Convenzione internazionale
sulla responsabilità civile per i danni
derivanti da inquinamento da idrocarburi conclusa a Bruxelles il 29
novembre 1969, come modificata dal Protocollo firmato a Londra
il 27 novembre 1992 (CLC)
(testo consolidato)
Gli Stati Parti della presente Convenzione,
- consci dei rischi di inquinamento che derivano dal
trasporto marittimo internazionale di idrocarburi alla rinfusa,
- convinti della necessità di garantire un
equo indennizzo alle persone che subiscono i danni causati
dall’inquinamento derivante dalla fuga e dallo scarico di
idrocarburi dalle navi,
- desiderosi di adottare norme e procedure uniformi sul
piano internazionale per definire la responsabilità e
garantire in tali occasioni un equo indennizzo,
hanno convenuto quanto segue:
Ai
sensi della presente Convenzione:
1. Per «nave» si intende ogni imbarcazione o
apparecchio galleggiante, di qualsiasi natura, costruito o adattato per
il trasporto quale carico di idrocarburi alla rinfusa, a condizione che
una nave capace di trasportare idrocarburi e altri carichi sia
considerata nave solo se trasporta effettivamente quale carico
idrocarburi alla rinfusa e durante ogni viaggio successivo a detto
trasporto, a meno che non sia provato che non resta a bordo alcun
residuo di tale trasporto di idrocarburi alla rinfusa.
2. Per «persona» s’intende qualsiasi
persona fisica o persona giuridica di diritto pubblico o privato, ivi
compreso uno Stato e gli enti politici nei quali si suddivide.
3. Per «proprietario» s’intende la
persona o le persone al nome della quale o delle quali la nave
è immatricolata o, in mancanza di immatricolazione, la
persona o le persone proprietarie della nave. Tuttavia, nel caso di
navi di proprietà di uno Stato egestite da una
società che, in tale Stato sia registrata come gestore di
dette navi, con il termine di
«proprietario» s’intende detta compagnia.
4. Con l’espressione «Stato di immatricolazione
della nave» s’intende per le navi
immatricolate, lo Stato nel quale la nave è
immatricolata, e per le navi non immatricolate, lo Stato di bandiera
della nave
.
5. Per «idrocarburi» si intendono gli idrocarburi
minerali stabili, in particolare il petrolio greggio, la nafta, la
nafta pesante per i motori diesel e l’olio lubrificante,
siano essi trasportati a bordo di una nave quale
carico o nei depositi di combustibile di tale nave.
6. Per «danno da inquinamento» si intende:
- a) il pregiudizio o il danno causato
all’esterno della nave da una contaminazione dovuta a una
fuga o a uno scarico di idrocarburi dalla nave, ovunque tale fuga o
scarico abbiano luogo; le indennità versate per
l’alterazione dell’ambiente, diverse da quelle
aventi per oggetto la perdita di guadagno dovuta a tale alterazione, si
limitano tuttavia al costodelle misure ragionevoli di ripristino che
sono state adottate effettivamenteo che lo saranno;
- b) il costo delle misure di salvaguardia e gli altri
pregiudizi o danni causatida tali misure.
7. Per «misure preventive» s’intendono
tutte le ragionevoli misure adottate da qualsiasipersona a seguito di
un incidente allo scopo di prevenire o limitare
l’inquinamento.
8. Per «incidente» si intende qualsiasi fatto o
insieme di fatti che abbiano la stessaorigine o da cui risulti un
inquinamento o che diano luogo a un rischio grave e imminente di
inquinamento.
9. Per «Organizzazione» si intende
l’Organizzazione marittima internazionale.
10. Per «Convenzione del 1969 sulla
responsabilità» si intende la Convenzione
internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i
danni derivanti da inquinamento da idrocarburi. Per gli Stati parte del
Protocollo del 1976 di questa Convenzione, l’espressione
designa la Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella
versione modificata dal presente Protocollo.
