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Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 111
"Attuazione della direttiva 2009/20/CE recante
norme sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi."
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26
luglio 2012
Art. 1
Finalita'
Il presente decreto introduce norme relative alla assicurazione obbligatoria della
responsabilità' armatoriale per i crediti marittimi di cui all'articolo 4.
Art. 2
Definizioni
Ai fini del presente decreto si intendono per:
Art. 3
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle navi di bandiera italiana e alle navi di
bandiera estera, di stazza lorda pari o superiore alle 300 tonnellate che entrano nei
porti o transitano nelle acque territoriali italiane.
2. Il presente decreto non si applica alle navi militari e navi da guerra ed alle
altre navi di proprietà dello Stato o delle quali lo Stato ha l'esercizio, impiegate,
nel momento in cui il credito è sorto, per servizi governativi non commerciali.
Art. 4
Crediti ai quali si riferisce l'assicurazione della responsabilità
I crediti ai quali si riferisce l'assicurazione della responsabilità armatoriale sono
i seguenti:
- a) crediti relativi a morte, lesioni pErsoNali, perdita o danni a beni, ivi
inclusi danni ad opere portuali, bacini e canali navigabili ed agli ausili alla
navigaZiOne, che si verifichino a bordo o in connessione diretta con l'esercizio
della nave o con le operazioni di salvataggio ed i conseguenti danni che ne
derivino;
- b) crediti relativi a danni derivanti da ritardi nel trasporto marittimo di
carico, passeggeri o del loro bagaglio;
- c) crediti relativi ad altri danni derivanti dalla violazione di diritti diversi
dai diritti contrattuali, che si veriFichinO in connessione diretta con
l'esercizio della nave o con le operazioni di salvataggio;
- d) crediti relativi al recupero, rimozione, demolizione o volti a rendere
inoffensiva una nave che sia affondata, naufragata, incaGLIAta o abbandoNata,
compresa ognI cosa che sia o sia stata a bordo di tale nave;
- e) crediti relativi alla rimozione, distruzione o volti a rendere inoffensivo il
carico di una nave;
- f) crediti fatti valere da una persona diversa da quella responsabile,
relativamente a provvedimenti presi al fine di prevenire o ridurre le conseguenze
dannose degli eventi di cui alle lettere da a) ad e) e gli ulteriori danni causati
da tali provvedimenti.
Art. 5
Crediti non compresi nell'assicurazione della responsabilità
I crediti non compresi nell'assicurazione della responsabilità sono i seguenti:
Art. 6
Assicurazione della responsabilità per i crediti marittimi
1. Le navi, sia di bandiera italiana che estera, rientranti nel campo di applicazione
del presente decreto, devono essere provviste di copertura assicurativa della
responsabilità in reazione ai crediti marittimi di cui all'articolo 4.
2. L'esistenza della copertura assicurativa è comprovata da uno o più certificati
rilasciati dal soggetto erogatore della garanzia e presenti a bordo della nave.
3. L'importo globale dell'assicurazione per la nave oggetto della copertura, per
evento, è pari alla somma dei limiti di cui agli articoli 7 e 8.
Art. 7
Limiti generali
1. I limiti della responsabilità armatoriale in relazione a crediti diversi da
quelli elencati nell'articolo 8, derivanti dallo stesso evento,
sono calcolati come segue:
a) per la responsabilità relativa a morte o lesioni personali:
b) per la responsabilità in relazione ad ogni altro credito:
2. Qualora l'ammontare calcolato in conformità al comma 1, lettera a), sia
insufficiente a saldare interamente i crediti ivi previsti, l'ammontare calcolato in
conformità al comma 1, lettera b), sarà disponibile per il pagamento della rimanenza
non saldata delle rivendicazioni di cui al comma 1, lettera a), e tale rimanenza non
saldata concorrerà ai crediti di cui al comma 1, lettera b).
3. Ai fini del presente decreto, il tonnellaggio della nave consiste nella stazza
lorda calcolata conformemente alle norme relative alla stazzatura contenute
nell'allegato 1 della convenzione internazionale di Londra del 23 giugno 1969 sulla
stazzatura delle navi.
Art. 8
Limite della responsabilità per i crediti dei passeggeri
1. Per la responsabilità relativa a crediti derivanti da un singolo evento e sorti in
relazione alla morte o a lesioni personali di passeggeri di una nave, il limite della
responsabilità del proprietario della nave è pari ad un ammontare di 175.000 diritti
speciali di prelievo moltiplicato per il numero di passeggeri che la nave e'
autorizzata a trasportare in base al certificato della nave.
2. Ai fini del presente articolo per crediti relativi alla morte o a lesioni personali
arrecate ai passeggeri di una nave si intende ogni credito presentato da qualsiasi
persona, o da parte di qualsiasi persona, trasportata da tale nave in base ad un
contratto di trasporto di passeggero ovvero chi, con il consenso del vettore,
accompagna un veicolo o animali vivi che sono coperti da un contratto per il trasporto
di merci.
Art. 9
Diritto speciale di prelievo
Il diritto speciale di prelievo
di cui agli articoli 7 e 8 è l'unità di conto del Fondo monetario internazionale
come attestata dal Ministero dell'economia e delle finanze alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
Art. 10
Certificati di assicurazione
1. I certificati di assicurazione devono contenere le informazioni seguenti:
- a) denominazione della nave, numero IMO e porto di immatricolazione;
- b) nome e luogo della sede principale dell'armatore;
- c) tipo e durata dell'assicurazione;
- d) denominazione e sede principale del soggetto che fornisce l'assicurazione e
luogo nel quale è stato sottoscritto il contratto di assicurazione.
2. I certificati di assicurazione devono essere redatti o in lingua inglese, o in
francese o in spagnolo e, qualora redatti in lingua diversa, devono contenere una
traduzione certificata in una delle predette lingue.
3. La trasmissione dei certificati alle autorità marittime competenti per
l'espletamento dei controlli dello Stato di approdo, da parte delle navi che entrano
nei porti o transitano nelle acque territoriali italiane, dovrà avvenire in formato
cartaceo o elettronico con le modalità previste dal decreto legislativo 24 marzo 2011,
n. 53.
Art. 11
Sanzioni
In caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente decreto si assumono
le misure di fermo e di espulsione, secondo la disciplina prevista dalle procedure di
controllo del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e la sanzione amministrativa
pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 29 del citato decreto.
Art. 12
Disposizioni di coordinamento
1. Al primo comma dell'articolo 275 del codice
della navigazione, dopo le parole: «l'armatore» sono inserite le seguenti: «di
una nave di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate».
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono fatte salve le specifiche
disposizioni in materia assicurativa previste dalle seguenti disposizioni:
- a) Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti
da inquinamento da idrocarburi, CLC '92, firmata a Londra il 27 novembre 1992, di
cui alla legge 27 maggio 1999, n. 177;
- b) Convenzione sulla
responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle
navi, Bunker '01, firmata a Londra il 23 marzo 2001, di cui alla legge 1°
febbraio 2010, n. 19;
- c) regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori
che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente.
3. Non sono applicabili alla assicurazione della responsabilità di cui al presente
decreto, le disposizioni previste dai seguenti articoli 514,
527 e 538 del
codice della navigazione.
Art. 13
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
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