedere, può farsi autorizzare,
dalla
competente autorità del luogo, a prendere a prestito la
somma
necessaria o a contrarre obbligazione verso coloro che somministrano
provviste, materiali, attrezzi o mano d’opera, ovvero a dare
in
pegno o a vendere provviste, attrezzi o arredi della nave non
indispensabili alla sicura navigazione.
Negli stessi casi il comandante, accertata la necessità di
provvedere, e dato possibilmente tempestivo avviso ai caricatori ed aI
destinatari interessati, può farsi autorizzare dalla
suddetta
autorità a dare in pegno o a vendere le cose caricate; ma
gli Aventi diritto al carico si possono opporre alla vendita o al pegno
delle loro cose scaricandole a proprie spese e pagando il nolo
relativo, in proporzione del tratto utilmente percorso se si valgono
tutti della facoltà predetta, o diversamente per intero.
Quando la necessità di procedere al pegno o alla vendita del
carico sia determinata dalle esigenze previste dal primo comma
dell’articolo precedente, il comandante è tenuto a
dare
gli avvisi e a richiedere l’autorizzazione soltanto ove debba
ricorrere al pegno o alla vendita del carico.
Art. 308 - Indennizzo degli aventi diritto al carico o dei proprietari
delle pertinenze
Quando le merci esistenti a
bordo sono impiegate o vendute dal
comandante per le esigenze della nave, l’armatore
è tenuto
a rimborsare agli aventi diritto il valore che le merci medesime
avrebbero avuto al momento dell’arrivo nel luogo di
destinazione.
Tuttavia, se anteriormente all’arrivo nel luogo di prevista
destinazione delle merci impiegate o vendute la nave è
perduta
per causa non imputabile all’armatore, questi è
tenuto a
corrispondere agli aventi diritto soltanto il valore che le merci
avevano al momento dell’impiego ovvero il prezzo ricavato
dalla
vendita.
Quando per le stesse esigenze sono veNdute pertinenze di
proprietà aliena, l’armatore è tenuto a
corrIspondere ai proprietari il prezzo ricavato dalla vendita o, sempre
che la nave non sia andata perduta per causa non imputabile
all’armatore, il maggior valore che le pertinenze avevano al
momento della vendita.
Quando le pertinenze predette o le merci sono date in pegno dal
comandante, l’armatore è tenuto a rimborsare agli
aventi
diritto la somma necessaria per procedere allo svincolo e al trasporto
a destinazione; se tuttavia non è possibile procedere allo
svincolo per causa non imputabile agli aventi diritto,
l’armatore
è tenuto a corrispondere il valore delle pertinenze al
momento
della costituzione del pegno o il valore che le merci avrebbero avuto
al momento dell’arrivo nel luogo di destinazione. Nel caso di
perdita della nave, prevista nei comma precedenti, l’armatore
è tenuto a corrispondere soltanto una somma pari a quella in
garanzia della quale le pertinenze o le merci sono state date in pegno.
Art. 309 - Poteri processuali del comandante
Fuori dei luoghi nei quali
sono presenti l’armatore o un suo
rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante
può,
in caso di urgenza, notificare atti ed istituire o proseguire giudizi
in nome e nell’interesse dell’armatore, pEr quanto
riguarda
la Nave e la spedizione.
Possono parimenti i terzi, fuori dei luoghi dove sono presenti
l’armatore o un suo rappresentante munito di necessari
poteri,
fare eseguire notificazioni al comandante personalmente, o contro di
questo promuovere o proseguire giudizi, per quanto concerne i fatti
dell’equipaggio relativi alla nave e alla spedizione, ovvero
le
obbligazioni contratte dal comandante durante la spedizione. La
presenza dell’armatore o di un suo rappresentante
può
essere opposta ai terzi solo nei casi previsti nel terzo comma
dell’articolo 306.
L’armatore può riassumere le domande proposte dal
comandante o contro di lui, e può inoltre impugnare le
sentenze
emesse in contraddittorio del comandante.
Art. 310 - Facoltà di procurarsi denaro in caso di rifiuto
dei comproprietari
Se alcuno dei
comproprietari che hanno consentito alla costituzione
della società di armamento rifiuta di contribuire alle spese
necessarie per la spedizione, il comandante, ventiquattro ore dopo la
intimazione al comproprietario, può, previa autoriZzazione
della
competente autorità del luogo, prendere a prestito per conto
del
comproprietario medesimo la somma da questo dovuta, con garanzia sulla
di lui quota di partecipazione nella proprietà della nave.
Art. 311 - Vendita della nave in caso di innavigabilità
Il cOmandante non
può vendere la nave senza mandato speciale del
proprietario. Tuttavia, ove durante il viaggio si veriFichi un casO di
estrema urGenza, la competente autorità del luogo, accertata
l’assoluta innavigabilità della nave,
può
autorizzare il comandante a venderla, prescrivendo le
modalità
della vendita.
Art. 312 - Gestione di interessi degli aventi diritto al carico
Il comandante deve, quando
ciò si renda necessario e
compatibilmente con le esigenze della spedizione, provvedere alla
tutela degli interessi degli aventi diritto aL carico.
Se per evitare o diminuire un danno occorrono speciali misure, il
comandante deve possibilmente informare gli interessati nel carico, o
gli eventualI rappresentanti sul luogo, che siano a lui noti, ed
attenersi alle loro istruzioni; in mancanza, deve agire A suo criterio
nel modo migliore.