La presente Convenzione si applica esclusivamente:
a) ai danni da inquinamento avvenuti:
- i) sul territorio, ivi compreso il mare territoriale,
di uno Stato contraente, e
- ii) nella zona economica esclusiva di uno Stato
contraente, stabilita conformemente al diritto internazionale
o, se uno Stato contraente non ha stabilito tale zona, in una zona
situata oltre il mare territoriale e a esso adiacente, determinata da
tale Stato conformemente al diritto internazionale e che si estende non
oltre 200 miglia marittime dalle linee di base dalle quali è
misurata l’ampiezza del mare territoriale;
b) alle misure di salvaguardia, ovunque siano adottate, destinate a
prevenire o ridurre tali danni.
1. Colui che, al momento dell’incidente, o se
l’incidente consiste in una successione di fatti, al momento
in cui si è verificato il primo fatto della serie,
è proprietario della nave, è responsabile di ogni
danno da inquinamento causato dalla nave e risultante
dall’incidente, tranne nei casi previsti dai paragrafi 2 e 3
del presente articolo.
2. Il proprietario non è responsabile qualora provi che il
danno da inquinamento:
- a) risulti da un atto di guerra, da
ostilità, da una guerra civile, da una insurrezione, o da un
fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile ed
ineluttabile, o
- b) risulti interamente dal fatto che un terzo abbia
deliberatamente agito o mancato di agire nell’intento di
causare un danno, o
- c) risulti interamente dalla negligenza o da altra
azione pregiudizievole di un governo od altra autorità
responsabile della manutenzione di segnali luminosi o di altri mezzi di
aiuto alla navigazione nell’esercizio di tale funzione.
3. Se il proprietario riesce a provare che il danno da inquinamento
risulta interamente o in parte, sia dal fatto che la persona che lo ha
subito ha agito o mancato di agire nell’intento di causare un
danno, sia dalla negligenza di tale persona, il proprietario
può venire esonerato completamente o in parte dalla propria
responsabilità verso la detta persona.
4. Le richieste di indennizzo dei danni derivanti da inquinamento
possono essere formulate contro il proprietario soltanto in base alla
presente Convenzione. Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo,
una richiesta di indennizzo per danno da inquinamento, sia essa fondata
o meno sulla presente Convenzione, non può essere formulata
contro:
- a) gli impiegati o mandatari del proprietario o i
membri dell’equipaggio;
- b) il pilota o qualsiasi altra persona che, senza
essere membro dell’equipaggio, presta servizio per la nave;
- c) qualsiasi noleggiatore (indipendentemente dalla
sua designazione, ivi compreso un noleggiatore scafo nudo), armatore o
armatore-esercente della nave;
- d) qualsiasi persona che compie operazioni di
salvataggio con l’accordo del proprietario o seguendo le
istruzioni di un’autorità pubblica competente;
- e) qualsiasi persona che adotta misure di
salvaguardia;
- f) gli impiegati o mandatari delle persone menzionate
nelle lettere c), d) ed e), salvo che il danno risulti da un atto o da
un’omissione personali, commessi con l’intenzione
di provocare tale danno o in modo temerario e con la consapevolezza che
ne deriverebbe probabilmente tale danno.
5. Nessuna disposizione della presente Convenzione può
pregiudicare il diritto del proprietario di ricorrere contro terzi.
Articolo
IV
SE avvieNe un incidente in cui sono implicate due o più navi
e ne risulta un danno da inquinamento, i proprietari di tutte le navi
implicate sono responsabili congiuntamente e in solido, fatte salve le
esenZiOni di cui all’articolo III,
della totalità del danno che non possa essere
ragionevolmente ripartito.
1. Il proprietario di una nave ha il diritto di limitare la propria
responsabilità ai sensi della presente Convenzione
a un ammontare totale, per ogni incidente, calcolato come segue:
- a) 4 510 000 unità di conto per una nave
la cui stazza non superi 5000 unità;
- b) per una nave la cui stazza superi tale numero di
unità, per ogni unità di stazza supplementare,
631 unità di conto oltre l’ammontare menzionato
nella lettera a);
l’ammontare totale non può tuttavia eccedere in
alcun caso 89.770.000 unità di conto.
2. Il proprietario non ha il diritto di limitare la propria
responsabilità ai sensi della presente Convenzione se
è provato che il danno da inquinamento risulti da un atto
o un’omissione personali, commessi con
l’intenzione di provocare tale danno, o in modo temerario e
con la consapevolezza che ne deriverebbe probabilmente tale danno.
