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Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 111

"Attuazione della direttiva 2009/20/CE recante norme sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi."

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2012


Art. 1
Finalita'

Il presente decreto introduce norme relative alla assicurazione obbligatoria della responsabilità' armatoriale per i crediti marittimi di cui all'articolo 4.

Art. 2
Definizioni


Ai fini del presente decreto si intendono per:
Art. 3
Campo di applicazione


1. Il presente decreto si applica alle navi di bandiera italiana e alle navi di bandiera estera, di stazza lorda pari o superiore alle 300 tonnellate che entrano nei porti o transitano nelle acque territoriali italiane.

2. Il presente decreto non si applica alle navi militari e navi da guerra ed alle altre navi di proprietà dello Stato o delle quali lo Stato ha l'esercizio, impiegate, nel momento in cui il credito è sorto, per servizi governativi non commerciali.

Art. 4
Crediti ai quali si riferisce l'assicurazione della responsabilità

I crediti ai quali si riferisce l'assicurazione della responsabilità armatoriale sono i seguenti:
Art. 5
Crediti non compresi nell'assicurazione della responsabilità


I crediti non compresi nell'assicurazione della responsabilità sono i seguenti:
Art. 6
Assicurazione della responsabilità per i crediti marittimi

1. Le navi, sia di bandiera italiana che estera, rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere provviste di copertura assicurativa della responsabilità in reazione ai crediti marittimi di cui all'articolo 4.

2. L'esistenza della copertura assicurativa è comprovata da uno o più certificati rilasciati dal soggetto erogatore della garanzia e presenti a bordo della nave.

3. L'importo globale dell'assicurazione per la nave oggetto della copertura, per evento, è pari alla somma dei limiti di cui agli articoli 7 e 8.

Art. 7
Limiti generali


1. I limiti della responsabilità armatoriale in relazione a crediti diversi da quelli elencati nell'articolo 8, derivanti dallo stesso evento, sono calcolati come segue:

a) per la responsabilità relativa a morte o lesioni personali: b) per la responsabilità in relazione ad ogni altro credito: 2. Qualora l'ammontare calcolato in conformità al comma 1, lettera a), sia insufficiente a saldare interamente i crediti ivi previsti, l'ammontare calcolato in conformità al comma 1, lettera b), sarà disponibile per il pagamento della rimanenza non saldata delle rivendicazioni di cui al comma 1, lettera a), e tale rimanenza non saldata concorrerà ai crediti di cui al comma 1, lettera b).

3. Ai fini del presente decreto, il tonnellaggio della nave consiste nella stazza lorda calcolata conformemente alle norme relative alla stazzatura contenute nell'allegato 1 della convenzione internazionale di Londra del 23 giugno 1969 sulla stazzatura delle navi.

Art. 8
Limite della responsabilità per i crediti dei passeggeri


1. Per la responsabilità relativa a crediti derivanti da un singolo evento e sorti in relazione alla morte o a lesioni personali di passeggeri di una nave, il limite della responsabilità del proprietario della nave è pari ad un ammontare di 175.000 diritti speciali di prelievo moltiplicato per il numero di passeggeri che la nave e' autorizzata a trasportare in base al certificato della nave.

2. Ai fini del presente articolo per crediti relativi alla morte o a lesioni personali arrecate ai passeggeri di una nave si intende ogni credito presentato da qualsiasi persona, o da parte di qualsiasi persona, trasportata da tale nave in base ad un contratto di trasporto di passeggero ovvero chi, con il consenso del vettore, accompagna un veicolo o animali vivi che sono coperti da un contratto per il trasporto di merci.

Art. 9
Diritto speciale di prelievo


Il diritto speciale di prelievo di cui agli articoli 7 e 8 è l'unità di conto del Fondo monetario internazionale come attestata dal Ministero dell'economia e delle finanze alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 10
Certificati di assicurazione

1. I certificati di assicurazione devono contenere le informazioni seguenti:
2. I certificati di assicurazione devono essere redatti o in lingua inglese, o in francese o in spagnolo e, qualora redatti in lingua diversa, devono contenere una traduzione certificata in una delle predette lingue.

3. La trasmissione dei certificati alle autorità marittime competenti per l'espletamento dei controlli dello Stato di approdo, da parte delle navi che entrano nei porti o transitano nelle acque territoriali italiane, dovrà avvenire in formato cartaceo o elettronico con le modalità previste dal decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53.

Art. 11
Sanzioni

 In caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente decreto si assumono le misure di fermo e di espulsione, secondo la disciplina prevista dalle procedure di controllo del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 29 del citato decreto.

Art. 12
Disposizioni di coordinamento

1. Al primo comma dell'articolo 275 del codice della navigazione, dopo le parole: «l'armatore» sono inserite le seguenti: «di una nave di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate».

2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono fatte salve le specifiche disposizioni in materia assicurativa previste dalle seguenti disposizioni:
3. Non sono applicabili alla assicurazione della responsabilità di cui al presente decreto, le disposizioni previste dai seguenti articoli 514, 527 e 538 del codice della navigazione.

Art. 13
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



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