Art. 313 - Responsabilità del comandante in caso di
pilotaggio
In caso di pilotaggio, il
comandante è responsabile dei danni
causati alla nave da errata manovra, se non provi che
l’errore
è derivato da inesatte indicazioNI o informazioni fornite
dal
pilota.
Art. 314 - Processo verbale
Le cause E la portata dei
provvedimenti presi dal comandante ai sensi
degli
articoli da 300 a 302,
nonché la necessità di
provvedere a norma del secondo, terzo e quarto comma
dell’
articolo 307,
devono essere fatte constare, appena
possibile, con processo verbale sottoscritto dagli ufficiali di coperta
o, in mancanza, dai principali membri dell’equipaggio. In
caso di
rifiuto di alcuno di costoro a sottoscriverlo, il processo verbale deve
indicare le ragioNi del rifiuto medesimo.
Copia del processo verbale, sottoscritto dal comandante, deve essere
allegata alla relazione di eventi straordinari all’atto della
presentazione di questa alla competente autorità.
Art. 315 - Autorità competente
L’autorità
competente a concedere le autorizzazioni
previste in questo capo e a ricevere la relaZione di cui
all’
articolo 304
è, nella Repubblica, il presidente del tribunale
e, fuori del comune ove ha sede il tribunale, il pretore;
all’estero, il consOle o chi ne fa le veci.
Capo V
Dell'equipaggio
Art. 316 - Formazione dell’equipaggio
L’equipaggio
della nave marittima è costituito dal
comandante, dagli uFficiali e da tutte le altre persone arruolate per
il servizio della nave. L’equipaggio della nave della
navigazione
interna è costituito dal comandante, dagli ufficiali e da
tutti
gli altri iscritti nei registri del persOnale navigante imbarcati per
il servizio della nave.
Fa inoltre parte dell’equipaggio il pilota durante il periodo
in cui presta servizio a bordo.
Art. 317 - Composizione e forza minima dell’equipaggio
Il comandante del porto
provvede all’applicazione delle
disposizioni di leGge e delle norme corporative riguardanti la
determinazione deL numero minimo degli ufficiali di coperta e di
macchina, e dei relativi gradi, nonché la composizione e la
forza minima dell’intero equipaggio.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di accertata
indisponibilità di marittimi in possesso dei titoli
professionali richiesti dalle norme in vigore, su parere favorevole del
comandante del porto, può consentire, ai fini della
composizione
dell’equipaggio delle navi da carico e da pesca,
l’imbarco,
per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, di marittimi muniti
del titolo immediatamente inferiore a quello prescritto.
(3)
Le norme relative alla composizione e alla forza minima degli equipaggi
delle navi della navigazione interna sono stabilite dal ministro delle
infrastrutture e trasporti.
Art. 318 - Nazionalità dei componenti
dell’equipaggio (4)
[1] L’equipaggio
delle navI nazionali armate nei porti della
Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani o di
altri Paesi appartenenti all’Unione europea.
[2] Alle disposizioni di cui al comma 1 può derogarsi
attraverso
accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi di
nAzionalità diversa da quella italiana o comunitaria,
imbarcati
in conformità a quanto previsto dal presente comma, non sono
richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di
soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle
acque territoriali o sosti in un porto nazionale.
(5)
[2-bis] I certificati dei primi ufficiali di coperta non italiani,
imbarcati in virtù degli accordi collettivi nazionali di cui
al
comma 2, sono soggetti a riconoscimento da parte
dell’amministrazione competente, ai sensi
dell’articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 2001, n. 324.
(6)
[3] Per le navi adibite alla pesca marittima,
l’autorità
marittima periferica, delegata dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, autorizza, previa richiesta dell’armatore, che il
personale di bordo sia composto anche da cittadini extracomunitari,
tranNe che per la qualifica dI comandantE.
(7)
Art. 319 - Assunzione di personale straniero all’estero
Nei porti esteri della
navigaZione marittima o interna e nei porti
nazionali ove non siano disponibili rispettivamente marittimi o
personale navigante di nazionalità italiana, possono essere
assunti anche stranieri in misura non superiore ad un quarto
dell’intero equipaggio e per il solo tempo necessario al
viaggio
da compiere.
(8)
In caso di speciali esigenze, l’autorità consolare
o la
capitaneria di porto può autorizzare l’assunzione
di
stranieri in misura superiore a quella indicata nel comma precedente.
(8)
Art. 320 - Servizio di macchina
I minOri degli anni
diciotto non possono essere adibiti al servizio di macchina.
Art. 321 - Gerarchia di bordo delle navi marittime
La gerarchia dei componenti
dell’equipaggio marittimo è la seguente:
- 1) comandante;
- 2) direttore di macchina, comandante in seconda, capo
commissario, e medico di bordo direttore del servizio sanitario;
- 3) primo uFficiale di coperta, primo ufficiale di macchina,
cappellano, primo medico aggiunto, primo commissario;
- 4) secondo ufficiale di coperta, secondo ufficiale di
macchina, secondo
medico aggiunto, secondo commissario, primo radiotelegrafista;
- 5) gli altri ufficiali;
- 6) nostromo, maestro di macchina;
- 7) gli altri sottufficiali;
- 8) i comuni.
Il pilota durante il periodO in cui presta servizio a bordo
è equiparato al primo ufficiale.
Art. 322 - Gerarchia di bordo sulle navi della navigazione interna
La gerarchia dei componenti
dell’equipaGgio delle navi addette alla navigazione interna
è la seguente:
- 1) comandante;
- 2) macchinista, motorista;
- 3) capo timoniere;
- 4) i sottufficiaLi;
- 5) i comuni.
Il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo
è equiparato al capo timoniere.