3. Per potersi avvalere della limitazione prevista nel paragrafo 1 del
presente articolo, il proprietario deve costituire un fondo per la
somma totale che rappresenta il limite della sua
responsabilità presso il tribunale o ogni altra
autorità competente di uno qualsiasi degli Stati contraenti
in cui è promossa un’azione in virtù
dell’articolo IX, o in
mancanza di tale azione, presso un tribunale o ogni altra
autorità competente di uno qualsiasi degli Stati contraenti
in cui possa essere promossa un’azione in virtù
dell’articolo IX. Tale
fondo può essere costituito sia mediante il deposito della
somma sia con la presentazione di una garanzia bancaria o di ogni altra
garanzia accettabile ammessa dalla legge dello Stato contraente sul
territorio del quale il fondo è costituito e ritenuta
soddisfacente dal tribunale o da ogni altra autorità
competente.
4. La distribuzione del fondo tra i creditori si effettua
proporzionalmente all’ammontare dei crediti ammessi.
5. Se, prima della distribuzione del fondo, il proprietario, un suo
agente o mandatario, od ogni altra persona che gli fornisca
l’assicurazione o altra garanzia finanziaria ha, in seguito
all’incidente, versato un indennizzo per il danno da
inquinamento, tale persona subentra, per l’ammontare pagato,
nei diritti che la persona indennizzata avrebbe avuto ai sensi della
presente Convenzione.
6. Il diritto di surrogazione previsto al paragrafo 5 del presente
articolo può essere esercitato da una persona diversa da
quelle menzionate in detto paragrafo per quanto riguarda ogni somma che
tale persona abbia versato per riparare il danno causato
dall’inquinamento, purché tale surrogazione sia
autorizzata dalla legislazione nazionale applicabile.
7. Allorché il proprietario od ogni altra persona provi che
potrebbe essere costretto a pagare in data successiva in tutto o in
parte una somma per la quale avrebbe goduto di una surrogazione in base
ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo se
l’indennità fosse stata versata prima della
distribuzione del fondo, il tribunale od altra autorità
competente dello Stato ove il fondo è costituito
può ordinare che venga riservata provvisoriamente una somma
sufficiente per permettere all’interessato di fare valere
ulteriormente i propri diritti sul fondo.
8. Se ragionevoli, le spese incorse ed i sacrifici consentiti
volontariamente dal proprietario al fine di evitare o di ridurre
l’inquinamento gli conferiscono dei diritti equivalenti a
quelli degli altri creditori sul fondo.
9.
- a) L’«unità di
conto» di cui al paragrafo 1 del presente articolo
è il diritto speciale di prelievo definito dal Fondo
monetario internazionale. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono
convertiti in moneta nazionale in base al valore di detta moneta
rispetto al diritto speciale di prelievo, alla data di
costituzione del fondo contemplato nel paragrafo 3. Il valore,
in diritti speciali di prelievo, della moneta nazionale di uno Stato
contraente membro del Fondo monetario internazionale è
calcolato secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo
monetario internazionale alla data in questione per le sue operazioni e
transazioni. Il valore, in diritti speciali di prelievo, della moneta
nazionale di uno Stato contraente non membro del Fondo monetario
internazionale è calcolato secondo quanto stabilito da detto
Stato.
- b) Tuttavia, uno Stato contraente non membro del
Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non permette di
applicare le disposizioni del paragrafo 9a), può, al momento
della ratifica, dell’accettazione o
dell’approvazione della presente Convenzione, o
dell’adesione alla medesima, o in qualunque altro
momento successivo, dichiarare che l’unità di
conto di cui al paragrafo 9a) è pari a 15 franchi-oro. Il
franco-oro considerato nel presente paragrafo corrisponde a 65,5
milligrammi d’oro al titolo di 900 millesimi di fino. La
conversione del franco-oro nella moneta nazionale è
effettuata conformemente alla legislazione dello Stato interessato.
- c) Il calcolo menzionato nell’ultimo
periodo del paragrafo 9a) e la conversione di cui al paragrafo 9b)
devono essere fatti, per quanto possibile, in modo che gli importi
previsti nel paragrafo 1 corrispondano in moneta nazionale al valore
reale che risulterebbe dall’applicazione dei primi tre
periodi del paragrafo 9a). Gli Stati contraenti comunicano al
depositario il loro metodo di calcolo conformemente al paragrafo 9a) o
i risultati della conversione conformemente al paragrafo 9b), secondo i
casi, al momento del deposito del loro strumento di ratifica, di
accettazione o di approvazione della presente Convenzione o di adesione
alla medesima e ogniqualvolta abbia luogo una modifica di tale metodo
di calcolo o di tali risultati.
10. Ai fini del presente articolo, la stazza della nave è la
stazza lorda determinata conformemente alle norme sulla stazzatura
previste nell’Allegato I della Convenzione internazionale del
1969 sulla stazzatura delle navi.
11. L’assicuratore od ogni altra persona che presti la
garanzia finanziaria può costituire un fondo in
conformità del presente articolo, alle stesse condizioni e
con gli stessi effetti che se il fondo fosse stato costituito dal
proprietario. Tale fondo può essere costituito anche se, in
virtù delle disposizioni di cui al paragrafo 2, il
proprietario non ha diritto di limitare la propria
responsabilità, ma in questo caso la
costituzione non pregiudica i diritti delle vittime nei confronti del
proprietario.
1. Quando, dopo l’incidente, il proprietario ha costituito un
fondo in applicazione dell’articolo
V ed ha il diritto di limitare la propria
responsabilità,
- a) nessun diritto ad un indennizzo per danni da
inquinamento che risultino dall’incidente può
essere esercitato sugli altri beni del proprietario,
- b) il tribunale o le autorità competenti
di ogni Stato contraente ordinano la liberazione della nave o di ogni
altro bene appartenente al proprietario che siano state sequestrati a
seguito di una richiesta di risarcimento per i danni da inquinamento
causati dallo stesso incidente, ed agisce allo stesso modo nei
confronti di ogni cauzione od altra garanzia depositata allo scopo di
evitare tali sequestri.
2. Le disposizioni precedenti tuttavia si applicano soltanto se il
richiedente può rivolgersi al tribunale che controlla il
fondo e se il fondo può effettivamente essere utilizzato per
soddisfare la sua richiesta.
1. Il proprietario di una nave immatricolata in uno Stato contraente e
che trasporti più di 2000 tonnellate di idrocarburi alla
rinfusa come carico è tenuto a fornire una assicurazione od
altra garanzia finanziaria, quale una garanzia bancaria o un
certificato rilasciato da un fondo internazionale di indennizzo,
dell’ammontare fissato secondo i limiti di
responsabilità previsti all’articolo
V paragrafo 1 per coprire la
propria responsabilità per i danni da inquinamento
conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
2. Un certificato attestante che un’assicurazione o
un’altra garanzia finanziaria è in corso di
validità conformemente alle disposizioni della presente
Convenzione è rilasciato per ogni nave dopo che
l’autorità competente dello Stato contraente abbia
accertato che la nave soddisfa le disposizioni del paragrafo 1. Se si
tratta di una nave immatricolata in uno Stato contraente, il
certificato può essere rilasciato o autenticato
dall’autorità competente dello Stato di
immatricolazione della nave; se si
tratta di una nave non immatricolata in uno Stato contraente, il
certificato può essere rilasciato o autenticato
dall’autorità di qualsiasi Stato contraente. Il
certificato deve essere conforme al modello unito in allegato e
contenere le seguenti informazioni:
- a) nome della nave e porto di immatricolazione;
- b) nome del proprietario e luogo ove egli ha la
principale sede di affari,
- c) tipo di garanzia;
- d) nome e luogo della principale sede
dell’assicuratore o di altra persona che conceda la garanzia
e, ove occorra, luogo della sede presso la quale
l’assicurazione o la garanzia è stata stipulata o
concessa;
- e) periodo di validità del certificato che
non dovrà superare quello dell’assicurazione o
della garanzia.
3. Il certificato viene redatto nella lingua o nelle lingue ufficiali
dello Stato che lo rilascia. Se la lingua utilizzata non è
né l’inglese né il francese il testo
dovrà essere tradotto in una di tali lingue.
4. Il certificato deve trovarsi a bordo della nave e una copia deve
essere depositata presso l’autorità che tiene il
registro di immatricolazione della nave o, se la nave non è
immatricolata in uno Stato contraente, presso
l’autorità dello Stato che ha rilasciato o
autenticato il certificato.
5. Un’assicurazione o altra garanzia finanziaria che possono
decadere, per un motivo diverso dallo spirare del termine di
validità indicato nel certificato in applicazione del
paragrafo 2 del presente articolo, prima dello spirare di un termine di
tre mesi a partire dal giorno in cui ne sia stato dato preavviso
all’autorità di cui al paragrafo 4 del presente
articolo, non sono conformi alle disposizioni del presente articolo, a
meno che il certificato non sia stato restituito a questa
autorità o un nuovo certificato valido non sia stato
rilasciato prima della scadenza di detto termine. Le disposizioni che
precedono si applicano del pari ad ogni modifica
dell’assicurazione o della garanzia finanziaria che abbia per
effetto di renderla tale da non soddisfare più le
disposizioni del presente articolo.
6. Lo Stato di immatricolazione determina le condizioni del rilascio e
della validità del certificato, fatte salve le disposizioni
del presente articolo.
7. I certificati rilasciati o autenticati sotto la
responsabilità di uno Stato contraente, in applicazione del
paragrafo 2, sono riconosciuti dagli altri Stati contraenti ai fini
della presente Convenzione e sono considerati da detti Stati come
aventi lo stesso valore dei certificati rilasciati o autenticati da
essi stessi, anche se si tratta di una nave non immatricolata in uno
Stato contraente. Uno Stato contraente può in ogni momento
richiedere allo Stato che ha rilasciato o autenticato il certificato di
procedere ad uno scambio di opinioni ove ritenga che
l’assicuratore o il garante indicato nel certificato non sia
finanziariamente in grado di far fronte agli obblighi imposti dalla
Convenzione.
8. Ogni richiesta di riparazione per danni dovuti
all’inquinamento può essere formulata direttamente
nei confronti dell’assicuratore o della persona la quale
fornisca la garanzia finanziaria che copre la responsabilità
del proprietario per i danni da inquinamento. In tal caso, il convenuto
può invocare i limiti di responsabilità previsti
dall’articolo V paragrafo 1,
anche se il proprietario non ha diritto di limitare la propria
responsabilità conformemente all’articolo
V paragrafo 2. Il convenuto può inoltre avvalersi
dei mezzi di difesa di cui il proprietario si potrebbe servire, ad
eccezione di quelli che derivano dal fallimento o dalla messa in
liquidazione del proprietario. Il convenuto può inoltre
avvalersi del fatto che i danni da inquinamento risultano da colpa
intenzionale del proprietario stesso ma non può avvalersi di
qualsiasi altro mezzo di difesa che avrebbe potuto invocare nel caso di
una azione del proprietario nei suoi riguardi. Il convenuto
può in ogni caso obbligare il proprietario a intervenire nel
processo.
9. Ogni fondo costituito da un’assicurazione o altra garanzia
finanziaria in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo
è disponibile solo per il pagamento degli indennizzi dovuti
in base alla presente Convenzione.
10. Uno Stato contraente non autorizza una nave sottoposta alle
disposizioni del presente articolo e battente la propria bandiera a
commerciare se tale nave non è fornita di un certificato
rilasciato in applicazione del paragrafo 2 o 12 del presente articolo.
11. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, ogni Stato
contraente provvede affinché, in base alla propria
legislazione nazionale, una assicurazione o altra garanzia finanziaria
rispondente alle esigenze del paragrafo 1 del presente articolo coprano
ogni nave, qualunque ne sia il luogo d’immatricolazione, che
entri nei suoi porti o che li lasci o che arrivi ad una stazione
terminale situata al largo delle coste nel
proprio mare territoriale o che ne parta quando essa trasporti
effettivamente come carico più di 2000 tonnellate di
idrocarburi alla rinfusa.
12. Alle navi di proprietà dello Stato che non sono coperte
da un’assicurazione o da garanzia finanziaria le pertinenti
disposizioni del presente articolo non si applicano. Tali navi devono
tuttavia essere munite di un certificato rilasciato dalle
autorità competenti dello Stato di immatricolazione che
attesti che la nave è di proprietà di tale Stato
e che la sua responsabilità è coperta
nell’ambito dei limiti previsti dall’articolo
V paragrafo 12. Tale certificato dovrà essere
conforme per quanto possibile al modello prescritto al paragrafo 2 del
presente articolo.
I diritti ad un risarcimento che sono previsti dalla presente
Convenzione si estinguono in mancanza di un’azione
giudiziaria che sia intentata in applicazione delle disposizioni in
essa contenute nel termine di tre anni a partire dalla data in cui si
è verificato il danno. Tuttavia, nessuna azione
può essere intentata dopo un termine di sei anni, a partire
dalla data in cui si è verificato l’incidente che
ha causato il danno.
Quando tale incidente si sia verificato in tempi diversi, il termine di
sei anni decorrerà dalla data in cui l’incidente
si è prodotto per la prima volta.
1. Se un incidente ha causato un danno da inquinamento sul territorio,
ivi compreso il mare territoriale, o in una zona così come
è definita nell’articolo II, di uno o
più Stati contraenti, o se sono state adottate misure di
salvaguardia per prevenire o attenuare ogni danno da inquinamento su
tale territorio, ivi compreso il mare territoriale, o in tale zona, la
domanda di indennizzo può essere presentata soltanto davanti
ai tribunali di detto o detti Stati contraenti. Il convenuto deve
essere informato, entro un termine ragionevole, della presentazione di
tali domande.
2. Ogni Stato contraente provvederà a che i propri tribunali
abbiano competenza per conoscere tali azioni in materia di
risarcimento.
3. Dopo la costituzione del fondo in conformità delle
disposizioni dell’articolo V,
i tribunali dello Stato ove è costituito il fondo stesso
sono i soli competenti a pronunciarsi su tutte le questioni di
ripartizione e distribuzione del fondo.
1. Ogni sentenza pronunciata da un tribunale competente in base
all’articolo IX, che sia diventata esecutiva nello Stato
d’origine ove non possa più essere oggetto di
ricorso ordinario, è riconosciuta in ogni altro Stato
contraente a meno che:
- a) la sentenza sia stata ottenuta con la frode;
- b) il convenuto non sia stato avvertito entro un
termine ragionevole e posto in grado di presentare la propria difesa.
2. Ogni sentenza riconosciuta in base al primo paragrafo del presente
articolo sarà esecutiva in ogni Stato contraente non appena
saranno state espletata tutte le formalità richieste in
detto Stato. Tali formalità non permetteranno tuttavia il
riesame nel merito della questione.
1. Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano alle
navi da guerra ed alle altre navi appartenenti ad uno Stato o gestite
da esso e adibite, nel periodo considerato, esclusivamente ad un
servizio di Stato non commerciale.
2. Per quanto concerne le navi che appartengono ad uno Stato contraente
e che sono utilizzate per scopi commerciali, ogni Stato può
essere perseguito dinanzi agli organi giurisdizionali di cui
all’articolo IX e deve rinunciare a tutti i mezzi di difesa
di cui si potrebbe valere nella sua qualità di Stato sovrano.
La presente Convenzione prevale su tutte le convenzioni internazionali
che, alla data in cui essa è aperta alla firma, siano in
vigore o aperte alla firma, alla ratifica o all’adesione,
solo nella misura in cui tali convenzioni dovessero essere in contrasto
con essa; tuttavia la presente disposizione non pregiudica gli obblighi
degli Stati contraenti nei confronti di Stati non contraenti derivanti
da tali convenzioni.
Articolo
XII bis -
Disposizioni transitorie
Nel caso in cui uno Stato, al momento di un incidente, sia nel contempo
Parte della presente Convenzione e della Convenzione del 1969 sulla
responsabilità, si applicano le disposizioni transitorie
seguenti:
- a) se un incidente ha causato danni da inquinamento
compresi nel campo di applicazione della presente Convenzione, la
responsabilità regolata da quest’ultima
è considerata assunta se e nella misura in cui essa sia
disciplinata anche dalla Convenzione del 1969 sulla
responsabilità;
- b) se un incidente ha causato danni da inquinamento
compresi nel campo di applicazione della presente Convenzione e lo
Stato è Parte della presente Convenzione e della Convenzione
internazionale del 1971 sull’istituzione di un Fondo
internazionale di indennizzo per i danni derivanti da inquinamento
- da idrocarburi, la responsabilità che
resta da assumere dopo l’applicazione delle disposizioni del
paragrafo a) del presente articolo è disciplinata dalla
presente Convenzione solo nella misura in cui i danni da inquinamento
non siano pienamente risarciti in applicazione delle disposizioni di
detta Convenzione del 1971;
- c) ai fini dell’applicazione dell’articolo III paragrafo 4 della presente
Convenzione, l’espressione «la presente
Convenzione» va interpretata, secondo il caso, come la
presente Convenzione o la Convenzione del 1969 sulla
responsabilità;
- d) ai fini dell’applicazione dell’articolo V paragrafo 3 della presente
Convenzione, l’ammontare totale del fondo che deve essere
costituito è ridotto dell’importo per il quale la
responsabilità è considerata assunta
conformemente al paragrafo a) del presente articolo.
Articolo
XII ter -
Clausole finali
Le clausole finali della presente Convenzione sono gli articoli 12-18
del Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione del 1969 sulla
responsabilità. Nella presente Convenzione, i riferimenti
agli Stati contraenti sono considerati riferimenti agli Stati
contraenti del presente Protocollo.
1. La presente Convenzione resta aperta alla firma sino al 31 dicembre
1970 e resta successivamente aperta all’adesione.
2. Gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite,
di uno qualsiasi dei suoi enti specializzati o dell’Agenzia
internazionale dell’energia atomica, o parti dello Statuto
della Corte internazionale di Giustizia, possono divenire parti della
presente Convenzione mediante:
- a) la firma senza riserva di ratifica, accettazione o
approvazione;
- b) la firma con riserva di ratifica, accettazione o
approvazione seguita dalla ratifica, accettazione o approvazione;
- c) l’adesione.
1. La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o
l’adesione si effettuano mediante il deposito di uno
strumento in buona e debita forma presso il Segretario generale
dell’Organizzazione.
2. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione,
depositato dopo l’entrata in vigore di un emendamento alla
presente Convenzione nei confronti di tutti gli Stati contraenti della
Convenzione, o dopo l’adempimento di tutte le
formalità richieste per l’entrata in
vigore dell’emendamento nei confronti di detti
Stati contraenti, sarà ritenuto riferito alla Convenzione
modificata dall’emendamento.
1. La presente Convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la data
in cui i governi di otto Stati, di cui cinque rappresentino Stati che
abbiano almeno un milione di tonnellate di stazza lorda in
navi-cisterna ciascuno, l’abbiano firmata senza riserva di
ratifica, accettazione o approvazione, o abbiano depositato uno
strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il
Segretario generale
dell’Organizzazione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratifichino, accettino, approvino la
Convenzione, o vi aderiscano successivamente, questa entra in vigore
novanta giorni dopo il deposito del relativo strumento da parte di tale
Stato.
1. La presente Convenzione può essere denunciata da uno
qualsiasi degli Stati dopo l’entrata in vigore nei suoi
confronti.
2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento presso
il Segretario generale dell’Organizzazione.
3. La denuncia prende effetto un anno dopo la data del deposito dello
strumento presso il Segretario generale dell’Organizzazione o
allo spirare di ogni periodo più lungo che potrà
essere specificato nello strumento stesso.
Articolo XVII
1. L’Organizzazione delle Nazioni Unite, quando assume la
responsabilità dell’amministrazione di un
territorio, od ogni Stato contraente incaricato di curare le relazioni
internazionali di un territorio, consulta al più presto
possibile le autorità competenti di tale territorio o adotta
ogni altra misura del caso per estendere ad esso
l’applicazione della presente Convenzione e, in ogni momento,
mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale
dell’Organizzazione, rende noto che una tale estensione ha
avuto luogo.
2. L’applicazione della presente Convenzione è
estesa al territorio indicato nella notifica a partire dalla data di
ricevimento di questa o da ogni altra data che venga indicata.
3. L’Organizzazione delle Nazioni Unite, od ogni Stato
contraente che abbia fatto una dichiarazione in base al primo paragrafo
del presente articolo, può in ogni momento, dopo la data in
cui l’applicazione della Convenzione è stata in
tal modo estesa ad un territorio, far riconoscere, mediante notifica
scritta indirizzata al Segretario generale
dell’Organizzazione, che la presente Convenzione cessa di
applicarsi
al territorio indicato nella notifica.
4. La presente Convenzione cessa di applicarsi al territorio indicato
nella notifica un anno dopo la data del suo ricevimento da parte del
Segretario generale dell’Organizzazione o allo spirare di
ogni altro periodo più lungo specificato nella notifica.
1. L’Organizzazione può indire una Conferenza che
abbia per scopo la revisione o la modifica della presente Convenzione.
2. L’Organizzazione convoca una conferenza degli Stati
contraenti aventi per oggetto la revisione o la modifica della presente
Convenzione su richiesta di almeno un terzo degli Stati contraenti.
1. La presente Convenzione sarà depositata presso il
Segretario generale dell’Organizzazione.
2. Il Segretario generale dell’Organizzazione:
- a) informa tutti gli Stati che hanno firmato la
Convenzione o che vi hanno aderito:
- i) di ogni nuova firma o deposito di un nuovo
strumento e della data in cui tale firma o deposito sono avvenuti;
- ii) di ogni deposito di strumento di denuncia della
presente Convenzione e della data in cui tale deposito è
avvenuto;
- iii) dell’estensione della presente
Convenzione ad ogni territorio in base al paragrafo 1
dell’articolo XVII e della cessazione di ogni estensione
suddetta in base al paragrafo 4 dello stesso articolo, indicando in
ogni caso la data in cui l’estensione della presente
Convenzione ha preso o prenderà fine;
- b) trasmette copie conformi della presente
Convenzione a tutti gli Stati firmatari e a tutti gli Stati
aderenti.
Non appena la presente Convenzione entra in vigore il Segretario
generale dell’Organizzazione ne trasmette il testo al
Segretario delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione
conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni
Unite.
La presente Convenzione viene redatta in un solo esemplare nelle lingue
inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede. Vengono
approntate delle traduzioni ufficiali nelle lingue russa e spagnola che
sono depositate con l’originale firmato.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai
rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1969.
Allegato
Certificato di assicurazione o di
altra garanzia finanziaria relativa alla responsabilità
civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi
Rilasciato in conformità delle disposizioni
dell’articolo VII della Convenzione internazionale del 1992
sulla responsabilità civile per i danni derivanti da
inquinamento da idrocarburi.
Nome della
nave | Lettere o numeri distintivi | Porto d’immatricolazione
|
Nome e indirizzo del proprietario |
Il sottoscritto garantisce che la nave sopraindicata
è coperta da una polizza di assicurazione o da
un’altra garanzia finanziaria in conformità delle
disposizioni dell’articolo VII della Convenzione
internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i
danni derivanti da inquinamento da idrocarburi.
Tipo di
garanzia
<a
href="italiano/londra-1976-1996.htm">testo consolidato
in Italiano</a>
Durata
della garanzia
Nome e indirizzo dell’assicuratore (o degli assicuratori) e/o
del garante (o dei garanti)
Nome |
Indirizzo
Questo certificato è valido fino al
Rilasciato o autenticato dal Governo di (nome completo dello
Stato)
Fatto a (luogo) il (data)
(firma e qualifica del funzionario che rilascia o autentica il
certificato)
Note :
1. La designazione dello Stato può, se richiesto, indicare
l’autorità pubblica competente del Paese nel quale
il certificato è rilasciato.
2. Se l’ammontare totale della garanzia deriva da fonti
diverse, occorre indicare l’ammontare fornito da ognuna di
esse.
3. Se la garanzia è fornita in forme diverse, occorre
enumerarle.
4. Alla voce «Durata della garanzia» occorre
precisare la data in cui questa entra in vigore.
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